ENPALS

Area Contributi e Prestazioni Direzione Vigilanza

Circolare 24.2.2009 n. 7

Sanzioni amministrative ex art. 35, comma 7, della legge 24 novembre 1981, n. 689.



Sommario

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative a seguito dell’introduzione del Libro Unico del Lavoro, istituito con il D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, artt. 39 e 40. Si coglie l’occasione di riepilogare il complesso delle sanzioni amministrative previste in caso di violazioni delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Come noto, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), nel disciplinare le misure idonee a contrastare il lavoro nero e migliorare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ha previsto all’art. 1, commi 1177 e 1178 l’inasprimento delle sanzioni amministrative ex art. 35, comma 7, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Dette disposizioni si inseriscono nel quadro delle iniziative legislative intraprese per contrastare le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

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Nello specifico, il comma 1177 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178. Il suddetto comma, infatti, stabilisce che “l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000 e nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.”

Detto decreto recante: ”Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”, a norma dell’articolo 8, della legge 14 febbraio 2003, n. 30, all’articolo 13 ha previsto, infatti, che:

1) in caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine;

2) in caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell’importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio;

3) l’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1;

4) il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell’assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.

Si precisa, a tal proposito, che sono comunque sanabili le violazioni riguardanti adempimenti di tipo meramente documentale e che le somme dovute a seguito di diffida non possono essere rateizzate (cfr. nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot.

n. 25/I/0002226 dell’8 marzo 2006). Si rammenta, altresì, come chiarito anche con circolare n. 9/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, stante il carattere obbligatorio del provvedimento di diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, lo stesso costituisce una condizione di procedibilità dell’azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

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Si rappresenta, inoltre, che nelle ipotesi in cui l’ammontare della somma, determinato ai sensi dell’articolo 13 del citato decreto, sia superiore alla sanzione in misura ridotta, quantificata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, non è evidentemente conforme alla finalità dell’istituto procedere con l’atto di diffida. La citata diffida, peraltro, interrompe i termini di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981, “fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione”, mentre in caso di accertata inottemperanza, l’attività ispettiva riprende il suo corso. L’ottemperanza alla diffida, al contrario, comporta l’estinzione del procedimento sanzionatorio a seguito del pagamento di una somma agevolata a titolo di sanzione.

Quanto alla mancata esibizione dei libri paga e matricola, sino ad oggi sanzionata, dagli ispettori dell’Ente, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, alla luce delle nuove disposizioni e secondo quanto concertato al riguardo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – la stessa può ritenersi assorbita da quella di cui al citato D.P.R. n. 1124/65.

Da ultimo si ricorda che in data 18 agosto 2008 è stato pubblicato il Decreto 9 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativo alle “Modalità di tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” che ha reso attuative le disposizioni contenute negli artt. 39 e 40 del D.L. n.

112/08, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Pertanto, a far data dal 18 agosto 2008, è stato abrogato l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola sostituiti dal citato Libro unico del lavoro. Per i chiarimenti e gli indirizzi operativi, si rinvia alla circolare della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro n. 20 del 21 agosto 2008.

Alla luce delle innovazioni introdotte dal legislatore e tenuto conto della specifica normativa riferita all’Ente, è stato elaborato l’allegato schema riepilogativo contenente il raffronto fra gli importi delle sanzioni amministrative in vigore fino al 31/12/2006, quelli rideterminati con l’applicazione della Legge n. 296/2006 e relativi alle violazioni commesse a partire dal 01/01/2007, nonché l’elenco delle sanzioni applicabili agli illeciti amministrativi ex artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, con l’evidenza delle violazioni sanabili a seguito di diffida ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)