INPDAP
ISTITUTO
NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Dlgs 30 aprile
1997, n. 184 – Chiarimenti in materia di prosecuzione volontaria.
Con la presente
Circolare, condivisa, nel suo impianto generale, con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con nota n. 24-VI-8256 del giorno 11 maggio 2006, si
forniscono le seguenti precisazioni in materia di prosecuzione volontaria.
1. Facoltà di
proseguire il versamento dei contributi volontari anche ai fini di incrementare
la misura della pensione.
Con Circolare n. 23
del 10 aprile 1998, questo Istituto aveva precisato che “La prosecuzione
volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora
l’iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a
quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e
comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del
trattamento pensionistico”.
Con la presente, si
chiarisce che la facoltà di proseguire volontariamente il versamento
contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione ma
anche per incrementarne la misura.
Di conseguenza, la
prosecuzione volontaria può essere esercitata anche quando l’interessato abbia
già maturato sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi previsti
per l’accesso alla pensione.
Ciò per non
limitare l’esercizio della prosecuzione volontaria nell’ordinamento
pensionistico pubblico, consentendo, quindi, all’assicurato il versamento dei
contributi volontari oltre quelli minimi richiesti per il diritto alla pensione
e, comunque, oltre la data di accesso programmata in base alle c.d. “finestre”,
come, peraltro, già avviene nell’ambito del regime dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria dell’Inps.
2. Effetti
della prosecuzione volontaria
In via preliminare
si ribadisce che la prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal
servizio, è ammessa non solo qualora l’iscritto abbia necessità di maturare i
requisiti contributivi minimi o voglia integrarli ma anche per raggiungere o
integrare quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di
anzianità L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è un provvedimento che,
pur non soggetto ad alcun termine decadenziale, deve necessariamente avere come
effetto il versamento del relativo contributo atteso che solo questo evento
garantisce la validità del rapporto assicurativo e, quindi, la permanenza in
capo al soggetto dello status di iscritto/assicurato all’INPDAP.
In via generale si
ricorda che i versamenti volontari devono essere effettuati entro il trimestre
successivo cui è riferita la contribuzione; il termine sopra indicato è
perentorio e le somme versate in ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni
di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta dell’interessato, al
trimestre immediatamente precedente la data del pagamento (articolo 8, comma 3,
Dlgs n. 184/1997).
Pur tuttavia le
disposizioni richiamate dal decreto legislativo in esame prevedono anche
l’ipotesi di una contribuzione volontaria versata in misura inferiore a quella
dovuta; in tal caso si deve operare la contrazione proporzionale del periodo da
accreditare sia ai fini della misura che ai fini del diritto alla pensione. I
contributi volontari si collocheranno temporalmente a decorrere dal primo
sabato compreso nel periodo di versamento.
Ne deriva che
qualora vi sia soluzione di continuità nei versamenti dei contributi volontari,
questi ultimi sono, comunque, utilizzabili ai fini del conseguimento della
pensione.
In tutti i casi in
cui si verifichino sospensioni nel versamento contributivo, ancorché frutto di
libera scelta dell’interessato, qualora ai fini del diritto al trattamento
pensionistico, sia prescritta la maturazione dei requisiti contributivi
congiuntamente a quelli anagrafici, questi ultimi devono essere perfezionati in
costanza di versamento della contribuzione volontaria (ancorché effettivamente
pagata entro il trimestre successivo alla maturazione dei requisiti per il diritto
a pensione); ciò in quanto solo l’effettivo versamento non estingue e, quindi,
rende efficace il rapporto assicurativo con questo Istituto.
L’ordinamento
dell’Inpdap, infatti, prevede a tutt’oggi il riconoscimento del diritto al
trattamento pensionistico alla maturazione dei requisiti prescritti in costanza
di rapporto di impiego.
E’ opportuno
sottolineare che la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo a
quello cui si riferisce l’ultimo contributo accreditato.
3.
Incompatibilità della prosecuzione volontaria
Nulla è innovato in
merito a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 184/1997 laddove
prevede il divieto al versamento volontario della contribuzione qualora per gli
stessi periodi l’interessato risulti iscritto a forme di previdenza
obbligatoria per lavoratori dipendenti pubblici e privati, per lavoratori
autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data
di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di
previdenza.
Al riguardo occorre
sottolineare che una fattispecie particolare è rappresentata dalla categoria
dei medici che, come è noto, sono tenuti all’iscrizione obbligatoria al Fondo
di Previdenza Generale dell’ENPAM, in virtù dell’adesione all’apposito Albo
professionale.
L’iscrizione a tale
Fondo Generale comporta l’obbligo di un versamento contributivo, di natura
meramente mutualistica, che darà titolo all’erogazione di una prestazione che
non deriva dall’attività lavorativa prestata.
Ne consegue che
l’iscrizione al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM non rappresenta una
causa ostativa alla concessione dell’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria.
La preclusione
opera, viceversa, in presenza di attività libero professionale che comporti un
versamento contributivo agli altri tre Fondi Speciali gestiti dall’ENPAM e
cioè:
· Fondo Speciale di Previdenza per i medici generici, i pediatri di
libera scelta e gli addetti ai servizi di continuità assistenziale;
· Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti
ambulatoriali;
· Fondo Speciale di Previdenza per i medici specialisti
convenzionati esterni.
Nei casi di specie,
pertanto, le Sedi Inpdap possono autorizzare l’iscritto alla prosecuzione
volontaria solo previa acquisizione di autocertificazione dell’interessato
dalla quale risulti che non esiste versamento contributivo ai Fondi Speciali
per medici generi o specialisti dell’ENPAM.
Nella medesima
situazione derogatoria si trova il personale iscritto al Fondo Clero gestito
dall’Inps. Tale iscrizione, infatti, riveste natura meramente complementare
rispetto a quella obbligatoria ed è legata allo “status” sacerdotale rivestito
dal relativo personale. Ne consegue che in costanza di iscrizione al Fondo
Clero, la competente Sede Inpdap può autorizzare i richiedenti al versamento
volontario della contribuzione.
4.
Presentazione di domande volte alla valorizzazione di periodi e/o servizi
durante il periodo di prosecuzione volontaria
La posizione
assicurativa di un iscritto, già esistente all’atto dell’autorizzazione,
rimane, a seguito dei versamenti volontari, “aperta” presso l’Inpdap, con la
conseguenza che ai richiedenti può essere concessa la facoltà di valorizzare,
riscattare e/o ricongiungere periodi e/o servizi al fine di incrementare
l’anzianità contributiva. Ciò in quanto l’articolo 9, comma 1, del DPR n.
1432/1971, equipara i contributi volontari ai contributi obbligatori ai fini
del diritto alle prestazioni, dell’anzianità contributiva e della
determinazione della retribuzione annua pensionabile.
Le predette facoltà
di computo, riscatto e/o ricongiunzione sono, peraltro, subordinate alle
seguenti condizioni:
- sussistenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria da
parte di questo Istituto;
- all’atto della domanda di computo/riscatto/ricongiunzione
l’iscritto deve essere in costanza di versamento della contribuzione volontaria
(ancorché il pagamento sia effettuato entro il trimestre successivo alla data
della domanda stessa);
Per la
determinazione dell’onere di ricongiunzione e/o riscatto si dovrà prendere a
base la retribuzione di riferimento utilizzata per quantificare il contributo
volontario riferito al trimestre in cui si colloca la domanda di
riscatto/ricongiunzione;
L’eventuale onere
risultante dall’operazione di ricongiunzione e/o riscatto dovrà essere versato
all’Istituto in unica soluzione ovvero ratealmente nell’ipotesi in cui il
provvedimento di riscatto e/o ricongiunzione venga emanato contestualmente a
quello di pensione.
5.
Decorrenza della pensione in presenza di contribuzione versata ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs. n. 184/1997
Secondo la
previsione dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 184/1997, i soggetti
autorizzati alla prosecuzione volontaria possono effettuare versamenti
contribuivi anche per i sei mesi precedenti la domanda, vale a dire per i
periodi privi di copertura assicurativa collocati in tale arco temporale.
In ogni caso il
presupposto per il versamento è costituto dall’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria, la cui decorrenza giuridica resta fissata al primo sabato
successivo alla data di presentazione della domanda.
Può accadere che
alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione sulla base della
contribuzione volontaria versata per i sei mesi antecedenti la domanda di
prosecuzione volontaria; in tali fattispecie la prestazione pensionistica
dovrà, comunque, essere liquidata con decorrenza successiva a quella giuridica
dell’autorizzazione.
Una liquidazione
del trattamento con decorrenza anteriore a quest’ultima data determinerebbe,
infatti, una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione stessa, la cui
revoca darebbe luogo all’annullamento ed al rimborso dei contributi volontari
pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto
sorgere il diritto alla prestazione stessa.
Il Direttore
Generale
Dr. Luigi Marchione
f.to Dr. Marchione