DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180
Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca.
(GU n. 263 del 10-11-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la necessita' ed urgenza di dettare norme che dispongono una
distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per la
qualita' del sistema universitario, tenendo conto dei risultati
dei processi formativi e delle attivita' di ricerca scientifica,
nonche' della efficacia ed efficienza delle sedi
didattiche;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di
disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di
reclutamento dei professori universitari, le procedure relative
ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di
trasparenza, imparzialita' e di valorizzazione del
merito;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di assicurare
immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del
diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della
Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle
universita' e per gli enti di ricerca
1. Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre di
ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere
all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione
comparativa, ne' all'assunzione di personale.
2. Le
universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione
dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1,
comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il
primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per
il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i
limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni
di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una
spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al
personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione
di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una
quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori
ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i
concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste
dal predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il
fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e'
integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni
per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141
milioni a decorrere dall'anno 2012.
4. Per le procedure
di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori
universitari di I e II fascia della prima e della seconda
sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un
professore ordinario nominato dalla facolta' che ha richiesto il
bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista
di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero
triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente
necessari nella sessione.
L'elettorato attivo e'
costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti
al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio
relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono
all'universita' che ha richiesto il bando. Ove il settore sia
costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore
al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti
al settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino
a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori
affini. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove
possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati
appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun
commissario puo', ove possibile, partecipare, per ogni fascia e
settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5.
In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui
all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo
1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte
da un professore ordinario o da un professore associato nominato
dalla facolta' che ha richiesto il bando e da due professori
ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i
professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto
del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari
complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo
e' costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Il
sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che
almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore
disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In
relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita' di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le
suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si
applicano in quanto compatibili con il presente decreto le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei
titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi
di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in
ambito internazionale, individuati con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il
Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di
cui al comma 5, si applicano, altresi', alle procedure di
valutazione comparativa indette prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora
svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione
delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo
periodo, le eventuali disposizioni dei bandi gia' emanati,
incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di
effetto. Sono, altresi', privi di effetto le procedure gia'
avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4
e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del
presente decreto.
9. All'articolo 74, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le
parole: «personale non dirigenziale» sono inserite
le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di
ricerca,».
Art. 2.
Misure per la qualita' del sistema
universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza
nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per
cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2,
comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi
incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in
considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i
risultati dei processi formativi;
b) la qualita' della
ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e
l'efficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalita' di
ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario.
Art. 3.
Disposizioni per il diritto allo studio
universitario dei capaci e dei meritevoli
1. Al fine di favorire la mobilita' degli studenti garantendo
l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il
finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli
alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338,
e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Al
fine di garantire la concessione agli studenti capaci e
meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento
integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135
milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2
si fa fronte con le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo
2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate
dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso
Ministero.
Art. 4.
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle connesse all'istruzione ed all'universita'.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 10 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini,
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano