composta dai magistrati:
- Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente
- Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI Componente
- 1°Ref. Laura D’AMBROSIO Relatore
- 1°Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.
UDITO nella Camera di consiglio del 22 novembre 2011, il relatore 1° Ref. Laura d’Ambrosio;
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 4 ottobre 2011 prot. n. 15929/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Quarrata, in merito alla possibilità di escludere, ai fini dell’applicazione del limite di cui all’art. 6, comma 13 della L. 122/2010, dal computo della spesa sostenuta per corsi di formazione per il personale aperti anche al personale di altre amministrazioni pubbliche, le erogazioni ricevute da un altro ente pubblico che sostiene la spesa quale contributo per la formazione (presso il comune richiedente) del proprio personale, in considerazione del fatto che tali voci di spesa non graverebbero di fatto sul bilancio del comune.
Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che attiene alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, e la coerenza dell’emissione del parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti, e con il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.
In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale (atteso che la precedente segnalazione avvenuta con deliberazione n. 100/2011 riguarda altra fattispecie) o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.
Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.
Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR, adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.
Nel merito, l’art. 6, comma 13 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 prevede che: “A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'aiuto 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.”
La norma, rubricata “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” è inserita fra le misure introdotte dal legislatore nell’ambito di una manovra finanziaria e risponde alla ratio di ottimizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali.
Questa Sezione, con deliberazioni n. 183 del 6 luglio 2011 e n. 74 del 13 maggio 2011, ha avuto modo di precisare che il rispetto dell’obbligo dettato dalla legge in questione possa avvenire “solo in riferimento ad una spesa per la quale l’ente abbia la disponibilità e discrezionalità in merito alla decisione di autorizzare o meno l’intervento formativo e, di conseguenza, non possa avvenire in riferimento ad una spesa obbligatoria per disposizione di legge, come avviene in riferimento ai corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro”.
Tanto premesso, ai fini della soluzione del quesito proposto, resta da chiarire se le risorse introitate da altre amministrazioni (finalizzate all’organizzazione di corsi di formazione) debbano essere incluse nel computo della spesa di cui trattasi e, pertanto, subire la decurtazione imposta dal legislatore.
La Sezione ritiene che possa estendersi alla fattispecie in esame il principio dettato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011, resa in funzione nomofilattica ai sensi dell’art. 17, comma 31 della L. 102/2009, in riferimento al limite di legge imposto dal medesimo articolo (al comma 7) in relazione al conferimento di incarichi esterni. In tale circostanza le Sezioni Riunite hanno ritenuto di non includere nel computo della spesa soggetta a riduzione le erogazioni ricevute dall’ente da enti pubblici o privati estranei, sul presupposto che le “suddette spese, ove inserite in un proficuo quadro programmatico, possano incrementare le competenze e le conoscenze dell’ente locale” e che “il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall’impatto sul bilancio dell’ente.” In tal senso si è espressa anche la Sezione Lombardia con deliberazione n. 467/2011.
In conclusione, si ritiene che il comune possa escludere dal calcolo del tetto di spesa ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 13, della L. 122/2011, le spese necessarie all’organizzazione dei corsi di formazione anche per conto di un’altra amministrazione ed erogate da quest’ultima, sempreché l’importo in questione sia computato dall’ente erogante nel conteggio della propria spesa di formazione al fine di evitare facili elusioni della norma limitativa (qualora quest’ultimo sia compreso nei destinatari della norma di cui all’art. 6, comma 13, della L. 122/2011).
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 15929/1.13.9.
Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Quarrata e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 22 novembre 2011.
Il Presidente
Vittorio GIUSEPPONE
L’Estensore
1° Ref. Laura D’AMBROSIO
Depositata in Segreteria il 23 novembre 2011.
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Fabio CULTRERA