MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 31 ottobre 2008
Determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione
delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e
l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del
20 novembre 2006 che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e
Romania;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera e), del predetto
decreto legislativo n. 206 del 2007 che individua nel Ministero della
salute l'Autorita' competente a ricevere le domande di riconoscimento
per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato
membro dell'Unione europea;
Visto, altresi', l'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 206
del 2007 il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la
possibilita' che il prestatore di servizi occasionali e temporanei
colmi tali differenze attraverso il superamento di una specifica
prova attitudinale;
Visti, altresi', gli articoli 22 e 23 del predetto decreto
legislativo n. 206 del 2007, che disciplinano, rispettivamente, le
condizioni di applicazione e le modalita' di svolgimento del
tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;
Visto l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, il
quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti
dall'attuazione delle misure compensative previste dagli articoli 11
e 23, posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo
del servizio, sono stabiliti con decreto del Ministro competente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
che disciplina le modalita' di riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti in Paesi non comunitari;
Visto l'art. 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del
2007;
Ritenuto di determinare gli oneri della prova attitudinale
commisurandoli all'importo medio dell'ammontare complessivo delle
tasse e contributi applicati negli atenei italiani per l'espletamento
dell'esame di abilitazione alla professione di medico chirurgo,
valutato, forfetariamente, in € 300,00 (trecento/00);
Ritenuto, altresi', di determinare, in via forfetaria, gli oneri
derivanti dall'attuazione del tirocinio di adattamento in € 600,00
annui (seicento/00), considerati i costi assicurativi e il materiale
d'uso messo a disposizione del tirocinante;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n.
20;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 di delega di
attribuzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, gli oneri derivanti dall'espletamento della
prova attitudinale di cui agli articoli 11 e 23 del decreto
legislativo medesimo sono quantificati complessivamente in 300,00
(trecento/00) per ciascuna prova.
Art. 2.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206, gli oneri relativi allo svolgimento del
tirocinio di adattamento di cui all'art. 23 del medesimo decreto
legislativo, sono valutati in € 300,00 per semestre, comprensivi
degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla
struttura sanitaria sede del tirocinio.
Art. 3.
1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono corrisposte
dall'interessato direttamente alla struttura sede di espletamento
della misura compensativa, secondo le modalita' indicate dalla
struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche
nelle ipotesi disciplinate dall'art. 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo quanto previsto
dall'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 ottobre 2008
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fazio
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171