E’ revocabile lo stato di invalidità civile a seguito di erronea valutazione della Commissione Medica Asl in sede di revisione? Chi risponde dei danni?

Nota a Cass. Civ., Sez. Lav., 19.2.2009, n. 1175 dell'Avv. Daniele Iarussi 



In materia di responsabilità civile per revoca dello stato di invalidità dovuto ad erronea valutazione della Commissione Medica Asl, si segnala Lavoro n. 1175/2009, la quale osserva, in primo luogo, che l'art. 11 della Legge n. 537.1993, che ha previsto che mediante regolamento delegato si possa, tra l'altro, prevedere una distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze (con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla Legge n. 295.1990 ed ai prefetti), non sembra aver introdotto una distinzione, per gli effetti dei rapporti coi terzi eventualmente danneggiati, tra soggetto accertatore e soggetto concedente un determinato beneficio, tale da incidere sulla legittimazione passiva. Di conseguenza, rimane fermo il principio per cui, emanato un atto amministrativo, esso è sempre riferibile all'autorità che lo ha emesso, anche se il contenuto dell'atto è stato determinato sulla base di un parere di altra autorità. In tal senso, la Corte aveva già statuito (Cass. 15.9.2000 n. 12213) che nel caso in cui un ufficio provinciale del lavoro revochi illegittimamente un atto di avviamento al lavoro di un invalido, sussiste il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno nei confronti della pubblica amministrazione. In secondo luogo, che il ricorso del Ministero del Lavoro va rigetto nel caso in cui la commissione medica, organo dotato esclusivamente di discrezionalità tecnica e non amministrativa, abbia erroneamente revocato il riconoscimento dell'invalidità civile. Soltanto quando l'attività dell'organo accertatore è dovuta a finalità estranee a quelle istituzionali si rompe il nesso che lega la responsabilità dello Stato a quella del pubblico dipendente (Cass. 3.8.2005 n. 16247). Diverso è il discorso per quanto attiene - ma non è questo il caso - all'eventuale responsabilità dei dipendenti pubblici nei confronti dell'amministrazione, diversa da quella di appartenenza, per atti compiuti nel corso dell'iter amministrativo ed in virtù di una relazione funzionale, caratterizzata dall'inserimento dell'accertamento prodromico ad una concessione, talché può ravvisarsi un rapporto di servizio tra componenti della commissione medica e Ministero.




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