ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581
DIREZIONE GENERALE
Area Prestazioni e Contributi
Direzione Prestazioni Previdenziali
CIRCOLARE N. 15, DEL 14/12/2006
- Alle Direzioni Interregionali ed alle Sedi
Compartimentali
- Alle Aree e Consulenze Professionali della
Direzione Generale
LORO SEDI
e, p.c. - Al Sig. Presidente
- Al Consiglio di Amministrazione
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
- Al Collegio Sindacale
LORO SEDI
Oggetto: Importo aggiuntivo di euro 154,94 (lire 300.000)
Sommario: L'articolo 70 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) ha
previsto, a decorrere dal 2001, l'erogazione di un importo aggiuntivo da
corrispondere in presenza di particolari condizioni reddituali, unitamente alla rata di
dicembre, ai pensionati titolari di pensioni il cui importo complessivo annuo non
superi il trattamento minimo. Vengono fornite le informazioni relative alle modalita'
seguite per la determinazione dell'importo aggiuntivo spettante per l'anno 2006.
Con la circolare n. 29 del 6 dicembre 2001 sono state fornite le informazioni relative
alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di € 154,94 (lire 300.000), introdotto a
decorrere dal 2001 dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i soggetti titolari
di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994,
n. 509 e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo – al netto dei
trattamenti di famiglia – non superi l’importo del trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e i cui redditi soddisfino le condizioni previste.
Vengono ora descritte le modalità con le quali è determinato il pagamento dell’importo
aggiuntivo per l’anno 2006 sulla base dei redditi presenti in archivio.
1 – Pensioni interessate all’importo aggiuntivo di € 154,94 per l’anno 2006
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le pensioni appartenenti a tutte
le categorie prese in esame ad eccezione delle pensioni eliminate dai ruoli di pagamento,
delle pensioni supplementari, delle pensioni detassate per convenzione contro la doppia
imposizione, delle pensioni con importo mensile di dicembre 2006 uguale a zero, delle
pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati, in attesa che lo stesso provveda ad
individuare l’Ente deputato all’erogazione dell’importo aggiuntivo.
Per le pensioni i cui titolari risiedono all’estero è, inoltre, attribuito provvisoriamente
l’importo aggiuntivo per l'anno 2006.
2 – Modalità di calcolo
Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo aggiuntivo è attribuito in
dodicesimi così come il limite di reddito è rapportato ai mesi di percezione della pensione.
L’importo è attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui
la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza
anteriore.
Tale importo aggiuntivo, nella misura di € 154,94, è corrisposto in sede di
erogazione della tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, dell’ ultima
mensilità erogata nell’anno.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere
acquisite con la procedura di ricostituzione che, attraverso l’apposita variazione, provvede
ad attribuire l’importo aggiuntivo nell’Area pensioni dei crediti e debiti.
L’importo aggiuntivo spetta a condizione che il soggetto:
non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo
all’anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile
all’IRPEF relativo all’anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto
trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei
redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Nei confronti dei soggetti per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti
pensionistici risulti superiore al trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti
ed inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di € 154,94
annuo, l’importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.
3 – Controllo sugli importi di pensione
La procedura verifica che l’importo complessivo delle pensioni non superi il limite
previsto per l’anno 2006.
Per l’individuazione dei soggetti interessati è previsto che:
se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2006 (comprensivo
delle maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro) risulta maggiore di €
5.713,48 non spetta alcun importo aggiuntivo;
se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2006 risulta minore
o uguale a € 5.558,54 e risultano soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del
coniuge, spetta l’intero importo aggiuntivo;
se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni per l’anno 2006 risulta
compreso tra € 5.558,54 ed € 5.713,48 al pensionato spetta la differenza tra l’importo
delle pensioni ed € 5.713,48, sempre che siano soddisfatte le previste condizioni
reddituali.
4 – Verifica dei redditi personali e del coniuge
L’ accertamento dei redditi è stato compiuto sulla base dei requisiti sopra esposti,
prendendo in esame i dati comunicati dal pensionato e dal coniuge memorizzati
nell’archivio dei redditi in possesso dell'Ente.
Per la valutazione degli stessi è stato stabilito che:
· il reddito assoggettabile all’IRPEF per l’anno 2006 del pensionato non coniugato non
deve superare l’importo di € 8.337,81;
· il reddito assoggettabile all’IRPEF per l’anno 2006 del pensionato coniugato non deve
superare – cumulato al reddito del coniuge – l’importo di € 16.675,62, fermo restando
che non deve comunque essere superato il predetto limite personale di € 8.337,81 per
l’anno 2006.
Poiché il reddito 2006, ovvero riferito ad un anno precedente, è considerato
“presuntivo”, l’importo aggiuntivo sarà corrisposto “in via provvisoria” salvo il recupero
dello stesso in sede di verifica del reddito accertato.
5 – Pagamento dell’importo aggiuntivo e comunicazione ai pensionati
Il pagamento dell’importo aggiuntivo è corrisposto con la rata di pensione del mese
di dicembre 2006; detto importo è riportato nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il
codice “CE71”.
L’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
A tutti i pensionati, ai quali è posto in pagamento l’importo aggiuntivo per l’anno
2006, è riportata sul certificato di pensione – Mod. 20/b - apposita comunicazione con
l’indicazione che tale importo, attribuito a dicembre 2006, è calcolato in misura provvisoria
in attesa della verifica dei dati reddituali definitivi relativi all’anno 2006 che sarà effettuata
nel corso dell’anno 2007.
IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)