Farmacie e distribuzione
del farmaco
Non c’è contrasto di
visione tra Agcm e Corte Costituzionale, né tra Commissione Ue e Corte di
Giustizia Europea
Nicola C. Salerno[1], Ottobre 2010
Nel
dibattito che accompagna i tentativi di riforma degli esercizi farmaceutici e
della distribuzione del farmaco, si è aggiunto, negli ultimi tempi, un
argomento nuovo. Un presunto contrasto tra da un lato le indicazioni
dell’Antitrust e della Commissione Europea e, dall’altro, le sentenze della
Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea. Antitrust e
Commissione, nei rispettivi ruoli e con gli strumenti propri di ciascuno, chiedono
il superamento degli aspetti anti-concorrenziali e di chiusura corporativistica
che caratterizzano il settore. Dalle due Corti sono sopraggiunte sentenze che,
a prima vista e soprattutto ad occhio inesperto, potrebbero sembrare
sconfessare rispettivamente l’Antitrust e la Commissione.
Poiché questo argomento ricorre
sempre più spesso[2] e
potrebbe confondere il confronto tra le parti e ostacolare la finalizzazione
delle riforme, si riporta, di seguito, una lettura ragionata delle posizioni
espresse dalle quattro Istituzioni, che tiene conto della loro sfera di
competenze e delle loro attribuzioni. Il loro disallineamento è solo apparente.
1.
Agcm e Corte
Costituzionale
Nella sua ormai quasi ventennale attività di
analisi e segnalazione riguardo la distribuzione dei farmaci, l’Agcm ha
ripetutamente sollecitato Parlamento e Governo ad affrontare i nodi strutturali
di origine corporativistica e di ostacolo alla concorrenza[3].
L’Agcm ha periodicamente chiesto: la rimozione della pianta organica con
copertura delle zone che restano scoperte a cura del Comune[4];
il superamento del bundling proprietà-gestione
e del divieto di incorporation;
l’introduzione di un nuovo criterio di remunerazione per la distribuzione dei
farmaci “A”, senza la proporzionalità al prezzo al consumo; la trasformazione di
tutti gli obblighi in termini di ore, giorni, periodi di apertura da tetti
massimi a standard minimi di servizio
pubblico; l’eliminazione del vincolo di prezzo unico nazionale per i farmaci rimborsati;
etc..
Alla base di queste richieste, alcune valutazioni di
merito economico. I vincoli posti dal Legislatore sono sovradimensionati
rispetto all’obiettivo di perseguire la salute pubblica[5].
Un ampliamento dell’offerta, con conseguente efficientamento della
distribuzione e maggior concorrenza a monte tra produttori, è nell’interesse
del Ssn e dei cittadini. Il primo potrebbe, con le risorse a
disposizione, più concretamente perseguire, bilanciandoli, l’obiettivo di tenere
sotto controllo la spesa e quello di ammettere a rimborso i prodotti in‐patent
con prezzi all’altezza della loro innovatività e
del sottostante impegno in R&S.
I secondi avrebbero sempre a disposizione la più ampia varietà di farmaci, sia
in fascia “A” (i mutuati) che in fascia “C-Op” (i non mutuati con obbligo di
prescrizione[6]),
per ottimizzare il loro impiego a seconda delle esigenze terapeutiche.
Se l’Antitrust non ha mai nutrito
dubbi sull’agenda settoriale da
indicare al Parlamento e al Governo, da qualche tempo a questa parte, ovvero da
quando il dibattito di policy si è
intensificato, tra le varie tesi è comparsa anche quella di un presunto
contrasto tra gli intenti dell’Agcm e le sentenze della Corte Costituzionale. Invero,
in più occasioni la Corte si è espressa su questioni inerenti la distribuzione
al dettaglio dei farmaci, e dalla lettura delle motivazioni e del dispositivo
delle sentenze si vorrebbero ricavare conferme della bontà dell’attuale
struttura di settore.
Su questo punto, e sui rapporti tra
Agcm e Corte Costituzionale, è importante maturare un punto di vista
approfondito, che tenga conto delle rispettive competenze e dei ruoli. Si
rischia, altrimenti, di rimanere bloccati in una contrapposizione tra due alte
Istituzioni che avrebbe del paradossale, dal momento che l’Agcm è nata per dare
attuazione a principi economici affermati nella Costituzione (libertà di
intrapresa, diritto al lavoro, uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, etc.[7]),
e che la Corte Costituzionale è un Organo costituzionale di garanzia e, come
tale, non può esprimersi nel merito delle scelte di politica economica di
Parlamento e Governo. Per la Corte il profilo rilevante è quello della
legittimità costituzionale[8].
Il
contrasto con l’Agcm è solo apparente[9].
La Corte adotta un punto di vista giuridico, per giunta non complessivo
(visione settoriale e connessioni intersettoriali), ma focalizzato sulla
fattispecie su cui è sollecitata; l’Antitrust esprime un punto di vista
economico e sistemico.
Il primo
verifica la coerenza interna della normativa e la sua rispondenza ai principi
costituzionali; il secondo pone la normativa al vaglio dell’analisi economica, in
una prospettiva di potenziale riscrittura e ristrutturazione. La Corte prende
in esame il corpus normativo
esistente per giudicare su eventuali aporie e inconsistenze interne, che minino
l’unitarietà con cui il complesso delle leggi deve tendere realizzare i
principi fondanti della Costituzione. L’Agcm si esprime sulla migliorabilità
delle norme attraverso processi di riforma pro-concorrenziali, per adeguarle ai
tempi, alle nuove capacità organizzative e imprenditoriali, ai nuovi strumenti
di governance, etc..
Non deve
sembrare una diminutio della Corte
affermare che, per forza di cose, il suo giudizio si veste di una maggior
prevalenza formale, mentre quello dell’Agcm può puntare direttamente ai
fondamentali economici.
Per
avere delle esemplificazioni, si prendano la Sentenza n. 446/1988, la Sentenza
n. 27/2003, e la Sentenza n. 275/2003, le tre maggiormente invocate nel
confronto di policy.
Nella Sentenza
n. 446/1988, la Corte Costituzionale si esprime sugli obblighi di chiusura
estiva e infrasettimanale e sulla fissazione degli orari giornalieri, sui quali
hanno competenza le Regioni[10].
Qui la stessa Corte, a latere del
dispositivo che rigetta il ricorso contro gli obblighi di chiusura, inserisce
una precisazione che fa assumere allo stesso dispositivo una luce completamente
diversa:
“[Si rammenta] che il potere [di questa
Corte] di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale la Costituzione
condiziona la possibilità di incidere sui diritti della iniziativa economica
privata concerne solo la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire
quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo”.
In
altri termine, la Corte sostiene che nel corpo normativo regionale si riscontra
(nella formulazione degli articoli, nelle premesse, nei rimandi ai principi costituzionali,
etc.) la volontà di volgere quelle limitazioni delle libertà di intrapresa
verso finalità socialmente meritorie (organizzazione della rete di welfare locale, mantenimento delle
qualità psicofisiche dei lavoratori, etc.). La stessa Corte ne prende atto,
riconoscendo poterci essere un generico legame tra le limitazioni e le finalità
sociali. Ma il punto su cui si dovrebbe approfondire è proprio questo: non
fermarsi alla dichiarazione formale delle finalità e, al contrario, entrare nel
merito dei legami di azione-effetto che ci sono tra la misura di policy e l’auspicata utilità sociale. Solo
che questa funzione non la può assolvere la Corte, che non può impegnarsi nella
valutazione di merito sulla proporzionalità tra l’azione e l’effetto, né, tantomeno,
sull’esistenza di altre eventuali misure in grado di perseguire le stesse
finalità secondo modalità e con esiti migliori.
La Sentenza
n. 27/2003 offre un esempio ancora più chiaro. La Corte è di nuovo chiamata
ad esprimersi sui vincoli ai periodi di apertura degli esercizi (orari, ferie
estive, giorni di lavoro nella settimana)[11].
Qui non si dubita che la scelta del Legislatore (nazionale e regionale) sia
volta a perseguire la salute pubblica, e che i limiti alla concorrenza tra esercizi
farmaceutici abbiano natura strumentale alla salute pubblica. La Corte "giustifica"
i vincoli sui periodi di apertura rimandando alla stessa ratio alla base del contingentamento numerico delle farmacie (la
pianta organica), aspetto non coinvolto (in questo specifico caso) dal ricorso
alla stessa Corte. Assodato (nel “Ritenuto in fatto” e nel “Considerato in
diritto” della sentenza) che il contingentamento numerico mira ad una migliore
realizzazione del servizio pubblico, allora, conclude la Corte, i vincoli agli
orari possono esser visti come un completamento dello stesso contingentamento,
condividendone la finalità. Non un giudizio di adeguatezza e proporzionalità
dello strumento, ma un giudizio di coerenza interna del corpo normativo in
vigore.
È
evidente che, se la ratio viene
costruita in questa maniera, i singoli aspetti del corpus normativo in vigore si sostengono a vicenda, senza passare
per una analisi di congruità e di adeguatezza. Da questo punto di vista, di
particolare interesse è quanto la Corte afferma poco prima del dispositivo,
quando riconosce che:
“[…] Le mutate condizioni di fatto e di
diritto consentirebbero un cambiamento dei convincimenti [circa i vincoli di
apertura], [… sennonché] appare evidente che una simile operazione di
rimodulazione del dettato legislativo fuoriesce dai compiti della Corte, la
quale deve limitarsi ad uno scrutinio di legittimità costituzionale delle norme […]”.
Infine, con la Sentenza n. 275/2003 la Corte è attivata in
merito alla diversa applicazione dell’incompatibilità tra attività all’ingrosso
e al dettaglio per le farmacie private (su cui illo tempore sussisteva) e pubbliche (per le quali illo tempore non era prevista[12]). La Corte non entra in
nessun modo nel merito della ratio
dell’incompatibilità e della sua proporzionalità con gli scopi dichiarati dal
Legislatore. Riconosciuto che l’incompatibilità è attestata per le farmacie
private, la Corte si limita a chiedere la rimozione della disparità di
trattamento, con l’estensione del vincolo anche alle farmacie comunali. L’azione
della Corte è tesa a rimuovere una disparità di trattamento tra cittadini e tra
professionisti/lavoratori, con la richiesta che va nel verso che alla Corte appariva
il più rispettoso delle intenzioni del Legislatore: se quella incompatibilità
era stata disposta in previsione di uno scopo meritorio, allora era corretto
che riguardasse tutte le farmacie, private e pubbliche senza distinguo.
Riassumendo, dalle sentenze della Corte Costituzionale non è
possibile far discendere elementi con cui confutare le tesi sostenute
dall’Antitrust. L’apparente contrasto che è emerso con riguardo al settore
della distribuzione al dettaglio dei farmaci suggerisce, invece, la necessità
di una maggior collaborazione istituzionale. Per il futuro, l’auspicio è quello
di una convergenza e di un raccordo tra le due Istituzioni, prevedendo che
l’Antitrust possa sia attivare la Corte Costituzionale su tematiche inerenti la
concorrenza e il mercato, sia comparire tra le parti audite dalla Corte su queste
stesse tematiche.
2.
Commissione
Ue e Corte di Giustizia Europea
Le considerazioni appena
svolte sul rapporto tra Agcm e Corte Costituzionale sono di aiuto per
comprendere quello che sta accadendo a livello europeo, dove Commissione Ue e
Corte di Giustizia appaiono, a prima vista, anch’esse disallineate nelle
valutazioni sulla struttura e sulla regolazione del settore.
Preliminarmente, occorre
ribadire che struttura e regolazione del settore presentano tratti fondamentali
simili in molti Paesi europei, e soprattutto in quelli mediterranei e di
diritto romano quali Francia, Italia, Portogallo, Spagna, ma non solo se si
pensa ai casi del Belgio e della Germania. Questa condizione implica che dal benchmarking internazionale degli status quo è raro che possano giungere
indicazioni dirimenti per l’agenda
delle riforme, se non a patto di ampliare i casi Paese posti a confronto e di
concentrarsi sulle singole best practice.
Se si analizzano gli
interventi della Commissione Europea nell’arco degli ultimi cinque-sei anni,
emerge una chiara condivisione di visione e di ragioni con l’Antitrust
italiano. I principi dell’Unione Europea di libera circolazione di persone,
professionisti e capitali, e di libertà di insediamento delle attività
economiche e imprenditoriali (articoli 43-56 del Trattato delle CE[13]) spingono la Commissione
a sollecitare i Partner a superare la
pianta organica, il bundling proprietà/gestione,
il divieto sull’incorporation e sulla
formazione di catene, i vincoli di coordinamento dei periodi di apertura, etc..
Per portare alcuni
esempi, con l’IP/05/1665 (Infraction Procedure) del 21 Dicembre 2005, la
Commissione ha ufficialmente chiesto all’Italia di rimuovere i vincoli sulla
proprietà delle farmacie, che vanno al di là di quanto necessario per
perseguire l’obiettivo della salute pubblica. Si legge:
“The Commission
feels that the restriction in questioning go beyond what is necessary to meet
the public-health objective. The dangers of conflicts of interests can in fact
be avoided by measures other than simply banning enterprises linked to firms
involved in the pharmaceutical distribution sector from investing in retail
pharmacies. As for the ban on non-pharmacists or legal persons not made up of
pharmacists from owing pharmacies, this also goes beyond what is necessary to
safeguard public health since a requirement stipulating that a pharmacist must
be present to dispense medicine to patients and manage stocks would be
sufficient […]”.
Con l’IP/06/858
del 28 Giugno 2006, la Commissione ha deciso di chiedere alla Spagna di addurre
giustificazioni per la pianta organica e i vincoli di accesso alla proprietà,
aspetti simili a quelli italiani e valutati eccessivi e controproducenti. Si
legge:
“This system of
limiting the number of pharmacies seems disproportionate or even counterproductive
in relation to the objective if ensuring a good supply of medicines […]”. E
ancora: “[The limits on ownership] are excessive
restrictions in relation to the
legitimate requirement to ensure that relations between patients and the
pharmacy are exclusively entrusted to professionals qualified in pharmacy. [They
are] not necessary to achieve that objective”.
Nello stesso documento,
speculari richieste sono state rivolte all’Austria. E sempre nello stesso
documento è stato inserito il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia
Europea come proseguimento dell’iter avviato
con l’IP/05/1665 (citata poco sopra).
Con l’IP/08/1352
del 18 Settembre 2008, la Commissione ha formalmente richiesto alla Germania e
al Portogallo di riformare la regolazione di settore. Per la prima, la
richiesta ha riguardato l’eliminazione dei vincoli di accesso alla proprietà e
di creazione di catene (“[…] the cannot be justified for reason of
health protection”). Per il secondo, la richiesta ha
riguardato il divieto per i grossisti di assumere la proprietà di farmacie,
oltre che i vincoli alla formazione di catene di esercizi (“[…] these requirements are disproportionate to
guaranteeing the protection of health and therefore are not compatible with the
freedom of establishment”).
Infine, con l’IP/08/1785
del 27 Novembre 2008, la Commissione si è nuovamente rivolta all’Italia,
chiedendo di eliminare il vincolo per il farmacista di possedere più di un
esercizio, e quello per le società di farmacisti di possedere più di quattro
esercizi, per giunta necessariamente ubicati all’interno della stessa
Provincia: “[…] The
restrictions go beyond what is necessary to achieve the objective of protecting
health cited by the Italian Authorities”.
Se le posizioni della
Commissione sono chiare e inequivocabili, da quando alcuni dei procedimenti
avviati dalla Commissione sono approdati al vaglio finale della Corte di
Giustizia, sono emerse delle divergenze tra le valutazioni delle due
Istituzioni. Tuttavia, ad una lettura attenta delle sentenze della Corte, si
comprende come si stia ripresentando a livello europeo quel diverso “punto di
vista” rilevabile in Italia tra l’Agcm e la Corte Costituzionale.
La Corte di Giustizia non
può sostituirsi ai policy maker
nazionali; né riconsiderare il corpus
normativo e regolamentare esistente in una prospettiva di riorganizzazione,
ristrutturazione e ammodernamento. Compito della Corte è accertare che non
esistano punti di contrasto tra le legislazioni nazionali e il Trattato CE.
Nell’assolverlo, la Corte non può entrare nel merito specifico della scelta
degli strumenti per perseguire le varie finalità a livello Paese. La salute
pubblica e la libera intrapresa sono entrambi presenti nel Tratto CE come lo
sono nella Costituzione Italiana, e se un Legislatore nazionale afferma di aver
posto dei vincoli alla concorrenza perché, nella sua valutazione, questi sono
importanti per perseguire l’obiettivo di salute pubblica, la Corte di Giustizia
non può sindacare sul “quantum”, ma
si limita a riconoscere la coerenza interna della legislazione nazionale, che
ha agito senza ignorare le due finalità, e compiendo scelte precise sulla loro
realizzazione coordinata.
Alcuni esempi confermano
questa lettura. Con la Sentenza delle Grande Sezione del 1° Giugno 2010
(procedimenti riuniti C-570/07 e C-571/07), la Corte, esprimendosi sulla pianta
organica nella Provincia spagnola delle Asturie, arriva sì a valutarla non in
contrasto con il Trattato CE, ma sottolineando come questa stessa valutazione
valga solo in linea di principio, nella misura in cui la pianta organica è
strumentale al perseguimento della salute pubblica. Si legge:
“Nel valutare il rispetto dell’obbligo [di non introdurre ingiustificate
restrizioni alla concorrenza e alla libertà di intrapresa], è necessario tenere
conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano una posizione
preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato, e che spetta agli
Stati Membri stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della
sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto. Poiché
detto livello può variare da uno Stato all’altro, si deve riconoscere agli
Stati Membri un margine discrezionale”.
Resta, così, elusa e
ancora aperta la questione della proporzionalità e dell’adeguatezza della
regolamentazione settoriale[14]. È significativo che
l’Avvocato Generale, nel presentare la causa alla Grande Sezione che doveva poi
decidere, così concludeva la sua audizione:
“[…] Spetta al Giudice nazionale determinare se la distanza specifica
imposta [tra farmacie] sia giustificata, tenendo conto del livello di
interferenza con il diritto di stabilimento, della natura dell’interesse
pubblico, nonché del livello di copertura universale che potrebbe essere
raggiunto con sistemi meno restrittivi”[15].
Un altro esempio è dato
dalla Sentenza delle Grande Sezione del 1° Maggio 2009 (procedimento
C-531/06), riguardante direttamente l’Italia deferita dalla Commissione Ue con
la citata IP/06/858. Qui la Corte valuta non in contrasto con il Trattato CE i
vincoli di accesso alla proprietà.
Alla base del dispositivo
vi sono le medesime considerazioni appena sintetizzate: che spetta agli Stati
Membri decidere il livello al quale vogliono garantire la salute pubblica e il
modo in cui questo livello deve essere raggiunto; che la diversità dei sistemi
di protezione sociale richiede che ciascun Paese possa esercitare
discrezionalità nella scelta degli strumenti con cui perseguire la pubblica
utilità; che, nello specifico, spetta al singolo Paese esprimersi sui rapporti
di produzione (professionali, di lavoro, di compravendita) più idonei a
perseguire l’obiettivo della salute pubblica.
Su quest’ultimo punto, la
Corte si “avventura” anche in alcune considerazioni opinabili e anche un po’ inopportune
dato il livello istituzionale, circa la ricattabilità dei farmacisti
stipendiati (alinea 64), o il rischio
che la gestione dell’esercizio venga affidata a soggetti non abilitati alla
professione (alinea 63).
Da un lato, emerge la
tentazione di valutazioni di tipo etico, confermate anche dal fatto che, si
sostiene (alinea 61), “[… i farmacisti di professione gestiscono]
la farmacia non in base ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in
un’ottica professionale. [L’interesse del farmacista], connesso alla finalità
di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza
professionale, e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che
un’eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche
comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la
propria vita professionale”.
Dall’altro lato, la Corte
sembra cadere nell’errore di confondere proprietà e gestione, quest’ultima mai
coinvolta, in Italia come negli altri Partner,
in discussioni che potessero non vederla appannaggio/responsabilità esclusiva
di farmacisti abilitati. Per inciso, le argomentazioni qui utilizzate dalla
Corte porterebbero alla conclusione che, se è lecito che i Paesi Membri
mantengano vincoli all’accesso alla proprietà, non si intravedono ragioni per
cui farmacisti abilitati (valutati in grado di esercitare la professione dai
singoli ordinamenti nazionali) non possano liberamente avviare e gestire
direttamente un loro esercizio. In Italia, i farmacisti titolari sono circa
17mila (quanti gli esercizi farmaceutici), mentre gli iscritti complessivi agli
Ordini provinciali di tutto il Paese arrivano alle 55mila teste.
Considerazioni di questo
tenore possono essere ripetute anche per altri procedimenti in corso innanzi
alla Corte di Giustizia. Le conclusioni dell’Avvocato Generale sulla Causa C-393/08,
per portare altri esempi, suggeriscono alla Corte di rigettare un ricorso
avverso la pianificazione dei periodi di apertura (tra l’altro anche questo
procedimento riguardante l’Italia). Le argomentazioni addotte sono varie, ma su
di tutte si impone quella che il coordinamento dei periodi è un aspetto
collaterale al contingentamento numerico, che a sua volta rientra in una
pianificazione sistemica che, negli intenti del Legislatore, mira a garantire
adeguatezza dell’offerta in quantità e qualità. Si legge: “[tanto più che, in presenza di un esercizio chiuso], chiunque può
utilizzare le altre farmacie aperte o di guardia”.
Si dà per assodato che la
pianta organica abbia virtù positive non superabili e non eguagliabili da
nessun altro assetto, visto che il Legislatore nazionale l’ha posta alla base
dell’organizzazione di settore. Come conseguenza, gli altri aspetti regolatori,
che mirano alla stesse finalità della pianta organica e possono esser visti
come collaterali alla stessa, trovano tout
court ratio e giustificazione.
Anche qui, come prima a proposito della Corte Costituzionale, non un
giudizio di adeguatezza e proporzionalità dello strumento, ma un giudizio di
coerenza interna del corpo normativo in vigore.
Al pari di quanto concluso per la
Corte Costituzionale, non è possibile, dalle sentenze
della Corte di Giustizia, far discendere elementi con cui confutare le
argomentazioni e le richieste della Commissione Europea. Il contrasto è solo
apparente e, piuttosto che far concludere che l’attuale assetto di settore non
presenti problemi e non necessiti di interventi di riforma/rinnovamento, esso
rimanda all’esigenza di migliorare l’interazione e il supporto reciproco tra
Istituzioni nazionali e internazionali che, con competenze e ruoli diversi,
partecipano a decidere dell’evoluzione delle economie e della società europea.
Roma, lì 28 Ottobre
2010
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Nicola
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C. Salerno Via
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[1] Direttore Area
Finanza Pubblica e Regolazione presso il CeRM (www.cermlab.it,
Roma).
[2] Cfr., per un esempio recente, la discussione tra Oscar Giannino e
Andrea Mandelli (Presidente di Fofi, www.fofi.it)
nello spazio radio “Nove in punto: la
versione di Oscar” su Radio 24, di metà Ottobre 2010. Mandelli cita una
delle due sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso del 2003 (cfr. infra nel testo). Materia del contendere è l’orario di apertura
delle farmacie. In un paesino in provincia di Belluno, un farmacista è stato
sanzionato dall’Ordine provinciale per non aver chiuso per ferie la propria
attività, come invece previsto dalla legge regionale. "L'Ordine deve occuparsi d'altro", afferma
Giannino.
La
registrazione della trasmissione è sul sito di Radio 24 http://www.radio24.ilsole24ore.com/popup/player.php?filename=101018-noveinpunto.mp3.
[3] Cfr.
a titolo di esempio: l’Indagine Conoscitiva del 1997, la Segnalazione n. 114/1998,
la Comunicazione al Governo in data 21 Marzo 2005, la Segnalazione n. 453/2008.
[4] Dovrebbe essere questo il ruolo
delle farmacie comunali: portare l’offerta lì dove le condizioni svantaggiate
dell’area non rendono profittevole l’impegno del privato.
[5] Non è accettabile la pretesa di
ricavi minimi al riparo della concorrenza, affinché i farmacisti titolari siano
incentivati a fornire professionalità adeguata e a garantire qualità. È un
argomento, questo, che così come viene proposto e preteso dall’Ordine dei
farmacisti, lo potrebbe essere anche da parte delle Rappresentanze di ogni
altra professione: medici ospedalieri, ingegneri, biologi, etc.. Si dovrebbe
forse contingentare il numero di tutti i professionisti? Al contrario, la
salute pubblica viene maggiormente perseguita e tutelata se tutte le risorse
disponibili, umane e capitali, possono impegnarsi nel settore, con Ordini e
Rappresentanze impegnate in attività di controllo, valutazione e segnalazione
alle Autorità e al pubblico.
[6] La fascia “A” e la fascia “C-Op”
sono i due ambiti sui quali il farmacista titolare ha esclusiva di
commercializzazione.
[7] Artt. 1, 4, 35, 41.
[8] Costituzione della
Repubblica Italiana, Titolo VI, Sezione I, artt. 134-137.
[9] Cfr. le argomentazioni in “Metti
una farmacia tra Antitrust e Corte Costituzionale”, di Pammolli F. e N.C.
Salerno (disponibile su http://www.lavoce.info/articoli/pagina2580.html).
[10] In questo caso, la
sentenza si riferisce ad una legge della Regione Lazio.
[11] In questo caso, la sentenza si riferisce ad una legge della Regione Lombardia. È questa la sentenza richiamata da Andrea Mandelli.
[12] L’articolo 8, comma
1, lettera a), della Legge n. 362/1991 doveva prevedere, secondo la Corte, che
la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali fosse
incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione,
distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. La
incompatibilità erga omnes tra
vendita all’ingrosso e vendita al dettaglio è stata infatti introdotta dal D.
Lgs. n. 219/2006, poi a sua volta modificato dalla Legge n. 248/2006 (riforma
“Bersani-1”), che ha permesso al farmacista titolare di impegnarsi anche in
attività di distribuzione all’ingrosso dei farmaci.
[14] Con il “Report on competition in professional
services” (COM(2004)_83_final
del 9 Febbraio 2004), la Commissione Europea ha
invitato i Partner UE a sorvegliare
sull’applicazione di due principi base della regolamentazione: (a) la proporzionalità tra gli
interventi e i benefici, attuali e concreti, generabili nell’interesse della collettività;
e (b) il collegamento logico e
diretto tra le misure restrittive del libero mercato e gli effetti positivi sul
perseguimento dell’interesse generale dei cittadini.
[15] È qui
utile ricordare, a proposito della Spagna, la positiva esperienza recentemente
realizzata dalla Regione della Navarra. Nel 2001, con la Legge “Foral”, ha
modificato l’assetto della pianta organica, e adesso l’apertura di nuovi
esercizi è sempre possibile con il vincolo, però, che, se ci sono aree
deficitarie o sotto rifornite, l’apertura debba avvenire dapprima in queste. La
riforma ha avuto un percorso molto difficile, impugna subito dall’Ordine dei
Farmacisti innanzi al tribunale Superiore della Navarra per supposta
incostituzionalità, per poi essere definitivamente ammessa, con sentenza non
appellabile, dalla Corte Costituzionale.