INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 5 del 14 gennaio 2005
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1°
gennaio 2004 (integrazione della circolare n. 65/2004)
Quadro Normativo
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- Decreto 15 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL con decorrenza 1° gennaio 2004 per il settore industria." (G.U. n. 281 del 30 novembre 2004). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° gennaio 2004.
- Circolare n. 67/2000: “Integrazione della circolare n. 61 2000 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2000. Tabelle riassuntive”.
- Circolare n. 80/2001: “Integrazione della circolare n. 61/2001 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2001. Tabelle riassuntive”.
- Circolare n. 8/2004: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003)”.
- Circolare n. 65/2004: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2004. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2004”.
PREMESSA
Il decreto interministeriale 15 ottobre 2004 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° gennaio 2004 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di €. 12.360,60 e di €. 22.955,40.
Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 65/2004.
1. Categorie di
lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
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Anno 2004 |
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Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
€ 41,20* |
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mensile |
€ 1.030,05 |
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* per arrotondamento del valore di €. 41,202
2. Familiari
partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.
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Anno 2004 |
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Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
€ 41,38* |
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mensile |
€ 1.034,48 |
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* per arrotondamento del valore di €. 41,379
3. Lavoratori di
società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994
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Anno 2004 |
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Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili |
€ 921,84 |
4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time
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Anno 2004 |
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Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
€ 76,52* |
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mensile |
€ 1.912,95 |
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* per arrotondamento del valore di €. 76,518
5. Lavoratori
dell’area dirigenziale con contratto part-time
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Anno 2004 |
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Retribuzione convenzionale oraria |
€ 9,57* |
* per arrotondamento del valore di €. 9,565 (76,52 : 8)
6. Retribuzione di
ragguaglio
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Anno 2004 |
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Retribuzione di ragguaglio |
giornaliera |
€ 41,20* |
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mensile |
€ 1.030,05 |
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* per arrotondamento del valore di €. 41,202
7. Compensi
effettivi per i lavoratori parasubordinati
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Anno 2004 |
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Minimo e massimo mensile |
€ 1.030,05 - € 1.912,95 |
8. Retribuzione
effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti
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Anno 2004 |
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Minimo e massimo annuale |
€ 12.360,60 - € 22.955,40 |
9. Alunni e
studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non
statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche od esercitazioni pratiche o
di lavoro
Dal 1° gennaio 2004, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 1,99 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2003/2004 risulta uguale a €. 1,98 (calcolato sommando 2/12 di €. 1,94 e 10/12 di €. 1,99).
Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2004, va applicata una integrazione di €. 0,04 rispetto al premio di €. 1,94 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.
Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2003/2004 e per l’anticipo del premio 2004/2005:
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Alunnie studenti di scuole o istituti non statali |
premio annuale a persona |
Anno scolastico 2003/2004: |
Anno scolastico 2004/2005: |
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€ 1,98 |
€ 1,99 |
Tabelle riepilogative
Il riepilogo per gli anni 1996 – 2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell’allegato 1.
Il riepilogo per gli anni 1994 – 2004 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell’allegato 2.
Il riepilogo per gli anni 1996 – 2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge è illustrato nell'allegato 3.
PROFILO RISARCITIVO
Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.
- L’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2004, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.
- Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 2004, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:
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ANNO 2004 |
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Minimale di rendita |
annuale |
€ 12.360,60 |
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giornaliero |
€ 41,20 |
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Massimale di rendita |
annuale |
€ 22.955,40 |
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giornaliero |
€ 76,52 |
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Note: i collegamenti rimandano al sito Inail