Ancora del divieto di cumulo tra reddito da lavoro autonomo e prepensionamento maturato entro il 31 dicembre 1994 ovvero di una vicenda processuale in cui la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione insiste su una sua isolata interpretazione contra legem.

 

(Avv. Luigi Ciocca)

 

Questa autorevole rivista ha già accolto diverse nostre note a sentenza in merito all’argomento in oggetto, pubblicate il 23/10/2003, 12/11/2003, 12/12/2003, 21/4/2004.

Il presente articolo ha lo scopo di aggiornare i cortesi lettori in merito agli sviluppi processuali della controversia e di dimostrare che la Sezione Lavoro della Corte Suprema si è alla fine inspiegabilmente arresa all’unica interpretazione manifestamente contra legem adottata da un suo collegio, nonostante che tutti gli altri collegi abbiano adottato una diversa e corretta interpretazione.

In primo luogo, si ricorda che nel corso del 2003 e del 2004 la Sezione Lavoro ha emesso diverse altre sentenze sull’argomento, (complessivamente sono circa dieci, elencate alla fine di questa nota), tutte concordi nel riconoscere il diritto dei prepensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994 a cumulare integralmente la pensione con il reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 10 - comma 8 - del D.Lgs. n. 503/1992, come modificato dall’art.11 - comma 10 - della legge n. 537/1993.

E’, quindi, rimasta isolata la sentenza n.12323/03, (Pres. Mileo - Rel. Roselli), la cui motivazione era stata da noi dimostrata incontestabilmente fondata su argomenti metagiuridici o, addirittura, antigiuridici. In sostanza, tale sentenza sostiene che i prepensionati non potrebbero usufruire della disposizione transitoria, ma sarebbero tutti indistintamente soggetti al divieto totale di cumulo, indipendentemente dalla data di acquisizione della titolarità del diritto al pensionamento, magari avvenuta anche molti anni prima del 1994. Incidentalmente, si osserva che gli Istituti previdenziali hanno, invece, riconosciuto a tali prepensionati il diritto a cumulare integralmente la pensione.

Sembrava, quindi, che il macroscopico equivoco in cui era incorsa la sentenza n. 12323/03 fosse ormai superato e che la vicenda fosse ormai avviata a concludersi nel senso indicato da tutte le altre sentenze. Sennonché, si è recentemente saputo di un’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite da parte di un collegio della Sezione Lavoro, (Pres. Sciarelli - Rel. Roselli, causa n. 24151/01), la quale, pur riconoscendo il fondamento giuridico di tutti i motivi dedotti dai prepensionati ai fini del cumulo integrale, ha inopinatamente sollevato un nuovo dubbio, di natura formale, tale da giustificare, a suo avviso, il rinvio della causa alle Sezioni Unite per contrasto giurisprudenziale tra la sentenza n.12323/03 e la sentenza n.11605/03, (Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio).

Premesso che la sentenza n. 11605/03 ha riconosciuto il diritto dei prepensionati cessati dal servizio il 31 dicembre 1994 a cumulare integralmente la pensione essendo a tale scopo irrilevante la circostanza che una parte della contribuzione fosse figurativa, l’ordinanza in particolare afferma che:

1) ai fini della normativa anticumulo i prepensionamenti sono equiparabili ad ogni effetto giuridico alle ordinarie pensioni di anzianità e vecchiaia ed i contributivi figurativi attribuiti per effetto degli stessi sono equiparabili a quelli derivanti dalla ordinaria contribuzione. L’ordinanza, in concreto, non fa altro che prendere atto dell’equiparazione disposta espressamente dallo stesso legislatore in pressoché tutti i provvedimenti di prepensionamento e riconosciuta da tutte le sentenze sinora emesse sullo specifico argomento, esclusa la n. 12323/03. Secondo questa sentenza, infatti, la contribuzione figurativa non potrebbe essere fatta valere ai fini della deroga al divieto di cumulo, sia totale che parziale, con la conseguenza che, come già sopra osservato, nessun prepensionato potrebbe usufruire della norma transitoria di deroga, anche se cessato dal servizio molti anni prima dell’entrata in vigore della normativa generale anticumulo.

2) L’ordinanza ha, però, sollevato un nuovo dubbio, mai in precedenza sollevato da altri collegi della Sezione lavoro. Infatti, pur ripiegando su una linea molto più prudente rispetto alla sentenza e riconoscendo in via di principio al prepensionamento lo stesso diritto di cumulo delle pensioni ordinarie, ha, però, inopinatamente affermato che nel caso dei lavoratori cessati dal servizio il 31 dicembre 1994 la contribuzione figurativa non sarebbe stata acquisita contestualmente al perfezionamento della fattispecie complessa costituita dalla domanda irrevocabile di prepensionamento, dall’invio della stessa all’Istituto previdenziale e dalla risoluzione del rapporto di lavoro, ma solo in un momento di poche ore successivo, cioè quello di decorrenza della pensione. In altre parole, secondo l’ordinanza, la maggiorazione della pensione maturerebbe contestualmente alla decorrenza della pensione, con buona pace del principio fondamentale di diritto previdenziale, secondo cui la decorrenza è per definizione successiva al momento del perfezionamento del diritto.

E’ pur vero che l’ordinanza afferma che tale fondamentale principio non sarebbe applicabile ai prepensionamenti, ma ciò è motivato in modo del tutto non convincente. Infatti, l’affermazione secondo cui “nei prepensionamenti la titolarità del diritto maturerebbe prima del raggiungimento dei requisiti contributivi minimi” è francamente inaccettabile, dato che ciò implicherebbe che la rinuncia irrevocabile al posto di lavoro, l’invio della domanda di prepensionamento all’Istituto, l’impegno del datore di lavoro ad accollarsi tutti i contributi ed i ratei di pensione relativi al prepensionamento, nonché la risoluzione del rapporto di lavoro, non sarebbero elementi idonei a far acquisire contestualmente la contribuzione figurativa, dato che quest’ultima verrebbe acquisita solo qualche ora dopo, in coincidenza con la decorrenza della pensione. D’altra parte, se proprio si volesse ammettere in via di mera ipotesi una distinzione temporale tra titolarità e raggiungimento del requisito contributivo, allora si dovrebbe anche riconoscere che la prima condizione di deroga. fa esclusivo riferimento alla titolarità ai fini della sua applicabilità.

Inoltre, la predetta tesi è quantomeno singolare perché non si capisce che cosa sia successo di così importante da far ritardare, almeno di un solo minuto dopo la mezzanotte del 31 dicembre 1994, l’acquisizione della contribuzione figurativa nonostante che tutta la fattispecie complessa di perfezionamento del diritto fosse stata ultimata al termine dell’orario lavorativo del 31 dicembre 1994. A questo punto non è più nemmeno il caso di proseguire nell’esame delle contraddizioni insite in tale tesi, tanto la stessa è priva di qualsiasi logica giuridica, se non per evidenziare che se la contribuzione figurativa non maturasse contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non potrebbe per coerenza nemmeno maturare contestualmente alla decorrenza della pensione, ma, eventualmente, solo in via graduale in corrispondenza della maturazione dell’anzianità di 35 anni, con la conseguenza che anche il trattamento avrebbe dovuto essere maggiorato con gradualità e non erogato interamente sin dall’1 gennaio 1995, come, peraltro, operato dagli stassi Istituti previdenziali.

3) L’ordinanza, adeguandosi pedissequamente alla sentenza n. 12323/03, continua a ritenere il requisito contributivo minimo per la liquidazione della pensione di anzianità e vecchiaia come l’unica condizione di deroga alla normativa anticumulo, considerando inesistente dal punto di vista giuridico la condizione della titolarità, nonostante che la stessa sia espressamente indicata dalla legge. Quindi, anche secondo l’ordinanza i prepensionati con rapporto di lavoro cessato il 31 dicembre 1994 non potrebbero usufruire della norma transitoria di deroga al divieto di cumulo sia perché non avrebbero conseguito entro tale data la contribuzione figurativa necessaria per raggiungere il requisito contributivo dei 35 anni, sia perché la condizione della titolarità sarebbe inesistente.

Ora, dopo aver criticato al precedente punto la tesi secondo cui l’acquisizione della contribuzione figurativa sarebbe acquisita contestualmente alla decorrenza della pensione, in questa sede deve rilevarsi che in merito alla condizione della titolarità si è creata una macroscopica ed inammissibile commistione di concetti, che il legislatore ha, invece, concepito in modo del tutto distinto ed autonomo tra loro. Tale confusione concettuale è ancora più grave perché proviene dalla Sezione Lavoro, che, pur disponendo di magistrati di profonda cultura giuridica e nonostante gli allarmi lanciati dalla dottrina più avveduta, non è riuscita ad individuare e neutralizzare al suo interno una interpretazione manifestamente superficiale e addirittura contra legem. Infatti, non è necessario essere particolarmente esperti in materia previdenziale per rendersi conto che, in base al sistema normativo transitorio delineato dal legislatore, ai lavoratori che entro il 31 dicembre 1994 avevano risolto il rapporto di lavoro era applicabile esclusivamente la condizione di deroga della titolarità, mentre la condizione dei requisiti contributivi era applicabile solo ai lavoratori che, pur disponendo già al 31 dicembre 1994 del requisito contributivo della pensione di anzianità o di vecchiaia, avevano rinunciato a presentare la domanda di pensionamento.

L’ordinanza, inoltre, non ha approfondito l’argomento sistematico secondo cui i trattamenti di cui un soggetto poteva essere titolare al 31 dicembre 1994 potevano consistere in una pensione ordinaria di anzianità o di vecchiaia, in un prepensionamento o in una pensione di invalidità. Ebbene, poiché tali trattamenti, pur essendo tutti soggetti alla normativa generale anticumulo entrata in vigore l’1 gennaio 1995, si perfezionano con propri specifici e distinti requisiti, è evidente che la condizione di deroga dei requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità e vecchiaia è stata prevista dal legislatore con specifico riferimento solo a due dei trattamenti soggetti alla normativa generale anticumulo, cioè le pensioni ordinarie di anzianità e di vecchiaia, semprechè non fosse stata presentata entro il 31 dicembre 1994 la domanda di pensionamento e risolto il rapporto di lavoro. Invece, per le pensioni di invalidità ed i prepensionamenti il sistema transitorio consente l’applicabilità della sola condizione della titolarità, purchè il diritto alla pensione si sia perfezionato, ovviamente in base agli specifici requisiti contributivi di tali trattamenti, entro il 31 dicembre 1994. E’, quindi, in quest’ultimo senso che diverse sentenze della Sezione Lavoro che hanno accolto le tesi dei prepensionati hanno inteso il possesso dei requisiti contributivi da parte degli stessi.

4) Le predette considerazioni dimostrano che la sentenza n.12323/03 e l’ordinanza contraddicono numerosi e consolidati principi di fondamentale importanza elaborati dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro, che da anni non avevano più dato luogo a contrasti giurisprudenziali.

In particolare, sono state contraddette le seguenti sentenze:

a) n. 5433/91, n. 6883/98 e n.15806/01, che hanno affermato il principio generale di diritto previdenziale secondo cui la titolarità della pensione si colloca cronologicamente prima dell’erogazione del trattamento;

b) n. 467/98, che ha affermato il principio che la titolarità del diritto al prepensionamento si consegue per effetto dell’invio della domanda irrevocabile di prepensionamento all’Istituto previdenziale e la risoluzione del rapporto di lavoro;

c) le seguenti sentenze emesse sull’argomento specifico, con le quali sono state incondizionatamente accolte le tesi dei prepensionati: n.15741/02, (Pres. Sciarelli - Rel. Foglia); n.16705/02, (Pres.Trezza - Rel. Toffoli); 12288/02, (Pres.Sciarelli - Rel. D’Angelo); 18783/03, (Pres. Senese - Rel. Toffoli); 18697/03, (Pres. Senese - Rel. Toffoli); 12151/03, (Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio); 11605/03, (Pres. Sciarelli - Rel. Mercurio); 4436/04, (Pres. Dell’Anno - Rel..Toffoli).

Per concludere, la vicenda processuale sopra esposta fa emergere serie perplessità in merito al funzionamento, anche organizzativo, della Sezione Lavoro, in quanto, nonostante l’intervento di suoi insigni ed autorevoli magistrati, che hanno approfondito in modo giuridicamente ineccepibile questa problematica emettendo numerose pregevoli sentenze, non riesce ad impedire al proprio interno che una isolata interpretazione, manifestamente superficiale e addirittura contra legem, ostacoli una corretta e rapida conclusione della controversia, con grave disorientamento di migliaia di cittadini e perdita di fiducia nella certezza del diritto.


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