Variazione di indirizzo o destinatario irreperibile?
(Mariagabriella Corbi)
L’attività di notifica è disciplinata dalla legge in modo preciso e rigoroso, per cui la presente disamina evidenzia, sostanzialmente, le norme, la prassi e la giurisprudenza di riferimento, al fine di individuarne gli adempimenti, la cui violazione inficierebbe la validità della notifica medesima, con effetti sugli atti oggetto di notifica, in particolare, riguardo ai termini per l’accertamento stabiliti dalla legge a pena di decadenza.
Si parla di irreperibilità relativa o assenza nel caso in cui pur conoscendo la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario non si possa procedere alla notifica o per irreperibilità dello stesso nei luoghi indicati o per irreperibilità, incapacità o rifiuto a ricevere da parte dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c.
In questo caso la notifica si esegue mediante:
1. deposito in busta chiusa e sigillata nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi;
2. richiesta e conseguente affissione dell’avviso di deposito all’albo del Comune;
3. comunicazione al destinatario a mezzo di raccomandata a/r dell’avvenuto deposito.
Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 D.P.R. n. 602/73 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso all’Albo del Comune (Cfr. art. 26 del DPR n.602/1973).La notificazione è un’attività con la quale viene portato a conoscenza del destinatario un atto giuridico che lo riguarda, attraverso la consegna al destinatario, da parte di un soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), di un esemplare o una copia conforme dell’atto da notificare.
Non è ravvisabile la violazione del principio del contraddittorio.
La notifica dell’atto processuale presso la segreteria della Commissione tributaria, ex articolo 17, comma 3, del Dlgs 546/1992, è possibile quando vi sia una carenza originaria o inidoneità delle indicazioni concernenti il luogo ove recapitare le comunicazioni o le notificazioni, ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente non abbia provveduto il nuovo indirizzo o le successive variazioni e risulti impossibile, per mancanza di indicazioni di recapito, effettuare della notifica.
Queste, in sintesi, le conclusioni espresse dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10702 dell’11 maggio 2009.
Contemporaneamente anche la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 10955/2009) ha ritenuto comunque valida la notifica dell’accertamento delle imposte eseguita nelle mani della suocera del contribuente. Nello specifico, la Corte ha ribadito il principio per cui “nel caso in cui la notifica dell’avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell’art. 139 c.p.c., l’obbligo, posto a carico del messo finanziario, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell’intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione della relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, potendo quest’ultima derivare soltanto dall’esecuzione della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall’interessato al fine di superare la predetta presunzione”.
La Corte entrando nel merito “poiché non risulta dagli atti che la persona cui è stato consegnato l’atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all’assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l’abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità né l’ulteriore requisito della convivenza – non espressamente menzionato dall’art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario (…) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria , senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”.
Analogamente la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.10177/2009) con sentenza ha asserito che le notifiche degli accertamenti alle aziende, qualora cessino l’attività, devono essere affisse sulla porta principale della Ditta e ratificate tramite raccomandata. I Giudici hanno specificato che “secondo la giurisprudenza (……) la notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod. proc. Civ. Quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. C), - sostituito, per il procedimento tributario, dell’art, 143 cod. proc. Civ. – quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (…). Poiché l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 non esclude l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c., e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione del codice, deve invero ritenersi, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall’art. 137 e ss. c.p.c., che nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto,disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 c.p.c. – poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili – occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. Citato, art. 60, lett. e)”.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare