INAIL NOTA DEL 2.07.20101 N. 5153 :il premio Inail per i lavoratori sospesi a zero ore e impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale

Il premio Inail per i lavoratori sospesi a zero ore e impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale si calcola in base alla retribuzione di ragguaglio equivalente per il caso di specie alla retribuzione convenzionale giornaliera degli allievi dei corsi di formazione professionale .

I progetti di formazione e riqualificazione professionale

L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009 prevede che i datori di lavoro possano utilizzare i lavoratori che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o di riqualificazione professionale. Tale misura ha carattere sperimentale per gli anni 2009 e 2010 e i progetti in questione possono comprendere un'attività di produzione e servizi connessa con l'apprendimento.

La nota Inail

Al fine di rispondere ad una serie di richieste di chiarimenti pervenute sul punto, nella nota Inail vengono individuati  i soggetti che possono rientrare nel progetto per il quale sono previsti i benefici contributivi. Il datore di lavoro deve essere un'impresa e i lavoratori devono rientrare tra i soggetti che percepiscono un'indennità di sostegno al reddito per effetto di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria il cui rapporto è sospeso o interrotto.Il progetto formativo deve essere inserito nell'ambito dell'accordo quadro stipulato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Il progetto formativo può riguardare, e di solito riguarda, anche lo svolgimento di attività produttive per le quali il lavoratore si espone ai rischi infortunistici legati al tipo di lavorazione svolta.

Lavoratori sospesi a zero ore

Per i lavoratori sospesi a zero ore e impegnati in progetti di formazione e riqualificazione professionale, il premio Inail è calcolato applicando il tasso relativo alla voce di tariffa 0611, corrispondente ai corsi di istruzione professionale della Gestione Artigianato, il cui importo è pari al 5‰.Tale tasso si applica indipendentemente dall'inquadramento settoriale dell'azienda ed in deroga alle logiche tariffarie vigenti La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del premio non è data dalla differenza tra la retribuzione originaria del lavoratore e l'indennità da questi percepita per la sospensione dell'attività, ma viene conteggiata in base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita e quindi sulla base di tariffe convenzionali fissate a suo tempo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto 26 ottobre 1970 e annualmente rivalutate. Tali retribuzioni convenzionali sono state previste per gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento...). La retribuzione così determinata prende a riferimento l'intera giornata e prescinde dal numero di ore di effettivo impiego. Al riguardo la nota Inail precisa come il beneficio previsto dalla norma assuma un duplice aspetto: da un lato, la retribuzione da prendere a riferimento non è quella effettivamente corrisposta dal datore di lavoro fino a concorrenza della retribuzione originaria, ma tiene conto di un valore convenzionale sicuramente più contenuto; la seconda riguarda il tasso di tariffa applicato che risulta sostanzialmente ridotto rispetto a quello previsto per l'attività effettivamente svolta dai lavoratori impiegati nei progetti di formazione. Il premio dovuto dai datori di lavoro per i lavoratori sospesi a zero ore deve essere calcolato in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita ed alle effettive giornate di presenza al lavoro al corso di formazione fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annui.Fino al 30 giugno 2009, la retribuzione convenzionale giornaliera era rispettivamente pari a 46,33 euro e 1.158,33 euro. Dal 30 giugno 2009, tali importi sono passati a 47,83 euro e 1.195,78 euro.La nota informa che gli adeguamenti di tali valori saranno tempestivamente comunicati dall'Inail anche attraverso il  sito istituzionale.

Lavoratori sospesi ad orario ridotto

Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, il calcolo del premio Inail avviene secondo le regole ordinarie. La retribuzione da prendere a riferimento è quella effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, così come il tasso di premio è calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alle lavorazioni normalmente esercitate ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire.Da ultimo viene chiarito che il datore di lavoro non è tenuto a comunicare all'Inail i dati dei lavoratori impegnati nel progetto (generalità, codice fiscale,...) in quanto gli stessi saranno acquisiti mediante uno scambio di flusso informativo tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.

Lavoratori impegnati in progetti di formazione e riqualificazione e calcolo del premio Inail

Sospesi a zero ore

Sospesi ad orario ridotto

Retribuzione giornaliera convenzionale

Retribuzione effettiva (differenza tra retribuzione base e indennità percepita dal lavoratore)

Tasso di tariffa pari al 5‰

Tasso di tariffa pari alla voce corrispondente alla lavorazione effettivamente svolta

INAIL NOTA DEL 2.07.20101 N. 5153

Oggetto: retribuzione imponibile premio assicurativo per i lavoratori sospesi a zero ore utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Decreto Interministeriale n. 49281 del 18.12.2009.

Facendo seguito ai quesiti pervenuti alla scrivente in relazione all'argomento in oggetto ed alla Circolare n. 18 del 30 aprile 2010 avente ad oggetto "Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio INAIL", si forniscono i seguenti chiarimenti.

Come noto, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 102/2009, ha previsto che i datori di lavoro possano utilizzare i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o di riqualificazione professionale, comprendenti attività produttiva di beni o servizi connessa con l'apprendimento. La misura ha carattere sperimentale e vale per gli anni 2009 e 2010.

Il datore di lavoro deve essere un'impresa e i lavoratori sono quelli che percepiscono un'indennità di sostegno al reddito per effetto di cassa integrazione ordinaria e straordinaria il cui rapporto di lavoro è sospeso o interrotto. L'inserimento dei lavoratori nel progetto formativo è attuato nel quadro di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

I lavoratori che partecipano ai corsi di formazione e riqualificazione professionale tornano in azienda e, quindi, sono esposti a rischio di infortunio e percepiscono dal datore di lavoro la differenza fra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

In attuazione della succitata disposizione, il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 49281 del 18 dicembre 2009.

Ciò premesso, tenuto conto dell'eccezionalità del decreto, delle sue finalità anticrisi e del carattere sperimentale della misura, il premio assicurativo INAIL per i lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 4 n. 5 del DPR n. 1124/65 che concretano l'obbligo assicurativo INAIL, è calcolato in base ai seguenti elementi:

- Tasso relativo alla voce di tariffa 0611 (corrispondente ai corsi di istruzione professionale) della Gestione Artigianato pari al 5‰ che si applica, indipendentemente dall'inquadramento settoriale dell'azienda ed in deroga alle logiche tariffarie vigenti;

- retribuzione convenzionale fissata dal Decreto 26 ottobre 1970 dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, etc.), [1] in relazione ad ogni presenza giornaliera, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di partecipazione alle attività teoriche e alle esercitazioni pratiche.

Ciò configura un incentivo contributivo a favore delle imprese che promuovono tali progetti, in quanto, ai fini del calcolo del premio, sono esclusi:

- il tasso corrispondente alla voce di tariffa relativa all'attività effettivamente esercitata dai lavoratori sospesi in formazione che comporterebbe una tassazione più elevata;

- la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria erogata, dal datore di lavoro, a titolo retributivo, ai lavoratori utilizzati nei progetti di formazione o riqualificazione [2].

Coerentemente con le disposizioni vigenti, quindi, il premio dovuto per i lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore deve essere calcolato in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita - il cui importo corrisponde alla retribuzione di ragguaglio - ed alle effettive giornate di presenza del lavoratore al corso di formazione fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali [3]. Sino al 30 giugno 2009, la retribuzione convenzionale giornaliera e la retribuzione convenzionale mensile erano pari, rispettivamente, ai seguenti importi: Euro 46,33 ed Euro 1.158,33 [4]. Dal 1° luglio 2009, la retribuzione imponibile giornaliera e quella mensile corrispondono ad Euro 47,83 ed Euro 1195,78 [5]. Tali importi verranno aggiornati periodicamente dall'Istituto con apposita circolare che verrà pubblicata sul sito www.inail.it. A scioglimento della riserva sollevata con la circolare n. 18/2010, si precisa che i dati relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto formativo relativi al codice fiscale, cognome e nome e durata del progetto, non verranno trasmessi all'Istituto dai datori di lavoro mediante apposita modulistica, ma, nel rispetto del principio di semplificazione, verranno acquisiti direttamente dai competenti uffici ossia dalla Direzione Generale Tutela Condizioni di lavoro e, in caso di delega, dalle Direzioni regionali o provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero dai competenti uffici delle regioni o province autonome [6]. Infatti, l'art. 3 del Decreto ministeriale 18 dicembre 2009 avente ad oggetto "Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda", prevede che proprio tali uffici ricevano da parte dei datori di lavoro, a conclusione del progetto formativo, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati ed all'esito dell'apprendimento.

In tal senso, sono stati avviati contatti con il Dicastero volti a definire le modalità necessarie per la gestione del flusso dei dati relativi ai lavoratori sospesi a zero ore ed utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Si fa, pertanto, riserva di fornire comunicazioni in merito.

Da ultimo, si precisa che, ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati nei "progetti", il datore di lavoro continuerà ad applicare il tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire, conformemente alle disposizioni vigenti. In tal caso, la sede non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà secondo le regole generali.

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[1] Artt. 1 e 4, n. 5 del DPR n. 1124/65.

[2] Art. 4, Decreto interministeriale 18.12.2009.

[3] Circolare INAIL n. 11/2010 reperibile nel sito INAIL www.inail.it.

[4] Circolare INAIL n. 50/2009 reperibile nel sito INAIL www.inail.it.

[5] Circolare INAIL n. 50/2009.

[6] Art. 2, comma 3 del Decreto ministeriale 18 dicembre 2009.