D.p.r. 29 novembre 2007

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al 
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.
(GU n. 12 del 15-1-2008) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'art. 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre 2005, n. 217, recante
ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
    Viste  le  disposizioni  degli  articoli 80,  81  e 83 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento
negoziale  per  l'emanazione  di  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  relativo  al  personale  direttivo  e dirigente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
    Viste le disposizioni dell'art. 81 del citato decreto legislativo
n.  217  del  2005,  relative  alle  modalita'  di costituzione della
delegazione  di  parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le
quali intercorre il procedimento negoziale;
    Visto  il  decreto  del Ministro per la funzione pubblica in data
3 maggio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del
1° giugno   2006,  relativo  alla  individuazione  della  delegazione
sindacale   che   partecipa   alle   trattative  per  la  definizione
dell'Accordo  sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti
giuridici,  e  per  il  biennio 2006-2007, per gli aspetti economici,
riguardante  il  personale  direttivo e dirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
    Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e
dirigente  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, relativa al
quadriennio  normativo  2006-2009  e  al biennio economico 2006-2007,
sottoscritta,  ai  sensi  delle  richiamate  disposizioni del decreto
legislativo   n.   217  del  2005,  in  data  31 ottobre  2007  dalla
delegazione   di  parte  pubblica  e  dalle  seguenti  organizzazioni
sindacali,   rappresentative   sul   piano  nazionale:  F.  VVF  CISL
(Federazione  VVF  CISL);AP VVF (Alte Professionalita' dei Vigili del
Fuoco);I.N.DIR.  VVF  (Sindacato  Nazionale Direttivi e Dirigenti dei
Vigili del Fuoco);UIL PA VVF Dirigenti e Direttivi (Unione Lavoratori
Italiana  Pubblica  Amministrazione Vigili del Fuoco);USPPI DIRIGENTI
(Federazione Nazionale Sindacale USPPI DIRIGENTI).
    Visti  l'art.  1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  per il 2006), e l'art. 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
    Visto  l'art.  83,  comma 5,  del  decreto legislativo n. 217 del
2005;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  9 novembre  2007,  con la quale e' stata approvata, ai
sensi del citato art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del
2005,  previa  verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate
le  osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 83, l'ipotesi di
accordo  sindacale  per  il personale direttivo e dirigente del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco, relativa al quadriennio normativo
2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
    Vista  la  delibera  di  attendibilita'  dei costi quantificati e
della  loro  compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
bilancio,  espressa dal III Collegio delle Sezioni riunite in sede di
controllo  della  Corte dei conti nell'Adunanza del 23 novembre 2007,
ai  sensi  dell'art.  83, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del
2005;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'interno e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Ai  sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n.  217,  il  presente  decreto  si  applica al personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    2.  Il presente decreto concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre  2009  per  la  parte  normativa e dal 1° gennaio 2006 al
31 dicembre 2007 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli
stipendi  tabellari  vigenti.  Dopo  ulteriori  tre  mesi  di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica emanato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  4. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di
cui al comma 3 si applica la procedura di cui all'art. 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
                               Art. 2.
                           Nuovi stipendi
    1.  Dal  1° gennaio  2006, gli stipendi annui lordi del personale
direttivo  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti
dal   decreto   del   Ministro  dell'interno  del  7 luglio  2006  in
applicazione  del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del
CCNL  del  21 aprile  2006,  relativo al biennio economico 2004-2005,
sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 5   <----

    2.  Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi
mensili  del  personale  direttivo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  come  stabiliti  al  comma precedente, sono rideterminati nei
valori di cui alla seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 6   <----

    3.   I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma 2  assorbono  gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.
    4.  Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la
quota  parte  relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata
dal  1° gennaio  2003  nella voce stipendio tabellare non modifica le
modalita'  di  determinazione  della  base  di  calcolo  in  atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  5.   Gli   importi   stabiliti   dai   commi precedenti   assorbono
l'indennita'  prevista  in  caso di vacanza contrattuale dall'art. 2,
comma 4,  del  CCNL  7 dicembre  2005,  relativo al biennio economico
2004-2005.
 Art. 3.
                      Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto  dall'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
    2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2
del  presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli  importi  previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con  diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche'
di  quella  prevista  dall'art.  2122  c.c.,  si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3.    La    corresponsione    dei   nuovi   stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980,
n.  312,  in  materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico.
    4.  Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2
hanno  effetto  sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.
  Art. 4.
                        Indennita' di rischio
    1.   A   decorrere  dal  1° settembre  2007,  le  misure  vigenti
dell'indennita'   di   rischio  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  come  stabilite  dal decreto del
Ministro  dell'interno  del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006,
relativo  al  biennio  economico  2004  -  2005,  sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 7   <----

    2.  Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte
per tredici mensilita'.
                               Art. 5.
                       Fondo di produttivita'
    1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006 viene istituito il «Fondo di
produttivita»"  per  il  personale  direttivo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione
di  quota  parte  delle risorse del Fondo di cui all'art. 47 del CCNL
24 maggio  2000  (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico
1998-1999),  come  integrato da quota parte di quelle di cui all'art.
25  del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art.
5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al
personale  dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse
per  particolari  servizi  resi, determinate sulla base delle vigenti
disposizioni.
    2.  Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 17.000 euro per
l'anno  2007  e  di 109.000 euro a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a
valere dal 2008.
    3.  Gli  importi  di  cui  al  comma 2  non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
    4. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i
criteri  di  cui  all'art.  48  del  CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio
normativo  1998-2001  e  biennio economico 1998 1999), con esclusione
delle   lettere e)  ed f),  come  integrato  dall'art.  26  del  CCNL
26 maggio  2004  (biennio  economico  2002-2003),  in sede di accordo
integrativo  nazionale  previsto dall'art. 84 del decreto legislativo
13 ottobre  2005,  n.  217,  ed in quanto compatibile con il medesimo
decreto legislativo.
    5.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio di
competenza  sono  conservate  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo.
 Art. 6.
                           Nuovi stipendi
    1.  Dal  1° gennaio  2006, gli stipendi annui lordi del personale
dirigente  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti
dal   decreto   del   Ministro  dell'interno  del  7 luglio  2006  in
applicazione  del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del
CCNL  del  21 aprile  2006,  relativo al biennio economico 2004-2005,
sono  incrementati  delle  misure  mensili  lorde e rideterminati nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 8   <----

    2.  Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi
mensili  del  personale  dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  come  stabiliti  al  comma precedente, sono rideterminati nei
valori di cui alla seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 9   <----

    3.   I  valori  stipendiali  di  cui  al  comma 2  assorbono  gli
incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.
    4.  Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la
quota  parte  relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata
dal  1° gennaio  2001  nella voce stipendio tabellare non modifica le
modalita'  di  determinazione  della  base  di  calcolo  in  atto del
trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    5.   Gli   importi   stabiliti   dai  commi precedenti  assorbono
l'indennita'  prevista  in  caso  di  vacanza  contrattuale  dal CCNL
21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005.
Art. 7.
                      Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto  dall'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
    2.  I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 6
del  presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e
negli  importi  previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con  diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del decreto che
recepisce    la   presente   ipotesi   di   accordo.   Agli   effetti
dell'indennita'  di  buonuscita,  di licenziamento, nonche' di quella
prevista  dall'art.  2122  codice  civile  si  considerano  solo  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3.    La    corresponsione    dei   nuovi   stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980,
n.  312,  in  materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento
economico.
 Art. 8.
                 Fondo per la retribuzione di rischio
                     di posizione e di risultato
    1.  Il  Fondo di posizione, di rischio e di risultato continua ad
essere  finanziato dalle risorse storiche di cui all'art. 44 del CCNL
del 10 novembre 1997, da quelle di cui agli articoli 51 e 58 del CCNL
21 aprile 2006 (biennio economico 2002-2003) nonche' da quelle di cui
agli  articoli 4  e  7  del  CCNL  21 aprile  2006 (biennio economico
2004-2005).
    2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006, il Fondo di cui al comma 1
continua ad essere alimentato:
      a) dalla  quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi
calamitosi  e  situazioni  di  emergenza per fronteggiare le maggiori
attivita'  rese  dai  dirigenti  del  Corpo  nazionale dei vigili del
fuoco;  tale  quota  dovra'  essere  determinata in sede di ordinanza
adottata dalle competenti autorita';
      b) dagli  introiti derivanti da altri servizi resi, determinati
sulla base delle vigenti disposizioni.
    3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dalle
seguenti risorse annue:
      a) per l'anno 2007: euro 88.300;
      b) a decorrere dall'anno 2008: euro 263.500.
    4.  Gli  importi  di  cui  al  comma 3  non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
    5.  Confluiranno  altresi' al Fondo le risorse di cui all'art. 83
del  CCNL  21 aprile  2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico   2002-2003),   concernente  l'indennita'  di  specificita'
professionale,  nonche'  le risorse per la produttivita' collettiva e
per  il  miglioramento  dei  servizi  di  cui  all'art.  47  del CCNL
10 novembre 1997.
    6.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio di
competenza  sono  conservate  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo.
                               Art. 9.
          Utilizzo del Fondo per la retribuzione di rischio
                     di posizione e di risultato
    1.  Al  fine  di  salvaguardare  le  specificita'  operative  dei
dirigenti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo per la
retribuzione  di  rischio,  di posizione e di risultato e' utilizzato
con le seguenti modalita':
      a) la  retribuzione  di  rischio  e  di  posizione,  in  attesa
dell'individuazione  degli  incarichi di funzione di cui all'art. 77,
comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, continua ad
essere  determinata  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 42 del
CCNL del 10 novembre 1997, nonche' quelle di cui all'art. 54 del CCNL
21 aprile  2006  (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003).  A  seguito  del  provvedimento  di  individuazione degli
incarichi  di  funzione  verranno  rideterminate,  in sede di accordo
integrativo  nazionale  di  cui  all'art.  84 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, le misure delle retribuzioni di rischio e di
posizione  nell'ambito delle risorse finanziarie individuate all'art.
precedente  del  presente  decreto.  Fermo  restando  quanto previsto
all'art.  62 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005
e  biennio  economico  2002-2003),  la  misura  della retribuzione di
rischio  e  di  posizione,  come  rideterminata,  in  sede  di  prima
applicazione  non  puo'  essere  inferiore  a  quella  attualmente in
godimento.
      b) con  decreto  del  Ministro dell'interno, all'inizio di ogni
anno,  sono  determinati, ai sensi degli articoli 76 e 78 del decreto
legislativo  13 ottobre  2005,  n.  217,  gli  importi spettanti come
retribuzione  di  risultato, tenendo conto delle risorse disponibili,
ferme  restando le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del CCNL
21 aprile  2006  (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico
2002-2003),  concernenti  gli  incarichi aggiuntivi e la sostituzione
del dirigente.
    2.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione di rischio e
posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi
per tredici mensilita':
      a) posizioni  funzionali della qualifica di dirigente generale:
euro 35.000;
      b) posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore:
euro 25.000;
      c) posizioni  funzionali  della  qualifica  di primo dirigente:
euro 20.000.
Art. 10.
                    Proroga di efficacia di norme
    1.   Al  personale  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  continua  ad
applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto
compatibile  con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.
Art. 11.
                         Norma programmatica
    1.  La  procedura  negoziale  per il personale di cui all'art. 1,
comma 1,  da  attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili
dalla  legge  finanziaria  per  l'anno  2008,  integrera',  anche con
riguardo  alla  parte normativa, le previsioni contenute nel presente
decreto.
                              Art. 12.
                        Copertura finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente decreto,
valutato  in  160.500  euro  per  l'anno  2006, in 1.044.500 euro per
l'anno  2007  e  in  2.328.500  euro  a  decorrere dall'anno 2008, si
provvede:
      a) per  l'anno  2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
      b) per  l'anno  2007,  quanto a 235.000 euro mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della
legge  23 dicembre  2005,  n.  266  e  quanto a 809.500 euro mediante
riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  prevista  dall'art.  1,
comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
      c) a  decorrere  dall'anno 2008, quanto a 235.000 euro mediante
riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  prevista  dall'art.  1,
comma 184,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 2.093.500
euro   mediante   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  prevista
dall'art.  1,  comma 549,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296;
autorizzazioni  iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base
4.1.5.4  «Fondi  da  ripartire  per oneri di personale"», al capitolo
3027  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per gli anni medesimi.
    2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Dato a Roma, addi' 29 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 12, foglio n. 375