INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 14 giugno 2004 n° 18745)
|
OGGETTO: |
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. |
|
Si trasmettono, in
allegato, il messaggio ed il modello di dichiarazione concernenti
l'argomento in oggetto.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI |
INPS
DIREZIONE
CENTRALE PRESTAZIONI
Oggetto:
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
1 - PREMESSA
L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da
lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale
divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini
dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di
pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2003, soggetti al divieto di
cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno
sono tenuti a dichiarare entro il 2 agosto 2004, data di scadenza della
dichiarazione dei
redditi dell'anno 2003, i redditi da lavoro autonomo
conseguiti nell'anno 2003.
Con riferimento a tale disciplina, si forniscono
chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla
comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2003.
2 - PENSIONATI ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I
REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2003
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non
soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria
(anzianità, invalidità, prepensionamento) avente decorrenza compresa entro il
31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per
effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio
2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive,
sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo,
indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento
e la liquidazione della prestazione;.- i titolari di pensione di anzianità a
carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il
1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti di
assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31
dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle
gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra il 1° ottobre
1996 e il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto
alla pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano
valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52
anni di età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall'età;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle
gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1995
ed il 31 dicembre 1996 che abbiano perfezionato i requisiti per
il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di anzianità a carico delle
gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1997
ed il 31 dicembre 1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla
pensione entro il 1994, semprechè alla data del 30 settembre 1996 facciano
valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 55
anni di età;
- i titolari di pensione di anzianità, di pensione o
assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive,
sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolare
n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la
contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione,
purchè già utilizzata per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22
dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995,
secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla
tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in
cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995 e
n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).
Sono altresì esclusi dall'obbligo di dichiarazione dei
redditi :
- i titolari di pensione di anzianità che all'atto del
pensionamento, cioè alla data di decorrenza della pensione, abbiano
un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58
anni di età;
- i titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002
che hanno effettuato il versamento intero o rateale, entro i termini previsti
dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per accedere al regime di
totale cumulabilità;
- gli iscritti che hanno maturato i requisiti per il
pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro subordinato,
hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno diritto
alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle
c.d. "finestre" a condizione che abbiano effettuato il versamento
intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità.
3 - PENSIONATI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI DICHIARARE I
REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO CONSEGUITI NELL'ANNO 2003.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al
punto 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro
autonomo conseguiti nell'anno 2003 entro il 2 agosto 2004.
Si ricorda che per i pensionati titolari di pensione di
vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo detta pensione è
incumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo
dell’assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino
a concorrenza con i redditi stessi ai sensi dell’articolo 1, commi 21 e 22,
della citata legge n. 335 (v.
circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti
situazioni particolari.
3.1 - L'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503 del 1992
stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da
lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità
dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo
non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di
assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2,
sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a
tale divieto qualora nell'anno 2003 abbiano conseguito un reddito da lavoro
autonomo pari o inferiore a euro 5227,56.
3.2 - L'articolo 10, comma 5, del decreto n. 503 del 1992
stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i
redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento
degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre
istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono
alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.
A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11
della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre
1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della
funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
di quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo
82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non
costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v.
messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).
Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche
pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i
membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei)
non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v.
circolare n. 58 del 10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico
le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 e
successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari
aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo
2000).
A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n.
342 i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi
dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale
funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001)
4 - REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute
erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche
delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del
reddito.
5 - MODULI DA UTILIZZARE PER LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere
resa utilizzando il Modello 503 AUT
(allegato 1). Resta inteso, in ogni caso, che devono
essere considerate valide anche le dichiarazioni
rese senza utilizzare tale modulo.
6 - DICHIARAZIONE A PREVENTIVO PER L’ANNO 2004
A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del
decreto n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti
previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati
prevedono di conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono
tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione
dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo
stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova
applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono
tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2004.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a
preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei
redditi 2004 resa a consuntivo nell'anno 2005.
7 - ACQUISIZIONE DEI REDDITI DICHIARATI DAI PENSIONATI
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati
devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni
secondo le modalità in atto.
Si ricorda che nei confronti dei titolari di pensione di
anzianità e di trattamenti di prepensionamento che compiano l'età per il
pensionamento di vecchiaia, dal mese successivo a quello di compimento dell'età
pensionabile le procedure provvedono ad applicare la disciplina di cumulo
prevista per la pensione di vecchiaia.
* * *
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a
consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a
preventivo non abbia avuto variazioni..Del pari sono tenuti a presentare la
dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la
situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella
dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI
Note: i
link all’interno del documento rimandano al sito Inps