INAIL
(Circolare 9 settembre 2004 numero 64)
Premessa
Come per l’industria , anche per l’agricoltura è prevista l’applicazione della disciplina indennitaria per il riconoscimento del “danno biologico”, definito - in via provvisoria ed ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - come “la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”.
Per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, è stata stabilita una specifica addizionale sui premi e sui contributi assicurativi. La determinazione della misura e delle modalità di corresponsione è disposta con decreto ministeriale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi per la copertura degli oneri relativi al danno biologico nella Gestione Agricoltura per gli anni 2000, 2001 e 2002. Ha inoltre evidenziato l’opportunità di applicare, per gli anni successivi, l’aliquota di specifica competenza di ciascun anno.
Misura dell’addizionale per gli anni 2000, 2001 e 2002
L'addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2000, 2001 e 2002 è pari all’1,42% (uno virgola quarantadue per cento) del contributo assicurativo dovuto per gli stessi anni.
Modalità di corresponsione
La procedura per l’applicazione dell’addizionale per danno biologico in agricoltura, calcolata come sopra specificato, sarà interamente gestita dall’INPS. A questo Istituto compete, infatti, la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo nonché il conseguente versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Maurizio CASTRO