DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2009
, n. 11
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori.
CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della
collettivita', a fronte dell'allarmante crescita degli episodi
collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme
finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu' concreta
tutela delle vittime dei suddetti reati, all'introduzione di una
disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu'
efficace disciplina dell'espulsione e del respingimento degli
immigrati irregolari, nonche' ad un piu' articolato controllo del
territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in
disegni di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento in materia
di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro
per le pari opportunita', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
gioventu', per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la
semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della
difesa e per le politiche europee;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della
commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore
del delitto previsto dall'articolo 612-bis; ».
CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole: «all'articolo 416-bis del
codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo
comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis,
escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del
codice penale,»;
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo
609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di
violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del
codice penale; ».
CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 3.
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le
seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e
dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso
il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma,
609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo
comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo
comma».
CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 4.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente
decreto.».
CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 5.
Esecuzione dell'espulsione
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale
termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino
del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui
al periodo precedente, il questore puo' chiedere al giudice una
ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo
di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Il
questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione ed il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gia' trattenuti
nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione
dell'espulsione e controllo del territorio
Art. 6.
Piano straordinario di controllo del territorio
1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del
territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei
vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente,
assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui,
le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso
comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del
comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate
all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di
entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente
riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2009, a
valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti
necessita' di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso
pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro
per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti
di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo
nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo
1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi
della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine
di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che
possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di
disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei
requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il
prefetto provvede, altresi', al loro periodico monitoraggio,
informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i
sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra
gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze
armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da
quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se
non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti
operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per
l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' di tenuta
dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono
utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti
al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini
raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza e' limitata
ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione.
CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7.
Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 612 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in
modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura
ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di
un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione
affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente
separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione
affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio.».
CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 8.
Ammonimento
1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui
all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7,
la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei
confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza
ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi
investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga
fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti
e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una
condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al
soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di
provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice
penale e' aumentata se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito
ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo
612-bis del codice penale quando il fatto e' commesso da soggetto
ammonito ai sensi del presente articolo.
CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il
divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla
persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali
luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice
puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia
necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti
di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita'
di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei
provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi'
comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del
territorio.»;
b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis,
600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice
penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza
di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite
dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite
dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite
dalle seguenti: «l'abitazione della persona interessata
all'assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «,
609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono
inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente
vittima del reato».
CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 10.
Modifica all'articolo 342-ter del codice civile
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 11.
Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori
1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni
pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti
persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale,
introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima
stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti
sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della
vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni
pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri
antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 12.
Numero verde
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le pari opportunita' e' istituito un numero verde nazionale a
favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore
su ventiquattro, con la finalita' di fornire, nei limiti di spesa di
cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza
psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate
competenze, nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e
su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti
gli atti persecutori segnalati.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in euro 35.000.000
per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro
51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno
2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per
l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla
costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di
espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro
per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo
utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2009, allo scopo utilizzando gli
accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per
l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 5, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 12 e' autorizzata la spesa
annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo
onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203.
4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Zaia, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Meloni, Ministro della gioventu'
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo
La Russa, Ministro della difesa
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano
CAPO III
Disposizioni finali
----> Vedere Tabelle a pag. 5 <----