INAIL
- DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrali Prestazioni - Direzione Centrali
Rischi
Circolare n. 19 del 4 aprile 2006
Oggetto: Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei
casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive.
Aspetti contributivi.
Quadro Normativo
•
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 :
“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, artt. 1 e 4”.
•
Legge 28 marzo 2003, n. 53 :
“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull' istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”.
•
Decreto Legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59 : “Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”.
•
Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile
2003 : “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private.
Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
•
Circolare INAIL n. 79 del 17 novembre
2004 : “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la
trattazione dei casi di infortunio nell'ambito delle lezioni di
alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”.
•
Circolare INAIL n. 28 del 7 giugno
2005 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2005. Principi
e criteri di calcolo delle retribuzioni effettive minime, delle retribuzioni
convenzionali e dei premi speciali unitari. Minimale e massimale di rendita in
vigore fino al 30 giugno 2005”.
•
Circolare INAIL n. 3 del 3 gennaio
2006 : ”Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal
1° luglio 2005”.
Ambito di applicazione della tutela
In
materia di istruzione e formazione professionale la distinzione tra “scuola
elementare” e “scuola media inferiore” è stata abolita con l'introduzione del
“primo ciclo di istruzione”, inteso come percorso formativo unico.
Questo
nuovo ciclo comprende due fasi:
•
la scuola primaria (ex
scuola elementare)
•
la scuola secondaria di primo grado (ex
scuola media inferiore) .
I
piani di studio relativi alle due fasi prevedono obiettivi di apprendimento
sostanzialmente analoghi, che si differenziano solo per i diversi gradi di
complessità.
Tra
gli obiettivi dell'intero ciclo rientrano anche le “scienze motorie e
sportive”, che comportano sin dal primo anno della scuola primaria lo svolgimento
di attività che, in quanto caratterizzate dai requisiti della manualità e della
gestualità, sono pienamente assimilabili alle “esercitazioni pratiche” previste
dal D.P.R. n. 1124 del 1965.
Considerato
che:
•
il rischio di infortunio che
lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e
in quella secondaria di primo grado
•
sotto il profilo della tutela assicurativa non si può quindi distinguere tra
scuola primaria (ex elementare) e scuola secondaria di primo grado (ex scuola
media inferiore)
•
vige il principio della “ parità di
tutela a parità di rischio ”, la circolare n. 79/2004 è integrata con le seguenti disposizioni .
Disposizioni
Gli
alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni
che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di
lingua straniera, sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano
durante lo svolgimento delle esercitazioni di “scienze motorie e sportive”.
Modalità di pagamento del premio per gli
alunni delle scuole non statali
La
copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola
primaria e secondaria non statale prevede
il pagamento di un premio annuale a
persona da variare proporzionalmente secondo la rivalutazione
delle rendite.
Modalità di pagamento del premio per gli
alunni delle scuole statali
La
copertura antinfortunistica degli alunni assicurati nell'ambito della scuola
primaria e secondaria statale viene
attuata mediante la gestione per conto
dello Stato.
Decorrenza
La
presente circolare è immediatamente operativa e dovrà essere applicata anche ai
casi in istruttoria.
Il
premio assicurativo per gli alunni non già assoggettati all'obbligo
assicurativo per effetto delle disposizioni vigenti:
•
è dovuto a decorrere dall'anno scolastico in corso (1° novembre 2005 - 31
ottobre 2006)
•
sarà versato in sede di regolazione.
Nei
casi in cui l'Inail corrisponderà prestazioni con riferimento a periodi
antecedenti, l'assicurazione decorrerà dall'anno scolastico in cui si sono
verificati gli infortuni.
IL DIRETTORE GENERALE