Regolamento recante “Attuazione dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile”.
Decreto 30 ottobre 2007 Presidenza Consiglio dei Ministri (Cesira Cruciani)
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2007, n. 298 il Decreto 30 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, regolamento recante “Attuazione dell’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile”.
L’Osservatorio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, gestirà una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate.
L’Osservatorio è presieduto dal Capo Dipartimento per le Politiche della famiglia e composto da sei componenti designati dal Ministero delle politiche per la famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da tre componenti designati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell’abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori. Possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994.
Non bisogna dimenticare che i dati analizzati sono relativi ai casi resi noti alle autorità giudiziarie, l’abuso sessuale è un fenomeno che presenta un elevato numero oscuro relativo cioè a tutti quei casi non denunciati. Le persone che per prime ascoltano il minore quando questi effettua la denuncia, sono Carabinieri o Polizia, ed è per questo che andrebbe assicurata una specifica formazione per gli operatori perché possano condurre un colloquio utile da un punto di vista giudiziario, svolto nell’interesse e tutela della vittima minorenne, la quale si trova a raccontare fatti ed episodi traumatici con forte carica emotiva.
Il minore viene ascoltato ripetutamente da più persone, durante le indagini e l’eventuale processo, incrementando il loro trauma. Non sembrano ancora essere in funzione e in attivo delle tecniche mirate per l’interrogatorio del minore, sia negli uffici giudiziari, che nelle stesse aule di Tribunale. Si fa ricorso in rari casi, all’incidente probatorio o all’audizione protetta, e solo in pochissimi casi è stata disposta perizia per accertare l’attendibilità del minore o altra perizia relativa alle condizioni affettivo relazionali della famiglia della vittima/abusante.