Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Bivona avv.to Lorenzo Trizzino, ha pronunciato la seguente

 

 

Sentenza

 

nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi al numero 21 dell’anno 2009, promossa

 

Da

 

XXXXXXX,  nato a  XXXXX il XXXXX ed elettivamente domiciliato in Santa Flavia  XXXXX  presso lo studio dell’Avv. XXXXX dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell’atto di citazione

                                 Attore

 

Contro

 

1) XXXXXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Via XXXXX Monza (Mi);

                                                                                                     convenuta-contumace

 

2) Italiana Assicurazioni spa con sede in Milano Via Traiano n. 18 in persona del Funzionario della Direzione Sinistri Dr. Andrea Bartalot, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di citazione dall’avv. Diego Ferraro.

Convenuta

 

 

Oggetto : risarcimento danni da incidente stradale

 

Conclusioni : all’udienza del 17.06.2010 presenti l’Avv. XXXXX per l’attore e l’avv. Ferraro Diego per la convenuta Compagnia di Assicurazioni i quali concludevano riportandosi rispettivamente alla comparsa conclusionale e alla comparsa di risposta. Gli stessi discutevano oralmente la causa.

 

Fatto e svolgimento del processo

 

Con atto di citazione ritualmente notificato XXXXX conveniva davanti a questo Giudice di Pace la XXXXX e la Italiana Assicurazioni spa esponendo :

- che in data 13.01.2006 il signor XXXXX alla guida dell’autocarro Tg. XXXXX di proprietà della XXXXX nella statale 118 Alessandria – Bivona, alle ore 7.30 andava ad urtare l’autovettura XXXXX targata XXXXX che percorreva regolarmente la strada e che, a causa dell’urto, sbandava ed andava a finire la propria corsa contro il cordolo posto al limite della carreggiata;

- che in seguito al violento urto la predetta XXXXX riportava danni in tutta la parte posteriore, danni per il cui ripristino è stata preventivata la complessiva spesa di €  14.716,82, come da preventivo allegato;

- che la convenuta Italiana Ass.ni spa richiesta del risarcimento con raccomandata dell’01.12.2007 rimaneva silente;

- che con lettera dell’11.03.2008, ben oltre i 60 giorni la Compagnia di Ass.ni comunicava che la dinamica non era stata riscontrata.

Premesse tali narrative l’attore chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità di XXXXX, conducente dell’autocarro XXXXX nella causazione dell’incidente e della Compagnia Italiana Ass.ni spa, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni consequenziali, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Alla prima udienza del 05.03.2009 si è costituita la Italiana Ass.ni spa contestando in toto l’atto introduttivo del giudizio.

La causa era istruita attraverso la documentazione prodotta dall’attore.

Successivamente venivano, quindi, precisate le conclusioni, per come in epigrafe trascritte, e conseguentemente il Giudice all’udienza del 17.06.2010 trattaneva la causa in decisione.

 

Motivi della decisione

 

In via preliminare, va dichiarata la contumacia della XXXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore, in quanto ritualmente citata non si è costituita in giudizio.

Sempre in via preliminare vanno confermate le ordinanze di questo decidente del 05.11.2009 e del 18.03.2010.

Va ribadito il contenuto delle predette ordinanze e cioè che oggetto delle prove testimoniali possono essere soltanto fatti obiettivi, ossia fatti, accadimenti, circostanze  cadute sotto la percezione sensoriale diretta del teste.

Ne resta esclusa ogni interpretazione soggettiva e personale implicante manifestazione di un giudizio.

Nel caso di specie, da un accurato esame, ha ritenuto questo giudicante che il contenuto degli articolati dedotti in atto di citazione,  su cui doveva deporre il teste XXXXX fossero generici e contenenti valutazioni ed apprezzamenti, formulati in modo tale che il teste era portato ad esprimere giudizi e valutazioni.

 

Motivi della decisione

 

La domanda formulata dall’attore, proponibile in rito attesa la dimostrazione dell’invio in data 01.12.2007 alla Compagnia Italiana Ass.ni spa, oggi convenuta, della richiesta stragiudiziale d’indennizzo ed il rispetto del termine di moratoria di 60 giorni prescritti dall’art. 22 legge 990/69 prima del giudizio di merito è solo parzialmente fondata nel merito.

La stringatissima istruttoria limitata all’acquisizione della denunzia di infortunio indirizzata dal proprietario dell’autocarro XXXXX  alla propria Compagnia di Ass.ni ed alla costatazione del contegno processuale della convenuta XXXXX, non costituitasi, se consentono di addivenire all’affermazione di responsabilità a carico del conducente dell’autocarro, sono invece insufficienti a coinvolgere nella condanna al risarcimento del danno la Compagnia di assicurazioni.

Predisponendo la denunzia di sinistro, il conducente dell’autocarro della XXXXX ha, sia pur in modo succinto e circostanziato, ammesso di avere causato l’incidente per cui è causa.

Se le dichiarazioni del conducente l’autocarro di proprietà della XXXXX, oggi convenuta, in considerazione del valore di prova legale che il legislatore ha attribuito alla confessione, sono idonee a sorreggere una pronuncia di condanna nei confronti di proprietario dell’autocarro, il secondo comma dell’art. 2733 c.c. statuisce, invece, che  “in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal Giudice”. Illustrando le ragioni di diritto sottese al disposto normativo, la giurisprudenza ha reiteratamente affermato che “la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, salvo il potere del Giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e di trarne elementi probatori nei confronti delle altre parti, secondo i principi della logica” (cass. 25.01.1995 n. 869 – cass. 23.04.2001 n. 5973).

Occorre dunque verificare se l’intrinseca coerenza della confessione o la ricorrenza di elementi di suffragio esterni consentano di affermare la solidale responsabilità dell’altro convenuto, ovvero la Compagnia di ass.ni per le conseguenze dannose del sinistro.

Quanto al primo profilo, si è già evidenziato come la confessione non sia particolareggiata né il suo contenuto è stato ampliato in giudizio.

Nessun riscontro esterno ha apportato contributo al rafforzamento del contenuto della confessione, essendo l’istruttoria rimasta priva del conforto della prova testimoniale, non sussistendo verbale redatto dalle competenti Autorità (Carabinieri – Vigili Urbani). Conclusivamente, dunque, difettano elementi di giudizio che, liberamente e prudentemente apprezzati, siano idonei ad estendere il valore probatorio della confessione stragiudiziale a Italiana Ass.ni PA nei suoi confronti, dunque la domanda deve essere rigettata.

Venendo alla liquidazione dei danni riportati dall’autovettura di proprietà XXXXX, ritiene questo decidente di liquidare equitativamente l’importo di 9.800,00 al netto d’iva stante che non risulta in atti che l’autovettura incidentata sia stata riparata.

Sull’importo così accertato d’euro 9.800,00 in favore dell’attore vanno calcolati gli interessi legali per il periodo che va dalla data dell’evento dannoso (13.01.2006) sino alla pubblicazione della sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in proporzione alla condanna e non alla domanda vanno posti a carco della convenuta XXXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore, mentre ricorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione nei rapporti tra l’attore e la Compagnia di Assicurazioni.

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace di Bivona

Decidendo nel contraddittorio tra le parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ritenuta la responsabilità esclusiva di XXXXX, conducente dell’autocarro XXXXX di proprietà della XXXXX, così provvede :

in parziale accoglimento della domanda proposta da XXXXX con atto di citazione ritualmente notificato;

 

condanna

 

la XXXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di € 9.800,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al dì dell’effettivo pagamento;

 

rigetta

 

la domanda indirizzata dall’attore nei confronti di Italiana Assicurazioni spa;

 

condanna

 

la XXXXX in persona del legale rappresentante pro-tempore alla refusione in favore dell’attore, delle spese del giudizio liquidate, in proporzione alla condanna e non alla domanda in euro 2.805,00 di cui € 155,00 per spese, € 950,00 per diritti ed € 1.700,00 per onorario di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 12% su diritti ed onorari, compensando le spese di lite tra l’attore e la convenuta Compagnia di assicurazioni.

Così deciso in Bivona 17.06.2010

 

                                                                                                        Il Giudice di Pace

     Il CANCELLIERE C2                                                     Avv. Lorenzo Trizzino

      D.ssa Franca Sciurba                                                   

 

 

               Depositato oggi in Cancelleria

                Bivona , lì 22 LUG. 2010____

                          IL CANCELLIERE C2

                          D.ssa Franca Sciurba