ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE
Area Prestazioni e Contributi
Ufficio Normativa e Circolari
CIRCOLARE N. 16 DEL 10/12/2007
Oggetto: Nuove regole amministrative per l’assolvimento degli obblighi informativi da
parte delle imprese.
Sommario: Con la presente circolare sono illustrate le innovazioni introdotte dall’Ente
volte a favorire la semplificazione dei processi amministrativi e lo snellimento
degli adempimenti da parte dei datori di lavoro.
1. Premessa
In coerenza con il processo di innovazione avviato nel corso degli ultimi anni, l’Ente ha
sviluppato procedure di semplificazione amministrativa che favoriscono la riduzione degli
adempimenti da parte delle imprese e dei lavoratori attraverso la razionalizzazione dei
sistemi operativi e delle banche dati e l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche.
In particolare, sul piano strutturale sono state implementate nuove funzionalità che,
attraverso l’utilizzo di apposite procedure telematiche, comportano un significativo
snellimento degli adempimenti da parte dei datori di lavoro del settore, consentendo, al
contempo, l’aggiornamento tempestivo delle banche dati dell’Enpals.
Sul piano regolamentare sono state elaborate nuove disposizioni amministrative volte
a ridurre i tempi di esecuzione ed evasione delle istanze, eliminare/ridurre l’utilizzo di flussi
cartacei, garantendo maggiore efficienza all’azione amministrativa dell’Ente. Resta inteso
che laddove non siano segnalate – nell’ambito della presente circolare – innovazioni,
continueranno a trovare applicazione le disposizioni regolamentari già emanate dall’Ente.
Si evidenzia, sin da subito, che in linea con il processo di semplificazione in atto, è
stata completamente rinnovata la modulistica1 da utilizzare per l’assolvimento dei seguenti
adempimenti informativi:
- iscrizione di impresa di gestione;
- iscrizione dell’attività;
- variazione dei dati relativi all’impresa e all’attività;
- iscrizione del lavoratore e rilascio del libretto di iscrizione;
- denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione del rapporto di lavoro;
- richiesta del certificato di agibilità;
- denuncia contributiva;
- richiesta di rilascio di attestazione liberatoria e di correntezza contributiva.
Si fa presente, a tal riguardo, che l’utilizzo della nuova modulistica e l’osservanza delle
innovate regole amministrative – come illustrate nel prosieguo della presente circolare –
diverranno obbligatori a partire dal 1° gennaio 200 8.
Si ricorda che le imprese potranno avvalersi, nell’assolvimento dei loro adempimenti
informativi, dell’attività di assistenza e supporto resa dagli sportelli SIAE (cfr. par. 6).
L’Ente, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti alle imprese continuerà a
perseguire una politica di rinnovamento, tenendo in debita considerazione le specificità
proprie del settore dello spettacolo e dello sport e si impegnerà a migliorare gli scambi
informativi con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro.
Ogni possibile ridefinizione della prassi amministrativa e organizzativa sarà effettuata
avendo come obiettivo primario il miglioramento dell’efficienza nello svolgimento degli
adempimenti e dell’efficacia in termini di tempestività e accuratezza nell’erogazione delle
prestazioni previdenziali.
Da ultimo, per quanto riguarda la denuncia contributiva, considerati i profili innovativi di
particolare rilevanza introdotti per l’assolvimento di tale adempimento, si rinvia alla
circolare appositamente predisposta nella quale sono illustrate nel dettaglio le modifiche
apportate sia sul piano amministrativo che informatico (cfr. circ. n. 17/2007).
1 Tale documentazione sarà resa disponibile sul portale dell’Ente (www.enpals.it) prima dell’entrata in vigore delle nuove
modalità di assolvimento degli obblighi informativi.
2. Iscrizione dell’impresa di gestione, iscrizione dell’attività d’impresa, denuncia di
instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
Per quanto concerne l’iscrizione dell’impresa di gestione, l’iscrizione dell’attività
d’impresa e la denuncia d’occupazione, si rammenta che i medesimi adempimenti fino ad
oggi erano supportati da un unico modello cartaceo (mod. 032U).
Al fine di introdurre elementi di razionalizzazione, i predetti adempimenti sono stati
articolati in distinti procedimenti:
- iscrizione dell’impresa di gestione;
- iscrizione dell’attività d’impresa;
- variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione;
- variazioni dei dati relativi all’attività dell’impresa;
- denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.
Con riferimento a detti procedimenti, si fa, innanzitutto, presente che i medesimi
andranno effettuati attraverso le nuove procedure telematiche (cfr. circ. n. 17/2007) con la
sola esclusione dell’iscrizione dell’impresa di gestione, che sarà effettuata recandosi
presso la Sede Enpals competente ovvero presso gli Uffici SIAE. A tal riguardo, in linea
con le vigenti previsioni normative in materia di semplificazione in ordine alle modalità di
comunicazione alla Pubblica Amministrazione, si segnala che non è richiesta, all’atto della
predetta iscrizione ovvero in caso di variazione dei dati relativi alla medesima, la
produzione del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura. I soggetti giuridici per i quali non è prevista l’iscrizione al Registro delle
Imprese (Associazioni con o senza riconoscimento, Fondazioni, etc.), devono, invece,
presentare copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto autenticata dal legale rappresentante
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero copia della deliberazione modificativa degli stessi.
Ciò ribadito, si fa presente che sul piano operativo, con l’obiettivo di semplificare il
sistema documentale limitando considerevolmente i flussi cartacei, non viene più richiesto
alle imprese di produrre – al momento dell’espletamento degli adempimenti di cui al
presente paragrafo – le copie dei contratti di lavoro. I medesimi saranno trasmessi
tempestivamente qualora l’Enpals ne faccia richiesta. Pertanto, al fine di poter soddisfare
le suddette richieste, la documentazione relativa ai rapporti di lavoro sarà custodita dalle
medesime imprese.
Per quanto concerne l’iscrizione dell’attività dell’impresa, è appena il caso di ricordare
che, nella prassi amministrativa, l’attività, alla quale è associata una specifica matricola,
corrisponde ad una sezione della produzione dell’impresa caratterizzata da elementi di
omogeneità.
Con specifico riferimento alle produzioni svolte in regime di appalto, si puntualizza che
l’impresa appaltatrice è sempre tenuta ad aprire una specifica attività nell’ambito della
quale registrare gli adempimenti informativi e contributivi che fanno capo a quella
produzione in appalto indicando, attraverso le nuove procedure telematiche, i dati
identificativi del committente e la data finale, effettiva o presunta, dell’appalto2.
2In tal caso, all’atto dell’immatricolazione dell’attività, l’impresa appaltatrice dovrà indicare e inviare all’Ente copia del
relativo contratto di appalto a mezzo posta elettronica.
Da ultimo, con riferimento alla denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoro, si sottolinea, inoltre, che l’Ente, in considerazione delle innovazioni
concernenti l’accentramento dei flussi informativi in capo ai Servizi per l’impiego, ha tenuto
conto dei conseguenti riflessi sugli adempimenti previsti per il datore di lavoro.
3. Pluriefficacia della comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoro ai Servizi per l’impiego (art. 1, commi 1180 e segg., L. n.
296/2006)
Come noto, l’art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 prevede l’obbligo in capo all’impresa
di denunciare all’Enpals, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, le persone da
essa occupate indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie
richieste dall'Ente ai fini dell'iscrizione e dell'accertamento dei contributi. Inoltre, sempre in
ottemperanza alla citata disposizione normativa, l’impresa è tenuta a notificare ogni
variazione dei dati contenuti nella denuncia iniziale di assunzione entro cinque giorni dal
verificarsi delle variazioni medesime.
A tal proposito, pare opportuno evidenziare le innovazioni introdotte dalla legge
finanziaria per il 2007. In particolare, sulla base delle nuove norme, le comunicazioni in
materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, trasmesse dal
datore di lavoro al competente Centro per l’impiego, sono valide anche ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Enpals previsti dal
citato art. 9 .
Infatti, l’articolo unico, comma 1184 della L. n. 296/2006, che modifica l’art. 4-bis,
comma 6 del D.Lgs. n. 181/2000, introducendo la pluriefficacia della comunicazione ai
Centri per l’impiego, prevede che detta comunicazione sia sufficiente ai fini
dell’adempimento degli obblighi informativi “nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive (…)”.
Affinché si integri l’istituto della “pluriefficacia della comunicazione” è indispensabile
che la stessa venga effettuata utilizzando i moduli di trasmissione e le procedure di inoltro
in via telematica (c.d. servizi informatici) ai centri competenti, definiti da apposito Decreto
Interministeriale3. Si fa presente che, sulla base delle disposizioni contenute in detto
decreto – emanato in data 30 ottobre 2007, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica
Amministrazione e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – l’obbligo di
trasmettere i moduli esclusivamente con le nuove modalità informatiche decorre dal 1°
marzo 20084 (cfr. art. 8 del citato Decreto Interministeriale). Pertanto, dall’entrata in vigore
del decreto e fino al 29 febbraio 2008, la comunicazione ai Centri per l’impiego è da
considerarsi pluriefficace solo se trasmessa per il tramite dei servizi informatici.
3 Cfr. art.4-bis, comma 7 del D.Lgs. n.181/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
4 Per far fronte alle esigenze di bilinguismo, per la Provincia Autonoma di Bolzano l’obbligo decorre dalla data del 1°
dicembre 2008.
In ordine alle scadenze temporali per le comunicazioni ai Servizi per l’impiego, si
segnala che - in applicazione di quanto previsto dal comma 1180 dell’articolo unico della
L. n. 296/2006 - la comunicazione di assunzione dovrà essere effettuata entro il giorno
antecedente5 a quello di instaurazione del relativo rapporto di lavoro. Mentre nulla è
variato in relazione alle comunicazioni di trasformazione e cessazione del rapporto di
lavoro che continueranno a dover essere effettuate entro cinque giorni dal verificarsi
dell’evento6.
Alla luce delle innovazioni normative sopra evidenziate, si precisa che ogni datore di
lavoro o committente, che occupi lavoratori obbligatoriamente iscritti all’Enpals, è tenuto
ad effettuare, con le previste modalità, al competente Centro per l’impiego, la preventiva
comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla natura
del rapporto medesimo (subordinato, parasubordinato o autonomo). Detta comunicazione
sarà valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di denuncia di occupazione del
lavoratore da effettuarsi nei confronti dell’Enpals (ex art. 9, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).
Analogamente, la comunicazione di trasformazione/cessazione e proroga dei rapporti di
lavoro al Servizio per l’impiego, entro cinque giorni dall’evento, assorbe il relativo obbligo
di comunicazione nei confronti dell’Enpals.
Resta inteso che fino al 1° marzo 2008, qualora la denuncia di
assunzione/trasformazione/cessazione sia effettuata al Centro per l’impiego senza
l’utilizzo dei c.d. servizi informatici - e come tale non pluriefficace - la medesima continuerà
ad essere trasmessa all’Enpals entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti o dal
verificarsi delle variazioni, con le modalità indicate al precedente paragrafo e alla circolare
relativa all’attivazione delle nuove procedure telematiche (cfr. n. 17/2007).
Per una visione completa delle innovazioni relative all’accentramento dei flussi
informativi in capo ai Servizi per l’impiego, nonché per i dettagli concernenti le modalità di
svolgimento degli obblighi di comunicazione ai medesimi servizi competenti, si rinvia alle
previsioni normative in materia7 ed al citato decreto Interministeriale.
4. Iscrizione del lavoratore
Allo scopo di individuare un unico canale di trasmissione delle informazioni, gli
adempimenti relativi all’iscrizione dei lavoratori devono essere effettuati esclusivamente
dal datore di lavoro attraverso le nuove procedure telematiche. Pertanto, a partire dal 1°
gennaio 2008 non sarà più possibile per il lavoratore iscriversi autonomamente e detto
adempimento dovrà essere svolto dal datore di lavoro o committente.
5 Restano salve le assunzioni nei casi di urgenza connessa ad esigenze produttive che possono essere comunicate
entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente
al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le
generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
6 Cfr. art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n.181/2000 e art. 21, comma 1, L. n. 264/1949.
7 Cfr.art. unico, comma 1180 e ss., L.n.296/2006 e relative disposizioni amministrative (note esplicative del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2007, del 14 febbraio 2007, etc.)
Sul piano strettamente operativo, nel richiedere l’iscrizione non è più necessario
allegare il codice fiscale e la copia del documento di riconoscimento del lavoratore, dal
momento che la correttezza dei dati è verificata dall’Ente consultando gli archivi
dell’Anagrafe tributaria. Si sottolinea come tali innovazioni garantiscano un alto livello di
sicurezza ed affidabilità degli elementi informativi acquisiti e, al contempo, consentano una
significativa velocizzazione e semplificazione delle operazioni relative all’iscrizione.
Analogamente a quanto previsto per gli altri adempimenti, sempre allo scopo di
limitare i flussi di documenti cartacei, non è richiesta l’esibizione dei contratti di lavoro che,
come detto precedentemente, dovranno essere trasmessi su richiesta dell’Ente, anche
successivamente all’avvenuta iscrizione.
5. Certificato di agibilità e nuova disciplina delle garanzie8
Allo scopo di agevolare l’operatività delle imprese, è stata realizzata una procedura
che consente la richiesta ed il rilascio del certificato di agibilità in via, esclusivamente,
telematica9.
La nuova procedura è operativa 24 ore su 24; pertanto, l’impresa può inoltrare all'Ente
la richiesta del certificato in qualsiasi momento precedente lo svolgimento della
prestazione lavorativa sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Infatti, si ricorda che la richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata dalle
imprese entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro, e, comunque,
prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. La comunicazione delle variazioni
dei dati contenuti nel predetto certificato segue le stesse modalità e scadenze temporali
(cfr. art. 9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).
Eventuali variazioni del certificato di agibilità effettuate dopo lo svolgimento della
prestazione lavorativa, e, comunque, non oltre cinque giorni dalla medesima, saranno
considerate valide solo se dovute a causa di forza maggiore e a condizione che sia, al
riguardo, fornita idonea documentazione alla Sede Enpals competente ovvero agli Uffici
SIAE, i quali, a tutela dei lavoratori interessati, sono tenuti ad accertarne i profili di
veridicità e fondatezza. Tale documentazione dovrà essere inviata, contestualmente alla
comunicazione della variazione, a mezzo telefax o posta elettronica10 ai predetti Uffici.
Sul piano operativo, si ribadisce che la richiesta del certificato di agibilità deve essere
effettuata, in linea con la prassi amministrativa vigente, in relazione alla singola attività
svolta. Al riguardo, si richiama l’attenzione delle imprese e dei consulenti sulla circostanza
che la produzione esercitata in regime di appalto dovrà essere denunciata come una
attività separata da tutte le altre.
8 L’Ente ha modificato la disciplina delle garanzie da prestare per il rilascio del certificato di agibilità con Delibera del
C.d.A. n. 95/2007.
9 Per i dettagli si rimanda alla circolare relativa all’attivazione delle nuove procedure telematiche (cfr. circ. n. 17/2007).
10 L’elenco degli indirizzi e-mail e dei numeri telefax delle Sedi Enpals è disponibile sul portale dell’Ente (www.enpals.it)
nella sezione “Contatti”.
Con riferimento al certificato di agibilità a titolo gratuito, si evidenzia che il rilascio non
potrà essere conseguito telematicamente. Pertanto, le imprese dovranno recarsi, con la
prescritta documentazione11, presso gli Uffici Enpals o SIAE per presentarne la richiesta. A
tal proposito, considerata la necessità per l’Ente di accertare la sussistenza dei
presupposti della gratuità, qualora la richiesta sia stata presentata alla SIAE, il rilascio sarà
subordinato ad un processo di valutazione curato dai competenti Uffici Enpals.
Per le imprese straniere operanti in Italia, nel rinviare alle precedenti disposizioni
amministrative dell’Ente (cfr. da ultimo circ. n. 21/2002), si precisa che anche il certificato
di agibilità in regime di esenzione contributiva dovrà essere richiesto on-line, inviando
contestualmente alle Sedi Enpals ovvero agli Uffici SIAE i previsti documenti esonerativi
(mod. E101, etc.). In relazione alle modalità di trasmissione, si sottolinea che i medesimi
documenti dovranno essere inoltrati12 - a mezzo telefax o posta elettronica13 - unitamente
ad una dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti che i documenti
esonerativi allegati siano conformi agli originali, il cui fac-simile è disponibile sul portale
dell’Ente (www.enpals.it) nell’apposita sezione “modulistica”. Gli stessi adempimenti, in
relazione alla richiesta del certificato di agibilità in regime di esenzione contributiva,
dovranno essere espletati dal datore di lavoro italiano che ingaggia lavoratori stranieri
provenienti da Stati appartenenti all’UE o da Paesi con i quali vigono appositi accordi in
materia previdenziale.
Come noto, il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’adempimento, da parte
dell’impresa richiedente, degli obblighi posti dalla legge a suo carico. In particolare, con
l’ausilio della procedura on-line, l’Enpals effettua un controllo preventivo in ordine alla
regolarità contributiva dell’impresa volto ad accertare l’insussistenza di debiti contributivi
accertati contabilmente dall’Ente.
Pertanto, con particolare riferimento all’impresa irregolare, una volta riscontrata dalla
procedura la presenza di debiti contributivi, la medesima dovrà, preventivamente,
rivolgersi alle sedi Enpals competenti per presentare idonea documentazione
comprovante la regolarizzazione.
Si evidenzia che il citato controllo della posizione contributiva dell’impresa viene
effettuato con riferimento a tutte le attività della medesima.
Nel rinviare alla circolare n. 17/2007, relativa all’attivazione delle procedure
telematiche per la gestione operativa del certificato di agibilità, si riporta, di seguito, la
nuova regolamentazione, relativa alle garanzie da prestare ai fini del rilascio del certificato
di agibilità, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente con Delibera n. 95/2007
che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008:
11 Conformemente a quanto previsto della circolare n. 21/2002 (cfr. par. 4), l’organizzatore dello spettacolo dovrà
attestare, sotto la propria responsabilità, la natura sociale/benefica/solidaristica della manifestazione, nonché la totale
assenza di qualsiasi forma di compenso per le prestazioni artistiche svolte. Inoltre, i soggetti che pongono in essere le
prestazioni artistiche dovranno dichiarare di non percepire alcun compenso.
12 Nel caso di invio tramite posta elettronica sarà, naturalmente, necessario procedere alla preventiva scannerizzazione
della citata documentazione.
13 Si rinvia alla nota n. 10.
A. Imprese non in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi
Il rilascio del certificato di agibilità alle imprese che, sulla base degli accertamenti
condotti dall’Ente anche mediante l’ausilio di procedure automatizzate, risultino non in
regola con gli obblighi contributivi stabiliti dalla normativa in materia di prestazioni
obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti è subordinato alla sussistenza di una delle
seguenti fattispecie:
- assolvimento degli obblighi contributivi pregressi;
- concessione del beneficio della dilazione in soluzione unica ovvero in forma
rateale, dei debiti per contributi e oneri accessori;
- assunzione dell’impegno, da parte dell’impresa, alla regolarizzazione degli
obblighi contributivi pregressi e contestuale produzione di fideiussione, a
beneficio dell’Ente, rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di
assicurazione abilitati, di durata superiore di sei mesi rispetto al periodo di
richiesta del certificato di agibilità e di importo corrispondente alla misura dei
debiti pregressi per contributi e oneri accessori pregressi, le cui condizioni
contrattuali escludano l’escussione preventiva del debitore principale, di cui
all’art. 1944, c.c..
L’accertamento, da parte dell’Ente, di debiti contributivi che risultino, sulla base delle
procedure operative in essere, in stato di contenzioso in sede amministrativa, non
manifestamente infondato, ovvero giudiziale, non integra, sino all’esito definitivo del
contenzioso medesimo, la sussistenza di condizioni di irregolarità contributiva. Ciò vale
anche nel caso di debiti contributivi in stato di riscossione coattiva a mezzo di ruolo
esattoriale per i quali risulti perfezionato, sulla base delle procedure operative in essere,
un provvedimento di sospensione della riscossione esattoriale.
B. Imprese che presentano per la prima volta la richiesta del certificato di agibilità
Il certificato di agibilità alle imprese che ne facciano richiesta per la prima volta
(imprese di nuova costituzione) è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti
fattispecie:
- versamento del deposito cauzionale14 nella misura del dieci per cento del carico
contributivo stimato per un periodo di tre mesi;
- produzione di fideiussione, a beneficio dell’Ente, rilasciata da istituto di credito
ovvero da impresa di assicurazione abilitati, di durata pari a nove mesi a partire
dalla data di presentazione della relativa istanza e di importo corrispondente al
dieci per cento del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi, le cui
condizioni contrattuali escludano l’escussione preventiva del debitore principale,
di cui all’art. 1944, c.c..
14 L’Ente rimborserà la somma che è stata depositata in funzione di garanzia al momento della cessazione dell’impresa
di gestione.
C. Imprese straniere che operano in Italia per un periodo di tempo limitato provenienti da
Paesi con i quali non esistono accordi appositamente stipulati in materia previdenziale
Fermo restando il regime di esenzione contributiva, comprovato da idonea
documentazione, previsto per le imprese con sede legale nei paesi dell’Unione Europea
ovvero nei paesi con i quali esistono accordi internazionali in materia previdenziale, il
rilascio del certificato di agibilità alle imprese, operanti in Italia, che hanno sede legale al di
fuori del territorio dello Stato è subordinato alla sussistenza di una delle seguenti
fattispecie:
- versamento del deposito cauzionale in misura pari all’importo del carico
contributivo stimato per il periodo di richiesta del certificato medesimo;
- produzione di fideiussione rilasciata da istituto di credito ovvero da impresa di
assicurazione abilitati, di durata superiore di sei mesi rispetto al periodo di
richiesta del certificato di agibilità e di importo corrispondente all’ammontare del
carico contributivo stimato, le cui condizioni contrattuali escludano il beneficio
dell’escussione preventiva del debitore principale, di cui all’art. 1944, c.c..
6. Attività di assistenza e supporto svolta dalla SIAE
Come accennato in premessa, le imprese possono avvalersi per l’assolvimento degli
adempimenti amministrativi del supporto fornito dagli Uffici della SIAE.
Il servizio prestato dalla SIAE - con la quale l’Enpals ha stipulato apposita
Convenzione - comprende, tra l’altro, una attività di assistenza resa gratuitamente alle
imprese. In particolare, le medesime possono adempiere i loro obblighi informativi
recandosi, negli orari di apertura consultabili sul sito www.siae.it, presso uno degli Uffici
presenti sul territorio nazionale.
Sul piano procedurale, la SIAE si impegna ad assistere l’impresa in tutte le fasi relative
allo svolgimento degli adempimenti informativi. Inoltre, nel caso in cui i datori di lavoro non
siano in grado di utilizzare le procedure telematiche sulla base degli standard stabiliti, la
SIAE effettuerà, in modalità web, le relative operazioni di acquisizione e trasmissione dei
dati all’Enpals.
Naturalmente, come di consueto, il versamento dei contributi continuerà ad essere
effettuato nelle consuete forme (modd. F24/I24) e non potrà essere eseguito presso gli
sportelli SIAE.
Sul piano operativo, gli operatori SIAE nel dettaglio:
- verificano la completezza/congruenza della denunce presentate sulla base
dei nuovi modelli, in modo da richiedere contestualmente agli interessati
l'integrazione dei dati e/o dei documenti mancanti;
- acquisiscono i dati relativi agli adempimenti da effettuare in via telematica
attraverso la specifica procedura;
- rilasciano all’impresa la ricevuta di consegna della modulistica;
- rilasciano all’impresa copia del documento che attesta l’acquisizione al
sistema della denuncia.
In questa sede, si coglie l’occasione per riepilogare i servizi che le imprese possono
ottenere presso la SIAE, attraverso le nuove procedure telematiche e le procedure
informatiche in uso:
- iscrizione dell’impresa di gestione;
- iscrizione dell’attività d’impresa;
- iscrizione dei lavoratori;
- variazioni dei dati relativi all’impresa di gestione;
- variazioni dei dati relativi all’attività di impresa;
- variazioni dei dati relativi al lavoratore;
- acquisizione della denuncia assicurativa relativa agli obblighi contributivi
correnti;
- rilascio del certificato di agibilità (anche in regime di esenzione contributiva);
- rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito (tale rilascio è subordinato
ad un processo di valutazione curato dai competenti Uffici Enpals);
- variazione dei dati relativi al certificato di agibilità;
- rilascio del libretto di iscrizione;
- rilascio del duplicato del libretto di iscrizione;
- acquisizione della denuncia di instaurazione/trasformazione/cessazione dei
rapporti di lavoro;
- accettazione della richiesta di rilascio di attestazione liberatoria/correntezza
contributiva (il relativo procedimento amministrativo è curato dai competenti
Uffici Enpals, i quali effettuano anche il rilascio
dell’attestazione/correntezza).
Da ultimo, si vuole evidenziare che la possibilità di rivolgersi alla SIAE, per le imprese
non in grado di utilizzare autonomamente la procedura telematica, rappresenta un
ulteriore servizio che l’Enpals mette a disposizione, per andare incontro alle esigenze delle
imprese. Pertanto, dal momento che gli adempimenti informativi dovranno, comunque,
essere espletati nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, si invitano le
imprese a recarsi presso gli Uffici della SIAE con congruo anticipo rispetto alle scadenze
di legge e in ogni caso, con riferimento alla presentazione della denuncia contributiva,
almeno sette giorni lavorativi precedenti alla scadenza prevista, mentre, in relazione alla
richiesta del certificato di agibilità, in linea di massima, tre giorni lavorativi prima dei termini
di legge. Infatti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti dell’Enpals
fa fede l’avvenuta acquisizione da parte del sistema Enpals e non il rilascio, da parte della
SIAE, della ricevuta di avvenuta consegna dei modelli cartacei.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)