EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI BASE
Negli ultimi cinquant’anni, la legislazione previdenziale
si è sviluppata, nell’ambito dell’ampia compatibilità con i principi
costituzionali, attraverso un fitto susseguirsi di disposizioni sottese a scelte
legislative di grande impatto economico-sociale ed ha rappresentato un potente
fattore di evoluzione del diritto civile, configurandosi come una branca
specifica del diritto del lavoro laddove il sistema previdenziale, in origine,
era disciplinato dalle sole norme del diritto privato.
Legge 30 aprile 1969, n. 153
La legge 30 aprile 1969, n. 153, ha segnato un’accelerazione nell’evoluzione
della tutela pensionistica, tale da rimanere un fondamentale punto di
riferimento nel tempo.
I principi stabiliti possono così sintetizzarsi:
- abbandono di ogni residua forma di
capitalizzazione;
- perfezionamento
della formula retributiva per il calcolo della pensione, già resa operante dal
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 con il passaggio dal regime contributivo e che
non ha mai cessato di evolversi negli anni successivi, sia attraverso l’aumento
del rapporto pensione/retribuzione, che a partire dal 1976 è passato all’80 per
cento, sia attraverso il miglioramento dei criteri di determinazione della
retribuzione pensionabile, tale che dal 1988 non esiste più un valore oltre il
quale la retribuzione assoggettata a contribuzione non sia produttiva di alcun
rendimento ai fini del calcolo della pensione (v. D.P.R. 27 aprile 1968, n.
488; legge 23 aprile 1981, n. 155; legge 29 maggio 1982, n. 297; legge 11 marzo
1988, n. 68);
- erogazione della
pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di tutela
pensionistica e reddito;
- istituzione della
pensione di anzianità per coloro che avevano trentacinque anni di
contribuzione, pur non avendo raggiunto l’età pensionabile, istituto già
introdotto una prima volta nel 1965 e successivamente abrogato;
- estensione
all’assicurazione invalidità e vecchiaia, nei limiti della prescrizione
decennale, del principio dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art.
2116 del c.c., già applicato all’assicurazione per la tubercolosi,
all’assicurazione per la disoccupazione ed all’assicurazione per la
nuzialità e la natalità;
- perequazione
automatica delle pensioni, in luogo dell’adozione di appositi provvedimenti
legislativi, con rivalutazione in base all’indice dei prezzi al consumo.
Il meccanismo ha garantito solo in parte la rivalutazione
effettiva delle pensioni, in mancanza dell’aggancio alla dinamica salariale. Questo
doppio aggancio ha permesso una tutela effettiva del valore reale delle
pensioni tra il 1975 ed il 1992, dopo di che l’aggancio automatico alla
dinamica salariale è stato soppresso.
Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
Gli anni ’70 e ’80 sono stati caratterizzati da una
difficile situazione economico-finanziaria, contrassegnata, tra l’altro, dal
pesante deficit pubblico che si era venuto ad accumulare nel corso degli ultimi
anni.
In particolare, la crescita abnorme della spesa
pensionistica conseguente al succedersi di provvedimenti legislativi intesi a
migliorare la tutela in termini reali, al mutare della composizione per età
della popolazione ed alla presenza di sperequazioni ed anomalie nel sistema
(pensioni baby erogate ai dipendenti pubblici, prepensionamenti nell’ambito del
settore privato per cui sono state liquidate pensioni con anticipo fino a 10
anni, rispetto all’età legale, a circa 400.000 lavoratori), aveva reso evidente
la necessità di una riforma del sistema pensionistico.
La difficoltà politica di intervenire in direzione di un
restringimento della copertura sociale in un campo che investe simultaneamente
l’interesse pubblico, gli interessi collettivi delle varie categorie di
lavoratori, le aspettative di diritto dei singoli, l’interesse delle imprese
sotto il profilo del costo del lavoro, ha dato vita ad un dibattito sulla
riforma che si è protratto per oltre 15 anni e che non si può dire ancora
concluso.
Il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, in
attuazione della delega recata dall’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
è il primo intervento concreto di riforma, realizzato dal Governo Amato.
Le direttive fondamentali dettate per il riordino del
sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici sono state:
- l’omogeneizzazione della
normativa tra le diverse categorie di lavoratori del settore privato e
pubblico;
- la stabilizzazione della
spesa pensionistica in percentuale del prodotto interno lordo;
- la tenuta finanziaria
del sistema previdenziale, allo scopo di garantire le prestazioni ai pensionati
attuali e futuri;
- la garanzia dei
diritti acquisiti o, quantomeno, delle legittime aspettative maturate.
Il vero filo conduttore dell’intero provvedimento è stato rappresentato
dall’intento di riavvicinare le normative in vigore nei vari regimi
pensionistici, attualmente assai diversificate, mentre il problema del
contenimento della spesa pensionistica, potendo essere apprezzato solo nel
lungo periodo, è rimasto in secondo piano.
Infatti, la pluralità di normative, rispondente ad
un’ottica categoriale giustificabile al momento della nascita del sistema di
sicurezza sociale, non poteva più trovare spazio nell’ambito della definizione
di un organico sistema pensionistico di base, dove le esigenze di universalità
e solidarietà devono prevalere sulle istanze di tutela di interessi di parte.
I punti cardinali della riforma possono così
sintetizzarsi:
- elevazione, estesa
a tutti i regimi pensionistici, dell’età per la pensione di vecchiaia da 55 a
60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini, in via graduale e con
esclusione di alcune categorie che hanno conservato i vecchi limiti;
- elevazione del
requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, in via graduale, da
15 a 20 anni, per la generalità delle forme assicurative obbligatorie;
- allineamento al
settore privato nella determinazione del requisito contributivo per la pensione
di anzianità per gli iscritti nelle forme di previdenza sostitutive ed
esclusive;
- rideterminazione
del periodo di riferimento per l’individuazione della retribuzione pensionabile
al fine di renderlo gradualmente uguale per tutti i regimi pensionistici (nel
settore pubblico prima veniva fatto riferimento all’ultima retribuzione anziché
alla media degli ultimi 5 anni) e di allungarlo progressivamente all’intera
vita lavorativa;
- valutazione anche del
reddito del coniuge, prima non preso in considerazione, ai fini
dell’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo;
- nuova disciplina
del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, compreso quello da lavoro
autonomo, con riferimento a tutto il sistema obbligatorio;
- dal 1994,
perequazione automatica delle pensioni con adeguamenti alla variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e non più alla dinamica salariale, e
possibile corresponsione di ulteriori aumenti in relazione all’andamento
dell’economia e tenuto conto degli obiettivi di aggancio della spesa
pensionistica all’andamento del PIL;
- rideterminazione
delle aliquote di rendimento per ogni anno di contribuzione oltre il limite del
“tetto pensionabile” e delle corrispondenti quote di retribuzione eccedenti
tale limite, con graduale estensione del principio dell’applicazione delle
aliquote decrescenti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive;
- sistema di calcolo
della generalità delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 1993 diretto a
salvaguardare i diritti acquisiti, per cui la quota di pensione corrispondente
all’anzianità contributiva acquisita fino al 31 dicembre 1992 è calcolata in
base alla normativa previgente, mentre la quota afferente l’anzianità
contributiva successivamente acquisita è calcolata secondo le disposizioni
della riforma.
Legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’evoluzione della legislazione previdenziale risulta
sempre più indirizzata verso scelte politiche, adottate in sede legislativa,
che prescindono dal contemperamento di interessi che si muovono nell’ambito di
una solidarietà parziale e limitata, per realizzare l’interesse pubblico con il
ricorso alla solidarietà di tutta la collettività.
Ed è nella prospettiva di realizzare l’interesse pubblico
al recupero degli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali ed al
risanamento del sistema che, ad appena due anni dalla riforma che aveva esteso,
sia pure in prospettiva, la formula retributiva a tutti i periodi della vita
assicurativa, eliminando la distorsione di favorire le carriere salariali
ascendenti nella parte terminale della vita lavorativa, è intervenuta la
riforma (cosiddetta riforma Dini) conseguita con la legge 8 agosto 1995, n.
335, che ha introdotto una nuova formula contributiva per il calcolo delle
pensioni.
Il nuovo metodo di calcolo rappresenta un cambiamento
radicale rispetto a quello previgente, in quanto consente di superare il
problema finanziario rappresentato dall’istituto del pensionamento di
“anzianità” e di porre in correlazione più stretta il livello delle prestazioni
con quello delle contribuzioni.
Ai fini della determinazione del montante individuale dei
contributi, si individua la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua
per i lavoratori dipendenti ed il reddito per i lavoratori autonomi, e si
calcola l’ammontare dei contributi per ciascun anno moltiplicando la base
imponibile annua per l’aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori
dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi).
Il montante individuale, rivalutato come se fosse stato investito al tasso di
variazione dei PIL, è oggetto di un procedimento di “capitalizzazione
simulata”, gestito all’interno di un sistema a ripartizione ed è distribuito
sulla speranza di vita dell’individuo al momento del pensionamento, attraverso
l‘applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età
dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di
57 anni.
Il ricorso a coefficienti di trasformazione del montante contributivo in
pensione, tanto più elevati quanto più elevata è l’età dell’assicurato alla
data di decorrenza della pensione, consente di perequare il rendimento delle
prestazioni per i soggetti che pur avendo accumulato una uguale base
contributiva liquidano la pensione in età diversa.
E’ stata una scelta quella di esporre gli iscritti ai
rischi della variabilità del livello delle prestazioni, in dipendenza del tasso
di crescita dell’economia (PIL) e della durata media di vita residua all’età
del pensionamento, prevalendo l’interesse a garantire la sostenibilità e
l’equilibrio finanziario del sistema pensionistico e ad assicurare il
meccanismo del “patto sociale” tra generazioni con forme di
autoregolamentazione interne allo stesso sistema, che consentano di mantenere
la pressione contributiva e fiscale a carico della popolazione attiva entro
livelli tollerabili.
A fronte delle nuove strategie occupazionali fondate su
politiche di flessibilità e su tipologie di rapporti di lavoro ispirate a
modelli di part-time nonché su altri rapporti atipici, è indiscussa la
funzionalità della formula contributiva, in quanto elimina dal calcolo il
parametro degli anni di contribuzione e fa riferimento ad un parametro
contributivo commisurato esclusivamente all’importo percepito e non anche alla
durata del rapporto.
La formula contributiva trova integrale applicazione soltanto per i soggetti
assicurati per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che ,
pur essendo già assicurati a tale data, optino per il calcolo della pensione
secondo detta formula.
L’opzione è vincolata alla condizione che i soggetti
optanti abbiano compiuto l’età prevista per il pensionamento nel sistema contributivo,
e cioè 57 anni ed abbiano inoltre conseguito un’anzianità contributiva
complessiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati nel sistema
contributivo.
Per rendere possibile l’esercizio dell’opzione, il Governo
è stato delegato ad emanare disposizioni in materia di calcolo delle
retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro
elemento utile per la ricostruzione delle posizioni assicurative individuali.
Alla delega è stata data attuazione con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997,
n. 180, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 28 giugno 1998, n.
278.
Peraltro, l’articolo 69, comma 6, della legge finanziaria n. 388/2000 aveva
rinviato dal 1° gennaio 2001 al 1° aprile 2003, il termine a partire dal quale
sarebbe stato possibile esercitare l’opzione per il calcolo contributivo, per
correggere l’effetto distorsivo, non previsto, per cui i titolari di redditi
elevati avrebbero potuto ottenere, con largo anticipo rispetto alla età
pensionabile attualmente vigente, una pensione mensile di importo superiore sia
a quella che avrebbero ottenuto con il sistema retributivo, sia allo stesso
stipendio.
Per eliminare tale effetto distorsivo, è stato emanato il
Decreto Legge n. 158/2001, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 148, che ha
abrogato la norma di rinvio contenuta nella legge finanziaria, ripristinando,
di fatto, la possibilità di esercitare il diritto con decorrenza dal 1° gennaio
2001, ed ha apportato, nel contempo, modifiche alle regole per il calcolo della
pensione secondo detto metodo.
Con il nuovo meccanismo, si è attenuato il valore degli
anni più remoti della vita lavorativa, rendendo meno elevato il montante
individuale dei contributi che scaturisce dall’esercizio dell’opzione. La nuova
norma, infatti, introduce per quegli anni una valutazione ponderata con il
rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle
aliquote dei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione.
Per eliminare i dubbi interpretativi che ancora permanevano in ordine agli
effettivi destinatari della norma, è stato emanato il decreto legge n. 355/2001
-poi convertito in legge 27.11.2001, n. 417- che ha fornito l’interpretazione
autentica dell’articolo 1, comma 23, della legge n .335/1995, precludendo, di
fatto, ai lavoratori con più di 18 anni di contributi al dicembre 1995 la
possibilità di optare per tale sistema di calcolo
Al di là delle scelte di contenuto quali l’adozione del
metodo contributivo e la flessibilità dell’età pensionabile, una delle linee
guida della riforma pensionistica del 1995 si esprime con la formula
dell’armonizzazione, cui si collega il processo di ridefinizione dei regimi
particolari, destinati a subire un assestamento normativo, mediante la tecnica
della legislazione delegata.
Nella prospettiva del conseguimento di un sistema
pensionistico armonizzato, la legge n. 335 è intervenuta anche per la
regolazione di istituti giuridici comuni all’intero sistema pensionistico in
materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità
(art. 3, comma 3) ed in materia di contribuzione figurativa, ricongiunzione,
riscatto e prosecuzione volontaria (art. 1, comma 39).
La legge n. 335, all’art. 2, si rivolge all’armonizzazione
dei trattamenti pensionistici per il settore pubblico, ponendosi insieme in
termini di assetto istituzionale, per l’attrazione dei trattamenti
pensionistici a carico del bilancio dello Stato nell’ambito dell’INPDAP, e di
assetto sostanziale, per l’avvicinamento alla configurazione del sistema
pensionistico per il lavoro privato.
Nella convergente logica della armonizzazione e della
generalizzazione del sistema, l’art. 1, comma 41, della legge n. 335 ha esteso
la disciplina della pensione ai superstiti vigente per l’assicurazione generale
obbligatoria alle forme di previdenza esclusive e sostitutive.
Ne consegue che, fermo restando il trattamento sul quale
calcolare la pensione di reversibilità, si determinano invece secondo le norme
dell’assicurazione generale obbligatoria le categorie di superstiti aventi
titolo alla pensione di reversibilità ed il calcolo di detta pensione.
Legge
27 dicembre 1997, n. 449.
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 è espressione del
dibattito scaturente dalla necessità di intervenire con modifiche di carattere
strutturale anche sul sistema pensionistico, per concorrere al risanamento
della finanza pubblica, al fine di consentire l’ingresso dell’Italia nell’area
della moneta unica europea.
L’articolo 59, stante l’estraneità della pensione di anzianità al novero degli
eventi contemplati dall’art. 38 della Costituzione, ha modificato il regime
transitorio delle prestazioni pensionistiche di anzianità previsto dalla legge
n. 335, attraverso l’introduzione di una normativa più restrittiva quanto ai
requisiti di accesso e decorrenza, salva la predisposizione di ampie deroghe al
fine di tutelare categorie di soggetti connotate da una particolare debolezza
sociale, nei cui confronti continua pertanto a trovare applicazione la
disciplina previgente (lavoratori dipendenti con qualifica di operaio o
svolgenti mansioni equivalenti, lavoratori “precoci”, lavoratori in mobilità o
collocati in cassa integrazione guadagni, prosecutori volontari).
In particolare, per i dipendenti privati, è stato innalzato il requisito dell’età
anagrafica, portando a regime i 57 anni a partire dal 2002, anziché a partire
dal 2008. Relativamente ai dipendenti pubblici, è stato previsto l’innalzamento
del requisito anagrafico, portando a regime i 57 anni a partire dal 2004. Sono
stati eliminati i diversi canali di uscita finora riservati a tale categoria di
assicurati dalla legge n. 335, accelerandone, in tal modo, l’armonizzazione del
regime previdenziale a quello dei dipendenti privati.