(Re)individuate le aree per gli sgravi del contratto di inserimento stipulato per le donne
(Angelo Vitale - Consulente del lavoro)
Firmato in data 31 luglio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007 il Decreto Interministeriale che proroga anche per il 2007 le agevolazioni già disciplinate dal precedente D.I. del 17/11/05 (il quale prevedeva le agevolazioni per gli anni 2004-2005 e 2006).
Infatti dal 1° gennaio 2007 le agevolazioni contributive per le assunzioni delle donne risultavano sospese per assenza del relativo decreto colmato con il D.I. in commento.
Le agevolazioni contributive usufruibili, presenti le altre condizioni previste dall’art. 54 e segg. Del D. Lgs. 276/03 e successive modifiche, sono pertanto riepilogabili:
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DATORI DI LAVORO |
UBICAZIONE |
RIDUZIONE |
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imprese e non imprese |
centro - nord |
25% (*) |
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imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti |
centro - nord |
40% (*) |
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non imprese |
mezzogiorno |
50% (*) |
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Imprese |
mezzogiorno |
(**) |
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imprese artigiane |
ovunque ubicate |
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Imprese |
zone ad alto tasso di disoccupazione individuate annualmente da apposito decreto |
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(*) la riduzione si intende riferita alla quota a carico del datore di lavoro (**) Si applica la nuova misura contributiva a carico del datore di lavoro (10%) per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, co. 1211, interessando anche le assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento, per i quali era possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) – cfr. Circ. Inps n. 22 del 23/01/07 |
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Si riporta il D.I. pubblicato con i richiami al fine di agevolarne la lettura.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato;
Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;
Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
Visto l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, "qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti";
Visto l'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;
Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;
Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;
Considerati i dati ufficiali sull'occupazione e disoccupazione pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione "Forze lavoro" Media 2005;
Considerati i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media dell'Europa a 15 membri per gli anni 2002-2003-2004;
Decreta:
Art.
1.
Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276
1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.
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Art. 54. Definizione e campo di applicazione 1. Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico. |
Art. 2.
Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3.
Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti
nelle aree di cui all'art. 1
1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.
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Art. 59. Incentivi economici e normativi 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro di cui trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f). «nel rispetto del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002». Modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251 Gazzetta Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2004 |
Roma, 31 luglio
2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 292