Quesito

Area: Trattamenti Pensionistici - Argomento: Pensione di anzianita'

(Parere del 29.5.2008)

Domanda: Si richiedono delucidazioni in merito al conseguimento del diritto a pensione del personale delle Forze Armate, con riferimento alla Circolare n° 7 del 13/05/2008.


Risposta: Nei confronti di tutto il personale in oggetto non trovano  applicazione le disposizioni contenute nella legge n. 247/2007 e, pertanto, i requisiti per il diritto e l’‘accesso (c.d. finestre) al trattamento pensionistico continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni in materia.
In particolare, si conferma che, nei confronti del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile che consegue il diritto alla pensione di anzianità in applicazione dell’‘articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 165/1997 (53 anni di età ed il massimo dell’‘anzianità contributiva prevista dall’‘ordinamento di appartenenza), l’‘accesso al relativo trattamento pensionistico è dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio (cfr. Circolare Inpdap n. 6 del 23 marzo 2005).
Viene altresì confermato l’‘accesso al pensionamento secondo i termini definiti dall’‘articolo 1, comma 29 della legge n. 335/1995, nell’‘ipotesi in cui il personale in esame consegua il diritto alla pensione di anzianità secondo le disposizioni di cui all’‘articolo 6, comma 1 del Dlgs. n. 165/1997 ossia in base ai requisiti contributivi ed anagrafici previsti dall’‘articolo 59, comma 6 della legge n. 449/1997 (57 anni di età e 35 di anzianità contributiva).
Nei confronti del personale che matura il diritto al trattamento pensionistico con 40 anni di anzianità contributiva, i termini per l’‘accesso al pensionamento, a partire dall’‘anno 2009, continuano ad essere quelli previsti dal citato articolo 1, comma 29 della legge n. 335/1995.