MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 31 ottobre 2008

  Determinazione  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti dall'attuazione

delle  misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo

9  novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche

professionali sanitarie.

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Vista  la  legge  25  gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per

l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia

alle  Comunita'  europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e

l'allegato B;

  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione

della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

7   settembre   2005  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche

professionali,  nonche' della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del

20  novembre  2006  che  adegua  determinate  direttive  sulla libera

circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione di Bulgaria e

Romania;

  Visto,  in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera e), del predetto

decreto legislativo n. 206 del 2007 che individua nel Ministero della

salute l'Autorita' competente a ricevere le domande di riconoscimento

per  le  qualifiche  professionali  sanitarie conseguite in uno Stato

membro dell'Unione europea;

  Visto,  altresi', l'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 206

del  2007  il  quale  prevede,  in caso di differenze sostanziali, la

possibilita'  che  il  prestatore di servizi occasionali e temporanei

colmi  tali  differenze  attraverso  il  superamento di una specifica

prova attitudinale;

  Visti,  altresi',  gli  articoli  22  e  23  del  predetto  decreto

legislativo  n.  206  del 2007, che disciplinano, rispettivamente, le

condizioni   di  applicazione  e  le  modalita'  di  svolgimento  del

tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

  Visto  l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, il

quale   dispone   che   gli   eventuali  oneri  aggiuntivi  derivanti

dall'attuazione  delle misure compensative previste dagli articoli 11

e  23, posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo

del servizio, sono stabiliti con decreto del Ministro competente;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394,  e  successive  modificazioni,  recante  norme di attuazione del

testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina

dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma

dell'art.  1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

che  disciplina  le  modalita' di riconoscimento dei titoli di studio

conseguiti in Paesi non comunitari;

  Visto l'art. 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del

2007;

  Ritenuto   di   determinare  gli  oneri  della  prova  attitudinale

commisurandoli  all'importo  medio  dell'ammontare  complessivo delle

tasse e contributi applicati negli atenei italiani per l'espletamento

dell'esame  di  abilitazione  alla  professione  di  medico chirurgo,

valutato, forfetariamente, in € 300,00 (trecento/00);

  Ritenuto,  altresi',  di  determinare, in via forfetaria, gli oneri

derivanti  dall'attuazione  del  tirocinio di adattamento in € 600,00

annui  (seicento/00), considerati i costi assicurativi e il materiale

d'uso messo a disposizione del tirocinante;

  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n.

20;

  Visto   il  decreto  ministeriale  23  maggio  2008  di  delega  di

attribuzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al

Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

 

                              Decreta:

 

 

                               Art. 1.

 

  1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto legislativo

9  novembre 2007, n. 206, gli oneri derivanti dall'espletamento della

prova  attitudinale  di  cui  agli  articoli  11  e  23  del  decreto

legislativo  medesimo  sono  quantificati  complessivamente in 300,00

(trecento/00) per ciascuna prova.

 

       

     

                               Art. 2.

 

  1.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto legislativo

9  novembre  2007,  n.  206,  gli oneri relativi allo svolgimento del

tirocinio  di  adattamento  di  cui  all'art. 23 del medesimo decreto

legislativo,  sono  valutati  in  €  300,00 per semestre, comprensivi

degli   eventuali  oneri  assicurativi  e  di  legge  gravanti  sulla

struttura sanitaria sede del tirocinio.

 

       

     

                               Art. 3.

 

  1.   Le  somme  di  cui  agli  articoli  1  e  2  sono  corrisposte

dall'interessato  direttamente  alla  struttura  sede di espletamento

della  misura  compensativa,  secondo  le  modalita'  indicate  dalla

struttura  medesima  a  tal  fine  convenzionata con il Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

       

     

                               Art. 4.

 

  1.  Le  disposizioni  di cui al presente decreto si applicano anche

nelle  ipotesi  disciplinate  dall'art. 49 del decreto del Presidente

della  Repubblica  31  agosto  1999,  n. 394, secondo quanto previsto

dall'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la

registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

   Roma, 31 ottobre 2008

 

                           p. Il Ministro

                     Il Sottosegretario di Stato

                                Fazio

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

   persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171