Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)
(GU n. 195 del 22-8-2012)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con
osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e regole generali
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei
professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di
accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni
del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare
analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non
espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo
qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la
prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo
giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico
professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si
applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa
prestazione eseguita da piu' soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del
compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono
vincolanti per la liquidazione stessa.
Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 2
Tipologia di attivita'
1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita'
stragiudiziale e attivita' giudiziale. Le attivita' giudiziali sono
distinte in attivita' penale e attivita' civile, amministrativa e
tributaria
Art. 3
Attivita' stragiudiziale
1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e
della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni
trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi,
anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza
della prestazione.
2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la
prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito
alle stesse. 3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il
compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti
liquidabile a norma dei commi che precedono.
Art. 4
Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria e'
distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase
di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria;
fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della
natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza
e complessita' delle questioni trattate, con valutazione complessiva
anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della
prestazione.
3. Si tiene altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei
risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali,
conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione
processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.
206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso
e' aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma
dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di
liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive
tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Art. 5
Determinazione del valore della controversia
1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della
controversia e' determinato a norma del codice di procedura civile
avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie,
all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di
quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a
titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla
somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della
controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti,
quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del
codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il
valore della causa e' determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto
della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in
giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono
l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto conto
dell'interesse sostanziale tutelato. 3. Per le controversie di valore
indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto
e della complessita' della stessa.
Art. 6
Procedimenti arbitrali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato
rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai
giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la
liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per
l'attivita' stragiudiziale.
Art. 7
Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi
1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati,
nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche
quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il
compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli
altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli
articoli 1 e 4.
Art. 8
Cause di lavoro
1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla meta'.
Art. 9
Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio
1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del
processo, il compenso puo' essere ridotto fino alla meta'. Per le
liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito
patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese
di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza
degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona
difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in
materia penale.
Art. 10
Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito
1. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96
del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi
d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda,
il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola,
del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
Art. 11
Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di
regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente
decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il
compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma
l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli
1 e 4.
2. Il compenso e' liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di
esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione
con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la
conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente,
precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di
esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in
giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali
ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame
delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti
giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali,
interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame
delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del
contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le
autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del
fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori
consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le
richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle
domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero
meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre
parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in
funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque
connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e
assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque
necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche
quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre
parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre
parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso
del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di
copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le
dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a
verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese
le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle
scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della
fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie
o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente
illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per
ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase
rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le
precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti,
le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il
loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di
consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a
quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la
registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del
giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del
fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento
conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella
A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di
esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello
stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il
pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni
ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze
all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni
attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli
uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o
telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri
amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi,
ausiliari, consulenti, magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il
giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola
allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri
di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo
precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.
Art. 12
Attivita' giudiziale penale
1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi:
fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura,
complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle
contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del
numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di
riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della
prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si
tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a
titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di
ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e
l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte
civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti
conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione
processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione
giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da
ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.
Art. 13
Parte civile
1. I parametri previsti per l'attivita' giudiziale penale operano anche
nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in
giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i
parametri previsti per l'attivita' giudiziale civile.
Art. 14
Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di
regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente
decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il
compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma
l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli
1 e 12.
2. Il compenso e' liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e
lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei
documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere,
scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase
introduttiva o che esauriscono l'attivita'.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti
introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste,
dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le
richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in
udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita'
istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali
alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione
della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative
notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati
o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in
particolare complessa quando le attivita' ovvero le richieste
istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la
redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche
incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese
orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle
altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita' connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati,
nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di
consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri
previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri
generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni
attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli
uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o
telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri
amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi,
ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
Capo III
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
Sezione prima
Disposizioni generali
Art. 15
Tipologia di attivita'
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono
individuate le seguenti attivita' svolte dai dottori commercialisti ed
esperti contabili:
a) amministrazione e custodia;
b) liquidazione di aziende;
c) valutazioni, perizie e pareri;
d) revisioni contabili;
e) tenuta della contabilita';
f) formazione del bilancio;
g) operazioni societarie;
h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) sindaco di societa'.
2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attivita' diverse
da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli
albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso
e' determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.
Art. 16
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni
del presente capo, si intendono per: a) «professionista iscritto negli
albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore
commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile
iscritti all'albo;
b) «valore della pratica»: entita' numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attivita' professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attivita'»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
e) «passivita'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.
Art. 17
Parametri generali
1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica e' determinato, in relazione alle singole
attivita' svolte dal professionista, secondo i criteri specificati
nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso e' di regola liquidato, salve ulteriori variazioni
determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della
pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori
commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche' utilizzando, di
regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
Art. 18
Maggiorazioni e riduzioni
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o
difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di
particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere
applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello
altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione puo' essere eseguita in modo spedito
e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del
professionista puo' essere applicata una riduzione fino al 50 per cento
rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Sezione seconda
Disposizioni e parametri specifici
Art. 19
Amministrazione e custodia
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di
amministrazione e custodia di aziende e' determinato dalla sommatoria
dei componenti positivi di reddito lordo e delle attivita', e il
compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal
riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 20
Liquidazioni di aziende
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di
liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice
civile, ovvero di liquidatore giudiziale, e' determinato dalla
sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e
il compenso e' liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato
dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
Art. 21
Valutazioni, perizie e pareri
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie,
pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli
beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di
partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni
di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e'
determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla
valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto
indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed
esperti contabili.
Art. 22
Revisioni contabili
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di
revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonche' per il
riordino di contabilita', per l'accertamento dell'attendibilita' dei
bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente,
dell'autorita' giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della
erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari,
nonche' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di
risorse finanziarie pubbliche, e' determinato in funzione dei
componenti positivi di reddito lordo e delle attivita' e il compenso
liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della
tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 23
Tenuta della contabilita'
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta
della contabilita' ordinaria, e' determinato in funzione dei componenti
positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita'
risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso e' liquidato,
di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C -
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta
della contabilita' semplificata, e' determinato in funzione dei
componenti positivi di reddito lordi, e il compenso e' liquidato, di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C -
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 24
Formazione del bilancio
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per
la formazione del bilancio, e' determinato in funzione dei componenti
positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita', e il
compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro
6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 25
Operazioni societarie
1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la
costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale,
incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di societa', ente o
associazione, e' determinato in funzione del capitale sottoscritto ed
e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della
tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le
fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo
di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del totale
delle attivita' delle situazioni patrimoniali utilizzate per
l'attivita' professionale svolta, e il compenso e' liquidato, di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C -
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 26
Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di
contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e' determinato
in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali
passivita' accollate dal cessionario, e il compenso e' liquidato, di
regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C -
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti
contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono
determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso
e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della
tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
consulenza economica e finanziaria e' determinato in funzione dei
capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e
il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel
riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
Art. 27
Assistenza in procedure concorsuali
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresi', nel
corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di
ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, e'
determinato in funzione del totale delle passivita', e il compenso e'
liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della
tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del
comma 1 sono ridotte fino alla meta' nel caso in cui le procedure si
concludono con esito negativo.
Art. 28
Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni
connesse e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro
10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni
tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonche' per la
rappresentanza tributaria, e' determinato, per ogni grado di giudizio,
in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi,
sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato
o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il
compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro
10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di
consulenza tributaria e' determinato in funzione dell'importo
complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che
sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione
oppure dei quali e' richiesto il rimborso, e il compenso e' liquidato,
di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C -
Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art. 29
Sindaco di societa'
1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di
sindaco di societa' che svolge i controlli di legalita' e
sull'amministrazione della societa' e' determinato in funzione della
sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita',
e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel
riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti
contabili.
2. Quando la funzione di sindaco e' svolta in societa' di semplice
amministrazione di beni immobili di proprieta', in societa' dedicate al
solo godimento di beni patrimoniali, in societa' in liquidazione o in
procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in
tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla meta'.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le
percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del
comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista
riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali
di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono
aumentate fino al 50 per cento.
Capo IV
Disposizioni concernenti i notai
Art. 30
Tipologia di attivita'
1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita'
notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni
immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati,
atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti
relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della societa'.
4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attivita' non riconducibili
a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attivita' di
valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, e' compresa tra gli «altri atti».
Art. 31
Criteri
1. Per valore di riferimento si intende:
a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entita' del credito garantito;
c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.
Art. 32
Parametro
1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto,
orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale
riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle
A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e' liquidato, di regola, in una
percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata
in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita
al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o
alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento e' quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso e' liquidato, di regola,
in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento
dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro
400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle
forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che
del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficolta',
complessita', importanza delle questioni trattate, dell'eventuale
urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in
termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei
risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate piu' tabelle e piu' voci della medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il
compenso complessivo puo' essere liquidato sommando i compensi relativi
ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia
della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia
della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei
valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente,
liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura,
difficolta', complessita', importanza delle questioni trattate,
dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno
profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera
prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti
dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore
e' inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e
C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.
8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le
ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili
conservati presso il notaio, e', di regola, liquidato al notaio quanto
dovuto all'Archivio notarile.
Capo V
Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica
Art. 33
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e
agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e
conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale,
geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e
perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale
laureato, tecnologo alimentare.
Art. 34
Parametri generali per la liquidazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 e' stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessita' della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificita' della prestazione, definita parametro «Q».
Art. 35
Costo economico dell'opera
1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo
conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al
mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo
lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza,
dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:
P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie
componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
Art. 36
Complessita' della prestazione
1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di
regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un
livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato
nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della
prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici,
conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione,
l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di
regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Art. 37
Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita'; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilita';
e) idraulica;
f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore
specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie
componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al
comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e' liquidato per analogia.
Art. 38
Consulenze, analisi ed accertamento
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed
accertamento, se non determinabile analogicamente, e' liquidato tenendo
particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza
della prestazione.
Art. 39
Determinazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di
regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle
categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione
o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo
l'espressione che segue:
CP=V×G×Q×P
Capo VI
Disposizioni concernenti le altre professioni
Art. 40
Altre professioni
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre
professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in
quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo
giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto,
ferma restando la valutazione del valore e della natura della
prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del
pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non
economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della
prestazione.
Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 41
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 42
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Roma, 20 luglio 2012
Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012 Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2
Allegato 1)
Tabella A - Avvocati
(Attivitą giudiziale civile, amministrativa e tributaria)
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio:
valore medio di liquidazione euro 1.200;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva:
valore medio di liquidazione euro 600;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria
valore medio di liquidazione euro 1.200;
aumento: fino a +150%;
diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 1.500;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva
a) mobiliare:
valore medio di liquidazione euro 800;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare:
valore medio di liquidazione euro 1.800;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 550;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva
valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria
valore medio di liquidazione euro 550;
aumento: fino a +150%;
diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 700;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare:
valore medio di liquidazione euro 400;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare:
valore medio di liquidazione euro 900;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 1.900;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva
valore medio di liquidazione euro 1.000
aumento: fino a +60%
diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria
valore medio di liquidazione euro 2.000;
aumento: fino a +150%;
diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 2.600;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare:
valore medio di liquidazione euro 1.300;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare:
valore medio di liquidazione euro 2.900;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 3.250;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva:
valore medio di liquidazione euro 1.650;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria:
valore medio di liquidazione euro 3.250;
aumento: fino a +130%;
diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria:
valore medio di liquidazione euro 4.050;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare:
valore medio di liquidazione euro 2.100;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare:
valore medio di liquidazione euro 4.800;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 5.400;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva
valore medio di liquidazione euro 2.700;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria
valore medio di liquidazione euro 5.400;
aumento: fino a +100%;
diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 6.750;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva
a) mobiliare
valore medio di liquidazione euro 3.600;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare
valore medio di liquidazione euro 8.100;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di
riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%
GIUDICE DI PACE
Scaglione fino a euro 5.000
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -60%
Fase introduttiva
valore medio di liquidazione euro 150;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -60%
Fase istruttoria
valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +100%;
diminuzione: fino a -80%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 400;
aumento: fino a +30%;
diminuzione: fino a -70%
Scaglione da euro 5.001
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%
CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA
Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 1.600;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva
valore medio di liquidazione euro 1.000;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 1.900;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI
Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 1.700;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva
valore medio di liquidazione euro 1.100;
aumento: fino a +60%;
diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 2.000;
aumento: fino a +70%;
diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro
PRECETTO
Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO
Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai
procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni
AFFARI TAVOLARI
Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai
procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni
Tabella B - Avvocati
(Attivitą giudiziale penale)
TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Fase di studio
valore medio di liquidazione euro 300;
aumento: fino a +300%;
diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva
valore medio di liquidazione euro 600;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria
valore medio di liquidazione euro 900;
aumento: fino a +100%;
diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria
valore medio di liquidazione euro 900;
aumento: fino a +50%;
diminuzione: fino a -70%
Fase esecutiva
euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.
GIUDICE DI PACE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%
TRIBUNALE COLLEGIALE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%
CORTE D'ASSISE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%
CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%
CORTE D'ASSISE D'APPELLO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%
MAGISTRATURE SUPERIORI
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%
Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili
(DM n. 140/2012)
COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Riquadro 1 [Art. 19]
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita':
fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%
Riquadro 2 [Art. 20]
a) sul totale dell'attivo realizzato:
fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
oltre euro 4.000.000 dallo 0.75% al 1%
b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%
Riquadro 3 [Art. 21]
- sul valore della perizia o della valutazione:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%
per il di piu' fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%
per il di piu' oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%
Riquadro 4 [Art. 22]
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,075%
c) sull'ammontare delle passivita' dallo 0,050% allo 0,075%
Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]
a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;
b) sul totale delle attivita': dallo 0,020% allo 0,060%
c) sul totale delle passivita' risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%
Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a euro 50.000 dal 4% al 3%
sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%
oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%
Riquadro 6 [Art. 24]
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro
per il di piu' oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010%
b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,060%
c) sull'ammontare delle passivita': dallo 0,020% allo 0,030%
Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]
- sul capitale sottoscritto:
fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50%
per il di piu' oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%
Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]
- sul totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali utilizzate:
fino ad euro 4.000.000 dal 1% al 1,50%
oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%
Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]
- sul corrispettivo pattuito:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]
- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:
fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%
oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
Riquadro 9 [Art. 27]
- sul totale delle passivita':
fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%
oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%
Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva euro 450
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle societa' di persone euro 550
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle societa' di capitali euro 650
- Dichiarazioni IRAP euro 200
- Dichiarazioni IVA euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150
- Dichiarazione di successione euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100
- Invio telematico euro 20
Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]
- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%
Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]
- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%
Riquadro 11 [Art. 29]
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attivita':
fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
per il di piu' fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
per il di piu' fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
per il di piu' fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
per ogni euro 100.000.000 di valore in piu' o frazione, rispetto a
euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000
Allegato 2)
Tabella A
Notai
ATTI IMMOBILIARI
Da € 25.000,00 a € 1.000.000
Valore medio: € 500.000,00
Percentuale riferita al valore medio: 1,1% del valore dell'immobile
Forbice: aumento fino al 4,820% ; riduzione fino allo 0,410%
Da € 1.100.001 a 3.500.000
Valore medio: € 2.300.000
Percentuale riferita al valore medio: 0,21% del valore dell'immobile
Forbice: aumento fino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%
Da € 3.500.001 a € 5.000.000
Valore medio: € 4.250.000
Percentuale riferita al valore medio: 0,14% del valore dell'immobile
Forbice: aumento fino allo 0,161%; riduzione fino allo 0,120%
Tabella B
ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)
Da € 10.000 a € 200.000
Valore medio : € 105.000,00
Percentuale del valore medio: 0,62%
Forbice: riduzione fino allo 0,350%; aumento fino all'1,790%
Da € 200.001 a € 700.000
Valore medio: 450.000
Percentuale del valore medio: 0,200%
Forbice: riduzione fino allo 0,130; aumento fino allo 0,350%
Da € 700.001 a € 2.500.000
Valore medio: € 1.600.000
Percentuale del valore medio: 0,082%
Forbice: riduzione fino allo 0,049%; aumento fino allo 0,130%
Da 2.500.001 a € 4.500.000
Valore medio: € 3.500.000
Percentuale del valore medio: 0,035%
Forbice: riduzione fino allo 0,028%; aumento fino allo 0,490%
Tabella C
ATTI SOCIETARI
Da € 25.000 a € 400.000
Valore medio dell'atto: € 212.500
Percentuale del valore medio: 1,4%
Forbice: aumento fino a 6,90%; riduzione fino a 0,86%
Da € 400.001 a € 1.500.000
Valore medio dell'atto: € 950.000
Percentuale del valore medio: 0,47%
Forbice: riduzione fino allo 0,35%; aumento fino allo 0,86%
Da € 1.500.001 a € 5.000.000
Valore medio dell'atto: € 3.250.000
Percentuale del valore medio: 0,16%
Forbice: riduzione fino allo 0,13% ; aumento fino allo 0,35%
Tabella D
ALTRI ATTI
Da € 30 al € 500 con aumento fino al doppio