MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 28 aprile 2008 , n. 99

Regolamento recante i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
dell'attuario  incaricato  dall'impresa  che esercita l'assicurazione
nei  rami  vita,  i requisiti di onorabilita' e professionalita' e le
funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di
responsabilita' civile veicoli e natanti.
          

            Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

          

        
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  9  febbraio  1942,  n. 194, recante la disciplina
giuridica della professione di attuario;
  Vista  la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni,  recante  il testo unico delle disposizioni in materia
di  intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:
    l'articolo  31,  comma  2,  che  stabilisce che il Ministro dello
sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
definisce  i  requisiti  di onorabilita' e di professionalita' di cui
deve  essere  in  possesso  l'attuario  incaricato  dall'impresa  che
esercita i rami vita;
    l'articolo  34,  comma  2,  che  stabilisce che il Ministro dello
sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
definisce  i  requisiti  di onorabilita' e di professionalita' di cui
deve  essere  in  possesso  l'attuario incaricato che esercita i rami
responsabilita' civile veicoli e natanti;
    l'articolo  34,  comma  4,  che  stabilisce che il Ministro dello
sviluppo  economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
determina  le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami
responsabilita' civile veicoli e natanti;
  Vista  la  nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale
l'ISVAP  ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
Regolamento  di  cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
  Vista  la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica:
    a)  alle  imprese  di  assicurazione aventi sede legale in Italia
autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami
responsabilita' civile veicoli a motore e natanti;
    b)  alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
terzo  autorizzate  all'esercizio  dell'assicurazione nei rami vita e
nei  rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che hanno
sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per
l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.

        
                    Avvertenza:

              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'Amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per   le  direttive  CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).

          Nota al titolo:

              - Il   testo   degli  articoli  31  e  34  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
          assicurazioni private», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13  ottobre  2005,  n. 239,  supplemento  ordinario,  e' il
          seguente:
              «Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
          i  rami  vita).  -  1.  L'impresa  che esercita i rami vita
          incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa
          delle   funzioni  previste  nel  presente  codice  e  nelle
          disposizioni  di attuazione ed in particolare quelle di cui
          agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
              2.  L'attuario  incaricato  deve essere in possesso dei
          requisiti  di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
          regolamento   adottato   dal   Ministro   delle   attivita'
          produttive, su proposta dell'ISVAP.
              3  .  L'impresa  deve garantire le condizioni affinche'
          l'attuario  incaricato  sia  messo in grado di espletare le
          funzioni  in  piena  autonomia,  avendo libero accesso alle
          informazioni  aziendali  ritenute  necessarie.  Gli  organi
          preposti   al   controllo   interno   si   avvalgono  della
          collaborazione   dell'attuario   incaricato   al   fine  di
          consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
          di  quelli  relativi  ai  costi  dell'impresa  ed  al  loro
          prevedibile   andamento,   che   sono   utilizzati  per  le
          valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
              4.   L'attuario   deve   dare  immediata  comunicazione
          all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della
          sussistenza    o   della   sopravvenienza   di   cause   di
          incompatibilita'    che   ne   determinano   la   decadenza
          dall'incarico.
              5.  In  caso  di  gravi  inadempienze  alle  norme  del
          presente  codice o alle disposizioni di attuazione, nonche'
          alle    regole    applicative   dei   principi   attuariali
          riconosciute     dall'Istituto,     l'incarico    conferito
          all'attuario  e'  revocato  dall'impresa, direttamente o su
          richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine
          degli attuari.
              6.  In  caso  di cessazione dell'incarico dell'attuario
          per    qualsiasi    causa,    l'impresa    provvede   entro
          quarantacinque  giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a
          comunicare   all'ISVAP   le   ragioni  della  sostituzione,
          fornendo  all'ISVAP  e  al  nuovo  attuario,  nei  medesimi
          termini,  una  relazione dettagliata che l'attuario uscente
          ha  l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i
          rilievi   e   le   osservazioni   formulate   negli  ultimi
          ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario
          si  trovi  nell'impossibilita' di predisporre la relazione,
          vi provvede l'impresa.».
              «Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
          i  rami  responsabilita'  civile  veicoli  e natanti). - 1.
          L'impresa   di   assicurazione   autorizzata  all'esercizio
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti incarica un
          attuario  per  la verifica preventiva delle tariffe e delle
          riserve  tecniche  relative ai rami 10 e 12 di cui all'art.
          2,  comma  3,  anche  al  fine di agevolare l'esercizio dei
          poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
              2.  L'attuario  incaricato  deve essere in possesso dei
          requisiti  di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
          regolamento   adottato   dal   Ministro   delle   attivita'
          produttive, su proposta dell'ISVAP.
              3.  L'attuario  incaricato  e'  preposto  alla verifica
          delle  basi  tecniche, delle metodologie statistiche, delle
          ipotesi   tecniche   e   finanziarie   utilizzate  ed  alla
          valutazione  della  coerenza  dei  premi  di  tariffa con i
          parametri  di  riferimento  adottati. L'attuario incaricato
          verifica  inoltre  la  correttezza  dei  procedimenti e dei
          metodi  seguiti  dall'impresa  per il calcolo delle riserve
          tecniche.
              4.    Le   funzioni   dell'attuario   incaricato   sono
          determinate  dal Ministro delle attivita' produttive con il
          regolamento  di  cui  al  comma  2,  fermo  restando quanto
          previsto   dall'art.   37,   comma   2.   Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.».

          Note alle premesse:

              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 24 agosto
          1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre 1988,
          n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - La legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante «Disciplina
          giuridica  della  professione  di  attuario», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.
              - La  legge  12  agosto  1982, n. 576, recante «Riforma
          della  vigilanza  sulle assicurazioni», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229.
              - Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6  febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  26  marzo  1998,  n. 71,  supplemento
          ordinario.
              - Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
          1996,  n. 52,  recante  «Disposizioni  per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  -  legge  comunitaria 1994», pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   10   febbraio  1996,  n. 34,
          supplemento ordinario, sono i seguenti:
              «Art.   8   (Riordinamento   normativo   nelle  materie
          interessate  dalle  direttive comunitarie). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  emanare,  entro  due  anni  dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
          disposizioni  dettate  in  attuazione della delega prevista
          dall'art.  1,  coordinandovi  le norme vigenti nelle stesse
          materie  ed  apportando  alle  medesime  le  integrazioni e
          modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
              2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
          dei   deputati   e   al   Senato   della   Repubblica   per
          l'acquisizione  del parere delle Commissioni competenti per
          materia.   Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  il  testo  unico e' emanato anche in mancanza
          del parere.».
              «Art.  21  (Servizi  di  investimento  nel  settore dei
          valori  mobiliari  e adeguatezza patrimoniale delle imprese
          di  investimento  mobiliare e degli enti creditizi: criteri
          di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
          93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a)  prevedere  che  la  prestazione a terzi, a titolo
          professionale,  dei  servizi  d'investimento indicati nella
          sezione   A  dell'allegato  alla  direttiva  93/22/CEE  sia
          riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
          gli  agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
          loro consentite dall'ordinamento vigente;
                b)   prevedere   che   le   imprese  di  investimento
          autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
          prestare  in  Italia  i  servizi  di  cui all'allegato alla
          direttiva  stessa  in  libera  prestazione  ovvero  per  il
          tramite   di   succursali;   stabilire,  altresi',  che  la
          vigilanza  sulle  imprese  autorizzate sia esercitata dalle
          autorita'  che  hanno  rilasciato  l'autorizzazione, mentre
          restano  ferme  le  attribuzioni  delle  autorita' italiane
          competenti  in materia di elaborazione e applicazione delle
          norme  di  comportamento, di politica monetaria, nonche' di
          costituzione,   funzionamento   e   controllo   di  mercati
          regolamentati;
                c)  definire  la ripartizione delle competenze tra la
          Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
          titolo  I  della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
          uniformita'  di  disciplina in relazione a servizi prestati
          ed  evitando  duplicazioni  di compiti nell'esercizio delle
          funzioni di controllo;
                d)  prevedere  che  le autorita' italiane collaborino
          tra  loro  e  con  le  autorita'  degli  altri Stati membri
          dell'Unione  europea, degli Stati dell'Associazione europea
          di  libero  scambio  (EFTA),  ai quali si applica l'Accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  e,  mediante  accordi  a
          condizione  di  reciprocita',  con le autorita' degli Stati
          terzi  preposte  alla  vigilanza  sugli  intermediari  e  i
          mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
                e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
          la   disciplina  delle  partecipazioni  al  capitale  delle
          imprese  di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
          garantendo  in  ogni caso la sana e prudente gestione delle
          imprese d'investimento;
                f)  stabilire  che  l'esercizio dei poteri attribuiti
          alle  autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
          trasparenza  e  alla  correttezza  dei  comportamenti degli
          intermediari,   alla   tutela   degli   investitori,   alla
          stabilita',  alla  competitivita'  ed al buon funzionamento
          del  sistema  finanziario,  nonche'  alla  sana  e prudente
          gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
          gli  intermediari  ammessi  allo  svolgimento di uno o piu'
          servizi di investimento;
                g)   prevedere   forme  di  vigilanza  regolamentare,
          informativa    e   ispettiva,   riguardanti   l'adeguatezza
          patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
          configurazioni,      le      partecipazioni     detenibili,
          l'organizzazione  amministrativa  e  contabile, i controlli
          interni,  le  norme  di  comportamento,  l'informazione, la
          correttezza  e  la  regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
          inoltre,  essere  prevista  la  riduzione  al  minimo  e la
          trasparenza dei conflitti di interesse;
                h)  stabilire  la  disciplina  di comportamento degli
          intermediari,    ispirandola    ai    principi    di   cura
          dell'interesse  del  cliente e dell'integrita' del mercato,
          di  diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
          Nella  applicazione  dei principi si dovra' altresi' tenere
          conto della esperienza professionale degli investitori;
                i)  nell'applicazione  dei  principi  si dovra' tener
          conto  della  professionalita'  dei  promotori  finanziari,
          anche   al   fine  della  consulenza  relativa  ai  servizi
          finanziari    e   ai   valori   mobiliari   oggetto   della
          sollecitazione fuori sede;
                l)  prevedere  che  i  diritti  degli investitori sui
          fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
          servizi  di  investimento  siano  distinti  da quelli delle
          imprese  affidatarie  ed  adeguatamente salvaguardati anche
          attraverso  l'eventuale  affidamento dei fondi e dei valori
          mobiliari  a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
          crisi   dovra'   essere   uniforme  per  tutti  i  soggetti
          autorizzati  all'attivita'  di  intermediazione  in  valori
          mobiliari,  in particolare mediante l'assoggettamento delle
          imprese  di  investimento  a  provvedimenti  cautelari,  ad
          amministrazione   straordinaria,   nonche'  a  liquidazione
          coatta amministrativa;
                m)  prevedere il potere delle autorita' competenti di
          disciplinare,  in  conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
          ipotesi  in  cui  le  transazioni  relative  agli strumenti
          finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati italiani
          devono essere eseguite nei mercati stessi;
                n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
          di  investimento  e  delle  banche ai mercati regolamentati
          secondo  scadenze  temporali  che non penalizzino le banche
          italiane  rispetto  agli  altri  operatori.  Tali  soggetti
          potranno  acquistare  la  qualita' di membri dei sistemi di
          compensazione  e  liquidazione,  nel rispetto dei criteri e
          delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
                o)  disciplinare  gli  obblighi  di  dichiarazione  e
          informazione   in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          trasparenza  ed  efficienza  dei mercati regolamentati e il
          diritto  dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
          le condizioni di svolgimento dei servizi;
                p)  le  disposizioni  necessarie  per  adeguare  alle
          direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
          svolgimento   dei  servizi  di  investimento,  per  la  cui
          adozione  non  si debba provvedere con atti aventi forza di
          legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
          secondo le rispettive competenze normativamente previste;
                q)   disciplinare,   secondo   linee  omogenee  e  in
          un'ottica      di      semplificazione,      l'istituzione,
          l'organizzazione    e    il   funzionamento   dei   mercati
          regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
          che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
          mercati   e   siano   dotati   di   poteri   di   gestione,
          autoregolamentazione  e  intervento,  nonche'  disciplinare
          l'articolazione,  le  competenze  e  il coordinamento delle
          autorita'  di  controllo,  tenendo  conto  dei  principi in
          materia  di  vigilanza  sui mercati contenuti nella legge 2
          gennaio   1991,   n. 1,   e   successive   modificazioni  e
          integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
          29   dicembre   1987,   n. 556,   e  relative  disposizioni
          attuative;
                r)  prevedere  che,  fermo  restando quanto stabilito
          dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
          definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
          assicurare  l'osservanza delle norme di recepimento e delle
          disposizioni  generali  o particolari emanate sulla base di
          esse  si  tenga  conto dei principi della legge 24 novembre
          1981,  n. 689,  e successive modificazioni, con particolare
          riguardo  all'applicazione  delle  sanzioni  nei  confronti
          delle   persone   fisiche.   Dovra'   essere   sancita   la
          responsabilita'  delle  imprese di investimento, alle quali
          appartengono   i  responsabili  delle  violazioni,  per  il
          pagamento  delle  sanzioni e per l'esercizio del diritto di
          regresso  verso  i  predetti responsabili, nonche' adottata
          ogni  altra  disposizione  necessaria  per  razionalizzare,
          sotto  il  profilo  sia  sostanziale  che  procedurale,  il
          sistema   dei  provvedimenti  cautelari  e  delle  sanzioni
          amministrative  applicabili alle violazioni di disposizioni
          in materia di servizi di investimento.
              2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
          decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
          presente  articolo dovranno essere emanati entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  al fine di dare pronta attuazione ai principi della
          parita'  concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
          e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
          stesse.
              3.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti comunque connessi, cui si
          provvedera'    ai    sensi   dell'art.   8,   le   sanzioni
          amministrative  e  penali  potranno  essere  coordinate con
          quelle  gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
          e  creditizia  per  violazioni che siano omogenee e di pari
          offensivita'.   A   tal  fine  potra'  stabilirsi  che  non
          costituiscono   reato   e   sono  assoggettate  a  sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  sulla  base dei principi della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          e  fino  ad  un ammontare massimo di lire trecento milioni,
          violazioni  per  le quali e' prevista, in via alternativa o
          congiunta,  la  pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
          anno,  con  esclusione  delle  condotte volte ad ostacolare
          l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
          nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
          offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
              4.  In  sede  di  riordinamento normativo delle materie
          concernenti   gli  intermediari,  i  mercati  finanziari  e
          mobiliari  e  gli  altri  aspetti  comunque connessi potra'
          essere  altresi'  modificata  la  disciplina  relativa alle
          societa'  emittenti  titoli  sui mercati regolamentati, con
          particolare  riferimento  al  collegio sindacale, ai poteri
          delle  minoranze,  ai  sindacati  di  voto e ai rapporti di
          gruppo,  secondo  criteri  che  rafforzino  la  tutela  del
          risparmio e degli azionisti di minoranza.».
              - Per  il  testo  degli  articoli  31  e 34 del decreto
          legislativo  7  settembre  2005, n. 209, si veda la nota al
          titolo.

        
      
          

            Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

          

        
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a)  «Codice»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante  il  Codice  delle  assicurazioni  private e di qui in avanti
cosi' indicato;
    b)  «attuario  incaricato»:  l'attuario  incaricato  dall'impresa
esercente  i  rami  vita  di  cui all'articolo 31 del Codice, nonche'
l'attuario    incaricato    dall'impresa    che   esercita   i   rami
responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo
34 del Codice;
    c)  «attuario  revisore»:  l'attuario  preposto  allo svolgimento
delle funzioni previste dagli articoli 102 e 103 del Codice;
    d)  «basi  tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi
assicurati  ed  ai  sinistri,  presi a riferimento per la costruzione
tariffaria;
    e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione,
incasso  e  spese  amministrative)  ed  ogni  altro onere considerato
dall'impresa  di  assicurazione  nel  processo  di  costruzione della
tariffa  nonche'  il  margine  industriale  compensativo dell'alea di
impresa;
    f)  «fabbisogno  tariffario»:  la stima del costo complessivo dei
rischi  che  si  ritiene  di  assumere nel periodo di validita' della
tariffa;
    g)   «familiare»:   il   coniuge   non  separato  legalmente,  il
convivente,  i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone
fiscalmente a carico;
    h)  «ISVAP»  o  «Autorita»:  l'Istituto  per  la  vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
    i) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione
nella  stima  del  costo  futuro dei sinistri generati dai rischi che
verranno  assicurati  nel  periodo  di  validita'  della tariffa ed i
relativi valori attribuiti;
    l)  «ipotesi  finanziarie»:  le  previsioni di natura finanziaria
utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
    m)  «organo  amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o,
nelle  imprese  che  abbiano adottato un sistema diverso da quello di
cui  all'articolo  2380,  comma 1, del codice civile, il consiglio di
gestione  o il comitato per il controllo sulla gestione ovvero per le
sedi secondarie, il rappresentante generale;
    n)  «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese
che non abbiano adottato il sistema di cui all'articolo 2380, comma 1
del  codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione;
    o)   «premio   di  tariffa»:  il  premio  del  singolo  contratto
determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di
personalizzazione  e  dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa
di assicurazione;
    p)  «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il
numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita'
della tariffa;
    q)  «rami  vita»:  i  rami  di  cui  all'articolo 2, comma 1, del
Codice;
    r)  «rami  responsabilita'  civile veicoli a motore e natanti»: i
rami  di  cui  all'articolo  2,  comma  3, numero 10. Responsabilita'
civile  autoveicoli  terrestri  e  12. Responsabilita' civile veicoli
marittimi, lacustri e fluviali, del Codice;
    s)  «relazioni  d'affari»:  relazioni che comportano un interesse
comune  di  natura  commerciale o finanziaria, ad eccezione di quelle
regolate  da  condizioni  di  mercato  normalmente  praticate a terzi
estranei  e  prive  di una rilevanza economica tale da instaurare una
dipendenza per una delle parti;
    t)  «sede  secondaria  o  succursale»:  una  sede che costituisce
parte,   sprovvista  di  personalita'  giuridica,  di  un'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
    u)  «Stato  membro»:  uno  Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
    v) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
    z)  «variabili  di  personalizzazione»:  gli  elementi  presi  in
considerazione  ai  fini  della  caratterizzazione e tariffazione dei
singoli rischi assicurati.

        
                    Note all'art. 2:
              - Per  il  testo  degli  articoli  31  e 34 del decreto
          legislativo  7  settembre  2005, n. 209, si veda la nota al
          titolo.
              - Il  testo  degli  articoli  102  e  103  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono i seguenti:
              «Art.  102  (Revisione contabile del bilancio). - 1. Il
          bilancio    delle    imprese    di   assicurazione   e   di
          riassicurazione   con  sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica  e' corredato dalla relazione di una societa' di
          revisione  che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal
          testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria  e  che sia
          amministrata  da  almeno  un  attuario  iscritto  nell'albo
          professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
              2.  La  relazione  della  societa'  di revisione, dalla
          quale  risulta  il giudizio sul bilancio ai sensi dell'art.
          156  del  testo  unico dell'intermediazione finanziaria, e'
          corredata  dalla  relazione  dell'attuario  che  esprime un
          giudizio   sulla   sufficienza   delle   riserve   tecniche
          dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente
          codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
              3.  Alle  imprese  di  cui  al  comma 1 si applicano le
          disposizioni  sulla revisione contabile di cui alla sezione
          VI   del   capo   II   del   titolo  III  del  testo  unico
          dell'intermediazione   finanziaria,   ad   eccezione  degli
          articoli  155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157,
          comma 2. Non si applica l'art. 2409-bis del codice civile.
              4.  L'impugnazione  della deliberazione assembleare che
          approva  il  bilancio  delle  imprese di assicurazione e di
          riassicurazione,  per mancata conformita' alle norme che ne
          disciplinano  i  criteri di redazione, puo' essere proposta
          dall'ISVAP  nel  termine  di sei mesi dall'iscrizione della
          relativa deliberazione nel registro delle imprese.
              5.  L'ISVAP,  qualora  venga  a  conoscenza del mancato
          conferimento  dell'incarico  alla societa' di revisione, ne
          informa    immediatamente   la   CONSOB,   che   adotta   i
          provvedimenti di competenza.
              «103 (Attuario nominato dalla societa' di revisione). -
          1.  Se  tra  gli amministratori della societa' di revisione
          non  e'  presente  un  attuario iscritto nell'albo previsto
          dalla  legge,  la  relazione  presentata  dalla societa' e'
          corredata   dalla   relazione   di  un  attuario,  iscritto
          nell'albo  professionale e nominato dalla medesima societa'
          di  revisione, che riporta il giudizio di cui all'art. 102,
          comma 2.
              2.  L'incarico  dell'attuario  ha  durata  pari  a  tre
          esercizi e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte.
          Se,  prima  della  scadenza  del  periodo,  la  societa' di
          revisione  revoca l'incarico all'attuario, ne da' immediata
          e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico
          ha   effetto   nel  momento  in  cui  diviene  efficace  il
          conferimento dell'incarico ad altro attuario.
              3.  L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario
          che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o
          di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso
          l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario
          incaricato  per  i  rami  vita  o per l'assicurazione della
          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
          veicoli  a motore e dei natanti, in una delle situazioni di
          incompatibilita'  indicate  dall'art.  160  del testo unico
          dell'intermediazione finanziaria.
              4.  L'attuario  e il legale rappresentante dell'impresa
          trasmettono    all'ISVAP,   entro   quindici   giorni   dal
          conferimento  dell'incarico,  le  dichiarazioni dalle quali
          risulta     che    non    sussiste    alcuna    causa    di
          incompatibilita'.».
              - Il  testo  dell'art.  2380,  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art. 2380 (Sistemi di amministrazione e di controllo).
          - Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione
          e  il controllo della societa' sono regolati dai successivi
          paragrafi 2, 3 e 4.
              Lo statuto puo' adottare per l'amministrazione e per il
          controllo  della societa' il sistema di cui al paragrafo 5,
          oppure   quello  di  cui  al  paragrafo  6;  salvo  che  la
          deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema
          ha   effetto   alla   data   dell'assemblea  convocata  per
          l'approvazione    del   bilancio   relativo   all'esercizio
          successivo.
              Salvo  che  sia diversamente stabilito, le disposizioni
          che  fanno  riferimento  agli amministratori si applicano a
          seconda  dei  casi  al  consiglio  di  amministrazione o al
          consiglio di gestione.».
              - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
              «Art.  2 (Classificazione per ramo). - 1. Nei rami vita
          la classificazione per ramo e' la seguente:
                III.
                III. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
                III.
                III. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
                III. le  assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui
          prestazioni   principali  sono  direttamente  collegate  al
          valore di quote di organismi di investimento collettivo del
          risparmio  o  di  fondi  interni ovvero a indici o ad altri
          valori di riferimento;
                IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro
          il  rischio  di  non  autosufficienza  che  siano garantite
          mediante  contratti  di lunga durata, non rescindibili, per
          il  rischio  di  invalidita'  grave  dovuta  a malattia o a
          infortunio o a longevita';
                IV. le operazioni di capitalizzazione;
                VI. le  operazioni  di  gestione  di fondi collettivi
          costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
          morte,  in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
          dell'attivita' lavorativa.
              2.   L'impresa   che   ha   ottenuto   l'autorizzazione
          all'esercizio  delle  assicurazioni  di cui ai rami I, II o
          III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1
          se  e'  stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo
          vita  con  assunzione  di  un  rischio  demografico,  con i
          relativi  contratti  puo'  garantire in via complementare i
          rischi  di  danni  alla  persona, comprese l'incapacita' al
          lavoro  professionale,  la  morte in seguito ad infortunio,
          l'invalidita'  a  seguito  di  infortunio  o  di  malattia.
          L'impresa  che  ha  ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
          delle  operazioni  di  cui  al  ramo VI del comma 1, in via
          complementare   ai   relativi   contratti,  puo'  garantire
          prestazioni  di invalidita' e di premorienza secondo quanto
          previsto   nella   normativa   sulle  forme  pensionistiche
          complementari.
              3.  Nei  rami danni la classificazione dei rischi e' la
          seguente:
                 1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le
          malattie     professionali);    prestazioni    forfettarie;
          indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
                 2) Malattia:   prestazioni  forfettarie;  indennita'
          temporanee; forme miste;
                 3) Corpi   di   veicoli  terrestri  (esclusi  quelli
          ferroviari):   ogni  danno  subito  da:  veicoli  terrestri
          automotori; veicoli terrestri non automotori;
                 4) Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da
          veicoli ferroviari;
                 5) Corpi  di  veicoli  aerei:  ogni  danno subito da
          veicoli aerei;
                 6) Corpi  di veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
          ogni  danno  subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri;
          veicoli marittimi;
                 7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni
          altro  bene):  ogni  danno subito dalle merci trasportate o
          dai  bagagli,  indipendentemente  dalla natura del mezzo di
          trasporto;
                 8) Incendio  ed elementi naturali: ogni danno subito
          dai  beni  (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e
          7)  causato  da:  incendio;  esplosione; tempesta; elementi
          naturali   diversi   dalla   tempesta;   energia  nucleare;
          cedimento del terreno;
                 9) Altri  danni  ai beni: ogni danno subito dai beni
          (diversi  dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7 causato
          dalla  grandine  o  dal  gelo,  nonche'  da qualsiasi altro
          evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
                10) Responsabilita'   civile  autoveicoli  terrestri:
          ogni  responsabilita'  risultante  dall'uso  di autoveicoli
          terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
                11) Responsabilita'     civile    aeromobili:    ogni
          responsabilita'   risultante   dall'uso  di  veicoli  aerei
          (compresa la responsabilita' del vettore);
                12) Responsabilita'    civile    veicoli   marittimi,
          lacustri   e   fluviali:  ogni  responsabilita'  risultante
          dall'uso   di   veicoli   fluviali,  lacustri  e  marittimi
          (compresa la responsabilita' del vettore);
                13) Responsabilita'     civile     generale:     ogni
          responsabilita'  diversa da quelle menzionate ai numeri 10,
          11 e 12;
                14) Credito:   perdite   patrimoniali   derivanti  da
          insolvenze;   credito  all'esportazione;  vendita  a  rate;
          credito ipotecario; credito agricolo;
                15) Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
                16) Perdite   pecuniarie   di  vario  genere:  rischi
          relativi    all'occupazione;   insufficienza   di   entrate
          (generale);  intemperie;  perdite  di utili; persistenza di
          spese  generali;  spese  commerciali impreviste; perdita di
          valore  venale;  perdita  di  fitti  o  di redditi; perdite
          commerciali   indirette   diverse   da   quelle  menzionate
          precedentemente;  perdite pecuniarie non commerciali; altre
          perdite pecuniarie;
                17) Tutela legale: tutela legale;
                18) Assistenza: assistenza alle persone in situazione
          di difficolta'.
              4.   Nei   rami   danni   l'autorizzazione   rilasciata
          cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
                a)  per  i  rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e
          malattia»;
                b)   per   i   rami  di  cui  ai  numeri  1,  persone
          trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
                c)   per   i   rami  di  cui  ai  numeri  1,  persone
          trasportate,  4,  6,  7  e  12,  «Assicurazioni marittime e
          trasporti»;
                d)  per  i  rami  di cui al numero 1, rischio persone
          trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
                e)  per  i  rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed
          altri danni ai beni»;
                f)  per  i  rami  di  cui  ai numeri 10, 11, 12 e 13,
          «Responsabilita' civile»;
                g)  per  i  rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e
          cauzione»;
                h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
              5.   Nei   rami   danni   l'impresa   che  ha  ottenuto
          l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad
          un  ramo  o  ad  un gruppo di rami, puo' garantire i rischi
          compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore
          autorizzazione quando i medesimi rischi:
                a) sono connessi con il rischio principale;
                b)  riguardano  l'oggetto  coperto  contro il rischio
          principale;
                c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il
          rischio  principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17
          di  cui al comma 3 non possono essere considerati accessori
          di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni
          di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo
          17  possono  essere  considerati  come rischi accessori del
          ramo   18   quando  il  rischio  principale  riguardi  solo
          l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante
          trasferimenti  o  assenze  dal  domicilio  o  dal  luogo di
          residenza   o   quando   riguardino  controversie  relative
          all'utilizzazione  di  navi  o  comunque  connesse  a  tale
          utilizzazione.
              6.  L'ISVAP  adotta,  con  regolamento,  le  istruzioni
          applicative  sulla  classificazione  dei rischi all'interno
          dei   rami   nel  rispetto  del  principio  di  equivalenza
          dell'autorizzazione nel territorio comunitario.».

        
      
          

            Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

          

        
                               Art. 3.
                   Ruolo dell'attuario incaricato

  1.  L'attuario  incaricato  e'  preposto  allo  svolgimento, in via
continuativa, delle funzioni previste dal Codice e dalle disposizioni
di  attuazione,  con  particolare  riguardo  a  quelle  in materia di
tariffe e riserve tecniche contenute nel Titolo III, Capi I e II, del
Codice.
  2.  L'attuario  incaricato,  la  societa' di revisione, l'organo di
controllo,  il responsabile della funzione di revisione interna delle
imprese   di   assicurazione  nonche'  ogni  altro  soggetto  cui  e'
attribuita  una  specifica  funzione  di  controllo, collaborano, nel
rispetto  dei  differenti  ruoli  assegnati dalle norme, scambiandosi
reciprocamente  dati  e informazioni rilevanti per l'espletamento dei
rispettivi compiti.

        
                    Note all'art. 3:
              - Il  testo  del  Titolo  III,  Capi I e II del decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
              «Titolo  III  - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA -
          Capo  I  -  Disposizioni  generali  -  "Art.  30 (Requisiti
          organizzativi    dell'impresa).    -    1.   L'impresa   di
          assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei
          rami    danni    opera    con    un'idonea   organizzazione
          amministrativa  e  contabile  e  con un adeguato sistema di
          controllo interno.
              2.  Il  sistema  di controllo interno prevede procedure
          atte  a  far  si'  che i sistemi di monitoraggio dei rischi
          siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale
          e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
          coerenza  dei sistemi posti in essere al fine di consentire
          la quantificazione e il controllo dei rischi.
              3.  L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel
          ramo  assistenza  soddisfa  i requisiti di professionalita'
          del  personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle
          attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.".
              "Art. 31 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
          i  rami  vita).  -  1.  L'impresa  che esercita i rami vita
          incarica un attuario per lo svolgimento in via continuativa
          delle   funzioni  previste  nel  presente  codice  e  nelle
          disposizioni  di attuazione ed in particolare quelle di cui
          agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
              2.  L'attuario  incaricato  deve essere in possesso dei
          requisiti  di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
          regolamento   adottato   dal   Ministro   delle   attivita'
          produttive, su proposta dell'ISVAP.
              3.  L'impresa  deve  garantire  le condizioni affinche'
          l'attuario  incaricato  sia  messo in grado di espletare le
          funzioni  in  piena  autonomia,  avendo libero accesso alle
          informazioni  aziendali  ritenute  necessarie.  Gli  organi
          preposti   al   controllo   interno   si   avvalgono  della
          collaborazione   dell'attuario   incaricato   al   fine  di
          consentire la corretta rilevazione dei dati, in particolare
          di  quelli  relativi  ai  costi  dell'impresa  ed  al  loro
          prevedibile   andamento,   che   sono   utilizzati  per  le
          valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
              4.   L'attuario   deve   dare  immediata  comunicazione
          all'impresa e all'ISVAP della perdita dei requisiti o della
          sussistenza    o   della   sopravvenienza   di   cause   di
          incompatibilita'    che   ne   determinano   la   decadenza
          dall'incarico.
              5.  In  caso  di  gravi  inadempienze  alle  norme  del
          presente  codice o alle disposizioni di attuazione, nonche'
          alle    regole    applicative   dei   principi   attuariali
          riconosciute     dall'Istituto,     l'incarico    conferito
          all'attuario  e'  revocato  dall'impresa, direttamente o su
          richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine
          degli attuari.
              6.  In  caso  di cessazione dell'incarico dell'attuario
          per    qualsiasi    causa,    l'impresa    provvede   entro
          quarantacinque  giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a
          comunicare   all'ISVAP   le   ragioni  della  sostituzione,
          fornendo  all'ISVAP  e  al  nuovo  attuario,  nei  medesimi
          termini,  una  relazione dettagliata che l'attuario uscente
          ha  l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i
          rilievi   e   le   osservazioni   formulate   negli  ultimi
          ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario
          si  trovi  nell'impossibilita' di predisporre la relazione,
          vi provvede l'impresa.".
              "Art.  32 (Determinazione delle tariffe nei rami vita).
          - 1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni
          indicate nell'art. 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna
          nuova  tariffa,  sulla  base di adeguate ipotesi attuariali
          che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed
          ai  relativi  proventi,  di  far  fronte  ai  costi  e alle
          obbligazioni  assunte  nei confronti degli assicurati e, in
          particolare,  di  costituire  per  i  singoli  contratti le
          riserve  tecniche  necessarie. A tal fine puo' essere presa
          in  considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria
          dell'impresa,  ma  non  possono  essere  impiegate  in modo
          sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi
          pagati.
              2.  Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto
          dei  limiti  indicati  all'art.  33,  nonche'  delle regole
          applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP
          con regolamento.
              3.  La  valutazione  delle  ipotesi  poste  a  base del
          calcolo  dei  premi  spetta all'attuario e forma oggetto di
          una  relazione  tecnica  da conservare presso l'impresa. Il
          bilancio dell'impresa che esercita i rami vita e' trasmesso
          all'ISVAP  insieme  ad  una  relazione  tecnica nella quale
          l'attuario    incaricato    descrive    analiticamente    i
          procedimenti   seguiti   e   le  valutazioni  operate,  con
          riferimento  alle  basi  tecniche  adottate, per il calcolo
          delle   riserve  tecniche,  con  specifica  evidenza  delle
          eventuali    valutazioni   implicite   e   delle   relative
          motivazioni,   attesta   la  correttezza  dei  procedimenti
          seguiti,  riferisce  sui  controlli  operati in ordine alle
          procedure  impiegate  per il calcolo delle riserve e per la
          corretta rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio
          sulla   sufficienza  di  tutte  le  riserve  tecniche,  ivi
          comprese  le  eventuali  riserve  aggiuntive,  appostate in
          bilancio.
              4.  Nel  caso di utilizzazione sistematica e permanente
          di  risorse  estranee  ai  premi  ed  ai relativi proventi,
          l'ISVAP  puo'  vietare  l'ulteriore commercializzazione dei
          prodotti  assicurativi che hanno provocato la situazione di
          squilibrio.
              5.  E'  consentito  l'impiego  di  formule tariffarie a
          premio  naturale  a  condizione  che  sia data una adeguata
          informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo
          restando  il  divieto  di revisione delle basi tecniche. In
          caso  di  violazione del divieto il contratto e' nullo e si
          applica l'art. 167, comma 2.
              6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali
          delle  basi  tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e
          delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.".
              "Art.  33 (Tasso di interesse garantibile nei contratti
          relativi  ai  rami  vita).  -  1.  L'ISVAP  determina,  con
          regolamento,   per  tutti  i  contratti  da  stipulare  che
          prevedono  una  garanzia  di tasso di interesse un tasso di
          interesse  massimo,  che  non puo' superare il sessanta per
          cento  del  tasso  medio  dei prestiti obbligazionari dello
          Stato.
              2.  L'ISVAP  puo'  altresi' determinare nel regolamento
          piu'  tassi  massimi di interesse, diversificati secondo la
          moneta in cui e' espresso il contratto, purche' ciascuno di
          essi  non  superi il sessanta per cento del tasso medio dei
          prestiti  obbligazionari  dello  Stato  nella cui moneta e'
          espresso  il  contratto.  In  tale  caso  l'ISVAP  consulta
          preventivamente l'autorita' di vigilanza dello Stato membro
          interessato.
              3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro
          i  limiti  previsti  dai  commi  1 e 2, si attiene sempre a
          criteri prudenziali.
              4.  L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi
          1  e  2,  puo'  stabilire  nel  regolamento, per specifiche
          categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di
          interesse.  Puo' inoltre stabilire limiti particolari per i
          contratti  a  premio unico o di rendita vitalizia immediata
          senza facolta' di riscatto, per i quali gli impegni trovino
          copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
              5.  Qualora L'ISVAP si avvalga della facolta' di cui al
          comma  4,  l'impresa  puo'  scegliere il tasso di interesse
          prudenziale  da adottare, tenendo conto della moneta in cui
          e'  espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In
          nessun  caso  il  tasso di interesse utilizzato puo' essere
          piu'  elevato  del  rendimento  degli  attivi  a copertura,
          calcolato  tenendo  conto dei principi contabili in vigore,
          previa opportuna deduzione.
              6.  I  tassi massimi determinati nel regolamento di cui
          al  comma  1  sono  comunicati  dall'ISVAP alla commissione
          europea  e,  ove  ne  facciano richiesta, alle autorita' di
          vigilanza degli altri Stati membri.".
              "Art. 34 (Attuario incaricato dall'impresa che esercita
          i  rami  responsabilita'  civile  veicoli  e natanti). - 1.
          L'impresa   di   assicurazione   autorizzata  all'esercizio
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti incarica un
          attuario  per  la verifica preventiva delle tariffe e delle
          riserve  tecniche  relative ai rami 10 e 12 di cui all'art.
          2,  comma  3,  anche  al  fine di agevolare l'esercizio dei
          poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
              2.  L'attuario  incaricato  deve essere in possesso dei
          requisiti  di onorabilita' e professionalita' stabiliti con
          regolamento   adottato   dal   Ministro   delle   attivita'
          produttive, su proposta dell'ISVAP.
              3.  L'attuario  incaricato  e'  preposto  alla verifica
          delle  basi  tecniche, delle metodologie statistiche, delle
          ipotesi   tecniche   e   finanziarie   utilizzate  ed  alla
          valutazione  della  coerenza  dei  premi  di  tariffa con i
          parametri  di  riferimento  adottati. L'attuario incaricato
          verifica  inoltre  la  correttezza  dei  procedimenti e dei
          metodi  seguiti  dall'impresa  per il calcolo delle riserve
          tecniche.
              4.    Le   funzioni   dell'attuario   incaricato   sono
          determinate  dal Ministro delle attivita' produttive con il
          regolamento  di  cui  al  comma  2,  fermo  restando quanto
          previsto   dall'art.   37,   comma   2.   Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 31, commi 3, 4, 5 e 6.".
              "Art.   35   (Determinazione  delle  tariffe  nei  rami
          responsabilita'  civile  veicoli  e  natanti).  -  1. Nella
          formazione  delle tariffe l'impresa calcola distintamente i
          premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi
          tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque
          esercizi.  Ove  tali  basi non siano disponibili, l'impresa
          puo' fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
              2.  Per  i rischi che, per le loro caratteristiche, non
          possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite
          dall'impresa,   questa   puo'   avvalersi,  ai  fini  della
          conoscenza  degli  elementi  statistici  necessari  per  la
          determinazione  del  premio  puro,  delle  informazioni  in
          possesso  di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese
          esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
          sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
              3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
          per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva
          od    oggettiva,   carattere   di   particolarita'   o   di
          eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
              4.  Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per
          la  determinazione  del  premio puro per i rischi di cui ai
          commi  2  e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli
          organismi indicati nel comma 2.".
              "Capo  II  -  Riserve  tecniche dei rami vita e danni -
          Art.  36  (Riserve  tecniche dei rami vita). - 1. L'impresa
          che  esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i
          contratti  del  portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
          comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le
          obbligazioni  assunte  e  le  spese future. Le riserve sono
          costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel
          rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative
          individuate dall'ISVAP con regolamento.
              2.  La  valutazione  sulla  sufficienza  delle  riserve
          tecniche  spetta  all'attuario  incaricato, che esercita la
          funzione  di  controllo  in  via permanente, per consentire
          all'impresa   di   effettuare,   con   tempestivita',   gli
          interventi  necessari.  A tal fine l'attuario incaricato ha
          l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di
          amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo
          dell'impresa   qualora   rilevi  l'esistenza  di  possibili
          condizioni  che  gli  impedirebbero,  a  quel  momento,  di
          formulare  un  giudizio  di piena sufficienza delle riserve
          tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione
          della  relazione  tecnica  di  cui  all'art.  32,  comma 3.
          L'impresa,  se  non  e'  in grado di rimuovere le cause del
          rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta
          comunicazione all'ISVAP.
              3.  L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla
          fine  di  ogni  esercizio  un'apposita riserva tecnica pari
          all'ammontare   complessivo   delle   somme  che  risultino
          necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle
          rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
              4.  La  riserva  per  la partecipazione agli utili e ai
          ristorni   comprende   gli   importi   da  attribuire  agli
          assicurati  o  ai  beneficiari  dei  contratti  a titolo di
          partecipazione  agli  utili  tecnici e di ristorni, purche'
          tali  importi  non siano stati attribuiti agli assicurati o
          non siano gia' stati considerati nelle riserve matematiche.
              5.  Per  la  costituzione  delle riserve tecniche delle
          assicurazioni complementari, previste nell'art. 2, comma 2,
          sono   osservate  le  disposizioni  relative  alle  riserve
          tecniche dei rami danni.
              6.  Le  riserve a carico dei riassicuratori comprendono
          gli   importi   di   loro  competenza  e  sono  determinate
          conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione,
          in base agli importi lordi delle riserve tecniche.
              7.   L'impresa   che  esercita  i  rami  vita  presenta
          all'ISVAP  il  confronto  tra le basi tecniche, diverse dal
          tasso  di  interesse,  impiegate  nel calcolo delle riserve
          tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.".
              "37  (Riserve  tecniche dei rami danni). - 1. L'impresa
          che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i
          contratti  del  portafoglio  italiano, riserve tecniche che
          siano   sempre   sufficienti   a  far  fronte,  per  quanto
          ragionevolmente  prevedibile,  agli  impegni  derivanti dai
          contratti  di assicurazione. Le riserve sono costituite, al
          lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle
          disposizioni   e   dei   metodi  di  valutazione  stabiliti
          dall'ISVAP con regolamento.
              2.  Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita'
          nei  rami  relativi  all'assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita'   civile  dei  veicoli  e  dei  natanti  la
          valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta
          all'attuario   incaricato,  che  esercita  la  funzione  di
          controllo  in via permanente, per consentire all'impresa di
          effettuare,  con tempestivita', gli interventi necessari. A
          tale  fine  l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
          prontamente  l'organo  con  funzioni  di  amministrazione e
          l'organo  che  svolge  funzioni  di  controllo dell'impresa
          qualora  rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli
          impedirebbero,  a quel momento, di formulare un giudizio di
          piena   sufficienza  delle  riserve  tecniche  in  base  ai
          principi  da  rispettare  per  la  redazione  dell'apposita
          relazione  tecnica.  L'impresa,  se  non  e'  in  grado  di
          rimuovere  le  cause  del  rilievo  o  se  non condivide il
          rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.
              3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla
          fine  di  ogni  esercizio  la  riserva  premi,  la  riserva
          sinistri,  la  riserva  per sinistri avvenuti ma non ancora
          denunciati  alla  chiusura  dell'esercizio,  le  riserve di
          perequazione,  la  riserva  di  senescenza e le riserve per
          partecipazione agli utili e ai ristorni.
              4.  La  riserva  premi  comprende  sia  la  riserva per
          frazioni  di  premi  sia  la  riserva  per rischi in corso.
          L'impresa  che  esercita  le  assicurazioni delle cauzioni,
          della  grandine  e  delle altre calamita' naturali e quelle
          dei  danni derivanti dall'energia nucleare integra per tali
          assicurazioni,  in  relazione  alla  natura particolare dei
          rischi, la riserva per frazioni di premi.
              5.    La   riserva   sinistri   comprende   l'ammontare
          complessivo  delle  somme  che, da una prudente valutazione
          effettuata   in   base  ad  elementi  obiettivi,  risultino
          necessarie   per  far  fronte  al  pagamento  dei  sinistri
          avvenuti  nell'esercizio  stesso  o in quelli precedenti, e
          non   ancora   pagati,   nonche'  alle  relative  spese  di
          liquidazione.  La  riserva  sinistri  e' valutata in misura
          pari  al  costo  ultimo,  per tener conto di tutti i futuri
          oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici
          affidabili  e  comunque  delle  caratteristiche  specifiche
          dell'impresa.
              6.  La  riserva  per i sinistri avvenuti, ma non ancora
          denunciati   alla   data  di  chiusura  dell'esercizio,  e'
          valutata  tenendo  conto  della  natura dei rischi a cui si
          riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
              7.  Le  riserve  di  perequazione  comprendono tutte le
          somme   accantonate,  conformemente  alle  disposizioni  di
          legge,  allo  scopo  di perequare le fluttuazioni del tasso
          dei   sinistri  negli  anni  futuri  o  di  coprire  rischi
          particolari.    L'impresa    autorizzata    ad   esercitare
          l'attivita'  assicurativa  nel ramo credito costituisce una
          riserva  di  perequazione,  destinata a coprire l'eventuale
          saldo  tecnico  negativo  conservato  del ramo credito alla
          fine    di   ciascun   esercizio.   L'impresa   autorizzata
          all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa nei rami danni,
          salvo  che  nel  ramo  credito  e cauzioni, costituisce una
          riserva  di  perequazione per rischi di calamita' naturali,
          diretta   a   compensare   nel   tempo   l'andamento  della
          sinistralita'.   Le   condizioni  e  le  modalita'  per  la
          costituzione  della  riserva  di perequazione per rischi di
          calamita'  naturale  e  per  i danni derivanti dall'energia
          nucleare  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro  delle
          attivita'   produttive,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
              8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie,
          che  hanno  durata  poliennale  o  che,  pur  avendo durata
          annuale,  prevedono  l'obbligo  di  rinnovo  alla scadenza,
          l'impresa costituisce una riserva di senescenza destinata a
          compensare  l'aggravarsi  del  rischio  dovuto  al crescere
          dell'eta'   degli   assicurati,   qualora   i  premi  siano
          determinati,   per  l'intera  durata  della  garanzia,  con
          riferimento  all'eta'  degli  assicurati  al  momento della
          stipulazione  del  contratto.  Per tali contratti l'impresa
          puo'  esercitare  il  diritto  di  recesso,  a  seguito  di
          sinistro,  solo  entro  i primi due anni dalla stipulazione
          del  contratto.  Per i contratti di assicurazione contro il
          rischio  di  non  autosufficienza l'impresa costituisce una
          apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che
          tengono  conto  dell'andamento  del  rischio  per  l'intera
          durata della garanzia.
              9.  La  riserva  per  partecipazione  agli  utili  e ai
          ristorni   comprende   gli   importi   da  attribuire  agli
          assicurati  o  ai  beneficiari  dei  contratti  a titolo di
          partecipazione  agli  utili  tecnici e ai ristorni, purche'
          tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
              10.   L'impresa   autorizzata  all'esercizio  congiunto
          dell'attivita',  nei  rami  vita  e  nei  rami  infortuni e
          malattia,   si   conforma   alle   specifiche  disposizioni
          applicabili.
              11.  Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono
          gli   importi   di   loro  competenza  e  sono  determinate
          conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione,
          in  base  agli  importi  lordi  delle  riserve tecniche. La
          riserva  premi  relativa agli importi di riassicurazione e'
          calcolata   in   base   ai   metodi  di  cui  al  comma  4,
          coerentemente  alla  scelta  operata  dall'impresa  per  il
          calcolo della riserva premi lorda.".
              "Art. 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto). -
          1.  L'impresa  di assicurazione che esercita congiuntamente
          l'attivita'  di  riassicurazione  costituisce per il lavoro
          indiretto   le   riserve  tecniche  alla  fine  di  ciascun
          esercizio,  al lordo delle retrocessioni, in relazione agli
          impegni  assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite
          dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'art. 64, comma 2.
              2.  Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art.
          42-bis,  comma  1,  e 65, comma 3, le imprese costituiscono
          per  il  lavoro  indiretto le riserve tecniche alla fine di
          ciascun   esercizio,   al  lordo  delle  retrocessioni,  in
          relazione  agli  impegni  assunti. L'iscrizione in bilancio
          delle  riserve tecniche del lavoro indiretto e' effettuata,
          in  linea  di  principio,  sulla  base di quanto comunicato
          dalle  imprese  cedenti.  Le imprese valutano la congruita'
          delle  riserve  del  lavoro  indiretto  affinche' risultino
          sufficienti  in relazione agli impegni assunti ed apportano
          in  bilancio  le  eventuali  rettifiche  anche tenuto conto
          delle esperienze passate."».

        
      
          

            Titolo II
DISCIPLINA GENERALE
SULL'ATTUARIO INCARICATO
Capo I
Conferimento e cessazione dell'incarico

          

        
                               Art. 4.
                     Conferimento dell'incarico

  1.   Le   imprese   di   assicurazione   autorizzate  all'esercizio
dell'assicurazione  nei  rami  vita o nei rami responsabilita' civile
veicoli  a  motore  e  natanti  nominano  l'attuario incaricato entro
quarantacinque      giorni      dall'autorizzazione     all'esercizio
dell'attivita' assicurativa ed informano l'ISVAP della nomina entro i
successivi quindici giorni.
  2. Non sono tenute agli adempimenti indicati nel comma 1 le imprese
di     assicurazione     la    cui    autorizzazione    all'esercizio
dell'assicurazione nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e
natanti  e' limitata ai rischi per i quali non sia previsto l'obbligo
di assicurazione.
  3.  L'organo  amministrativo  dell'impresa  di assicurazione nomina
l'attuario  incaricato  fra  i  soggetti in possesso dei requisiti di
onorabilita'  e professionalita' di cui agli articoli 7 e 8 e che non
si  trovino  in  una  delle  situazioni  di incompatibilita' indicate
all'articolo 9. Ai fini della nomina l'organo amministrativo verifica
il  rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo
11.
  4.  L'ISVAP  puo'  acquisire dalle imprese di assicurazione e dagli
attuari   incaricati  ogni  atto,  informazione  e  documento  idoneo
all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
7 e 8 e delle situazioni di cui agli articoli 9 e 11.

        
      
          

            Titolo II
DISCIPLINA GENERALE
SULL'ATTUARIO INCARICATO
Capo I
Conferimento e cessazione dell'incarico

          

        
                               Art. 5.
                      Cessazione dell'incarico

  1.  La  cessazione  dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e
scadenza  dell'incarico,  in  caso  di  dimissioni  dall'incarico, di
decadenza,   di   revoca   dell'incarico  da  parte  dell'impresa  di
assicurazione  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  5,  del Codice e
dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ovvero
di  qualsiasi  altra  causa  prevista  dal  Codice  e  dalle relative
disposizioni di attuazione.
  2.  In  tutte  le  ipotesi  di  cessazione  dall'incarico l'impresa
provvede  entro  quarantacinque  giorni ad indicare un nuovo attuario
secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 31, comma 6, del
Codice.

        
                    Note all'art. 5:
              - Per  il  testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                               Art. 6.
                 Autonomia dell'attuario incaricato

  1. L'attuario incaricato puo' essere sia un dipendente dell'impresa
di  assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche
non   assicurative,   appartenenti   allo   stesso   gruppo,  sia  un
professionista esterno.
  2.  L'impresa  di  assicurazione garantisce le condizioni affinche'
l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni
in  piena  autonomia e in liberta' di giudizio, avendo libero accesso
ai dati e alle informazioni aziendali necessarie.
  3.  Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di
cui   al  comma  2,  l'attuario  incaricato,  previo  avviso  scritto
all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica
immediatamente  all'ISVAP,  all'organo  di controllo, al responsabile
della  revisione  interna  delle  imprese  di assicurazione e ad ogni
altro  soggetto  a  cui  e'  attribuita  una  specifica  funzione  di
controllo,   gli  impedimenti  rilevati  nell'espletamento  dei  suoi
compiti.  Tali  impedimenti  possono essere segnalati all'ISVAP anche
dalla societa' di revisione e dai membri dell'organo di controllo.

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                               Art. 7.
                      Requisiti di onorabilita'

  1. Non puo' essere nominato attuario incaricato colui che:
    a)   sia  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  disposte
dall'autorita'  giudiziaria  previste  dalla  legge 27 dicembre 1956,
n. 1423,   dalla   legge   31   maggio   1965,  n. 575  e  successive
modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    b)  versi  in  stato  di  interdizione  legale  o di interdizione
temporanea  dagli  uffici  direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese  ovvero  di  interdizione  dai  pubblici uffici perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    c)  sia  stato  condannato  con  sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti   della   riabilitazione,  o  con  sentenza  irrevocabile  di
applicazione  della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
      1)  a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' assicurativa, bancaria, finanziaria, nonche'
dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
      2)  alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
della  giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro il patrimonio,
contro  l'ordine  pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e
il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
      3)  alla  reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del  libro  V  del  codice  civile e nel regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque altro delitto non colposo;
    d)  sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli
effetti  del  fallimento  ai  sensi  del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267,   ovvero   abbia   ricoperto   la   carica   di   presidente,
amministratore  con  delega di poteri, direttore generale, sindaco di
societa'  od  enti  che  siano  stati  assoggettati  a  procedure  di
fallimento,    concordato    preventivo    o    liquidazione   coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi  provvedimenti,  fermo  restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

        
                    Note all'art. 7:
              - La  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure
          di  prevenzione  nei confronti delle persone pericolose per
          la  sicurezza  e  per  la pubblica moralita», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
              - La    legge   31   maggio   1965,   n. 575,   recante
          «Disposizioni   contro  la  mafia.»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
              - Il  testo  dell'art.  444,  comma  2,  del  codice di
          procedura penale, e' il seguente:
              «Titolo II - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE
          PARTI - "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
          1. ... (Omissis).
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              ... (Omissis)".».
              - Il  titolo  XI  del  libro V del codice civile, reca:
          «Disposizioni   penali   in   materia   di  societa'  e  di
          consorzi.».
              - Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n. 267, recante
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                               Art. 8.
                    Requisiti di professionalita'

  1.  L'attuario  incaricato  deve  essere  in  possesso dei seguenti
requisiti di professionalita':
    a)  essere  iscritto  all'albo  professionale di cui alla legge 9
febbraio 1942, n. 194;
    b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi
cinque   anni,   dall'incarico   di   attuario  incaricato  ai  sensi
dell'articolo  31,  comma  5,  del Codice o dall'incarico di attuario
revisore ai sensi dell'articolo 105 del Codice;
    c)  essere dotato di comprovata esperienza attuariale nel settore
cui l'incarico si riferisce ai sensi del comma 2.
  2.  La comprovata esperienza di cui al comma 1, lettera c) sussiste
qualora  l'attuario  incaricato  dimostri la ricorrenza di almeno una
delle seguenti situazioni:
    a)  avere  svolto,  per  almeno tre anni negli ultimi sette anni,
attivita'  professionale  attuariale  nel  settore  cui l'incarico si
riferisce;
    b)  avere  svolto,  per  almeno tre anni negli ultimi sette anni,
attivita'  di  natura  attuariale  presso  enti di diritto pubblico o
societa' private.

        
                    Note all'art. 8:
              - Per la legge 9 febbraio 1942, n. 194, si veda la nota
          alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 31 del decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.
              - Il  testo  dell'art.  105  del  decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
              «Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore).
          -  1.  Qualora  l'ISVAP  accerti  l'inosservanza dei doveri
          relativi  allo  svolgimento  dell'incarico dell'attuario di
          cui  all'art.  102, comma 1, o dell'attuario nominato dalla
          societa'  di  revisione  ai  sensi  dell'art. 103, comma 1,
          ovvero  acquisisca  elementi  utili ai fini della vigilanza
          sull'attivita'  della  societa' di revisione, ne informa la
          CONSOB.
              2.  Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di
          cui   all'articolo  102,  comma  1,  la  sussistenza  o  la
          sopravvenienza  di  una  causa di incompatibilita' prevista
          dall'art.  103,  comma  3, ovvero gravi irregolarita' nello
          svolgimento  dell'incarico  da  parte  dell'attuario di cui
          all'art.   103,   comma   1,   puo'   disporre   la  revoca
          dell'incarico, sentito l'interessato.
              3.   Il   provvedimento   di   revoca   e'   comunicato
          all'attuario,  alla  societa' di revisione e all'impresa di
          assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la societa'
          di  revisione  provvede  a  conferire  l'incarico  ad altro
          attuario  entro trenta giorni e comunque in tempo utile per
          l'effettuazione  delle  verifiche  necessarie  ai  fini del
          rilascio del giudizio sul bilancio.
              4.   In   caso  di  inadempienza  l'ISVAP  provvede  al
          conferimento  dell'incarico ad altro attuario, determinando
          il  relativo  compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli
          attuari.
              5.  L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti
          nei confronti dell'attuario di cui all'art. 102, comma 1, e
          da comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti
          assunti  nei  confronti  degli attuari di cui agli articoli
          102, comma 1, e 103, comma 1.
              6.   L'Ordine  degli  attuari  comunica  all'ISVAP  gli
          eventuali   provvedimenti   adottati  nei  confronti  degli
          attuari  di  cui  agli  articoli 102, comma 1, e 103, comma
          1.».

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                               Art. 9.
                          Incompatibilita'

  1.   L'attuario   incaricato   non   deve  trovarsi  nei  confronti
dell'impresa  di  assicurazione  che  conferisce l'incarico in alcuna
delle seguenti situazioni:
    a)   partecipazione,   attuale   ovvero   riferita   al  triennio
precedente,  agli  organi  di  amministrazione,  di  controllo  e  di
direzione generale:
      1) dell'impresa di assicurazione o della sua controllante;
      2) delle societa' che detengono, direttamente o indirettamente,
nell'impresa  di  assicurazione o nella sua controllante piu' del 20%
dei diritti di voto;
    b)   partecipazione,   attuale   ovvero   riferita   al  triennio
precedente,  di  suoi  familiari  agli  organi di amministrazione, di
controllo  e  di  direzione  generale dell'impresa di assicurazione o
della sua controllante;
    c)  sussistenza,  attuale ovvero riferita al triennio precedente,
di  altre  relazioni  d'affari,  o  di  impegni  ad  instaurare  tali
relazioni,  con  l'impresa  di  assicurazione  o  con la sua societa'
controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente;
    d)  ricorrenza  di  ogni  altra  situazione,  diversa  da  quelle
rappresentate  alle  lettere  a),  b)  e c), idonea a compromettere o
comunque a condizionare l'indipendenza dell'attuario incaricato.
  2.  L'attuario  incaricato  non  puo'  assumere  contemporaneamente
l'incarico  di  attuario  revisore  dell'impresa di assicurazione che
conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante.
  3.   L'attuario   incaricato   non  deve  trovarsi,  nei  confronti
dell'attuario  revisore dell'impresa di assicurazione o dell'attuario
revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni:
    a) essere un familiare;
    b)  avere  relazioni  d'affari  derivanti  dall'appartenenza alla
medesima  struttura  professionale  organizzata, comunque denominata,
nel cui ambito l'attivita' attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo,
ivi  compresa  la  collaborazione  autonoma  ed il lavoro dipendente,
ovvero  ad altra realta' avente natura economica idonea ad instaurare
interessenza o comunque condivisione di interessi.
  4.  Qualora  le  situazioni di cui al comma 1 ricorrano rispetto ad
altro  attuario ovvero ad altro professionista, diverso dall'attuario
incaricato,  che  con  quest'ultimo  condivida  l'appartenenza ad una
struttura  professionale  organizzata,  comunque  denominata, nel cui
ambito  l'attivita'  sia  svolta  a qualsiasi titolo, ivi compresa la
collaborazione  autonoma  ed  il  lavoro  dipendente,  le  imprese di
assicurazione   adottano  adeguate  procedure  per  la  gestione  dei
conseguenti eventuali conflitti di interessi.
  5.  L'attuario  incaricato,  cessato l'incarico, non puo' diventare
membro  degli  organi di amministrazione, di controllo e di direzione
generale  dell'impresa di assicurazione prima che siano trascorsi tre
anni.

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                              Art. 10.
                       Decadenza dall'incarico

  1.  L'attuario  incaricato  comunica  immediatamente all'impresa di
assicurazione  e  all'ISVAP  la  perdita  dei  requisiti  di cui agli
articoli  7  e  8,  nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una
delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
  2.  Resta  fermo  in  ogni  caso il potere da parte dell'impresa di
assicurazione   e   dell'ISVAP   di  accertare  autonomamente,  salva
comunicazione  all'attuario  incaricato,  la carenza e la perdita dei
requisiti  di  cui  agli  articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la
sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
  3.  Nelle  ipotesi  previste  ai  commi  1  e  2  l'attuario decade
dall'incarico    ad    eccezione    dei    casi   di   sopravvenienza
dell'incompatibilita'  con  l'attuario revisore previsti all'articolo
9, commi 2 e 3, che comportano la decadenza dall'incarico di attuario
revisore.

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                              Art. 11.
                  Limiti al cumulo degli incarichi

  1.  Il  limite  massimo  degli  incarichi  assunti  in  qualita' di
attuario incaricato e' fissato in 5 unita'.
  2. Qualora l'attuario incaricato assuma anche incarichi di attuario
revisore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, il
limite massimo degli incarichi complessivi e' fissato in 8 unita'.
  3.  Ai  fini del calcolo del numero degli incarichi viene assegnato
il punteggio di seguito indicato:
    a) un'unita' per ogni incarico di attuario incaricato;
    b)   0,5  unita'  per  gli  incarichi  in  qualita'  di  attuario
incaricato  successivi  al  primo  assunti  nell'ambito  del medesimo
settore  di  attivita',  presso imprese di assicurazione appartenenti
allo stesso gruppo;
    c) un'unita' per ogni incarico di attuario revisore.
  4.  L'attuario  incaricato  e' tenuto a rassegnare le dimissioni da
uno  o  piu'  degli  incarichi  ricoperti  in  violazione  dei limiti
previsti  dai  commi  1  e  2  entro dieci giorni dal superamento dei
limiti  stessi, dandone comunicazione all'ISVAP nei successivi cinque
giorni.  Se  l'interessato non adempie, l'ISVAP dichiara la decadenza
degli  incarichi assunti in violazione dei limiti previsti ai commi 1
e  2  entro  venti giorni dalla conoscenza del superamento dei limiti
stessi.

        
      
          

            Titolo III
FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.
Capo I
Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe

          

        
                              Art. 12.
                       Ambito di applicazione

  1.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano
esclusivamente  all'attuario  incaricato  dall'impresa che esercita i
rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti.

        
      
          

            Titolo III
FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.
Capo I
Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe

          

        
                              Art. 13.
                   Funzioni in materia di tariffe

  1.  Nell'ambito  dei  controlli  sulle  tariffe  dell'assicurazione
obbligatoria  dei  rami  responsabilita'  civile  veicoli  a motore e
natanti l'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria
adottata dall'impresa:
    a)  verifica preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
del  Codice, le basi tecniche e procede, nel caso di utilizzo di basi
tecniche  aziendali,  al controllo della corretta presa in carico, da
parte  dell'impresa  di  assicurazione,  dei  rischi assicurati e dei
sinistri;
    b)  verifica  le  metodologie  statistiche, le ipotesi tecniche e
finanziarie  utilizzate  ai  fini della determinazione del fabbisogno
tariffario e di ogni ulteriore elemento considerato nell'ambito della
definizione della tariffa;
    c)  valuta  la coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche
adottate  dalle  imprese  di  assicurazione, siano esse costituite da
dati aziendali o da rilevazioni statistiche di mercato;
    d)  verifica  che  le  tariffe  siano  costruite  per  settori di
tariffazione  ovvero  per  classi o gruppi di rischi sufficientemente
numerosi  ed  omogenei,  tali  da garantire la significativita' delle
rilevazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e
al costo medio dei sinistri. Il rispetto del principio di coerenza di
cui alla lettera c) e' verificato con riferimento alle singole classi
di tariffazione.
  2.  Le  verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una
relazione   tecnica   sulla  tariffa,  redatta  in  conformita'  alle
disposizioni   di   cui   all'articolo  14,  nella  quale  l'attuario
incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa.
  3.  L'attuario  incaricato  informa  tempestivamente  l'ISVAP di un
eventuale  giudizio negativo sulla tariffa nonche', ove ne sia venuto
a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di
una  tariffa  che  non  e'  stata sottoposta alle verifiche di cui al
presente articolo.

        
                    Note all'art. 13:
              - Per  il  testo dell'art. 34 del decreto legislativo 7
          settembre 2005, n. 209, si veda la nota al titolo.

        
      
          

            Titolo III
FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.
Capo I
Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe

          

        
                              Art. 14.
                   Relazione tecnica sulla tariffa

  1. Nella relazione tecnica sulla tariffa l'attuario incaricato:
    a) descrive, con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad
ogni  formula  tariffaria  adottata,  la  metodologia, i criteri e le
ipotesi   tecniche   e   finanziarie   utilizzati   dall'impresa   di
assicurazione  per  la determinazione del fabbisogno tariffario e del
premio medio di tariffa;
    b)   illustra   le   basi  tecniche  utilizzate  dall'impresa  di
assicurazione  nonche'  le  metodologie  applicate per la selezione e
l'impiego   delle   variabili  di  personalizzazione  ai  fini  della
determinazione  dei premi di tariffa e indica il periodo di validita'
della tariffa;
    c)  indica, in funzione del modello tariffario adottato, elementi
quali  la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri,
il   costo   complessivo   dei   sinistri  presi  in  considerazione,
l'eventuale  rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti
di  tariffa  con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro
ammontare,  del  peso  percentuale di ciascuno e del modello adottato
per  la  sua  imputazione,  il  premio  medio di tariffa e le singole
variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di
valorizzazione nonche' le modalita' di calcolo dei premi di tariffa;
    d)  riporta  la  valutazione  sulla coerenza dei premi di tariffa
alle  basi  tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di
riferimento ed esprime un giudizio sulla tariffa.
  2.  La  relazione  tecnica  sulla tariffa e' redatta in conformita'
alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37,
comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
  3   .   La   relazione   tecnica   sulla  tariffa  e'  sottoscritta
dall'attuario  incaricato  che  la  trasmette, almeno sessanta giorni
prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo
dell'impresa di assicurazione.
  4.  Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno
cinque  anni,  la  relazione  tecnica  sulla tariffa, nonche', per un
periodo   di   almeno   due   anni,  su  supporto  informatico,  ogni
informazione   di   dettaglio  relativa  all'intero  procedimento  di
costruzione  dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data
di cessazione della vigenza della tariffa.
  5.  La relazione tecnica sulla tariffa e' trasmessa dall'impresa di
assicurazione,  su  richiesta,  all'ISVAP, alla societa' di revisione
dell'impresa ed all'organo di controllo.

        
                    Note all'art. 14:
              - Il   testo   dell'art.   37,   comma  1  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
              «Art.  37  (Riserve  tecniche  dei  rami  danni).  - 1.
          L'impresa  che  esercita  i  rami  danni  ha  l'obbligo  di
          costituire,  per  i  contratti  del  portafoglio  italiano,
          riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte,
          per   quanto   ragionevolmente  prevedibile,  agli  impegni
          derivanti  dai  contratti di assicurazione. Le riserve sono
          costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel
          rispetto  delle  disposizioni  e  dei metodi di valutazione
          stabiliti dall'ISVAP con regolamento.».
              - Il  testo  dell'art.  190,  commi  1  e 2 del decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, seguente:
              «Art.  190 (Obblighi di informativa). - 1. L'ISVAP puo'
          chiedere  ai  soggetti  vigilati  la  comunicazione,  anche
          periodica,  di  dati  e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti  con  i  termini e le modalita' da esso stabilite
          con regolamento.
              2.  I  poteri  previsti  dal  comma  1  possono  essere
          esercitati  anche nei confronti della societa' di revisione
          delle   imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione,
          dell'attuario  revisore,  dell'attuario incaricato nei rami
          vita   e   dell'attuario   incaricato  per  l'assicurazione
          obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce,
          con   regolamento,   le   modalita'  e  i  termini  per  la
          trasmissione,   da   parte  dei  medesimi  soggetti,  delle
          informazioni previste dai commi 3 e 4.».

        
      
          

            Titolo III
FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.
Capo I
Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe

          

        
                              Art. 15.
 Imprese di assicurazione con sede legale in uno degli Stati membri

  1.  Ai  fini  dell'accertamento  del  rispetto  delle  disposizioni
normative  italiane  in  materia  di assicurazione obbligatoria della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei natanti, le imprese con sede legale in uno degli Stati
membri  trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica
di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.

        
      
          

            Capo II
Adempimenti in materia di riserve tecniche

          

        
                              Art. 16.
               Funzioni in materia di riserve tecniche

  1.  Nell'ambito  dei  controlli  sulla  sufficienza  delle  riserve
tecniche dei rami responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei  veicoli  a  motore  e dei natanti che l'impresa di assicurazione
intende iscrivere nel bilancio di esercizio, l'attuario incaricato:
    a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di
assicurazione,  del  portafoglio  polizze  e  sinistri  ai fini della
determinazione delle riserve tecniche;
    b)  verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
    c)  verifica  la  corretta determinazione delle relative stime in
conformita' alle disposizioni emanate in materia.
  2.  Le  verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una
relazione   tecnica   sulle  riserve,  redatta  in  conformita'  alle
prescrizioni  dell'articolo  17,  nella  quale  l'attuario incaricato
riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.

        
      
          

            Capo II
Adempimenti in materia di riserve tecniche

          

        
                              Art. 17.
                   Relazione tecnica sulle riserve

  1. Nella relazione tecnica sulle riserve l'attuario incaricato:
    a)  descrive  le  fasi  del processo di formazione ed i metodi di
calcolo  adottati  dalle  imprese di assicurazione per la valutazione
delle riserve tecniche;
    b)  illustra  le  procedure e le metodologie applicate nonche' le
valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche;
    c)  attesta  la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall'impresa  per  il  calcolo  delle  riserve  tecniche  nonche'  la
corretta  determinazione  delle  relative  stime  in conformita' alle
norme  di  legge,  di  regolamento  e  di  ogni altra disposizione ed
esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.
  2.  La  relazione  tecnica  sulle riserve e' redatta in conformita'
alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37,
comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
  3. La relazione tecnica sulle riserve e' sottoscritta dall'attuario
incaricato    che   la   trasmette,   almeno   dieci   giorni   prima
dell'approvazione  del  progetto di bilancio di esercizio, all'organo
amministrativo,  nonche'  all'organo di controllo ed alla societa' di
revisione dell'impresa di assicurazione.
  4.  Se  l'attuario incaricato non intende rilasciare il giudizio di
piena  sufficienza  delle  riserve  tecniche  di cui all'articolo 37,
comma 2, del Codice, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia
della  relazione  tecnica  sulle  riserve, corredata delle specifiche
motivazioni.
  5.  La relazione tecnica sulle riserve e' trasmessa dall'impresa di
assicurazione  all'ISVAP con il bilancio d'esercizio ed e' conservata
presso   le   imprese   per   almeno   cinque   anni  dalla  data  di
sottoscrizione.

        
                    Note all'art. 17:
              - Per  il  testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190,
          commi  1  e  2  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005,
          n. 209, si veda la nota all'art. 14.
              - Il   testo   dell'art.   37,   comma  2  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' il seguente:
              «2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attivita'
          nei  rami  relativi  all'assicurazione  obbligatoria  della
          responsabilita'   civile  dei  veicoli  e  dei  natanti  la
          valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta
          all'attuario   incaricato,  che  esercita  la  funzione  di
          controllo  in via permanente, per consentire all'impresa di
          effettuare,  con tempestivita', gli interventi necessari. A
          tale  fine  l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
          prontamente  l'organo  con  funzioni  di  amministrazione e
          l'organo  che  svolge  funzioni  di  controllo dell'impresa
          qualora  rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli
          impedirebbero,  a quel momento, di formulare un giudizio di
          piena   sufficienza  delle  riserve  tecniche  in  base  ai
          principi  da  rispettare  per  la  redazione  dell'apposita
          relazione  tecnica.  L'impresa,  se  non  e'  in  grado  di
          rimuovere  le  cause  del  rilievo  o  se  non condivide il
          rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.».

        
      
          

            Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni transitorie e norme abrogate

          

        
                              Art. 18.
                       Disciplina transitoria

  1.   Qualora,   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  l'attuario incaricato non sia in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 7 e 8 ovvero si trovi in una delle situazioni di
cui  all'articolo  9, la conseguente decadenza ai sensi dell'articolo
10, comma 3, ha luogo decorsi sei mesi da tale data.
  2.   Qualora,   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, ricorrano le condizioni di superamento dei limiti di cui
all'articolo  11,  l'attuario incaricato e' tenuto a regolarizzare la
propria posizione entro sei mesi da tale data.
  3.  Fino  all'emanazione  del regolamento ISVAP di attuazione degli
articoli  37,  comma  1, e 190, commi 1 e 2, del Codice, la relazione
tecnica  sulla  tariffa e la relazione tecnica sulle riserve dei rami
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono redatte in conformita' agli schemi previsti
nella  Parte  Tecnica,  Sezione  I e Sezione II di cui alla Circolare
ISVAP 14 maggio 2004, n. 531/D.

        
                    Note all'art. 18:
              - Per  il  testo dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 190,
          commi e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
          si veda la nota all'art. 14.

        
      
          

            Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni transitorie e norme abrogate

          

        
                              Art. 19.
                             Abrogazioni

  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento e'
abrogato  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive 28
gennaio 2004, n. 67.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 28 aprile 2008
                                                 Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 2,   foglio n. 73

        
                    Note all'art. 19:
              - Il  decreto  ministeriale  28  gennaio  2004,  n. 67,
          recante  «Regolamento in materia di attivita' dell'attuario
          incaricato,  previsto  dall'art. 20 della legge 12 dicembre
          2002,  n. 273, concernente misure per favorire l'iniziativa
          privata  e  lo  sviluppo  della  concorrenza»  abrogato dal
          presente  decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
          marzo 2004, n. 64.