I.N.P.D.A.P.
DIREZIONE
CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. I° NORMATIVA
INFORMATIVA
N. 19
OGGETTO: D.P.R 29 ottobre
2001, n. 461. Disposizioni applicative per la concessione della pensione di
privilegio nei confronti del personale delle amministrazioni statali per le quali lInpdap ha assunto la
competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Sommario
1. Premessa.
2.3. Accertamento del nesso di
causalitΰ
2.4. Presentazione diretta di
certificazione medica
2.5. Ricorso alternativo ad altro organismo
di accertamento medico
2.6. Conclusione iter procedimentale.
5. Aspetti pensionistici riferiti ad altre
forme di inabilitΰ.
Nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 5 del
7 gennaio 2002 θ stato pubblicato il regolamento recante norme di
semplificazione di procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermitΰ o lesioni da causa di servizio, per la
concessione della pensione privilegiata ordinaria e dellequo indennizzo,
nonchι per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. In via preliminare, giova precisare che le procedure
indicate nel regolamento in esame trovano applicazione per tutti gli iscritti a
questo Istituto ai fini del riconoscimento della causa
di servizio e per la concessione dellequo indennizzo.
Per contro ai fini del trattamento pensionistico privilegiato tali procedure si applicano solo
nei confronti del personale civile e militare dello Stato. Per il personale
iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza continuano
a trovare applicazione le disposizioni procedurali di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 274 (Comitato tecnico per le pensioni di privilegio) nonchι quelle previste dallarticolo 54 del Dlgt 7 gennaio 1917, n. 295, che espressamente demanda agli
Uffici Territoriali del Governo (giΰ Prefetture) la predisposizione di apposita
relazione inviando i relativi atti a questo Istituto. Per esplicita
disposizione regolamentare tale disciplina riveste carattere transitorio fino
allassunzione da parte dellInpdap dei relativi
procedimenti a seguito dellemanazione di apposito
regolamento ai sensi dellarticolo 3, comma 5, Dlgs
n. 479/1994.
Si rende opportuno precisare che il D.P.R. in esame
riduce notevolmente i termini procedimentali ed opera
una chiara distinzione tra le competenze relative allaccertamento
clinico e quelle relative allaccertamento del nesso di causalitΰ, cosμ da
evitare che lorganismo preposto allaccertamento medico si pronunci anche su
aspetti relativi alla causa di servizio, di natura non clinica.
Nella presente Informativa vengono
analizzati esclusivamente gli aspetti connessi alle nuove procedure di cui al
DPR n. 461/2001 per la concessione della pensione di privilegio nei confronti
del personale delle amministrazioni statali per le quali lInpdap
ha assunto la competenza in materia di liquidazione dei trattamenti
pensionistici. Allo stato attuale: Ministero Istruzione,
Universitΰ e Ricerca, Agenzie del Demanio, Agenzia del Territorio, Consiglio
Superiore della Magistratura, Istituto Superiore della Sanitΰ, Istituto di Astrofisica, Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
Ente Tabacchi Italiano, Consiglio Nazionale dellEconomia e del Lavoro ed Ente
Nazionale per lAviazione
Civile.
2. Concessione della pensione
di privilegio nei confronti del personale statale che ha avviato il
procedimento di riconoscimento della causa di servizio successivamente
alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2.1 Avvio del procedimento
- Il nuovo iter procedimentale connesso al
riconoscimento di un trattamento pensionistico di
privilegio si applica per le domande presentate a decorrere dal 22 gennaio
2002.
I procedimenti relativi a
domande di pensione privilegiata, giΰ presentate alle Sedi provinciali e
territoriali dellInpdap alla data di entrata in
vigore del DPR n. 461/2001, sono definiti secondo i previgenti
termini procedurali (articolo 18).
Si deve tenere presente, tuttavia, che pur
trattandosi di procedimenti attivati secondo la vecchia normativa, i pareri
espressi dalla Commissione medica operante presso lospedale militare
territorialmente competente in base alla residenza del pensionato e dal Comitato
di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie) devono rispecchiare quanto indicato dal regolamento in esame in
merito alla distinzione delle competenze tra i due organismi.
Si ricorda che la Sede provinciale o territoriale Inpdap cui far riferimento per linvio dellistanza, e conseguentemente competente alla liquidazione
della pensione, θ quella relativa alla provincia di residenza del pensionato,
anche se deceduto, o di residenza delliscritto qualora deceduto in attivitΰ di
servizio.
La Sede provinciale o territoriale, ricevuta la
domanda di pensione di privilegio, deve preliminarmente verificare che listanza sia stata presentata nei termini prescritti
dallarticolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 ovvero entro 5 anni,
elevati a 10 in caso di parkinsonismo, dalla
cessazione dal servizio. Il termine di decadenza non opera, per effetto della
sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 7 dicembre 1979, nei confronti
dei minori e dei dementi fintanto che perduri la loro incapacitΰ di agire.
E appena il caso di rammentare che, ai sensi
dellarticolo 191 del DPR n. 1092/1973, qualora la domanda di pensione di
privilegio venga presentata oltre i due anni dalla
data di collocamento a riposo, ferma restando linsorgenza del diritto a tale
data, il pagamento della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda. La Sede provinciale
o territoriale, pertanto, entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda, ove ne rilevi la manifesta inammissibilitΰ o
irricevibilitΰ (domanda generica o incompleta,
superamento dei termini di decadenza per la presentazione), respinge la domanda
stessa con provvedimento motivato da notificare, allinteressato, entro dieci
giorni (articolo 5, comma 2).
2.2 Accertamento
clinico - Una volta accertata
lammissibilitΰ e la ricevibilitΰ della domanda, la
Sede, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, deve
trasmetterla, unitamente alleventuale documentazione presentata dal
richiedente, alla Commissione medico-ospedaliera
dandone comunicazione al richiedente entro i successivi dieci giorni.
Nella stessa comunicazione si deve informare linteressato che puς essere
assistito, durante la visita e con onere a suo carico, da un medico di fiducia,
che non integra la composizione della Commissione. Linteressato, entro il
termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, salvo
che non abbia giΰ dichiarato nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento il proprio consenso, puς
opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili
relativi alloggetto del procedimento, con conseguente effetto sospensivo del
procedimento stesso.
La Sede deve notificare o comunicare anche in via
amministrativa allinteressato lavvenuta sospensione del provvedimento entro i
successivi dieci giorni. Contestualmente allinvio alla Commissione medico-ospedaliera, la Sede provvede a
richiedere allamministrazione, ente o azienda presso la quale il dipendente ha
prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi dei fatti attinenti allinsorgere
dellinfermitΰ o lesioni, un rapporto contenente gli elementi informativi relativi
al nesso causale tra linfermitΰ o lesione e lattivitΰ di servizio (Allegato
2).
Si fa presente che queste ultime devono
trasmettere, secondo quanto disposto dallarticolo 5, comma 4, del regolamento
in esame, gli elementi informativi contenuti nellAllegato 2) entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta da parte dellInpdap.
Qualora dal verbale della CMO risulti
la sussistenza di una delle cause di impossibilitΰ di ulteriore corso del
procedimento (ossia ingiustificata assenza dellinteressato alla visita ovvero
mancata sottoscrizione del consenso in caso di accertamento diagnostico di
infezione da HIV o di AIDS), la Sede provinciale o territoriale competente θ
tenuta ad emanare un provvedimento di rigetto dellistanza di pensione di
privilegio entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione
della Commissione, notificandolo allinteressato nei successivi dieci giorni.
2.3 Accertamento del nesso di causalitΰ
- Ai sensi dellarticolo 7, comma 1, la Sede provinciale o territoriale,
ricevuto il verbale emesso dalla C.M.O., qualora riscontri linidoneitΰ al servizio, deve redigere
la relazione di cui allAllegato 1). Quindi provvede ad
inviare entro trenta giorni al Comitato di verifica per le cause
di servizio operante presso il Ministero delleconomia e delle finanze in Via Lanciani, 11 00162 Roma:
- la suindicata relazione di cui allAllegato 1);
- il
rapporto relativo agli elementi informativi forniti
dallamministrazione, ente o azienda presso la quale linteressato ha prestato
servizio, di cui allAllegato 2);
- tutta
la documentazione giΰ inviata alla Commissione medico-ospedaliera;
- la
copia della domanda di pensione di privilegio del
richiedente;
- il
verbale della Commissione medico-ospedaliera;
- leventuale
documentazione sanitaria di parte;
- eventuale
altra documentazione.
La Sede deve dare comunicazione allinteressato
della trasmissione degli atti al Comitato di verifica
entro i successivi dieci giorni; con tale nota viene anche ricordato
allinteressato che ha facoltΰ di opporsi alla trattazione e alla comunicazione
dei dati personali sensibili relativi alloggetto del procedimento, con conseguente
effetto sospensivo del procedimento stesso (articolo 7, comma 2).
La Sede deve notificare o comunicare anche in via
amministrativa allinteressato lavvenuta sospensione del procedimento entro i
successivi dieci giorni. Il Comitato di verifica θ lunico organo
deputato allesame della dipendenza da causa di servizio dellinfermitΰ
contratta dallinteressato e si pronuncia sul nesso di causalitΰ. Nellipotesi
in cui dal verbale della C.M.O. risulti
che il pensionato θ idoneo allattivitΰ lavorativa, la Sede provinciale o
territoriale non deve richiedere il parere al Comitato di verifica ma deve
emettere un provvedimento motivato negativo di concessione del trattamento
pensionistico di privilegio entro trenta giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione della Commissione, notificandolo allinteressato nei
successivi dieci giorni.
2.4 Presentazione diretta di
certificazione medica - Al fine
dellaccelerazione del procedimento il richiedente puς presentare alla Sede, ai
sensi dellarticolo 8 del D.P.R. in argomento, domanda di pensione di
privilegio corredata da certificazione medica concernente linfermitΰ
specificamente dichiarata ovvero la causa clinica di morte, rilasciata, non
oltre un mese prima della data di presentazione dellistanza
stessa, da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie
locali. Detta certificazione sanitaria deve contenere: la
diagnosi dellinfermitΰ o lesione, comprensiva possibilmente anche dellesplicitazione eziopatogenetica,
nonchι del momento della conoscibilitΰ della patologia, e delle conseguenze
sullintegritΰ fisica, psichica o sensoriale e sullidoneitΰ al servizio (articolo
6, comma 1). La Sede provinciale o territoriale, ove non sussistano condizioni di inammissibilitΰ o irricevibilitΰ,
invia la domanda con la documentazione allegata sia alla competente Commissione
medico-ospedaliera sia al Comitato di verifica, entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa,
allegando per il Comitato anche la prescritta documentazione, secondo quanto
precedentemente indicato. Entro i successivi dieci giorni la Sede provvede a dare comunicazione dellavvio del procedimento
allinteressato, il quale, nel termine di dieci giorni dalla ricezione
di detta comunicazione, si puς opporre alla trattazione dei dati personali sensibili,
con effetto sospensivo del procedimento.
2.5. Ricorso alternativo ad altro
organismo di accertamento medico. Sempre
allo scopo di accelerare liter procedurale, larticolo 9 prevede la facoltΰ da
parte dellInpdap di ricorrere ad una pluralitΰ di organismi di accertamento
sanitario
(aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, ovvero alla Commissione
medica di verifica di cui allarticolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
n.157/1997 come modificato dal Dlgs
n. 278/1998) ai quali rivolgersi alternativamente e non cumulativamente, in
relazione e compatibilmente con i
carichi di
lavoro della Commissione medico-ospedaliera nonchι
con lorganizzazione anche territoriale della sanitΰ militare. Si potrΰ
attivare tale procedura alternativa solo successivamente
allemanazione di un apposito decreto del Ministero delleconomia e delle
finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa,
dellinterno e della salute, con il quale saranno definiti i criteri
organizzativi per lassegnazione delle domande ad altri organismi sanitari
(articolo 6, comma 13).
2.6 Conclusione iter procedimentale
- La Sede provinciale o territoriale, ricevuto il parere del Comitato di
verifica, θ tenuta, entro venti giorni, ad emanare il provvedimento
finale di riconoscimento o diniego del trattamento pensionistico
di privilegio in conformitΰ a quanto espresso dal Comitato di verifica
medesimo. Entro lo stesso termine, la Sede che, per motivate ragioni, non
ritenga di conformarsi a tale parere, ha lobbligo di chiedere ulteriore parere al Comitato di verifica, che si esprime
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; la Sede adotta il
relativo provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo
conformemente al parere del Comitato di verifica. E di tutta evidenza,
pertanto, che il parere del Comitato di verifica risulta
vincolante ai fini del riconoscimento di una pensione di privilegio. La
determinazione finale deve essere notificata allinteressato nei successivi quindici
giorni. In ogni caso, le copie del verbale della C.M.O.
e del parere del Comitato di verifica devono essere inviate allAmministrazione
presso la quale liscritto ha prestato lultimo servizio per gli adempimenti
relativi ad eventuali richieste di benefici da
parte
delliscritto stesso.
3. Concessione della pensione
di privilegio nei confronti del personale statale che
ha giΰ ottenuto il riconoscimento della causa di servizio in costanza di
rapporto di lavoro.
Giova preliminarmente precisare che non esiste
alcun termine di decadenza per la presentazione della domanda di privilegio quando il riconoscimento di causa di servizio
θ avvenuto durante il rapporto di lavoro. Anche in questa ipotesi,
tuttavia, trova applicazione il disposto di cui allarticolo 191 del DPR n.
1092/1973, come precisato al punto 2.1 della presente Informativa. Una volta
ricevuta la domanda di pensione di privilegio, le Sedi provinciali e territoriali
devono avviare liter procedurale relativo allaccertamento clinico dellinidoneitΰ
al servizio secondo i termini e le modalitΰ indicate
al punto 2.2. Ricevuto il verbale della C.M.O. di
inidoneitΰ, le Sedi non provvederanno ad inoltrarlo al Comitato di
verifica solo qualora linteressato sia stato riconosciuto non idoneo al
servizio per la stessa infermitΰ o stesse infermitΰ (stessa denominazione) per
le quali sono state accertate in precedenza la dipendenza da causa di servizio.
Ciς in quanto larticolo 12 del regolamento in esame
ha introdotto il principio dellunicitΰ dellaccertamento nel senso che: Il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dellinfermitΰ o lesione
costituisce accertamento definitivo anche nellipotesi di successiva richiesta
di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
Pertanto, nei venti giorni successivi
allacquisizione del verbale della CMO, senza ulteriori
adempimenti, la Sede provinciale o territoriale dellInpdap
θ tenuta ad emanare il provvedimento finale di riconoscimento del trattamento
pensionistico di privilegio.
La determinazione finale deve essere notificata
allinteressato nei successivi quindici giorni. In tutte le altre
ipotesi, ovvero nel caso in cui linidoneitΰ al servizio derivi da uninfermitΰ
diversa da quella giΰ riconosciuta derivante da causa di servizio ovvero in presenza di piω infermitΰ tra le quali anche una sola di
queste non sia stata giΰ riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si
deve necessariamente acquisire il parere del Comitato di verifica e concludere
liter procedurale nei termini e con le modalitΰ indicate ai punti 2.3 e 2.6
della presente informativa.
Le medesime istruzioni relative
alla concessione della pensione di privilegio valgono anche qualora il
riconoscimento della causa di servizio sia stato effettuato in base alle
disposizioni normative vigenti anteriormente allentrata in vigore del DPR n.
461/2001.
Si puς verificare lipotesi in cui un dipendente di amministrazione statale avvii il procedimento per il
riconoscimento della causa di servizio in costanza di rapporto di lavoro e, a
seguito del riconoscimento di inidoneitΰ da parte della CMO, venga dispensato
dal servizio.
In tal caso la Sede provinciale o territoriale, in presenza di una successiva domanda di pensione di
privilegio, non deve richiedere ulteriori accertamenti clinici ma deve
acquisire dallamministrazione statale il rapporto contenente gli elementi informativi
di cui allAllegato 2) nonchι il verbale redatto dalla CMO relativo allinfermitΰ
che ha determinato linidoneitΰ al servizio. Una volta
acquisiti gli elementi suindicati, la Sede
proseguirΰ liter procedimentale per il
riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio secondo le istruzioni
impartite ai punti 2.3 e 2.6. della presente informativa.
5. Aspetti pensionistici
riferiti ad altre forme di inabilitΰ.
Giova precisare che nulla θ innovato in materia di
risoluzione del rapporto di lavoro per infermitΰ non
dipendenti da causa di servizio, che continua ad essere disciplinata dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Premesso quanto sopra, per quanto attiene agli
aspetti pensionistici si rappresenta quanto segue. Per
le domande di inabilitΰ non dipendente da causa di
servizio, di cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187,
presentate a decorrere dal 22 gennaio 2002, si applicano le procedure previste
dal regolamento in esame in tema di accertamento di inidoneitΰ al servizio,
anche per il personale iscritto alle
Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di
Previdenza.
Nelle more che lInpdap,
con proprio regolamento, disciplini le procedure
inerenti il riconoscimento ai fini pensionistici di inabilitΰ dipendenti e non
da causa di servizio, si comunica che le Sedi provinciali e territoriali, ai
fini della liquidazione di un trattamento pensionistico di inabilitΰ assoluta e
permanente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni, possono ritenere
valido per tutti i propri iscritti (e quindi anche per il personale iscritto
alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza) non solo il verbale di
visita medico-collegiale redatto dalle Aziende Sanitarie
locali, ma anche il verbale rilasciato dalla Commissione medico-ospedaliera.
A tal fine, qualora nel verbale della CMO risulti uninabilitΰ:
- assoluta
e permanente a svolgere qualsiasi attivitΰ lavorativa, θ da attribuire una
pensione di inabilitΰ ai sensi dellarticolo 2, comma
12 della legge n. 335/1995 (requisito contributivo 5 anni di cui 3 nellultimo
quinquennio);
- assoluta
e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, θ da attribuire un trattamento pensionistico di inabilitΰ ai sensi dellarticolo 7, lettera
a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi
dellarticolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973 (requisito
contributivo 15 anni);
- permanente
allo svolgimento delle proprie mansioni ovvero uninidoneitΰ al servizio di istituto, θ da attribuire un trattamento pensionistico di
inabilitΰ ai sensi dellarticolo 7, lettera b) della legge n. 379/1955
(requisito contributivo 20 anni) ovvero, per il personale statale, ai sensi
dellarticolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973 (requisito
contributivo 15 anni).
Le sedi provinciali e territoriali nonchι le amministrazioni statali interessate sono tenute ad
osservare la massima riservatezza, in armonia con le vigenti disposizioni,
circa la trattazione degli atti contenenti le diagnosi delle infermitΰ oggetto
degli accertamenti sanitari e dei dati sensibili. Pertanto, gli adempimenti
istruttori devono essere trattati esclusivamente dal personale incaricato che
dovrΰ porre particolare attenzione alla riservatezza della diagnosi medica
riportata nel processo verbale reso dalle Commissioni mediche. Sempre per la
tutela della riservatezza, le comunicazioni tra lInpdap
e gli altri organismi interessati vengono effettuate
ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di validitΰ di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra
soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli
articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996.
La trasmissione in forma cartacea, eccezione alla
procedura di comunicazione per via telematica, deve essere debitamente motivata
nella nota di trasmissione degli atti stessi e, comunque,
il verbale recante la diagnosi medica deve essere inserito in plico chiuso da
allegarsi alla nota di trasmissione. Si sottolinea,
infine, che il regolamento opera una chiara individuazione degli ambiti di
responsabilitΰ connessi alle varie fasi procedimentali
e, pertanto, si invitano le Sedi provinciali e territoriali dellInpdap nonchι le amministrazioni statali e gli altri
organismi coinvolti a rispettare i termini previsti per ciascuna fase procedimentale al fine di ottemperare alla riduzione dei
tempi complessivi di durata dellintera nuova procedura. Per quanto riguarda la
composizione, le competenze e i tempi procedimentali
della Commisione medico-ospedaliera
e del Comitato di verifica per le cause di servizio si
rimanda a quanto espressamente indicato nel regolamento in esame.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr.
Costanzo Gala
F.to Dr. Gala
INPDAP
SEDE
PROVINCIALE O TERRITORIALE DI
..
RELAZIONE PROPOSTA AL COMITATO DI VERIFICA PER LE
CAUSE DI SERVIZIO
PER LA RICHIESTA DI PARERE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DELLA
PENSIONE DI PRIVILEGIO
1)
DATI ANAGRAFICI DELLISCRITTO:
COGNOME
E NOME:
LUOGO E
DATA DI NASCITA:
2)
POSIZIONE GIURIDICA/ECONOMICA (Area-Profilo di appartenenza)
DELLISCRITTO:
...
.
3)
DOMANDA PENSIONE DI PRIVILEGIO RICHIESTA IN DATA: .
4)
EVENTUALE POSSESSO DELLO STATUS DI INVALIDO CIVILE CON INDICAZIONE DELLE
INFERMITA CHE LHANNO DETERMINATO:
..
....
.
..
.
5)
EVENTUALI PRECEDENTI. SE SI INDICARE QUALI ALLEGANDO
LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
...
.
.
.
.
6)
ESTREMI DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL
COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA CHE HANNO DETERMINATO
LINIDONEITA AL SERVIZIO:
VERBALE
N°:
DEL
DELLA CMO DI
PROPOSTA
DI PARERE
INERENTE
LE SEGUENTI INFERMITA
I a) INFERMITA o
LESIONE:
.
...
b)
MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:
.
c) NOTE
E OSSERVAZIONI:
..
II - a) INFERMITA O LESIONE:
.
b)
MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:
.
c) NOTE
E OSSERVAZIONI:
..
III - a) INFERMITA O
LESIONE:
b)
MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:
..
c) NOTE
E OSSERVAZIONI:
3
IV - a) INFERMITA O
LESIONE:
..
.
b)
MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:
c) NOTE
E OSSERVAZIONI:
V - a) INFERMITA O
LESIONE:
.
b)
MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:
c) NOTE
E OSSERVAZIONI:
N.B.: PER ULTERIORI INFERMITA
UTILIZZARE LO STESSO SCHEMA
EVENTUALI
NOTE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:
..
.
data
..
IL
DIRETTORE DI SEDE
..
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE PROPOSTA:
a)
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIA INVIATA ALLA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA
b)
COPIA DELLA DOMANDA DI CUI AL PUNTO 3
c)
RAPPORTO RELATIVO AGLI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITO
DALLAMMINISTRAZIONE
STATALE,
ENTE O AZIENDA ( allegato 2 )
d)
VERBALE DELLA C.M.O DI CUI AL PUNTO
6
e)
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA DI PARTE
f)
EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE.
ALLEGATO
2)
AMMINISTRAZIONE,
ENTE O AZIENDA
..
SEDE
DI
.
COGNOME
E NOME DELLISCRITTO:
LUOGO E
DATA DI NASCITA:
.
1)
RAPPORTO CIRCOSTANZIATO DI SERVIZIO, CON INDICAZIONE DELLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE
DALLA DATA DI ASSUNZIONE IN POI, DEGLI ELEMENTI IDONEI A PROVARE LA NATURA DI
CIASCUNA INFERMITA O LESIONE RICHIESTA E LA SUA RELAZIONE CON IL SERVIZIO,
TENUTO CONTO, IN PARTICOLARE, DELLE CONDIZIONI O MODALITA DI LAVORO E, IN CASO
DI INFORTUNIO, DI OGNI CIRCOSTANZA RITENUTA RILEVANTE (rapporto da compilare eventualmente
su foglio separato):
2)
IN CASO DI INCIDENTE STRADALE ALLEGARE RAPPORTO DELLA POLIZIA (Carabinieri, Polizia
Stradale, Polizia Municipale) SULLE CIRCOSTANZE RELATIVE ALLINCIDENTE
REDATTO PER LA COMPETENTE AUTORITA GIUDIZIARIA, NONCHE
GLI ATTI DEFINITIVI ADOTTATI DA QUESTULTIMA:
Amministrazione,
ente o azienda presso la quale linteressato ha prestato servizio nei periodi interessati
al verificarsi dei fatti attinenti allinsorgere dellinfermitΰ o lesione.
3)
EVENTUALE POSSESSO DELLO STATUS DI INVALIDO CIVILE CON INDICAZIONE DELLE
INFERMITA CHE LHANNO DETERMINATO:
..
....
.
4)
EVENTUALI PRECEDENTI. SE SI INDICARE QUALI ALLEGANDO LA RELATIVA
DOCUMENTAZIONE:
..
.
5)
ESTREMI DEL VERBALE O DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE
OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA GIA RICONOSCIUTE IN
ATTIVITA DI SERVIZIO (da allegare):
VERBALE
N°
DEL
DELLA
CMO
..
6)
ESTREMI DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL
COMPETENTE OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA CHE HANNO DETERMINATO
LINIDONEITA AL SERVIZIO (da allegare):
VERBALE N°:
DEL
DELLA CMO DI
EVENTUALI
NOTE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:
...
data
IL
DIRIGENTE