DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile
2006, n. 195
Attuazione della direttiva
2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (rumore).
(GU n. 124 del 30-5-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(rumore);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione
della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE,
della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE,
della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE
e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26
gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª
del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della
Commissione XIV della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle
attivita' produttive, per gli affari regionali e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n.
626 del 1994», il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Art. 2.
Inserimento del titolo V-bis nel
decreto legislativo n. 626 del 1994
1. Dopo il Titolo V del decreto legislativo n. 626
del 1994, e' inserito il seguente:
«Titolo V-bis
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-bis.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi
per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per
l'udito.
Art. 49-ter.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata in frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 (micro)gPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce
a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al
rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore,
definito dalla norma internazionale ISO 1999:
1990 punto 3.6, nota 2.
Art. 49-quater.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di
azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A)
e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa
(137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa
(135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita' lavorativa
l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata
di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione
che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a
tali attivita'.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-quinquies.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo
49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e
sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni
che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di
lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente
ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore
di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui
risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni
prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da
misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono
includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del
lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si
considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro
tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi
metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e
protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies
e 49-nonies ed e' documentata in conformita' all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed
effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente
qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei
rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita'.
Art. 49-sexies.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3
il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le
seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al
rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti
di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione
al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo
di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies,
risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro
elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a
ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui
al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al
di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove
cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il
rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo.
Art. 49-septies.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti
dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione
di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali
per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti
condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione
il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati
i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione
dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.
Art. 49-octies.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei
valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in
applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti
valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori
limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la
situazione si ripeta.
Art. 49-nonies.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli
21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori
uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in
relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o
ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in
cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo
49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in
applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro
significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilita' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di
danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore.
Art. 49-decies.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore
eccede i valori superiori di azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti
a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora
il medico competente ne conferma l'opportunita'.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore,
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico
competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo
49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli
49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinche' sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli
altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.
Art. 49-undecies.
Deroghe
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe
all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore
limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione
completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza
la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali,
dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la
concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non
appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dalla
intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano,
tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano
ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della
sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro
anni alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle
deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 49-duodecies.
Linee guida
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
titolo, elaborano le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori
della musica e delle attivita' ricreative.».
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «11, primo periodo;» sono inserite le seguenti:
«49-quinquies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49, comma 2;» sono inserite le
seguenti: «49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma
1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3,
secondo periodo;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione le norme del Titolo V-bis del decreto
legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotti dal presente
decreto, afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 febbraio 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente titolo.
Art. 5.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e, limitatamente al danno uditivo, non si
applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303; la voce «rumori» nella Tabella allegata allo stesso decreto n.
303 del 1956 e' soppressa.
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione degli articoli dal 49-bis al
49-duodecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si
applicano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto
dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
3. Per i settori della musica e delle attivita' ricreative, le disposizioni di
cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Berlusconi, Ministro della salute (ad interim)
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli