Rinviate le differenziazioni retributive dell'art 19 del D.lgs n.150 del 2009 al prossimo triennio contrattuale
Avv. Maurizio Danza
Non si può negare come numerose disposizioni contenute nei
provvedimenti legislativi di questa estate con evidenti finalità di
razionalizzazione della spesa pubblica, siano intervenute sugli
istituti relativi al rapporto di lavoro del pubblico impiego, concepite
quali strumenti finalizzati ad ottenere gli obiettivi di ulteriore
risparmio della spesa pubblica . Tra i primi la Legge n.111 del 15
luglio 2011 (conversione del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 ), che con il
suo art. 16 c.1 in tema di contenimento delle spese in materia di
pubblico impiego è intervenuta sulle facoltà assunzionali (
lett.a), sulla proroga del trattamento economico complessivo(
lett.b), sui fondi relativi alle fasce di premialità ( c.4,5,6),
nonché sui controlli in materia di assenze( c.9), modificando altresì
taluni articoli del testo unico del pubblico impiego. Di grande
rilevanza anche il Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, in via di
conversione in legge, che interviene in materia di trasferimento di
sede del personale della p.a., nonché sulla ulteriore riduzione degli
organici sia per dirigenti che per dipendenti. Di particolare
importanza però il decreto legislativo 1 agosto 2011 n. 141, pubblicato
su GU n. 194 del 22 agosto 2011, recante “modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2,
comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”. Il provvedimento, che
entrerà in vigore dal prossimo sette settembre 2011, interviene, oltre
che sugli aspetti interpretativi relativi alla decorrenza degli
adeguamenti dei contratti integrativi (cfr.art. 65 del D.lgs.
n.150/2009) alla luce della nuova ripartizione tra legge e contratto
dettata dal decreto c.d. Brunetta (cfr. art. 5), anche in tema di
“differenziazione retributiva in fasce”( cfr. art. 6, norme
transitorie), istituto ben noto che già aveva suscitato
forti reazioni di diverso segno nel mondo del lavoro afferente il
pubblico impiego. Tale disposizione al c.1 prevede espressamente che
“la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19,
commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva
successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009”. Qui il
legislatore con norma di carattere generale che riguarda anche la
differenziazione retributiva dei comparti delle autonomie locali e
della Sanità, disciplinata nello specifico dall’art. 31 c.2 del D.lgs.
n.150/2009, ha previsto che il rigido sistema dei tre livelli di
performance di cui all’art. 19 c.2 ( le c.d. fasce), in cui collocare
determinate percentuali di dipendenti e dirigenti (con un limite
massimo di derogabilità previste dalla legge), al fine della
attribuzione del trattamento economico accessorio, non sarà applicabile
se non dalla prossima tornata contrattuale (il primo triennio giuridico
ed economico). Per quanto concerne invece il periodo transitorio in
sostanza il legislatore, pur non abrogando l’istituto per la
differenziazione retributiva introdotto con l’art. 19 del decreto
Brunetta, attribuisce alle singole pubbliche amministrazioni che
abbiano adottati i piani di razionalizzazione, la facoltà di prevedere
un sistema di premialità, a condizione che vengano realizzati effettivi
“dividendi di efficienza” e che venga predisposto un sistema di
attribuzione selettiva delle risorse eventuali, rispettoso del
principio del merito diverso da quello “semi-rigido” delle tre fasce di
cui all’art. 19 del D.lgs. n.150/2009. Appare evidente però che la
scelta di aver reso del tutto facoltativa la adozione di un diverso
sistema di premialità, nasce dalla circostanza ben nota che le risorse
per la premialità possono essere esclusivamente attinte dai risparmi di
gestione (c.d. dividendi di efficienza), come ribadito sia
dall’art. 61 c.17 della L.133 del 2008 che dalla successiva Intesa del
4 febbraio 2011. Non a caso infatti la seconda parte del comma 1
dell’art. 6 del D.lgs. n.141 del 1 agosto dispone che “Ai fini previsti
dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi
contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A ben vedere tale
disposizione appare coerente con la previsione nell’art. 16 c.4
della L.n.111 del 15 luglio 2011, dei piani di
razionalizzazione triennali delle pubbliche amministrazioni, che
rappresentano allo stato attuale l’unico strumento attraverso il quale
si potranno distribuire a dirigenti e dipendenti i dividendi di
efficienza effettivamente realizzati e certificati, nella misura del 25
% , fino alla prossima tornata contrattuale dunque con modalità, come
detto, diverse da quelle dell’art. 19 c.2 del decreto Brunetta,
non applicabile sino ad allora. Ed infatti dalla lettura
del c.4 si ricava in primo luogo che “Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 11, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro
il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei
costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di
servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta
a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i
correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.” Il successivo c.5
prevede, come detto, che “in relazione ai processi di cui al comma 4,
le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a
quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal
presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo
del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per
cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Di particolare interesse
poi il comma 6 dell’art. 16, che garantisce l’esercizio del diritto di
informazione a favore delle organizzazioni sindacali rappresentative
(“i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione
alle organizzazioni sindacali rappresentative”), che in qualche modo,
anche se con forme meno incisive di partecipazione sindacale,
conseguenza della scelta di ricentralizzazione del sistema di
relazioni sindacali e delle materie prima oggetto di legislazione
contrattata operata attraverso la modifica dell’art. 40 del D.lgs.
n.165/2001 da parte dell’art. 54 del decreto Brunetta, non poteva non
riconoscere l’interesse dei sindacati in rappresentanza dei dipendenti
del pubblico impiego, in ordine alla comprensione degli ambiti, degli
strumenti e degli obiettivi volti alla realizzazione di “economie
aggiuntive” da distribuire in forma di dividendo di efficienza, frutto
indubbiamente dell’apporto di tutti i lavoratori della pubblica
amministrazione di appartenenza e coerenti alle logiche di performance
sia di tipo individuale che aggregato, secondo i principi ispiratori
della riforma Brunetta.