Indennità per ingiusta detenzione, il giudice deve avere ampia libertà di apprezzamento delle circostanze.
Nota dell’Avv. Valter Marchetti
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza 14 gennaio 2010, n. 1546
La Corte d’Appello accoglie l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 13.11.2007, accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da D.M.. Il predetto, tratto in arresto con l'accusa di violenza carnale continuata, accusa dalla quale era stato assolto per insussistenza del fatto, dopo aver subito 391 giorni di carcerazione. Osservava la Corte territoriale che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 315, ult. comma, e 643, comma primo, c.p.p., la riparazione andava commisurata non solo alla durata della detenzione subita, ma anche alle conseguenze personali e familiari che ne fossero eventualmente derivate; e che nella specie, alla somma di 92205,62 euro (ottenuta con il calcolo matematico derivante dalla moltiplicazione del quoziente giornaliero per il numero dei giorni di detenzione), andava aggiunta una somma ulteriore di 8000,00 euro a ristoro delle conseguenze personali e di 5000,00 euro per quelle familiari, in considerazione dei nocumenti subiti sul piano psicologico, del discredito subito e delle sofferenze morali sue e dei familiari, in tal modo raggiungendosi la somma complessiva di euro 105205,62.
Il Ministero dell’economia e delle finanze propone ricorso per Cassazione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., nonché vizi di motivazione e sostenendo che la Corte territoriale ha errato nell'attribuire un importo indennitario ulteriore, rispetto a quello aritmeticamente determinato in ragione della mera durata della custodia cautelare. In tale ultimo indennizzo (determinato giornalmente in euro 235,00 per la custodia cautelare in carcere ed euro 120,00 per gli arresti domiciliari) è contenuta ogni possibile voce di pregiudizio, esclusa ogni possibilità di considerare ulteriori e specifiche conseguenze della detenzione, quali quelle personali e familiari di cui all'art. 643, comma primo, c.p.p. per l'incompatibilità normativa, considerata anche la ratio legis ed i principi costituzionali (artt. 3 e 24 Cost.), e per il dato assorbente della fissazione di un limite massimo indennitario (art. 315, comma secondo, c.p.p.).
La Cassazione rigetta il ricorso, richiamando sue pronunce delle Sezioni Unite.
Giova al riguardo ricordare che i principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti con due pronunce rese dalle sezioni unite di questa Corte, la prima delle quali (sentenza n. 1 del 13.1.1995, Ministero Tesoro in proc. Castellani rv. 201035) ha chiarito che l'azione prevista dagli artt. 314 e 315 cpp non ha funzione risarcitoria, ma indennitaria in quanto diretta ad ottenere il ristoro delle sofferenze di ordine personale e familiare derivanti a un soggetto da un atto giudiziario pienamente legittimo ed ha svincolato la liquidazione dall'esclusivo riferimento a parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, stabilendo che si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà. La seconda (sentenza n. 24287 del 9.5.2001, Ministero del Tesoro in proc. Caridi) ha indicato le modalità di calcolo del parametro matematico al quale riferire, in uno con quello equitativo, la liquidazione dell'indennizzo, nel senso che esso è costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare, di cui all'art. 304, espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita.
La materia è delicata, il giudice deve avere ampia libertà di apprezzamento delle circostanze.
La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita hanno indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza - ampia libertà di apprezzamento delle circostanze.
La liquidazione in oggetto presuppone un giudizio di equità che impone al giudice, tuttavia, il non superamento del tetto fissato dalla legge.
Il criterio aritmetico è stato individuato da questa Corte al fine di indicare un parametro utile, in quanto obiettivo, al giudice di merito onde evitare valutazioni del tutto discrezionali.
Ed è proprio sulla base di tale criterio obiettivo che il giudice può apportare delle variazioni, “ purché esse siano logicamente ed adeguatamente motivate, così da operare aggiustamenti giustificati nel caso di particolari situazioni concrete “ .
Ed infatti, il gravame rileva che l'attribuzione di voci di pregiudizio aggiuntive a quella della durata della restrizione limita, incongruamente, l'incidenza effettiva delle medesime col crescere della restrizione e la deduzione ha indubbia capacità suggestiva.
Può però rilevarsi, in senso contrario, che allo stesso modo una quantificazione del pregiudizio scaturente dalla restrizione che tenga conto esclusivamente della durata della restrizione medesima non solo di fatto “azzera” la disciplina di cui agli artt. 315 e 643 c.p.p. atteso che “ la determinazione dell'indennizzo non sarebbe cioè affidata alla valutazione equitativa del pregiudizio scaturito dalla restrizione ingiusta, ma a una pura operazione aritmetica di moltiplicazione, ma soprattutto fissa per restrizioni brevi o molto brevi indennizzi che sono assolutamente inadeguati se si tiene conto che le dimensioni del pregiudizio scaturente dalla restrizione ingiusta sono inscindibilmente legate all'avvenuta limitazione della libertà, a prescindere dalla sua durata, laddove nella prospettazione sostenuta un giorno di restrizione ingiusta varrebbe sempre e in ogni caso euro 235,83 “.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona