ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581


DIREZIONE GENERALE


Area Prestazioni e Contributi

Direzione Prestazioni Previdenziali


CIRCOLARE N. 15, DEL 14/12/2006

- Alle Direzioni Interregionali ed alle Sedi

Compartimentali

- Alle Aree e Consulenze Professionali della

Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c. - Al Sig. Presidente

- Al Consiglio di Amministrazione

- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

- Al Collegio Sindacale

LORO SEDI


Oggetto: Importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000)


Sommario: L'articolo 70 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) ha

previsto, a decorrere dal 2001, l'erogazione di un importo aggiuntivo da

corrispondere in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di

dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non

superi il trattamento minimo. Vengono fornite le informazioni relative alle modalita'

seguite per la determinazione dell'importo aggiuntivo spettante per l'anno 2006.


Con la circolare n. 29 del 6 dicembre 2001 sono state fornite le informazioni relative

alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di € 154,94 (lire 300.000), introdotto a

decorrere dal 2001 dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i soggetti titolari

di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e

delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme

pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994,

n. 509 e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo – al netto dei

trattamenti di famiglia – non superi l’importo del trattamento minimo annuo del Fondo

pensioni lavoratori dipendenti e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.

Vengono ora descritte le modalità con le quali è determinato il pagamento dell’importo

aggiuntivo per l’anno 2006 sulla base dei redditi presenti in archivio.

1 – Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di € 154,94 per l’anno 2006

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le pensioni appartenenti a tutte

le categorie prese in esame ad eccezione delle pensioni eliminate dai ruoli di pagamento,

delle pensioni supplementari, delle pensioni detassate per convenzione contro la doppia

imposizione, delle pensioni con importo mensile di dicembre 2006 uguale a zero, delle

pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati, in attesa che lo stesso provveda ad

individuare l’Ente deputato all’erogazione dell’importo aggiuntivo.

Per le pensioni i cui titolari risiedono all’estero è, inoltre, attribuito provvisoriamente

l’importo aggiuntivo per l'anno 2006.

2 – Modalità di calcolo

Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo aggiuntivo è attribuito in

dodicesimi così come il limite di reddito è rapportato ai mesi di percezione della pensione.

L’importo è attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui

la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza

anteriore.

Tale importo aggiuntivo, nella misura di € 154,94, è corrisposto in sede di

erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, dell’ ultima

mensilità erogata nell’anno.

Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere

acquisite con la procedura di ricostituzione che, attraverso l’apposita variazione, provvede

ad attribuire l’importo aggiuntivo nell’Area pensioni dei crediti e debiti.

L’importo aggiuntivo spetta a condizione che il soggetto:

non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo

all’anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo;

non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile

all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto

trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo

superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei

redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nei confronti dei soggetti per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti

pensionistici risulti superiore al trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti

ed inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di € 154,94

annuo, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

3 – Controllo sugli importi di pensione

La procedura verifica che l’importo complessivo delle pensioni non superi il limite

previsto per l’anno 2006.

Per l’individuazione dei soggetti interessati è previsto che:

se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2006 (comprensivo

delle maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro) risulta maggiore di €

5.713,48 non spetta alcun importo aggiuntivo;

se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2006 risulta minore

o uguale a € 5.558,54 e risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del

coniuge, spetta l’intero importo aggiuntivo;

se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2006 risulta

compreso tra € 5.558,54 ed € 5.713,48 al pensionato spetta la differenza tra l’importo

delle pensioni ed € 5.713,48, sempre che siano soddisfatte le previste condizioni

reddituali.

4 – Verifica dei redditi personali e del coniuge

L’ accertamento dei redditi è stato compiuto sulla base dei requisiti sopra esposti,

prendendo in esame i dati comunicati dal pensionato e dal coniuge memorizzati

nell’archivio dei redditi in possesso dell'Ente.

Per la valutazione degli stessi è stato stabilito che:

· il reddito assoggettabile all’IRPEF per l’anno 2006 del pensionato non coniugato non

deve superare l’importo di € 8.337,81;

· il reddito assoggettabile all’IRPEF per l’anno 2006 del pensionato coniugato non deve

superare – cumulato al reddito del coniuge – l’importo di € 16.675,62, fermo restando

che non deve comunque essere superato il predetto limite personale di € 8.337,81 per

l’anno 2006.

Poiché il reddito 2006, ovvero riferito ad un anno precedente, è considerato

“presuntivo”, l’importo aggiuntivo sarà corrisposto “in via provvisoria” salvo il recupero

dello stesso in sede di verifica del reddito accertato.

5 – Pagamento dell’importo aggiuntivo e comunicazione ai pensionati

Il pagamento dell’importo aggiuntivo è corrisposto con la rata di pensione del mese

di dicembre 2006; detto importo è riportato nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il

codice “CE71”.

L’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della

corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

A tutti i pensionati, ai quali è posto in pagamento l’importo aggiuntivo per l’anno

2006, è riportata sul certificato di pensione – Mod. 20/b - apposita comunicazione con

l’indicazione che tale importo, attribuito a dicembre 2006, è calcolato in misura provvisoria

in attesa della verifica dei dati reddituali definitivi relativi all’anno 2006 che sarà effettuata

nel corso dell’anno 2007.


IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)