INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 5 del 14 gennaio 2005
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2004 (integrazione della circolare n. 65/2004)

 

Quadro Normativo

-  D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

-  Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

-  Decreto 15 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL con decorrenza 1° gennaio 2004 per il settore industria." (G.U. n. 281 del 30 novembre 2004). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° gennaio 2004.

-  Circolare n. 67/2000: “Integrazione della circolare n. 61 2000 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2000. Tabelle riassuntive”.

-  Circolare n. 80/2001: “Integrazione della circolare n. 61/2001 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2001. Tabelle riassuntive”.

-  Circolare n. 8/2004: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 36/2003)”.

-  Circolare n. 65/2004: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2004. Principi e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in vigore fino al 30 giugno 2004”.


PREMESSA

Il decreto interministeriale 15 ottobre 2004  rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° gennaio 2004 e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di €. 12.360,60 e di €. 22.955,40.

Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 65/2004.


1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita

Anno 2004

Retribuzione convenzionale

giornaliera

€ 41,20*

mensile

€ 1.030,05

* per arrotondamento del valore di €. 41,202


2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.

 

Anno 2004

Retribuzione convenzionale

giornaliera

€ 41,38*

mensile

€ 1.034,48

* per arrotondamento del valore di €. 41,379


3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994

Anno 2004

Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili

€ 921,84
(€ 76,82 x 12)

 

4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time

 

Anno 2004

Retribuzione convenzionale

giornaliera

€ 76,52*

mensile

€ 1.912,95


* per arrotondamento del valore di €. 76,518


5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time

 

Anno 2004

Retribuzione convenzionale oraria

€ 9,57*

* per arrotondamento del valore di €. 9,565 (76,52 : 8)


6. Retribuzione di ragguaglio

 

Anno 2004

Retribuzione di ragguaglio

giornaliera

€ 41,20*

mensile

€ 1.030,05

* per arrotondamento del valore di €. 41,202


7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

 

Anno 2004

Minimo e massimo mensile

€ 1.030,05 - € 1.912,95


8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti 

 

Anno 2004

Minimo e massimo annuale

€ 12.360,60 - € 22.955,40


9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro

Dal 1° gennaio 2004, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a €. 1,99 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2003/2004 risulta uguale a €. 1,98 (calcolato sommando 2/12 di €. 1,94 e 10/12 di €. 1,99).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2004, va applicata una integrazione di €. 0,04 rispetto al premio di €. 1,94 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2003/2004 e per l’anticipo del premio 2004/2005:

Alunnie studenti di scuole o istituti non statali

premio annuale a persona

Anno scolastico 2003/2004:
regolazione

Anno scolastico 2004/2005:
anticipo

€ 1,98

€ 1,99

Tabelle riepilogative

Il riepilogo per gli anni 1996 – 2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell’allegato 1.

Il riepilogo per gli anni 1994 – 2004 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell’allegato 2.

Il riepilogo per gli anni 1996 – 2004 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge è illustrato nell'allegato 3.

PROFILO RISARCITIVO

Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue.

-  L’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2004, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico.

-  Ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 2004, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:

ANNO 2004

Minimale di rendita

annuale

€ 12.360,60

giornaliero

€ 41,20

 

 

 

Massimale di rendita

annuale

€ 22.955,40

giornaliero

€ 76,52

 

Note: i collegamenti rimandano al sito Inail

 

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