ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE
Area Prestazioni e Contributi - Direzione Prestazioni Previdenziali
(Messaggio n. 1 del 15/02/2008)
Modifiche alla legge 23.8.2004 n. 243 introotte dalla legge 24.12.2007 n.247 recante “Norme di attuazione del protocollo del 23.7.2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1.1.2008
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. La legge in oggetto apporta una serie di interventi in materia previdenziale e modifica in parte le disposizioni introdotte dalla Legge 23 agosto 2004, n. 243.
Si precisa, inoltre, che per i lavoratori iscritti all’ENPALS non vi è distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, pertanto, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate nella figura di lavoratore dipendente a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.
In attesa dell’adozione dei decreti di cui all’art.1, comma 6 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, in merito all’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo l’articolo 2, commi 22 e 23 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, restano in vigore le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi del 30 aprile 1997 n. 182 e n. 166.
1. Pensione di anzianità.
Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti anagrafici così come individuati nelle tabelle A e B della legge in esame.
In particolare:
a) dal 1.1.2008 al 30.6.2009. Con 58 anni di età e 35 anni di contributi;
Dal 1° luglio del 2009 la tabella B ha introdotto il sistema delle quote, conseguentemente:
b) dal 1.7.2009 al 31.12.2010. Somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 95 con una età anagrafica non inferiore a 59 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni;
c) dal 1.1.2011 al 31.12.2012. Somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 96 con una età anagrafica non inferiore a 60 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni;
d) dal 1.1.2013 in poi. Somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 97 con una età anagrafica non inferiore a 61 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
In alternativa, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
Continuano ad applicarsi le regole vigenti al 31 dicembre 2007 per i lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 Luglio 2007 o che abbiano maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva richiesti dalla previgente normativa entro la suddetta data del 31 dicembre 2007.
Inoltre, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità le lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997.
2. Accesso al trattamento pensionistico – pensione di anzianità.
Per quanto riguarda la decorrenza della pensione di anzianità, sono state dimezzate il numero di finestre di accesso: da quattro a due.
In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo gennaio successivo alla maturazione dei requisiti mentre nel caso che maturi il diritto nel secondo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti.
Nel caso in cui, tuttavia, il diritto al trattamento pensionistico sia stato conseguito in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, la decorrenza della pensione sarà parametrata su 4 finestre d’uscita.
In particolare:
a) dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 giugno ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 marzo;
b) dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 settembre ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 giugno;
c) dal 1° gennaio dell’anno successivo, se il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 settembre;
d) dal 1° aprile dell’anno successivo, se il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 dicembre.
3. Accesso al trattamento pensionistico - pensione di vecchiaia – sistema retributivo e misto.
Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto a pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in materia di accesso al pensionamento.
A partire dal 1° gennaio 2008, invece, si applica l’accesso programmato (c.d. finestre) anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia.
In particolare:
a) dal 1° luglio, se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell’anno;
b) dal 1° ottobre, se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell’anno;
c) dal 1° gennaio dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dell’anno;
d) dal 1° aprile dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell’anno.
4. Pensione di vecchiaia - sistema contributivo.
Per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo contributivo, fermo restando il requisito contributivo di 5 anni, il requisito anagrafico è elevato a 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini. Nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un’età inferiore a 65 anni, tuttavia, è necessario che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte dell’importo dell’assegno sociale (art.1, comma 20 della Legge n. 335/1995).
E’ prevista, inoltre, la possibilità di accesso con almeno 35 anni di contribuzione e un’età anagrafica pari a quella prevista per i nuovi trattamenti di anzianità.
In particolare:
a) dal 1.1.2008 al 30.6.2009. Con 58 anni di età e 35 anni di contributi;
b) dal 1.7.2009 al 31.12.2010. Con 59 anni di età e 35 anni di contributi ;
c) dal 1.1.2011 al 31.12.2012. Con 60 anni di età e 35 anni di contributi;
d) dal 1.1.2013 in poi. Con 61 anni di età e 35 anni di contributi.
In alternativa al requisito dell’età anagrafica e dei contributi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue con 40 anni di contributi prescindendo dall’età anagrafica. Si precisa che, per il computo del requisito dell’anzianità contributiva, sia nel caso di accesso al pensionamento con 35 anni di contributi ed età anagrafica, sia nel caso dei soli 40 anni di anzianità contributiva, possono essere considerati anche i periodi derivanti da riscatto laurea.
5. Accesso al trattamento pensionistico – Pensione contributiva.
Per coloro che accedono al pensionamento con 60 anni se donne e 65 se uomini, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’accesso al pensionamento è così regolato:
a) dal 1° luglio, se in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell’anno;
b) dal 1° ottobre, se in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre dell’anno;
c) dal 1° gennaio, dell’anno successivo se in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dell’anno;
d) dal 1° aprile dell’anno successivo, se in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell’anno.
Nel caso in cui, tuttavia, il diritto al trattamento pensionistico sia stato conseguito in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, la decorrenza della pensione sarà parametrata su 4 finestre d’uscita.
In particolare:
a) dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 Giugno ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 31 marzo;
b) dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni al 30 Settembre ed il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 giugno;
c) dal 1° gennaio dell’anno successivo se il requisito dei 40 anni è raggiunto entro il 30 settembre;
d) dal 1° aprile dell’anno successivo se il requisito dei 40 anni raggiunto entro il 31 dicembre.
6. Norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi.
A partire dalle domande presentate dal 1° gennaio 2008 è ridotto, nel sistema retributivo o misto, il limite minimo di anzianità contributiva previsto per totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni, inoltre è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.
7. Norme in materia di riscatto laurea.
Per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1° gennaio 2008, è prevista la possibilità di pagare l’onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in dieci anni senza interessi. La facoltà di riscatto è consentita anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria nel qual caso le domande di riscatto devono essere presentata all’INPS e l’onere del riscatto è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3 della Legge n. 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.
L’importo può essere pagato in 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall’interessato. Può essere pagato anche dai soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile ed è da questi detraibile nella misura del 19% dell’importo stesso.
8. I coefficienti di trasformazione.
Come si sa, il coefficiente di trasformazione è un elemento essenziale per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Un’apposita Commissione dovrà proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione.
Nel mentre, sono già stati definiti i nuovi coefficienti di trasformazione che scatteranno dal 2010 e che saranno poi rivisti in maniera automatica ogni tre anni.
9. I lavori usuranti.
Entro tre mesi, il Governo è delegato ad adottare appositi decreti al fine di consentire ai lavoratori impegnati in particolari attività usuranti la riduzione di tre anni del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di anzianità anche se non inferiore, in ogni caso, a 57 anni e fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni.
Inoltre, all’elenco dei lavori usuranti individuati dal cd. Decreto Salvi del 1999, vengono aggiunte altre categorie come quelle dei lavoratori notturni, dei lavoratori addetti alla cosiddetta “linea a catena” e dei conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
10. Perequazione delle pensioni.
La riforma ha previsto che, per il 2008, i titolari di pensione di importo superiore a otto volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non beneficino della perequazione automatica, ovvero ne beneficino in parte sino a raggiungere il limite costituito dalla somma della pensione (che eccede di otto volte il trattamento minimo) e della rivalutazione.
Incremento della perequazione automatica per l’anno 2008:
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fino a € 2.180,70 mensili |
... 1,6 |
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da € 2.180,71 a € 3.489,12 |
… 1,2 |
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tra € 3.489,13 e € 3.539,72 |
... aumento variabile fino a concorrenza di quest’ultimo limite |
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oltre € 3.539,72 |
… nessun aumento. |
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi) Pagina 6 di 6