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INAIL NOTA DEL 2.07.20101 N. 5153 :il
premio Inail per i lavoratori sospesi a zero ore e impegnati in progetti
di formazione o riqualificazione professionale
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Il premio Inail per i lavoratori sospesi a zero ore e
impegnati in progetti di formazione o riqualificazione professionale si
calcola in base alla retribuzione di ragguaglio equivalente per il caso
di specie alla retribuzione convenzionale giornaliera degli allievi dei
corsi di formazione professionale .
I progetti di formazione e riqualificazione professionale
L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 78/2009,
convertito con modificazioni in legge n. 102/2009 prevede che i datori
di lavoro possano utilizzare i lavoratori che percepiscono trattamenti
di sostegno al reddito, in progetti di formazione o di riqualificazione
professionale. Tale misura ha carattere sperimentale per gli anni 2009
e 2010 e i progetti in questione possono comprendere un'attività di produzione
e servizi connessa con l'apprendimento.
La nota Inail
Al fine di rispondere ad una serie di richieste di
chiarimenti pervenute sul punto, nella nota Inail vengono individuati
i soggetti che possono rientrare nel progetto per il quale sono
previsti i benefici contributivi. Il datore di lavoro deve essere un'impresa
e i lavoratori devono rientrare tra i soggetti che percepiscono
un'indennità di sostegno al reddito per effetto di cassa integrazione
guadagni ordinaria o straordinaria il cui rapporto è sospeso o
interrotto.Il progetto formativo deve essere inserito nell'ambito
dell'accordo quadro stipulato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e le parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo
relativo agli ammortizzatori sociali. Il progetto formativo può
riguardare, e di solito riguarda, anche lo svolgimento di attività
produttive per le quali il lavoratore si espone ai rischi
infortunistici legati al tipo di lavorazione svolta.
Lavoratori sospesi a zero ore
Per i lavoratori sospesi a zero ore e impegnati in
progetti di formazione e riqualificazione professionale, il premio
Inail è calcolato applicando il tasso relativo alla voce di tariffa
0611, corrispondente ai corsi di istruzione professionale della
Gestione Artigianato, il cui importo è pari al 5‰.Tale tasso si applica
indipendentemente dall'inquadramento settoriale dell'azienda ed in
deroga alle logiche tariffarie vigenti La retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo del premio non è data dalla differenza tra
la retribuzione originaria del lavoratore e l'indennità da questi
percepita per la sospensione dell'attività, ma viene conteggiata in
base alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita e
quindi sulla base di tariffe convenzionali fissate a suo tempo dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto 26 ottobre
1970 e annualmente rivalutate. Tali retribuzioni convenzionali sono
state previste per gli allievi dei corsi anche aziendali di istruzione
professionale comunque finanziati o gestiti (corsi di addestramento,
qualificazione, riqualificazione, specializzazione,
perfezionamento...). La retribuzione così determinata prende a
riferimento l'intera giornata e prescinde dal numero di ore di
effettivo impiego. Al riguardo la nota Inail precisa come il beneficio
previsto dalla norma assuma un duplice aspetto: da un lato, la
retribuzione da prendere a riferimento non è quella effettivamente
corrisposta dal datore di lavoro fino a concorrenza della retribuzione
originaria, ma tiene conto di un valore convenzionale sicuramente più
contenuto; la seconda riguarda il tasso di tariffa applicato che
risulta sostanzialmente ridotto rispetto a quello previsto per
l'attività effettivamente svolta dai lavoratori impiegati nei progetti
di formazione. Il premio dovuto dai datori di lavoro per i lavoratori
sospesi a zero ore deve essere calcolato in base alla retribuzione
convenzionale annuale pari al minimale di rendita ed alle effettive
giornate di presenza al lavoro al corso di formazione fino ad un
massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annui.Fino al 30 giugno 2009,
la retribuzione convenzionale giornaliera era rispettivamente pari a
46,33 euro e 1.158,33 euro. Dal 30 giugno 2009, tali importi sono
passati a 47,83 euro e 1.195,78 euro.La nota informa che gli
adeguamenti di tali valori saranno tempestivamente comunicati dall'Inail
anche attraverso il sito istituzionale.
Lavoratori sospesi ad orario ridotto
Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, il calcolo del
premio Inail avviene secondo le regole ordinarie. La retribuzione da
prendere a riferimento è quella effettivamente corrisposta dal datore
di lavoro, così come il tasso di premio è calcolato in base alla voce
di tariffa corrispondente alle lavorazioni normalmente esercitate ed
alla base imponibile rapportata alle ore complessive da retribuire.Da
ultimo viene chiarito che il datore di lavoro non è tenuto a comunicare
all'Inail i dati dei lavoratori impegnati nel progetto (generalità,
codice fiscale,...) in quanto gli stessi saranno acquisiti mediante uno
scambio di flusso informativo tra le pubbliche amministrazioni coinvolte.
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Lavoratori
impegnati in progetti di formazione e riqualificazione e calcolo del
premio Inail
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Sospesi
a zero ore
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Sospesi
ad orario ridotto
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Retribuzione
giornaliera convenzionale
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Retribuzione
effettiva (differenza tra retribuzione base e indennità percepita dal
lavoratore)
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Tasso
di tariffa pari al 5‰
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Tasso
di tariffa pari alla voce corrispondente alla lavorazione
effettivamente svolta
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INAIL
NOTA DEL 2.07.20101 N. 5153
Oggetto:
retribuzione imponibile premio assicurativo per i lavoratori sospesi a zero
ore utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
Decreto Interministeriale n. 49281 del 18.12.2009.
Facendo
seguito ai quesiti pervenuti alla scrivente in relazione all'argomento in
oggetto ed alla Circolare n. 18 del 30 aprile 2010 avente ad oggetto
"Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o
riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio INAIL",
si forniscono i seguenti chiarimenti.
Come
noto, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito, con
modificazioni, nella Legge
n. 102/2009, ha previsto che i datori di lavoro
possano utilizzare i lavoratori sospesi che percepiscono trattamenti di
sostegno al reddito, in progetti di formazione o di riqualificazione
professionale, comprendenti attività produttiva di beni o servizi connessa
con l'apprendimento. La misura ha carattere sperimentale e vale per gli
anni 2009 e 2010.
Il
datore di lavoro deve essere un'impresa e i lavoratori sono quelli che
percepiscono un'indennità di sostegno al reddito per effetto di cassa
integrazione ordinaria e straordinaria il cui rapporto di lavoro è sospeso
o interrotto. L'inserimento dei lavoratori nel progetto formativo è attuato
nel quadro di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro, con le
stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori
sociali.
I
lavoratori che partecipano ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale tornano in azienda e, quindi, sono esposti a rischio di
infortunio e percepiscono dal datore di lavoro la differenza fra il
trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.
In
attuazione della succitata disposizione, il Ministro del lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, ha emanato il Decreto n. 49281 del 18 dicembre 2009.
Ciò
premesso, tenuto conto dell'eccezionalità del decreto, delle sue finalità
anticrisi e del carattere sperimentale della misura, il premio assicurativo
INAIL per i lavoratori sospesi dal lavoro a zero ore impegnati in progetti
di formazione o riqualificazione professionale, in possesso dei requisiti
di cui agli artt. 1
e 4 n. 5 del DPR n. 1124/65 che concretano
l'obbligo assicurativo INAIL, è calcolato in base ai seguenti elementi:
-
Tasso relativo alla voce di tariffa 0611 (corrispondente ai corsi di
istruzione professionale) della Gestione Artigianato pari al 5‰ che si
applica, indipendentemente dall'inquadramento settoriale dell'azienda ed in
deroga alle logiche tariffarie vigenti;
-
retribuzione convenzionale fissata dal Decreto 26 ottobre 1970 dell'allora
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli allievi dei corsi
anche aziendali di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti
(corsi di addestramento, qualificazione, riqualificazione,
specializzazione, perfezionamento, etc.), [1] in relazione ad ogni presenza
giornaliera, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di
partecipazione alle attività teoriche e alle esercitazioni pratiche.
Ciò
configura un incentivo contributivo a favore delle imprese che promuovono
tali progetti, in quanto, ai fini del calcolo del premio, sono esclusi:
-
il tasso corrispondente alla voce di tariffa relativa all'attività
effettivamente esercitata dai lavoratori sospesi in formazione che
comporterebbe una tassazione più elevata;
-
la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la
retribuzione originaria erogata, dal datore di lavoro, a titolo
retributivo, ai lavoratori utilizzati nei progetti di formazione o
riqualificazione [2].
Coerentemente
con le disposizioni vigenti, quindi, il premio dovuto per i lavoratori
sospesi dal lavoro a zero ore deve essere calcolato in base alla
retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita - il cui
importo corrisponde alla retribuzione di ragguaglio - ed alle effettive
giornate di presenza del lavoratore al corso di formazione fino ad un
massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali [3]. Sino al 30 giugno
2009, la retribuzione convenzionale giornaliera e la retribuzione
convenzionale mensile erano pari, rispettivamente, ai seguenti importi:
Euro 46,33 ed Euro 1.158,33 [4]. Dal 1° luglio 2009, la retribuzione
imponibile giornaliera e quella mensile corrispondono ad Euro 47,83 ed Euro
1195,78 [5]. Tali importi verranno aggiornati periodicamente dall'Istituto
con apposita circolare che verrà pubblicata sul sito www.inail.it. A
scioglimento della riserva sollevata con la circolare n. 18/2010, si
precisa che i dati relativi ai lavoratori utilizzati nel progetto formativo
relativi al codice fiscale, cognome e nome e durata del progetto, non
verranno trasmessi all'Istituto dai datori di lavoro mediante apposita
modulistica, ma, nel rispetto del principio di semplificazione, verranno
acquisiti direttamente dai competenti uffici ossia dalla Direzione Generale
Tutela Condizioni di lavoro e, in caso di delega, dalle Direzioni regionali
o provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero dai
competenti uffici delle regioni o province autonome [6]. Infatti, l'art. 3
del Decreto ministeriale 18 dicembre 2009 avente ad oggetto "Utilizzo
dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione
in azienda", prevede che proprio tali uffici ricevano da parte dei
datori di lavoro, a conclusione del progetto formativo, un'informativa
relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei
lavoratori formati ed all'esito dell'apprendimento.
In
tal senso, sono stati avviati contatti con il Dicastero volti a definire le
modalità necessarie per la gestione del flusso dei dati relativi ai
lavoratori sospesi a zero ore ed utilizzati in progetti di formazione o
riqualificazione professionale. Si fa, pertanto, riserva di fornire
comunicazioni in merito.
Da
ultimo, si precisa che, ai lavoratori sospesi ad orario ridotto utilizzati
nei "progetti", il datore di lavoro continuerà ad applicare il
tasso di premio calcolato in base alla voce di tariffa corrispondente alla
lavorazione normalmente esercitata ed alla base imponibile rapportata alle
ore complessive da retribuire, conformemente alle disposizioni vigenti. In
tal caso, la sede non dovrà effettuare alcuna variazione e procederà
secondo le regole generali.
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[1]
Artt. 1 e 4, n. 5 del DPR n. 1124/65.
[2]
Art. 4, Decreto interministeriale 18.12.2009.
[3]
Circolare INAIL n. 11/2010 reperibile nel sito INAIL www.inail.it.
[4]
Circolare INAIL n. 50/2009 reperibile nel sito INAIL www.inail.it.
[5]
Circolare INAIL n. 50/2009.
[6]
Art. 2, comma 3 del Decreto ministeriale 18 dicembre 2009.
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