ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Circolare n. 23 del 26 ottobre 2004
Protocollo n. 4044/SMG
Oggetto: Articolo 34 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 ed articolo 8 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute Irpef da applicare nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Sommario: In applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’art. 8 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’Irpef di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute Irpef da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
Con effetto dal 1° gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Con effetto dal 1° gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Anche per l’anno 2004 il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli importi da comunicare agli Enti sia per la rivalutazione per perequazione automatica, sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF da applicare.
1) Comunicazioni trasmesse al Casellario dagli Enti.
Gli Enti erogatori di pensioni hanno inviato al Casellario Centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati dei trattamenti pensionistici erogati nel corso dell’anno 2003 e, a livello previsionale, quelli che saranno erogati nel corso dell’anno 2004, ai fini dell’assoggettamento all’IRPEF, nonché l’informazione concernente il diritto o meno alla rivalutazione automatica, ai fini della determinazione dell’importo complessivo rivalutabile.
2) Individuazione dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso
soggetto
Sulla base dei dati forniti dagli Enti il Casellario Centrale dei pensionati ha individuato i trattamenti pensionistici erogati dall’ENPALS e dagli altri Enti allo stesso soggetto.
L’abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del “CODICE FISCALE”.
3) Determinazione della rivalutazione a norma dell’articolo 34 della Legge n. 448 del 1998
Per consentire a ciascun Ente di operare la rivalutazione del trattamento erogato tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, il Casellario ha provveduto a:
- determinare l’ammontare complessivo mensile dei trattamenti pensionistici, soggetti a perequazione cumulata, erogati al pensionato e riferiti all'ultimo mese dell'anno immediatamente precedente quello da rivalutare;
- calcolare la rivalutazione complessiva mensile spettante, applicando le disposizioni vigenti in materia di aumenti per costo della vita;
- determinare l’aliquota di rivalutazione da applicare al singolo trattamento, pari al quoziente tra l'ammontare della rivalutazione complessiva mensile spettante e l'ammontare mensile dei trattamenti;
- predisporre, per ogni Ente, la comunicazione necessaria all’applicazione dell’articolo 34.
4) Conguagli di perequazione automatica
Anche quest’anno l’ENPALS, per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati anche da altri Enti, ha provveduto, in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2004, a rivalutare le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario per l’anno 2003. Ciò ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati derivanti dall’applicazione della perequazione congiunta ai
sensi dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998.
L’ENPALS ha assoggettato a rivalutazione i trattamenti erogati secondo le indicazioni fornite dal Casellario provvedendo a porre in pagamento l’importo aggiornato ed operando i conguagli, a debito e/o a credito dei pensionati, per i pagamenti già effettuati a decorrere dall’1.1.2004.
L’aliquota comunicata è stata utilizzata per tutti i trattamenti pensionistici di cui è titolare il soggetto.
4.1) Conguagli a credito
I conguagli a credito del pensionato, riferiti ai pagamenti già effettuati, sono stati corrisposti con il ruolo di pagamento delle pensioni del mese di ottobre c.a.
4.2) Conguagli a debito
Eventuali conguagli a debito del pensionato, riferiti ai pagamenti già eseguiti, sono stati effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
5) Determinazione della ritenuta IRPEF a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 per l’anno 2003
Nella circolare n. 4 del 28 gennaio 2004 relativa al rinnovo delle pensioni sono state indicate le modalità di applicazione delle disposizioni fiscali, contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle relative circolari applicative emanate dall’Agenzia delle Entrate, in particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la circolare n. 15/E del 5 marzo 2003.
Le ritenute IRPEF sono state operate, con il ruolo di pagamento delle pensioni di ottobre 2004, con le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate (allegato 1) che ha modificato l’art. 10 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, tra l’altro, l’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici.
Con l’elaborazione dei dati pervenuti dal Casellario, in applicazione dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 314/1997, e delle disposizioni di cui al punto 8.4 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, così come modificate dalla citata circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della determinazione della ritenuta IRPEF per l’anno 2004, si è provveduto a modificare il sistema di distribuzione dell’imposta tra i diversi trattamenti pensionistici facendo in modo che l’imposta complessivamente dovuta gravi in misura proporzionale su tutte le pensioni.
La variazione si è resa necessaria per ovviare alcuni problemi conseguenti alla ripartizione dell’imposta, fra cui i più rilevanti sono i seguenti:
- applicazione di una quota d’imposta maggiore sul trattamento pensionistico di minor importo e, viceversa, un’imposta inferiore sul trattamento di maggior importo;
- assoggettamento ad imposizione fiscale del trattamento meno elevato, con conseguente rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, in caso di un trattamento pensionistico inferiore alla no tax-area.
Il Casellario ha provveduto quindi a ripartire l’imposta complessiva dovuta dal soggetto in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente.
Di conseguenza sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11, comma 1 del TUIR (già art.10-bis), l'imposta complessiva dovuta dal soggetto, l’ulteriore deduzione per i pensionati di cui all’art. 11, comma 3 del TUIR e le detrazioni d’imposta, se spettanti, per l’anno 2004, sono state calcolate dal Casellario sull’imponibile complessivo del soggetto, e ripartite in misura proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti.
Al fine di determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trattamenti, il Casellario:
- cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
- calcola l’ammontare della deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
- calcola le detrazioni d’imposta spettanti;
- determina l’imposta netta complessiva dovuta dal soggetto;
- ripartisce l’imposta così calcolata, le detrazioni e la deduzione di cui all’art. 11 (già 10-bis) del TUIR in proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente;
- comunica all'Ente che eroga il trattamento l’aliquota da applicare e i dati analitici che hanno determinato la stessa.
Ciascun Ente assoggetta i trattamenti che eroga all’imposta comunicata dal Casellario.
6) Identificazione delle pensioni trattate con i dati del Casellario
Per individuare le pensioni ricostituite in via automatica dopo l’aggiornamento dei dati trasmessi dal Casellario, in applicazione delle suddette norme, è necessario consultare lo storico di fine anno (punto 18 del Menù Liquidazione Pensioni).
Sullo storico è visualizzata l’aliquota comunicata dal Casellario che, applicata all’imponibile Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 e della deduzione di cui all’art. 11 (già 10-bis), determina l’imposta lorda, nonché la nuova tipologia del trattamento, codificata con la sigla “T”, a superamento delle precedenti codifiche (S, PM, PD, DM).
Inoltre, sulla mappa delle detrazioni di imposta (punto 8 del Menù Integrazione Dati Domanda) è possibile visualizzare il valore annuo riferito alle detrazioni e alla deduzione determinato dal Casellario e ripartito in misura proporzionale all’imponibile erogato dall’ENPALS.
7) Conguagli a credito del pensionato
A seguito della comunicazione dei dati degli imponibili Irpef 2004 da parte del Casellario sono state ricalcolate le rate di pensione poste in pagamento dal mese di ottobre c.a. tenendo conto delle nuove ritenute Irpef determinate dallo stesso.
I conguagli a credito dei pensionati derivanti dal ricalcolo per l’articolo 8, relativi al periodo gennaio/settembre 2004, saranno corrisposti unitamente alla rata di pensione del mese di dicembre.
8) Conguagli a debito del pensionato
I conguagli a debito del pensionato, derivanti dal ricalcolo per art. 8 relativi al periodo gennaio/settembre saranno recuperati in un’unica soluzione sulla rata di pensione da corrispondere nel mese di dicembre c.a.
Nel caso in cui l’importo del conguaglio è risultato tale da non garantire il pagamento della tredicesima mensilità, si è provveduto alla rateazione dello stesso in n. 3 rate di pari importo a decorrere dal mese di ottobre.
Detti conguagli sono evidenziati nell’area dei crediti e debiti del pensionato interessato con il codice “DE89” (conguaglio Irpef art. 8 rateizzato).
9) Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati per i quali il conguaglio negativo è recuperato ratealmente è stata inviata apposita comunicazione contenente tutti i dati inerenti all’importo dell’imposta da prelevare.
Per gli altri pensionati è stata predisposta l’ informazione mediante specifica annotazione sul nuovo certificato di pensione – Mod. 20/b emesso nel corso del mese di ottobre.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)