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Quesito
Area:
Trattamenti Pensionistici - Argomento:
Pensione di anzianita'
(Parere
del 29.5.2008)
Domanda:
Si richiedono delucidazioni in merito al conseguimento del
diritto a pensione del personale delle Forze Armate, con
riferimento alla Circolare n° 7 del 13/05/2008.
Risposta:
Nei confronti di tutto il personale in oggetto non trovano
applicazione le disposizioni contenute nella legge n.
247/2007 e, pertanto, i requisiti per il diritto e l’‘accesso
(c.d. finestre) al trattamento pensionistico continuano ad essere
disciplinati dalle previgenti disposizioni in materia. In
particolare, si conferma che, nei confronti del personale
appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile che
consegue il diritto alla pensione di anzianità in
applicazione dell’‘articolo 6, comma 2, del Dlgs n.
165/1997 (53 anni di età ed il massimo dell’‘anzianità
contributiva prevista dall’‘ordinamento di
appartenenza), l’‘accesso al relativo trattamento
pensionistico è dal giorno successivo a quello della
cessazione dal servizio (cfr. Circolare Inpdap n. 6 del 23 marzo
2005). Viene altresì confermato l’‘accesso
al pensionamento secondo i termini definiti dall’‘articolo
1, comma 29 della legge n. 335/1995, nell’‘ipotesi in
cui il personale in esame consegua il diritto alla pensione di
anzianità secondo le disposizioni di cui all’‘articolo
6, comma 1 del Dlgs. n. 165/1997 ossia in base ai requisiti
contributivi ed anagrafici previsti dall’‘articolo 59,
comma 6 della legge n. 449/1997 (57 anni di età e 35 di
anzianità contributiva). Nei confronti del personale
che matura il diritto al trattamento pensionistico con 40 anni di
anzianità contributiva, i termini per l’‘accesso
al pensionamento, a partire dall’‘anno 2009,
continuano ad essere quelli previsti dal citato articolo 1, comma
29 della legge n. 335/1995.
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