Ancora in tema di doppia iis su trattamenti di pensione: la prima sentenza di merito dopo l’ordinanza della Corte Costituzionale 119/08 conferma che la giusta strada è presa (nota a commento sentenza Corte dei Conti per la Toscana, 19.05.08 n. 350).
E’di oggi la notizia della primissima sentenza di merito posteriore alla Ordinanza della Corte Costituzionale 119/08, oggetto di mio personale commento su questa rivista del 19.05.2008 (“La storia infinita delle IIS per i doppi pensionati: la Corte Costituzionale si fa Sibilla, ma indovina la mossa”).
La Sezione Giurisdizionale per la Toscana, con sentenza 350/2008, ha preso posizione esplicita, manifestando una impostazione sovrapponibile a quella prefigurata nel mio intervento sopra menzionato.
In sostanza, anche per la Corte Toscana lo jus superveniens costituito dalla legge finanziaria 2007 (Legge 27.12.2006 n° 296), ed in particolare la disposizione di interpretazione autentica del comma 774, ha svelato nello spirito della legge 335/95 l’intima ma sostanziale cancellazione della contingenza quale come voce autonomamente valutabile, con la conseguenza del venir meno di ogni problema di coesistenza di indennità integrative speciali che, non esistendo più come voce concettuale, non possono più porre problemi di reciproca incompatibilità.
L’unico lato negativo della questione risiede nella conclusione, fatta derivare da tale impostazione, della correlativa soluzione positiva del problema solo data del 1 gennaio 1995, confermandosi dunque la non debenza del beneficio della duplice i.i.s. per i periodi anteriori.
Ciò è paradossale poiché la sentenza stessa definisce il divieto di percezione della contingenza per i doppi pensionati “una vera e propria disparità di trattamento” rispetto ai lavoratori pensionati.
E’probabile che la sentenza in esame abbia finito per soffermarsi sul problema maggiore, per lasciare sullo sfondo la problematica di tale disparità di trattamento (che era alla base della questione di legittimità costituzionale che occasionò l’ordinanza 119/08 della Consulta), dimenticando che tale disparità di trattamento sarebbe stata perpetuata, negando il diritto al ricorrente come appunto nella sentenza è avvenuto.
Lo scenario che può ora prefigurarsi, sarà, a parere dello scrivente, il consolidarsi dell’orientamento positivo per le vertenze ad oggetto le contingenze posteriori al 1 gennaio 1995.
Per i periodi anteriori, diversamente da quanto avvenuto nel caso trattato nella sentenza in esame, deciso sfavorevolmente nel merito, non potrà che giungersi ad una nuova questione di legittimità costituzionale, che potrà evidentemente fare capo alle questioni già sollevate, ovviamente persistendo il problema solo per i periodi anteriori al 1 gennaio 1995.
In verità, posto che lo jus superveniens alla base della restituzione degli atti disposta nella ordinanza 119/08 operava solo dal 1 gennaio 1995, sarebbe stato umanamente auspicabile che la Consulta, investita della questione rimasta di attualità per il periodo anteriore al 1 gennaio 1995, prendesse posizione per tale fase, decidendo le questioni rimesse alla sua attenzione.
Giuridicamente, peraltro, la Corte Costituzionale per fare ciò avrebbe dovuto peraltro sostituirsi ai emittenti nella articolazione della questione, al fine appunto della limitazione della questione al periodo predetto, il che avrebbe costituito una forzatura.
L’inevitabile strascico, costituito da nuove questioni di costituzionalità per la situazione giuridica anteriore al 1 gennaio 1995, che tutto ciò comporterà non potrà che provocare a sua volta un impedimento ad una soluzione in via amministrativa della vicenda, tanto che le cause pendenti dovranno essere ancora decise caso per caso.
Come si vede, anche se la vicenda ha ormai imboccato una soluzione positiva, per i periodi posteriori al 1 gennaio 1995, ancora lunga è l’attesa per i pensionati per poter conoscere il proprio destino.
Genova, 8.06.08
Avv. Andrea Bava - Genova