ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA

PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE



Area Contributi e Vigilanza - Ufficio Normativa e Circolari

Circolare 9.11.2010 n. 16



Agevolazioni contributive a favore delle società di calcio professionistiche della 1^ e 2^ divisione.



Sommario: Con la presente circolare vengono emanate le disposizioni amministrative preordinate alla attuazione dei benefici di natura contributiva nei confronti delle società di calcio professionistiche militanti nella 1^ e 2^ divisione che stipulano contratti di lavoro con giovani calciatori e con preparatori atletici ai sensi dell’art. 145, comma 13 della legge n. 388/2000.



1. Premessa.

L’art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art.

52, comma 86 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall’art. 4, comma 196 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, allo scopo di promuovere lo sport sociale giovanile, ha introdotto, fra l’altro, benefici di natura contributiva,1 a favore delle società di calcio militanti nei campionati nazionali di 1^ divisione, già serie C1, e di seconda divisione, già serie C2 (di seguito, per brevità, “società di calcio”), in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con: a) giovani calciatori di età compresa fra i quattordici ed i diciannove anni compiuti (di seguito, “giovane/i calciatore/i”). Nel caso in cui la società sportiva stipuli, con il giovane calciatore, il primo contratto professionistico, il limite di età è prorogato fino al ventiduesimo anno di età del calciatore medesimo; b) preparatori atletici.

In particolare, come specificato nell’ambito decreto attuativo delle citate disposizioni (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2003, n. 98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103), per ogni giovane calciatore, la sopra citata norma prevede uno sgravio contributivo mensile di importo pari a € 43,04, da applicare, in funzione della durata del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di € 516,46 nel corso dell’anno solare (€ 43,04 x 12) e sino a concorrenza dell’ammontare di contributi riferito a ciascun giovane calciatore. Al riguardo, si sottolinea che lo sgravio contributivo si applica in relazione alla durata del rapporto di lavoro. Pertanto, la società di calcio che, nel corso dell’anno solare, instaura un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (es. da luglio a dicembre) usufruisce della riduzione dei contributi previdenziali in ragione di € 43,04 per ogni mese, per un totale di € 258,24, sino a concorrenza dei contributi dovuti per ciascun giovane calciatore.

Dal momento che, in base alla norma, destinatarie delle agevolazioni di cui si tratta sono le società di calcio, detti benefici contributivi, come anche quelli per i preparatori atletici, si applicano esclusivamente alla quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Per i preparatori atletici, la sopra citata norma prevede la riduzione dei contributi previdenziali dovuti in misura pari al 3% dell’ammontare totale dei contributi medesimi. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’agevolazione si applica all’ammontare totale dei contributi dovuti e non alla misura dell’aliquota contributiva. Pertanto, se si ipotizza un importo della retribuzione mensile pari a € 2.400,00, l’ammontare dei contributi dovuti in assenza di agevolazione è pari a € 792,00 (€ 2.400,00 x 33%). L’agevolazione di cui si tratta è, in tal caso, pari a € 23,76 (€ 792,00 x 3%), da applicare – si ribadisce – integralmente sulla quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Dette agevolazioni sono finanziate, sino ad esaurimento del relativo stanziamento, da un contributo di natura straordinaria stabilito dalla legge istitutiva in misura pari a € 10.329.137,98. Dette risorse sono state trasferite al C.O.N.I., al quale competono le attività istruttorie finalizzate al riconoscimento dei benefici contributivi in discorso, la cui gestione è stata delegata alla F.I.G.C.. La concessione delle predette agevolazioni è subordinata all’osservanza dei contratti di lavoro tipo di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché alla sussistenza del regolare assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria in materia previdenziale.

1 Per completezza, si ricorda che la norma in argomento ha introdotto, per le stesse finalità, anche benefici

di natura tributaria sotto forma di credito di imposta.



2. Modalità di applicazione dei benefici contributivi.

Le modalità di applicazione dei sopra citati benefici contributivi sono state stabilite con il citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2003, n. 98.

L’analisi del tenore letterale del predetto decreto ha, peraltro, evidenziato una serie di profili di dubbia interpretazione che non hanno consentito di dare attuazione ai benefici contributivi in oggetto.

Con gli interventi interpretativi operati dai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 25 marzo 2010 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze il 20 gennaio 2010 sono stati forniti i chiarimenti necessari per dare attuazione ai benefici contributivi in oggetto. Pertanto, con la presente circolare, vengono dettate le relative istruzioni operative.

Sulla base di quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 98/2003, ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi in oggetto, le società di calcio sono tenute a presentare apposita istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice copia, alla F.I.G.C. (giusta delega rilasciata dal C.O.N.I. Il 25 febbraio 2002) ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico, da compilare utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web della Federazione Italiana Giuoco Calcio (www.figc.it) e della predetta Lega Italiana Calcio Professionisti (www.lega-pro.com). La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante delle società, deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall’art.3, comma 2, del citato D.M. n. 98/2003.

Le società di calcio sono tenute a presentare detta istanza entro trenta giorni dalla stipula del/dei contratto/i di lavoro interessato/i dai benefici contributivi in oggetto. Al riguardo, come chiarito dai competenti uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, detto termine assume carattere perentorio, pertanto la presentazione dell’istanza decorso il termine dei trenta giorni dalla data di stipula del contratto di lavoro, comporta la decadenza dal diritto ai benefici contributivi di cui si tratta.

La F.I.G.C. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, verificati i requisiti di completezza della medesima, nonché di regolarità contributiva della società di calcio in sede di iscrizione al campionato in corso ed accertata la sussistenza delle disponibilità finanziarie, comunica ai soggetti istanti l’autorizzazione all’utilizzo dei benefici contributivi, ovvero, se del caso, il diniego dei benefici medesimi. L’autorizzazione della F.I.G.C. Viene rilasciata per la durata del/i rapporto/i di lavoro interessato/i dallo sgravio contributivo, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso.

La società di calcio, acquisita la predetta autorizzazione, opera l’utilizzo dei benefici contributivi a partire dal mese di competenza successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di lavoro. Il diritto allo sgravio contributivo viene meno a partire dal mese successivo alla data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro o di modifica del relativo contratto.

Pertanto, ai fini del diritto ai predetti benefici contributivi, devono sussistere congiuntamente i seguenti presupposti:

a) l’iscrizione della società di calcio ai campionati di 1^ divisione o di 2^ divisione. Al riguardo, sulla base delle interpretazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si fa presente che il passaggio della società di calcio ad un campionato diverso da quelli sopra indicati ovvero la cessazione dell’attività professionistica per qualsiasi motivo comporta il venire meno del diritto ai benefici contributivi a partire dalla data in cui la società di calcio non fa più parte dell’organico dei predetti campionati di 1^ o di 2^ divisione, ancorché la F.I.G.C. Abbia rilasciato l’autorizzazione all’utilizzo dei benefici medesimi a valere per periodi successivi;

b) la stipula di contratti di lavoro della società di calcio con giovani calciatori di età compresa fra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, ferma restando la menzionata proroga del predetto limite superiore di età fino a ventidue anni nel caso in cui si tratti del primo contratto professionistico, e/o con preparatori atletici. Al riguardo, si fa presente che, detto requisito anagrafico deve sussistere all’atto della stipula del contratto di lavoro. Pertanto, in caso di superamento del requisito anagrafico nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’agevolazione continua a sussistere sino al termine del contratto di lavoro medesimo;

c) la conformità dei contratti dei giovani calciatori ai contratti di lavoro tipo di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

d) la presentazione dell’istanza entro trenta giorni dalla data di stipula del/dei contratto/i di lavoro interessato/i dai benefici contributivi in oggetto, termine che, come già evidenziato assume carattere perentorio, pena la decadenza dal diritto ai benefici contributivi di cui si tratta;

e) la regolarità nell’assolvimento degli obblighi contributivi in materia di previdenza obbligatoria. Al riguardo, la condizione di regolarità contributiva è valutata sulla base delle specifiche del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, che disciplina il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), con particolare riguardo agli articoli 5 e 8 del citato decreto, e delle correlate disposizioni amministrative. Si fa presente che l’accertamento in ordine allo stato di regolarità contributiva, come richiesto dall’art.6 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2003, n. 98, viene condotto sulla base delle risultanze del procedimento di controllo effettuato dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (COVISOC) con la collaborazione dell’ENPALS, in sede di iscrizione delle società di calcio ai campionati professionistici ovvero nel corso dello svolgimento dei campionati medesimi. Pertanto, per poter essere ammesse ai benefici contributivi di cui alla presente circolare le società di calcio dovranno risultare in regola con gli adempimenti contributivi in materia di previdenza obbligatoria in relazione al procedimento di controllo svolto alla data immediatamente precedente quella di presentazione dell’istanza di autorizzazione ai citati benefici contributivi.2 Detta condizione di regolarità contributiva dovrà continuare a sussistere in relazione ai successivi procedimenti di controllo, pena la decadenza dal diritto ai benefici contributivi a partire dal mese di competenza dell’accertamento dell’irregolarità contribuiva da parte della COVISOC.

Allo stato, sulla base delle vigenti norme adottate dal Consiglio Federale della F.I.G.C., in relazione al medesimo campionato, i procedimenti di verifica della regolarità contributiva delle società di calcio vengono effettuati quattro volte. In particolare, nell’ambito del primo controllo, valido ai fini dell’iscrizione delle società di calcio al campionato, viene accertata la regolarità contributiva al 30 giugno con riguardo ala versamento dei contributi previdenziali di competenza sino ad aprile. Nell’ambito dei successivi controlli, realizzati nel corso dello svolgimento del campionato, viene accertata la regolarità contributiva al 15 novembre, al 15 febbraio ed al 15 maggio con riferimento al versamento dei contributi previdenziali di competenza sino rispettivamente a settembre, dicembre e marzo.

f) la sussistenza delle disponibilità finanziarie stanziate dall’art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



3. Istruzioni operative.

Sul piano operativo, le società di calcio che usufruiscono dei benefici contributivi di cui alla presente circolare sono tenute ad indicare, in sede di denuncia contributiva mensile, le agevolazioni contributive come di seguito illustrato.

Per i giovani di serie, nel campo codice agevolazione della posizione assicurativa interessata, è necessario indicare il codice 1A, corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di € 43,04. Laddove l’autorizzazione della F.I.G.C. Non sia intervenuta in tempo utile per usufruire dello sgravio contributivo a partire dal mese di competenza successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto di lavoro, lo sgravio va applicato nel mese di competenza successivo a quello della data di autorizzazione recuperando le somme relative agli sgravi contributivi dei periodi pregressi, indicando nel campo codice agevolazione della posizione assicurativa interessata uno dei seguenti codici:

• codice 2A per il recupero di un mese pregresso (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di € 86,08);

• codice 3A per il recupero di due mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di € 129,12);

• codice 4A per il recupero di tre mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di € 172,16);

• codice 5A per il recupero di quattro mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di € 215,20);

• codice 6A per il recupero di cinque mesi pregressi (corrispondente ad un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti nella misura di € 258,24).

Per i preparatori atletici è, invece, sufficiente indicare nell’apposito campo della denuncia, denominato “codice agevolazione” il codice PX. In tal caso, la procedura di calcolo dei contributi dovuti effettua un abbattimento dei contributi previdenziali dovuti in misura pari al 3% del loro importo.

Si fa presente che, ai fini dell’utilizzo dei predetti codici agevolazione, è necessario che le denunce contributive siano rigorosamente presentate entro i termini fissati dalle vigenti norme, vale a dire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza della denuncia. Pertanto, a titolo di esempio, in relazione alla denuncia contributiva di competenza del mese di dicembre 2010, l’utilizzo dei predetti codici agevolazione è subordinato alla presentazione della denuncia medesima entro il 25 gennaio 2011.

Al fine di assicurare il corretto utilizzo dei benefici contributivi in oggetto, l’ENPALS trasmetterà alla F.I.G.C., entro il 30 aprile di ogni anno l’elenco delle società di calcio che, nel corso dell’anno precedente, risultano aver usufruito dei benefici contributivi, con evidenza dei relativi importi e di ogni elemento utile per consentire lo svolgimento delle opportune operazioni di controllo. Sulla base di tale rendicontazione, debitamente assestata, la F.I.G.C., avendo cura di adottare le opportune misure di stima dei benefici in corso di autorizzazione in prossimità dell’integrale utilizzo dello stanziamento di legge, trasmetterà la rendicontazione stessa al C.O.N.I., che, a sua volta opererà il trasferimento, all’ENPALS, delle risorse finanziarie corrispondenti all’importo dei benefici contributivi usufruiti nel corso dell’anno precedente.

Per quanto riguarda i benefici contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 fino al mese di competenza di emanazione della presente circolare, la F.I.G.C. Fornirà all’ENPALS l’elenco delle società di calcio autorizzate ad usufruire dei benefici medesimi, con evidenza del relativo importo e di ogni altro elemento utile per operare gli opportuni controlli, ad esito dei quali l’ENPALS trasmetterà ad ogni società di calcio avente diritto ai benefici in discorso le indicazioni necessarie per l’utilizzo dell’eventuale credito contributivo maturato. Anche per il passato, in linea con i principi generali sopra delineati, ai fini della sussistenza della regolarità contributiva, farà fede l’avvenuta iscrizione della società di calcio ai campionati di 1^ divisione, già serie C1, o di 2^ divisione, già serie C2.

La F.I.G.C., una volta acquisiti dall’ENPALS i dati relativi all’importo dei benefici contributivi riconosciuti alle società di calcio, comunicherà al C.O.N.I. L’importo delle somme da trasferire all’ENPALS entro il 30 novembre 2010.



IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)