Ancora del divieto di cumulo tra reddito da lavoro
autonomo e prepensionamento maturato entro il 31 dicembre 1994 ovvero di una
vicenda processuale in cui la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione
insiste su una sua isolata interpretazione contra legem.
(Avv.
Luigi Ciocca)
Questa autorevole rivista ha già
accolto diverse nostre note a sentenza in merito all’argomento in oggetto,
pubblicate il 23/10/2003, 12/11/2003, 12/12/2003, 21/4/2004.
Il presente articolo ha lo scopo
di aggiornare i cortesi lettori in merito agli sviluppi processuali della
controversia e di dimostrare che la Sezione Lavoro della Corte Suprema si è
alla fine inspiegabilmente arresa all’unica interpretazione manifestamente
contra legem adottata da un suo collegio, nonostante che tutti gli altri
collegi abbiano adottato una diversa e corretta interpretazione.
In primo luogo, si ricorda che
nel corso del 2003 e del 2004 la Sezione Lavoro ha emesso diverse altre
sentenze sull’argomento, (complessivamente sono circa dieci, elencate alla fine
di questa nota), tutte concordi nel riconoscere il diritto dei prepensionati
cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994 a cumulare integralmente la
pensione con il reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 10 - comma 8 -
del D.Lgs. n. 503/1992, come modificato dall’art.11 - comma 10 - della legge n.
537/1993.
E’, quindi, rimasta isolata la
sentenza n.12323/03, (Pres. Mileo - Rel. Roselli), la cui motivazione era stata
da noi dimostrata incontestabilmente fondata su argomenti metagiuridici o,
addirittura, antigiuridici. In sostanza, tale sentenza sostiene che i
prepensionati non potrebbero usufruire della disposizione transitoria, ma
sarebbero tutti indistintamente soggetti al divieto totale di cumulo,
indipendentemente dalla data di acquisizione della titolarità del diritto al
pensionamento, magari avvenuta anche molti anni prima del 1994.
Incidentalmente, si osserva che gli Istituti previdenziali hanno, invece,
riconosciuto a tali prepensionati il diritto a cumulare integralmente la pensione.
Sembrava, quindi, che il
macroscopico equivoco in cui era incorsa la sentenza n. 12323/03 fosse ormai
superato e che la vicenda fosse ormai avviata a concludersi nel senso indicato
da tutte le altre sentenze. Sennonché, si è recentemente saputo di un’ordinanza
di rinvio alle Sezioni Unite da parte di un collegio della Sezione Lavoro,
(Pres. Sciarelli - Rel. Roselli, causa n. 24151/01), la quale, pur riconoscendo
il fondamento giuridico di tutti i motivi dedotti dai prepensionati ai fini del
cumulo integrale, ha inopinatamente sollevato un nuovo dubbio, di natura
formale, tale da giustificare, a suo avviso, il rinvio della causa alle Sezioni
Unite per contrasto giurisprudenziale tra la sentenza n.12323/03 e la sentenza
n.11605/03, (Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio).
Premesso che la sentenza n.
11605/03 ha riconosciuto il diritto dei prepensionati cessati dal servizio il
31 dicembre 1994 a cumulare integralmente la pensione essendo a tale scopo
irrilevante la circostanza che una parte della contribuzione fosse figurativa,
l’ordinanza in particolare afferma che:
1) ai fini
della normativa anticumulo i prepensionamenti sono equiparabili ad ogni effetto
giuridico alle ordinarie pensioni di anzianità e vecchiaia ed i contributivi
figurativi attribuiti per effetto degli stessi sono equiparabili a quelli
derivanti dalla ordinaria contribuzione. L’ordinanza, in concreto, non fa altro
che prendere atto dell’equiparazione disposta espressamente dallo stesso
legislatore in pressoché tutti i provvedimenti di prepensionamento e
riconosciuta da tutte le sentenze sinora emesse sullo specifico argomento,
esclusa la n. 12323/03. Secondo questa sentenza, infatti, la contribuzione
figurativa non potrebbe essere fatta valere ai fini della deroga al divieto di
cumulo, sia totale che parziale, con la conseguenza che, come già sopra
osservato, nessun prepensionato potrebbe usufruire della norma transitoria di
deroga, anche se cessato dal servizio molti anni prima dell’entrata in vigore
della normativa generale anticumulo.
2) L’ordinanza
ha, però, sollevato un nuovo dubbio, mai in precedenza sollevato da altri
collegi della Sezione lavoro. Infatti, pur ripiegando su una linea molto più
prudente rispetto alla sentenza e riconoscendo in via di principio al
prepensionamento lo stesso diritto di cumulo delle pensioni ordinarie, ha,
però, inopinatamente affermato che nel caso dei lavoratori cessati dal servizio
il 31 dicembre 1994 la contribuzione figurativa non sarebbe stata acquisita
contestualmente al perfezionamento della fattispecie complessa costituita dalla
domanda irrevocabile di prepensionamento, dall’invio della stessa all’Istituto
previdenziale e dalla risoluzione del rapporto di lavoro, ma solo in un momento
di poche ore successivo, cioè quello di decorrenza della pensione. In altre
parole, secondo l’ordinanza, la maggiorazione della pensione maturerebbe
contestualmente alla decorrenza della pensione, con buona pace del principio
fondamentale di diritto previdenziale, secondo cui la decorrenza è per
definizione successiva al momento del perfezionamento del diritto.
E’ pur vero che l’ordinanza
afferma che tale fondamentale principio non sarebbe applicabile ai
prepensionamenti, ma ciò è motivato in modo del tutto non convincente. Infatti,
l’affermazione secondo cui “nei prepensionamenti la titolarità del diritto
maturerebbe prima del raggiungimento dei requisiti contributivi minimi” è
francamente inaccettabile, dato che ciò implicherebbe che la rinuncia
irrevocabile al posto di lavoro, l’invio della domanda di prepensionamento all’Istituto,
l’impegno del datore di lavoro ad accollarsi tutti i contributi ed i ratei di
pensione relativi al prepensionamento, nonché la risoluzione del rapporto di
lavoro, non sarebbero elementi idonei a far acquisire contestualmente la
contribuzione figurativa, dato che quest’ultima verrebbe acquisita solo qualche
ora dopo, in coincidenza con la decorrenza della pensione. D’altra parte, se
proprio si volesse ammettere in via di mera ipotesi una distinzione temporale
tra titolarità e raggiungimento del requisito contributivo, allora si dovrebbe
anche riconoscere che la prima condizione di deroga. fa esclusivo riferimento
alla titolarità ai fini della sua applicabilità.
Inoltre, la predetta tesi è
quantomeno singolare perché non si capisce che cosa sia successo di così
importante da far ritardare, almeno di un solo minuto dopo la mezzanotte del 31
dicembre 1994, l’acquisizione della contribuzione figurativa nonostante che
tutta la fattispecie complessa di perfezionamento del diritto fosse stata
ultimata al termine dell’orario lavorativo del 31 dicembre 1994. A questo punto
non è più nemmeno il caso di proseguire nell’esame delle contraddizioni insite
in tale tesi, tanto la stessa è priva di qualsiasi logica giuridica, se non per
evidenziare che se la contribuzione figurativa non maturasse contestualmente
alla risoluzione del rapporto di lavoro, non potrebbe per coerenza nemmeno
maturare contestualmente alla decorrenza della pensione, ma, eventualmente,
solo in via graduale in corrispondenza della maturazione dell’anzianità di 35
anni, con la conseguenza che anche il trattamento avrebbe dovuto essere
maggiorato con gradualità e non erogato interamente sin dall’1 gennaio 1995,
come, peraltro, operato dagli stassi Istituti previdenziali.
3)
L’ordinanza, adeguandosi pedissequamente alla sentenza n. 12323/03, continua a
ritenere il requisito contributivo minimo per la liquidazione della pensione di
anzianità e vecchiaia come l’unica condizione di deroga alla normativa
anticumulo, considerando inesistente dal punto di vista giuridico la condizione
della titolarità, nonostante che la stessa sia espressamente indicata dalla
legge. Quindi, anche secondo l’ordinanza i prepensionati con rapporto di lavoro
cessato il 31 dicembre 1994 non potrebbero usufruire della norma transitoria di
deroga al divieto di cumulo sia perché non avrebbero conseguito entro tale data
la contribuzione figurativa necessaria per raggiungere il requisito
contributivo dei 35 anni, sia perché la condizione della titolarità sarebbe
inesistente.
Ora, dopo aver criticato al
precedente punto la tesi secondo cui l’acquisizione della contribuzione
figurativa sarebbe acquisita contestualmente alla decorrenza della pensione, in
questa sede deve rilevarsi che in merito alla condizione della titolarità si è creata
una macroscopica ed inammissibile commistione di concetti, che il legislatore
ha, invece, concepito in modo del tutto distinto ed autonomo tra loro. Tale
confusione concettuale è ancora più grave perché proviene dalla Sezione Lavoro,
che, pur disponendo di magistrati di profonda cultura giuridica e nonostante
gli allarmi lanciati dalla dottrina più avveduta, non è riuscita ad individuare
e neutralizzare al suo interno una interpretazione manifestamente superficiale
e addirittura contra legem. Infatti, non è necessario essere particolarmente
esperti in materia previdenziale per rendersi conto che, in base al sistema
normativo transitorio delineato dal legislatore, ai lavoratori che entro il 31
dicembre 1994 avevano risolto il rapporto di lavoro era applicabile
esclusivamente la condizione di deroga della titolarità, mentre la condizione
dei requisiti contributivi era applicabile solo ai lavoratori che, pur
disponendo già al 31 dicembre 1994 del requisito contributivo della pensione di
anzianità o di vecchiaia, avevano rinunciato a presentare la domanda di
pensionamento.
L’ordinanza, inoltre, non ha
approfondito l’argomento sistematico secondo cui i trattamenti di cui un
soggetto poteva essere titolare al 31 dicembre 1994 potevano consistere in una
pensione ordinaria di anzianità o di vecchiaia, in un prepensionamento o in una
pensione di invalidità. Ebbene, poiché tali trattamenti, pur essendo tutti
soggetti alla normativa generale anticumulo entrata in vigore l’1 gennaio 1995,
si perfezionano con propri specifici e distinti requisiti, è evidente che la
condizione di deroga dei requisiti contributivi minimi per la liquidazione
della pensione di anzianità e vecchiaia è stata prevista dal legislatore con
specifico riferimento solo a due dei trattamenti soggetti alla normativa
generale anticumulo, cioè le pensioni ordinarie di anzianità e di vecchiaia,
semprechè non fosse stata presentata entro il 31 dicembre 1994 la domanda di
pensionamento e risolto il rapporto di lavoro. Invece, per le pensioni di
invalidità ed i prepensionamenti il sistema transitorio consente
l’applicabilità della sola condizione della titolarità, purchè il diritto alla
pensione si sia perfezionato, ovviamente in base agli specifici requisiti
contributivi di tali trattamenti, entro il 31 dicembre 1994. E’, quindi, in
quest’ultimo senso che diverse sentenze della Sezione Lavoro che hanno accolto
le tesi dei prepensionati hanno inteso il possesso dei requisiti contributivi
da parte degli stessi.
4) Le
predette considerazioni dimostrano che la sentenza n.12323/03 e l’ordinanza
contraddicono numerosi e consolidati principi di fondamentale importanza
elaborati dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro, che da anni non avevano
più dato luogo a contrasti giurisprudenziali.
In particolare, sono state
contraddette le seguenti sentenze:
a) n.
5433/91, n. 6883/98 e n.15806/01, che hanno affermato il principio generale di
diritto previdenziale secondo cui la titolarità della pensione si colloca
cronologicamente prima dell’erogazione del trattamento;
b) n.
467/98, che ha affermato il principio che la titolarità del diritto al
prepensionamento si consegue per effetto dell’invio della domanda
irrevocabile di prepensionamento all’Istituto previdenziale e la risoluzione
del rapporto di lavoro;
c) le
seguenti sentenze emesse sull’argomento specifico, con le quali sono state
incondizionatamente accolte le tesi dei prepensionati: n.15741/02, (Pres.
Sciarelli - Rel. Foglia); n.16705/02, (Pres.Trezza - Rel. Toffoli); 12288/02,
(Pres.Sciarelli - Rel. D’Angelo); 18783/03, (Pres. Senese - Rel. Toffoli);
18697/03, (Pres. Senese - Rel. Toffoli); 12151/03, (Pres. Sciarelli - Rel.
Mercurio); 11605/03, (Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio); 4436/04, (Pres.
Dell’Anno - Rel..Toffoli).
Per concludere, la vicenda
processuale sopra esposta fa emergere serie perplessità in merito al
funzionamento, anche organizzativo, della Sezione Lavoro, in quanto, nonostante
l’intervento di suoi insigni ed autorevoli magistrati, che hanno approfondito
in modo giuridicamente ineccepibile questa problematica emettendo numerose
pregevoli sentenze, non riesce ad impedire al proprio interno che una isolata
interpretazione, manifestamente superficiale e addirittura contra legem,
ostacoli una corretta e rapida conclusione della controversia, con grave disorientamento
di migliaia di cittadini e perdita di fiducia nella certezza del diritto.