D.p.r. 29 novembre 2007

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e
non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
(GU n. 12 del 15-1-2008) 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'art. 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre 2005, n. 217, recante
ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
    Viste  le  disposizioni  degli  articoli 34,  35  e 37 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  relativo  al  personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    Viste le disposizioni dell'art. 35 del citato decreto legislativo
n.  217  del  2005,  relative  alle  modalita'  di costituzione della
delegazione  di  parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le
quali intercorre il procedimento negoziale;
    Visto  il  decreto  del Ministro per la funzione pubblica in data
3 maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del
1° giugno   2006,  relativo  alla  individuazione  della  delegazione
sindacale   che   partecipa   alle   trattative  per  la  definizione
dell'Accordo  sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti
giuridici,  e  per  il  biennio 2006-2007, per gli aspetti economici,
riguardante  il  personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    Vista  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  per  il  personale  non
direttivo  e  non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
relativa  al  quadriennio  normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007,  sottoscritta,  ai sensi delle richiamate disposizioni del
decreto  legislativo  n.  217 del 2005, in data 31 ottobre 2007 dalla
delegazione   di  parte  pubblica  e  dalle  seguenti  organizzazioni
sindacali,   rappresentative   sul   piano  nazionale:  F.  VVF  CISL
(Federazione  VVF  CISL);  UIL  PA  VVF  (Unione  Lavoratori Italiana
Pubblica  Amministrazione  Vigili del Fuoco); RdB PI CUB (Federazione
delle    Rappresentanze    Sindacali   di   Base   Pubblico   Impiego
Confederazione  Unitaria  di  Base);  CONFSAL VVF (Confsal Vigili del
Fuoco);
    Visti  l'art.  1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  per il 2006), e l'art. 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
    Visto  l'art.  37, comma 5, del citato decreto legislativo n. 217
del 2005;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  9 novembre  2007,  con la quale e' stata approvata, ai
sensi del citato art. 37, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del
2005,  previa  verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate
le  osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 37, l'ipotesi di
accordo  sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  relativa  al  quadriennio
normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
    Vista  la  delibera  di  attendibilita'  dei costi quantificati e
della  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio,  espressa dal III Collegio delle Sezioni riunite in sede di
controllo  della  Corte dei conti nell'Adunanza del 23 novembre 2007,
ai  sensi  dell'art.  37, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del
2005;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta :
                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata
    1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n.  217,  il presente decreto si applica al personale non direttivo e
non  dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso
il  personale  di  cui all'art. 131 del medesimo decreto legislativo,
esclusi i vigili volontari ausiliari.
    2.  Il presente decreto concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
    3.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli
stipendi  tabellari  vigenti.  Dopo  ulteriori  tre  mesi  di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica emanato ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
    4.  Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione
di  cui  al  comma 3  si  applica la procedura di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
                               Art. 2.
                           Nuovi stipendi
    1.  Dal  1° gennaio  2006, gli stipendi annui lordi del personale
non  direttivo  e  non  dirigente  del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  come  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro dell'interno del
7 luglio  2006  in  applicazione  del  decreto legislativo 13 ottobre
2005,  n.  217  e  del  CCNL del 7 dicembre 2005, relativo al biennio
economico  2004-2005,  sono incrementati delle misure mensili lorde e
rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

          ---->  Vedere tabella alle pagg. 13-14-15   <----

      2.   Dal  1° agosto  2007,  gli  stipendi  annui  lordi  e  gli
incrementi  mensili  del  personale non direttivo e non dirigente del
Corpo   nazionale   dei   vigili   del   fuoco,   come  stabiliti  al
comma precedente,  sono rideterminati nei valori di cui alla seguente
tabella:

          ---->  Vedere tabella alle pagg. 15-16-17   <----

      3.  I  valori  stipendiali  di  cui  al comma 2 riassorbono gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.
      4.  Gli  stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per
la   quota   parte   relativa   all'indennita'  integrativa  speciale
conglobata  dal  1° gennaio  2003  nella voce stipendio tabellare non
modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto
del  trattamento  pensionistico  anche  con  riferimento  all'art. 2,
comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      5.   Gli   importi  stabiliti  dai  commi precedenti  assorbono
l'indennita'  prevista  in  caso di vacanza contrattuale dall'art. 2,
comma 4,  del  CCNL  7 dicembre  2005,  relativo al biennio economico
2004-2005.
                               Art. 3.
                      Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto  dall'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
    2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2
del  presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli  importi  previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con  diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli  effetti  delle  indennita'  di  buonuscita  e di licenziamento,
nonche'   di   quella  prevista  dall'art.  2122  codice  civile,  si
considerano  solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
dal servizio.
    3.    La    corresponsione    dei   nuovi   stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980,
n.  312,  in  materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico.
    4.  Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2
hanno  effetto  sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.
                               Art. 4.
                        Indennita' di rischio
    1.   A   decorrere  dal  1° settembre  2007,  le  misure  vigenti
dell'indennita'   di  rischio  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco che espleta
funzioni  tecnico-operative,  come stabilite dal decreto del Ministro
dell'interno   del   7 luglio   2006   in  applicazione  del  decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006,
relativo   al   biennio  economico  2004-2005,  sono  incrementate  e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 18   <----

      2.   Le   misure   mensili  di  cui  al  comma precedente  sono
corrisposte per tredici mensilita'.
                               Art. 5.
                         Indennita' mensile
    1.   A   decorrere  dal  1° settembre  2007,  le  misure  vigenti
dell'indennita'  mensile  per  il  personale  che  espleta  attivita'
tecniche,  amministrativo-contabili  e tecnico-informatiche del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  come  stabilite  dal decreto del
Ministro  dell'interno  del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006,
relativo   al   biennio  economico  2004-2005,  sono  incrementate  e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 19   <----

    2.  Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte
per dodici mensilita'.
Art. 6.
                       Fondo di amministrazione
    1.  Il  Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e
non  dirigente,  gia'  costituito da quota parte delle risorse di cui
all'art.  47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001
e  biennio  economico  1998-1999),  come  integrato da quota parte di
quelle  di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico
2002-2003)  e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico
2004-2005),  relativi  al  personale dei vigili del fuoco, nonche' da
quota  parte  delle risorse per particolari servizi resi, determinate
sulla  base  delle vigenti disposizioni, e' incrementato dei seguenti
importi:
      a) per l'anno 2007: euro 258.000;
      b) a  decorrere  dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: euro
5.210.000.
    2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli  afferenti  all'anno  2007  non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
    3. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i
criteri  di  cui  all'art.  48  del  CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio
normativo  1998-2001  e  biennio economico 1998-1999), con esclusione
delle   lettere e)  ed f),  come  integrato  dall'art.  26  del  CCNL
26 maggio  2004  (biennio  economico  2002-2003),  in sede di accordo
integrativo  nazionale  previsto dall'art. 38 del decreto legislativo
13 ottobre  2005,  n.  217,  ed in quanto compatibile con il medesimo
decreto legislativo.
    4.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio di
competenza  sono  conservate  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo.
   Art. 7.
                    Proroga di efficacia di norme
    1.   Al  personale  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  continua  ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto
compatibile  con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.
Art. 8.
                         Norma programmatica
    1.  La  procedura  negoziale  per il personale di cui all'art. 1,
comma 1,  da  attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili
dalla  legge  finanziaria  per  l'anno  2008,  integrera',  anche con
riguardo  alla  parte normativa, le previsioni contenute nel presente
decreto.
                               Art. 9.
                        Copertura finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente decreto,
valutato  in  5.306.500  euro per l'anno 2006, in 28.755.500 euro per
l'anno  2007  e  in  63.860.000  euro  a decorrere dall'anno 2008, si
provvede:
      a) per  l'anno  2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
      b) per  l'anno 2007, quanto a 7.840.000 euro mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266 e quanto a 20.915.500 euro mediante
riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  prevista  dall'art.  1,
comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
      c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 7.840.000 euro mediante
riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  prevista  dall'art.  1,
comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 56.020.000
euro   mediante   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
dall'art.  1,  comma 549,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296;
autorizzazioni  iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.5.4  Fondi da ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per gli anni medesimi.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Dato a Roma, addi' 29 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 12, foglio n. 376