IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente "Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra";
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente "Adeguamento
delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova
normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del
servizio civile nazionale";
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente "Provvidenze
in favore dei grandi invalidi" e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di
guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore,
demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero
degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente "Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore", la
quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio
obbligatorio di leva;
Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente "Nuove
disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare", che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei ministeri", che ha conferito un nuovo assetto
all'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
ministeri;
Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e
19 dicembre 2005 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
29 dicembre 2006, recante la ripartizione delle unita' previsionali
di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2007, con il quale e' stato iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia ed delle finanze il capitolo
1319 Economia, UPB 2.1.2.3 "pensioni di guerra";
Viste le comunicazioni dei competenti Uffici del Ministero della
solidarieta' sociale (Ufficio nazionale per il servizio civile) e del
Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data
28 maggio 2007 e in data 24 aprile 2007;
Considerato che, per il corrente anno 2007, il Ministero della
solidarieta' sociale (Ufficio nazionale per il servizio civile) non
ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi
regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione
relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai
grandi invalidi;
Considerato altresi' che il medesimo Ufficio per il servizio civile
aveva provveduto ad invitare sia gli interessati, nel caso di mancata
assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a
presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle
finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo sia gli enti
stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari
eventualmente assegnati ai grandi invalidi;
Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori
debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra
evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2007,
assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi
invalidi;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2007, il numero dei grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo
all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e
della legge 7 febbraio 2006, n. 44, e' di 529 unita', per l'importo
annuo complessivo di euro 5.713.200.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2007, pari ad euro 15.881.800, sono liquidati, in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di
aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D);
ed E), numero 1, della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al
15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado
di assicurarlo;
b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della
citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono
corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio
2007 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno
del mese successivo alla data di presentazione della domanda per
ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che
abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2007.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2007,
redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il
31 dicembre 2007 al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei
servizi del tesoro - Direzione centrale degli uffici locali e dei
servizi del tesoro - Ufficio VII, previa specificazione delle
infermita' da cui e' affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre
2007, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano,
entro trenta giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio
nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio VII del
Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva
competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di
accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio
stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene
anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono
all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione
autorizzatoria da parte dell'Ufficio VII, indicato al comma 1, che
curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti
medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319/Economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 luglio 2007
Il Ministro della difesa
Parisi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2007
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 10, foglio n. 23