MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 10 ottobre 2008 , n. 193

  Regolamento  per  il  finanziamento degli istituti di patronato, ai
sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  30  marzo  2001,  n.  152,  concernente  la nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 7 dell'articolo 13 della citata
legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  sentiti  gli  istituti di patronato e di
assistenza  sociale,  sono stabilite le modalita' di ripartizione del
finanziamento  per l'attivita' svolta dai suddetti istituti, e per la
loro organizzazione;
  Vista,  altresi',  la lettera d) del citato comma 7, che dispone la
previsione  di  un periodo transitorio volto a consentire la graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n.
764,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante i criteri
per  l'erogazione  del  contributo al finanziamento degli istituti di
patronato  e  di  assistenza  sociale,  in attuazione dell'articolo 3
della legge 27 marzo 1980, n. 112;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto   il   decreto-legge   16   maggio   2008,  n.  85,  recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
  Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
  Uditi  i  pareri  del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25
febbraio e del 12 maggio 2008;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 6 ottobre 2008;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:


                               Art. 1.



  1.  Il  finanziamento  degli  istituti di patronato e di assistenza
sociale,  di  seguito  definiti  «istituti  di  patronato»,  previsto
dall'articolo  13  della  legge  30  marzo  2001,  n. 152, di seguito
definita  «legge»,  e' corrisposto sulla base della valutazione della
loro   attivita'   e   della   loro   organizzazione   in   relazione
all'estensione  e  all'efficienza  dei servizi offerti degli istituti
medesimi.

        
                    Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Si  riporta  il testo del comma 7 dell'art. 13 della
          legge  30  marzo  2001,  n.  152  (Nuova disciplina per gli
          istituti  di patronato e di assistenza sociale), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97:
             «7.  Con  regolamento  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza  sociale,  adottato  ai  sensi dell'articolo 17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  sentiti  gli  istituti  di patronato e di
          assistenza   sociale,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
          base dei seguenti criteri:
              a)  previsione  delle quote percentuali da destinare al
          finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
              b)  individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
          da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
          di  cui  ai  commi  1  e  2  e  per  il  loro aggiornamento
          periodico,    definendo,    altresi',   le   modalita'   di
          accertamento,  di  rilevazione  e controllo dell'attivita',
          dell'estensione  e  dell'efficienza  dei servizi; i criteri
          per    la    valutazione    dell'efficienza   delle   sedi,
          dell'attivita'   svolta,   in  relazione  all'ampiezza  dei
          servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
          suddetti elementi;
              c)   definizione,   per   le  attivita'  svolte  e  per
          l'organizzazione,  delle  modalita' di documentazione e dei
          criteri  di  verifica  anche  di  qualita',  da  parte  del
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, nonche'
          delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
          delle   rilevazioni   effettuate   e  dei  criteri  per  la
          definizione  di  eventuali  discordanze  nella  rilevazione
          delle attivita' e dell'organizzazione;
              d)  previsione  di un periodo transitorio, comunque non
          superiore  ad  un triennio, volto a consentire una graduale
          applicazione del nuovo sistema di finanziamento.».
             -   Il  decreto  13  dicembre  1994, n. 764 (Regolamento
          recante  nuovi  criteri  per l'erogazione del contributo al
          finanziamento  degli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20
          febbraio 1995, n. 42.
             La  legge  27  marzo 1980, n. 112, abrogata dall'art. 21
          della legge 30 marzo 2001, n. 152, recava: «Interpretazione
          autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica
          ed  il  finanziamento  degli  istituti  di  patronato  e di
          assistenza  sociale  di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947,
          n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto».
             -   Il  testo  del comma 3 dell' art. 17, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
             -  La  legge  14  gennaio  1994,  n. 20 (Disposizioni in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
          1994, n. 10.
             -   Il  testo  del  decreto-legge  16 maggio 2008, n. 85
          (Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo  in  applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1 della legge 14
          luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 2008, n. 114.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo dell'art. 13 della citata legge n. 152 del
          30 marzo 2001 e' il seguente:
             «Art. 13 Finanziamento.
             1.    Per    il    finanziamento   delle   attivita'   e
          dell'organizzazione   degli  istituti  di  patronato  e  di
          assistenza  sociale  relative  al conseguimento in Italia e
          all'estero  delle  prestazioni  in  materia di previdenza e
          quiescenza   obbligatorie  e  delle  forme  sostitutive  ed
          integrative  delle  stesse,  delle  attivita'  di patronato
          relative  al  conseguimento  delle prestazioni di carattere
          socio-assistenziale,   comprese   quelle   in   materia  di
          emigrazione  e immigrazione, si provvede, secondo i criteri
          di  ripartizione  stabiliti  con  il  regolamento di cui al
          comma  7,  mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo
          0,226  per  cento  a  decorrere  dal  2001  sul gettito dei
          contributi  previdenziali obbligatori incassati da tutte le
          gestioni   amministrate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza   sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale  di
          previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica
          (INPDAP),   dall'Istituto   nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
          previdenza  per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
          disposto  dal  comma  2,  le somme stesse non possono avere
          destinazione   diversa  da  quella  indicata  dal  presente
          articolo.
             2.  Il  prelevamento  di  cui al comma 1 e' destinato al
          finanziamento  degli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale nelle seguenti percentuali:
              a) 89,90 per cento all'attivita';
              b)  10  per  cento  all'organizzazione, di cui il 2 per
          cento per l'estero;
              c)   0,10   per  cento  per  il  controllo  delle  sedi
          all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e
          dell'attivita'.
             3.  I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il
          31  gennaio  di ciascun anno, al versamento, nello stato di
          previsione   dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
          nell'unita'  previsionale  di  base  6.2.2 «Prelevamenti da
          conti  di  tesoreria;  restituzioni;  rimborsi;  recuperi e
          concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80
          per  cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui
          al   comma  1  sul  gettito  dei  contributi  previdenziali
          obbligatori  incassati  nell'anno  precedente.  Entro e non
          oltre   il   30   giugno  di  ciascun  anno,  gli  istituti
          previdenziali  stessi  provvedono  a  versare, sulla stessa
          unita'  previsionale  di  base,  capitolo 3518, la restante
          quota.
             4.  A  decorrere  dall'anno  2002, al fine di assicurare
          tempestivamente  agli istituti di patronato e di assistenza
          sociale  le somme occorrenti per il regolare funzionamento,
          gli   specifici   stanziamenti,   iscritti   nelle   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sono
          determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per
          cento  delle somme impegnate, come risultano nelle medesime
          unita'  previsionali  di  base nell'ultimo conto consuntivo
          approvato.  I predetti stanziamenti sono rideterminati, per
          l'anno  di  riferimento,  con  la legge di assestamento del
          bilancio    dello    Stato,   in   relazione   alle   somme
          effettivamente    affluite    all'entrata,    per   effetto
          dell'applicazione  dell'aliquota  di  cui  al comma 1, come
          risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
             5.   In  ogni  caso,  e'  assicurata  agli  istituti  di
          patronato    l'erogazione   delle   quote   di   rispettiva
          competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma
          4, entro il primo trimestre di ogni anno.
             6.   Le   aziende   sanitarie  locali  che  decidono  di
          avvalersi,  in  regime  convenzionale,  delle  attivita' di
          patronato  e  di  assistenza  volte  al conseguimento delle
          prestazioni  erogate  dal  Servizio sanitario nazionale, al
          fine  di  fronteggiare  il  relativo  onere, sono tenute ad
          adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un
          equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti
          organi.
             7.  Con  regolamento  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  adottato  ai  sensi dell'articolo 17,
          comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  sentiti  gli  istituti  di patronato e di
          assistenza   sociale,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
          base dei seguenti criteri:
              a)  previsione  delle quote percentuali da destinare al
          finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
              b)  individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
          da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
          di  cui  ai  commi  1  e  2  e  per  il  loro aggiornamento
          periodico,    definendo,    altresi',   le   modalita'   di
          accertamento,  di  rilevazione  e controllo dell'attivita',
          dell'estensione  e  dell'efficienza  dei servizi; i criteri
          per    la    valutazione    dell'efficienza   delle   sedi,
          dell'attivita'   svolta,   in  relazione  all'ampiezza  dei
          servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
          suddetti elementi;
              c)   definizione,   per   le  attivita'  svolte  e  per
          l'organizzazione,  delle  modalita' di documentazione e dei
          criteri  di  verifica  anche  di  qualita',  da  parte  del
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, nonche'
          delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
          delle   rilevazioni   effettuate   e  dei  criteri  per  la
          definizione  di  eventuali  discordanze  nella  rilevazione
          delle attivita' e dell'organizzazione;
              d)  previsione  di un periodo transitorio, comunque non
          superiore  ad  un triennio, volto a consentire una graduale
          applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
             8.  Per  il  perseguimento delle finalita' loro proprie,
          gli  istituti  di patronato e di assistenza sociale possono
          altresi' ricevere:
              a) eredita', donazioni, legati e lasciti;
              b) erogazioni liberali;
              c) sottoscrizioni volontarie;
              d)  contributi e anticipazioni del soggetto promotore e
          delle sue strutture periferiche.
             9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in
          lire   54   miliardi   a  decorrere  dall'anno  2001,  sono
          compensati      mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 3 del
          decreto-legge  20  gennaio  1998,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.".

        
      
                               Art. 2.



  1.  A  decorrere  dall'esercizio  2009, la ripartizione delle somme
iscritte  sugli  appositi capitoli di spesa dello stato di previsione
del  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e'
effettuata in base alle seguenti percentuali:
   a)  attivita'  svolta  ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della
legge:
    1) in Italia 80,00 per cento;
    2) all'estero 9,90 per cento;
   b) organizzazione degli uffici:
    1) in Italia 8 per cento;
    2) all'estero 2 per cento;
   c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.

        
      
                               Art. 3.



  1.   Ai   fini   della   ripartizione   del  finanziamento  di  cui
all'articolo13  della  legge,  sono  riconosciuti  gli  interventi di
patrocinio che:
   a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di
assistenza  da  parte  del  richiedente,  indipendentemente dalla sua
adesione   o  meno  all'organizzazione  promotrice  dell'istituto  di
patronato;
   b)  hanno  per  scopo  il  conseguimento di prestazioni in materia
previdenziale,  comprese  quelle  di  previdenza complementare, socio
assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse
collegati ed autonomamente configurabili;
   c)  sono  svolti  nei  confronti delle amministrazioni italiane ed
estere  competenti  alla  definizione  degli  interventi  ovvero alla
erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.
  2.     All'estero,     sono     equiparabili    alle    prestazioni
socio-assistenziali   di   cui  alle  tabelle  allegate  al  presente
regolamento,  analoghe  prestazioni,  non  derivanti da contribuzione
obbligatoria,  per  le  quali  la  legislazione  dei  paesi esteri ne
prevede l'erogazione in servizi o in beni in natura.
  3.  E'  riconosciuta  l'attivita'  svolta  in  nome e per conto dei
cittadini emigrati secondo i seguenti criteri:
    a)  gli  interventi  per  l'ottenimento di prestazioni autonome a
carico   degli   istituti   assicuratori   esteri  sono  riconosciuti
all'ufficio  dell'istituto  di  patronato all'estero incaricato della
trattazione  da  parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla
stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;
    b)  gli  interventi in convenzione internazionale per i quali sia
richiesto  l'interessamento  di  una  sede  di  un paese estero, sono
riconosciuti  alla  sede  italiana per la parte italiana ed alla sede
estera per la parte estera;
    c)  gli  interventi  di  sedi  estere  che coinvolgano altre sedi
estere,  sono  riconosciuti  ad  entrambe  le sedi se le stesse hanno
contribuito,  ciascuna  per  la  parte  di  propria  competenza, alla
definizione dell'intervento.
  4.  Non sono riconoscibili gli interventi per la sollecitazione del
caso.

        
      
                               Art. 4.



  1.  Il  mandato  rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti
della   tutela   in   sede   amministrativa,  e'  trasmesso,  a  cura
dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione
della  prestazione  richiesta.  Il  mandato,  firmato  dal mandante e
dall'operatore  autorizzato  dall'istituto  di patronato a riceverlo,
deve contenere:
   a) l'espressa indicazione del mandatario;
   b) la data e l'oggetto del mandato;
   c)  l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a
trattare la pratica;
   d)  le  esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di
cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.   Copia  del  mandato  o  idonea  documentazione  attestante  il
conferimento  del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora
le  modalita'  operative  prevedano  il  colloquio  telematico con le
amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso
con le medesime modalita'.
  3.  Una  copia  del  mandato  rilasciato ad una sede di istituto di
patronato  operante  in uno Stato estero, deve essere conservata agli
atti  in  lingua  italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve
essere  conservata  agli  atti  una  copia  del  mandato  in  formato
bilingue.
  4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano
coinvolte  piu'  amministrazioni,  l'amministrazione  che  riceve  il
mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle
successive fasi di trattazione della pratica.
  5.  Il  mandato  si estingue, oltre che per le cause previste dalle
apposite  norme  di legge, con la definizione dell'intervento oggetto
del  mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento
amministrativo.  L'amministrazione competente deve comunicare l'esito
della  richiesta,  oltre  che  all'interessato, anche all'istituto di
patronato mandatario.
  6.   In  caso  di  revoca  del  mandato,  l'istituto  di  patronato
subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria
dell'intervento  ed  all'istituto  di  patronato revocato, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
  7.  Ai  fini  dell'attribuzione  della  pratica svolta, puo' essere
rilasciato  un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per
il  conseguimento  della  stessa  prestazione,  solo  nel caso in cui
l'intervento  non  sia  gia'  stato  definito positivamente. Il nuovo
mandato  ha  effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo
in corso di definizione e per quelle successive.
  8.  La  revoca  non  opera  rispetto all'intervento gia' svolto, se
definito positivamente.

        
                    Nota all'art. 4:
             -  Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

        
      
                               Art. 5.



  1.  L'attivita'  di  patrocinio,  in sede amministrativa, e' svolta
attraverso due fasi di trattazione:
   a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
   b)   fase   di   contenzioso   amministrativo   o   amministrativo
medico-legale.
  2.  Costituisce  intervento  efficace  ai fini del finanziamento la
presentazione  della  domanda, la sua integrazione con documentazione
utile  alla  definizione  della  stessa,  la  richiesta  di  riesame,
l'opposizione, il ricorso. L'attivita' di patrocinio puo' intervenire
anche  in  un  momento  successivo  all'inoltro  della  domanda o del
ricorso, purche' l'amministrazione destinataria non abbia gia' deciso
in  ordine  alla  richiesta,  anche  se il provvedimento non e' stato
ancora  comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel
corso   di   una  delle  fasi  procedurali  costituiscono  interventi
meramente   sollecitatori,   pertanto   non   utili   ai   fini   del
finanziamento, ferma restando la validita' del mandato in ordine alle
eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di
prestazioni  erogate  d'ufficio  dagli  istituti  previdenziali  o  a
seguito  di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato
potra'  essere  riconosciuto  valido  quando  la  liquidazione  della
prestazione  sia  avvenuta  dopo  il  decorso  del  termine assegnato
all'istituto per provvedere.

        
      
                               Art. 6.



  1.  Ai  soli  fini  della  ripartizione e successiva erogazione del
finanziamento  di  cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di
tutela  sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono
parte  integrante  del  presente  regolamento, ai quali, ove definiti
positivamente,  e'  attribuito  il  punteggio  a  fianco  di ciascuno
indicato.
  2.  Qualora  la  richiesta  di patrocinio comporti l'attivazione di
piu'  interventi  distinti, ad ogni intervento definito positivamente
e' attribuito il relativo punteggio.
  3.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio,  la  pratica  deve
contenere  documentazione  di data certa che dimostri l'assunzione di
patrocinio,  nonche'  atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione
positiva da parte dell'amministrazione competente.
  4.  Qualora  la decisione dell'amministrazione competente non possa
essere ottenuta in originale potra' essere sostituita da:
   a)   formali  comunicazioni  dell'amministrazione  competente  che
riportino  gli  estremi  della  prestazione riconosciuta e la data di
definizione della stessa;
   b)  risultanze  delle banche dati delle amministrazioni competenti
dalle  quali  risultino  tutti gli elementi necessari ad identificare
l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso.
  5.   Per  quanto  riguarda  l'attivita'  svolta  all'estero,  ferme
restando  le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti, la decisione
dell'amministrazione competente potra' essere sostituita da qualsiasi
altra   documentazione   che   comprovi   la   definizione   positiva
dell'intervento;  tale  documentazione  deve  riportare  una data non
anteriore  al  1°  gennaio  dell'anno  precedente  a  quello preso in
considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta.
  6.  In  presenza  di modalita' operative che prevedano il colloquio
telematico  con  le  amministrazioni  competenti,  la  documentazione
prevista  dai commi precedenti potra' essere sostituita da quella che
derivera' dall'applicazione delle predette modalita'.

        
      
                               Art. 7.



  1.  La  struttura  organizzativa  degli  istituti  di  patronato e'
articolata  in  sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi
regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.
  2.  La  sede  centrale  ha  il compito di programmare, coordinare e
controllare  l'attivita' dell'intera struttura organizzativa, nonche'
di  garantire  l'efficienza  e la qualita' dei servizi previsti dalla
legge.  Compete  alla  sede  centrale,  che deve essere ubicata nella
citta'  ove  hanno  sede  le istituzioni nazionali e le sedi centrali
delle  amministrazioni  competenti  all'erogazione delle prestazioni,
mantenere  i  rapporti,  a  livello nazionale, con le amministrazioni
erogatrici  delle  prestazioni  e  con  le  amministrazioni pubbliche
interessate.  Alla  sede  centrale  devono  essere  addetti,  in  via
esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo
6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
  3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare
l'attivita'  interprovinciale  e  di  mantenere  i  rapporti  con  le
amministrazioni  erogatrici  delle prestazioni e con gli organi delle
amministrazioni   pubbliche  di  corrispondente  livello.  Alla  sede
regionale  deve  essere  addetto  almeno  un operatore a tempo pieno,
responsabile  della  sede  stessa.  Nelle regioni composte da meno di
quattro  province la responsabilita' della sede regionale puo' essere
affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella
stessa  regione,  ovvero  al responsabile della sede regionale di una
regione limitrofa.
  4.  La  sede  provinciale  e'  ubicata  nel capoluogo di provincia.
Possono   essere   consentite   limitate  deroghe  a  tale  criterio,
autorizzate  dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  solo  nel  caso  in  cui l'apertura della sede in localita'
geografica   diversa   sia  motivata  effettivamente  da  particolare
interesse per l'utenza dell'istituto di patronato.
  5. La sede provinciale deve:
   a)    possedere    le    caratteristiche   di   unita'   operativa
strutturalmente e funzionalmente organizzata;
   b)   essere   chiaramente   identificabile,   attraverso  apposita
segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed
il logo, ai fini di ogni controllo;
   c)  avvalersi  di  almeno  due  operatori,  individuati  ai  sensi
dell'articolo  6,  comma  1,  della  legge,  di cui uno a tempo pieno
responsabile della sede stessa;
   d)    stipulare,    eventualmente,    apposite   convenzioni   con
medici-legali e legali;
   e)  osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30
ore settimanali.
  6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province
in cui e' gia' presente un ufficio provinciale; e' consentita inoltre
l'apertura  di  piu'  sedi  zonali nei comuni particolarmente estesi,
purche'  la  presenza  di  tali  uffici  assicuri  una  piu' proficua
assistenza  agli  utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto
almeno  un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli
uffici  zonali  non  puo'  essere  inferiore  a  18  ore  settimanali
complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.
  7.  Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente
autonome   l'una   dall'altra  e  dall'organizzazione  promotrice  ed
occupare  locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai
servizi   dalla  stessa  promossi,  anche  se  ubicati  nella  stessa
struttura.
  8.   I   responsabili   di  sedi  provinciali  non  possono  essere
contemporaneamente  responsabili  di  una sede zonale. Soddisfatto il
requisito   della   consistenza   minima  di  organico  di  una  sede
provinciale  o  zonale,  altri  eventuali  operatori  possono  essere
impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non
esclusivo.  Un  operatore assunto a tempo pieno puo' essere impiegato
in due sedi zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6.
  9.  La  sede  centrale  e  le sedi regionali, provinciali e zonali,
possono  occupare  locali concessi dall'associazione promotrice nelle
sue  varie  articolazioni;  le sedi all'estero possono essere ubicate
anche   presso   organismi   promossi   dagli   istituti   stessi   o
dall'organizzazione   promotrice  in  osservanza  della  legislazione
locale.  Copia  della  documentazione  relativa alla costituzione dei
predetti  organismi  deve  essere  depositata presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  10.  Qualora  la  sede centrale o una sede regionale, provinciale o
zonale  dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali
locali  dovranno  risultare  con  destinazione ad uso ufficio. Per le
sedi   operative   all'estero   i   locali   dovranno  rispettare  la
legislazione del paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio.
I  contratti  di  affitto  dovranno essere conformi alla legislazione
italiana o del paese estero.
  11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o
a  quelle  operative  all'estero  devono essere addetti gli operatori
indicati   all'articolo   6,  comma  1,  della  legge,  che  svolgono
l'attivita' prevista dalla legge medesima.
  12.  Ai  fini  del  riconoscimento del punteggio organizzativo, per
operatore   part-time  si  intende  il  dipendente  del  patronato  o
dell'organizzazione  promotrice  che presti la sua opera in posizione
di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.
  13.  Qualora  non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi
precedenti, la sede non puo' essere riconosciuta.
  14.  Gli  istituti  di  patronato  gia'  riconosciuti  alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  adeguano  la propria
struttura  organizzativa  entro  ventiquattro  mesi a decorrere dalla
predetta data.

        
                    Nota all'art. 7:
             -  Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge
          n. 152 del 2001, e' il seguente:
             «Art. 6 Operatori.
             1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative,
          gli  istituti  di patronato e di assistenza sociale possono
          avvalersi    esclusivamente   di   lavoratori   subordinati
          dipendenti   degli   istituti  stessi  o  dipendenti  delle
          organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti
          stessi   con   provvedimento   notificato   alla  Direzione
          provinciale  del  lavoro  e  per  l'estero  alle  autorita'
          consolari e diplomatiche.».

        
      
                               Art. 8.



  1.  L'organizzazione delle sedi e' valutata, nei limiti della quota
percentuale  dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione
del seguente punteggio:
   a) per la sede centrale: punti 20;
   b) per ogni sede regionale: punti 1;
   c) per ogni sede provinciale: punti 2;
   d) per ogni sede zonale: punti 1;
   e)  per  ogni  sede  operativa estera con le caratteristiche della
sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;
   f)  per  ogni  sede  operativa estera con le caratteristiche della
sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.
  2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la
sede  provinciale produce almeno 500 punti-attivita' e la sede zonale
almeno 250 punti-attivita'.
  3.  Nell'ipotesi  in  cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo  7,  non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non
ottengono  alcun  punteggio  per  l'organizzazione, ferma restando la
valutazione dell'attivita'.
  4.  I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel
cui  ambito  territoriale  sono  ubicate  le  sedi  centrali e quelle
regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in
tali  sedi  dei  requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi
elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).

        
      
                               Art. 9.



  1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della
Direzione   provinciale   del  lavoro,  territorialmente  competente,
l'elenco  degli  operatori  con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a
tempo  parziale  e  dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della
legge,  nonche'  l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle
suddette  sedi.  Copia  conforme  della  predetta documentazione deve
essere  altresi'  comunicata  alle  competenti sedi periferiche delle
amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
  2.  I  dati  di  cui  al  comma  1, relativi alle strutture ed agli
operatori  all'estero,  devono  essere  comunicati  al  Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali ed alle autorita'
diplomatiche e consolari.
  3.  Ogni  qualvolta  si  dovessero determinare delle variazioni nei
dati  di  cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi
destinatari indicati ai commi 1 e 2.

        
      
                              Art. 10.



  1.  La  vigilanza  sugli  istituti  di  patronato, viene svolta con
verifiche annuali espletate:
   a)  in  Italia,  dai competenti servizi ispezione del lavoro delle
Direzioni provinciali del lavoro;
   b)  all'estero,  dal  Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  con  proprio  personale  che  abbia  particolare
competenza in materia.
  2.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
emana  direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi
del  lavoro  nell'effettuazione  delle  verifiche  presso le sedi dei
patronati.   Il   Ministero   dispone   ispezioni  straordinarie  sul
territorio   nazionale  e  all'estero  ogniqualvolta  ne  ravvisi  la
necessita'.  Nell'ipotesi  in  cui, a seguito di una ispezione presso
una  sede  di  un istituto di patronato operante in uno Stato estero,
vengano  accertate  irregolarita' nella rilevazione degli interventi,
la  riduzione  del punteggio relativo all'attivita' della sede stessa
e'  estesa,  in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attivita'
per  le  quali e' stata rilevata l'irregolarita', a tutte le sedi del
medesimo  istituto  di  patronato  operanti  in  detto  Stato.  Nelle
confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti
in  tutti gli Stati della confederazione. L'ispezione puo' riguardare
gli ultimi cinque anni di attivita'.
  3.  Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi deve
essere  rilasciato  alla  sede dell'istituto di patronato, unitamente
alle tabelle di cui all'articolo 11, lettera b), e deve contenere:
   a) il punteggio di attivita' riconosciuto;
   b)   il   giudizio   sulla   sussistenza   dei  requisiti  per  il
riconoscimento  del punteggio organizzativo previsto dall'articolo 8,
nonche' il numero dei punti organizzativi attribuiti;
   c) il verbale deve altresi' riportare le eventuali controdeduzioni
relative a motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva,
sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato.
  4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono
essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia
del  verbale  di  ispezione  di  cui  al  presente articolo, mediante
raccomandata,  istanze  di  rettifica  delle  rilevazioni effettuate,
sulla  scorta  del  comma  3,  lettera  c), al competente ufficio del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali. Lo
stesso  decide  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'istanza,   decorsi  i  quali,  in  caso  di  mancata  decisione,
l'istanza si intende accolta.

        
      
                              Art. 11.



  1.  L'attivita' e l'organizzazione degli istituti di patronato sono
rilevate attraverso la seguente documentazione:
   a)  appositi  registri  di apertura e di chiusura delle pratiche o
tabulati   meccanografici  sostitutivi,  da  tenere  presso  le  sedi
provinciali  e  zonali,  riportanti  tutta l'attivita' indicata nelle
tabelle  allegate  al  presente  regolamento.  Tali  registri saranno
convalidati   all'atto   del   controllo   ispettivo.   Nei  tabulati
meccanografici  i  nominativi  degli  assistiti  devono  risultare in
ordine alfabetico;
   b)  tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle
pratiche  trattate in ciascuna provincia, che devono essere trasmesse
al  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali da
parte  delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, debitamente
verificate e convalidate;
   c)  tabelle  statistiche,  con  i  dati  relativi  alla  struttura
organizzativa   ed   all'attivita',   compilate   dagli  istituti  di
patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro, della
salute   e  delle  politiche  sociali,  con  espressa  dichiarazione,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'istituto,  in  ordine
all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati.
  2.  Le  sedi  delle  amministrazioni  erogatrici  delle prestazioni
devono  inviare,  annualmente,  ai  servizi ispezione delle Direzioni
provinciali  del  lavoro  ed  alle  sedi  degli istituti di patronato
competenti  per  territorio,  gli  elenchi  nominativi  e  le tabelle
contenenti  le  risultanze  statistiche dalle medesime elaborate. Gli
elenchi  ed  i  tabulati  di  cui  al presente articolo costituiscono
inoltre   valido  supporto  di  valutazione  da  parte  dei  predetti
ispettorati  in  sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al
comma 1, lettera b).
  3.   Ciascuna   sede  degli  istituti  di  patronato  e'  tenuta  a
conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la
documentazione  riguardante  l'attivita'  svolta nonche' gli appositi
registri   di   apertura   e   chiusura  delle  pratiche  o  tabulati
meccanografici  sostitutivi  e quanto utile ai fini della valutazione
dell'efficienza  e  dell'assistenza  prestata.  La  documentazione e'
conservata in modalita' cartacea ovvero in modalita' digitale secondo
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

        
                    Nota all'art. 11:
             -   Il  testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di   documentazione   amministrativa  -  Testo  A),  e'  il
          seguente:
             «Art. 3 (R) Soggetti.
             1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
          ai  cittadini  italiani e dell'Unione europea, alle persone
          giuridiche,   alle  societa'  di  persone,  alle  pubbliche
          amministrazioni   e  agli  enti,  alle  associazioni  e  ai
          comitati  aventi  sede  legale in Italia o in uno dei Paesi
          dell'Unione europea. (R)
             2.  I  cittadini  di  Stati  non appartenenti all'Unione
          regolarmente  soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
          dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli  articoli 46 e 47
          limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali e ai
          fatti  certificabili  o  attestabili  da  parte di soggetti
          pubblici  italiani,  fatte  salve  le speciali disposizioni
          contenute  nelle  leggi  e  nei  regolamenti concernenti la
          disciplina   dell'immigrazione   e   la   condizione  dello
          straniero. (R)
             3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
          di   Stati   non   appartenenti  all'Unione  autorizzati  a
          soggiornare  nel  territorio dello Stato possono utilizzare
          le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
          nei  casi  in  cui  la  produzione  delle stesse avvenga in
          applicazione  di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
          il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
             4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati,
          le  qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante
          certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla  competente
          autorita'  dello  Stato  estero, corredati di traduzione in
          lingua   italiana   autenticata   dall'autorita'  consolare
          italiana  che ne attesta la conformita' all'originale, dopo
          aver  ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della
          produzione di atti o documenti non veritieri.».
             -   Il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, e
          successive    modificazioni    e    integrazioni    (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S. O.

        
      
                              Art. 12.



  1.  Ai  fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13,
comma  7,  lettera  c),  della  legge, in ordine alla definizione dei
criteri  di  verifica  della  qualita'  per le attivita' svolte e per
l'organizzazione  degli  istituti di patronato, nonche' allo scopo di
valutare  l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i
compiti   attribuiti   alla   sede  centrale  dei  suddetti  istituti
dall'articolo  7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del
lavoro,   della   salute   e  delle  politiche  sociali,  al  termine
dell'elaborazione   dei   dati   contenuti   nelle   tabelle  di  cui
all'articolo  11,  comma  1, lettera b), qualora abbia constatato una
discordanza   tra   i  dati  dichiarati  e  sottoscritti  dal  legale
rappresentante  ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed i
dati  riportati  nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle
tabelle riguardanti l'attivita' in Italia e l'attivita' all'estero, i
seguenti criteri:
   a)  in  caso  di scostamento fino al due per cento, lo scostamento
percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;
   b)  in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore
o  pari  al  cinque  per  cento,  viene  confermata la percentuale di
scostamento;
   c)  in  caso  di  scostamento  superiore  al  cinque per cento, lo
scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.
  2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al
comma  1  del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25
punti  per  ogni  intervento  riconosciuto  finanziabile  avviato con
modalita'   telematiche  e  definito  positivamente,  sulla  base  di
apposito  elenco  nominativo,  rilasciato  alle  sedi  centrali degli
istituti   di   patronato,   dall'amministrazione   competente   alla
definizione del caso.

        
                    Nota all'art. 12:
             -   Per  il  testo  dell'art.  13, comma 7, della citata
          legge n. 152 del 2001, si vedano note alle premesse.

        
      
                              Art. 13.



  1.  Alla  erogazione  del  finanziamento, con riferimento a ciascun
anno  successivo  a  quello  preso  in considerazione per l'attivita'
svolta, si provvede con le seguenti modalita':
   a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche    sociali   corrisponde   agli   istituti   di   patronato
anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all'articolo
13, commi 3, 4 e 5, della legge;
   b)  entro  il  30  aprile  gli  istituti di patronato producono al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali le
tabelle  di  cui  all'articolo 11, comma 1, lettera c), ed ai servizi
ispettivi  delle  Direzioni  provinciali  del  lavoro, competenti per
territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma;
   c)  entro  il  31  dicembre  i  servizi  ispettivi delle Direzioni
provinciali  competenti  per  territorio  svolgono  le  verifiche  di
controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli
atti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
  2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in
considerazione per l'attivita' svolta, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione
definitiva  dei  fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero stesso.

        
      
                              Art. 14.



  1.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali  e'  costituita, presso il Ministero medesimo, una
commissione,   presieduta  dal  Direttore  generale  delle  politiche
previdenziali, composta da:
   a)  un  dirigente  del  Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  preposto  all'Ufficio  competente  nella  materia
relativa al finanziamento degli istituti di patronato;
   b)  due  funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  scelti  fra  quelli preposti alla vigilanza sugli
istituti  di  patronato  con  particolari  competenze in materia, dei
quali uno con funzioni di segretario;
   c)    un    funzionario    in   rappresentanza,   rispettivamente,
dell'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale,  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica
amministrazione   e   dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore
marittimo;
   d)  dieci  rappresentanti  degli  istituti  di patronato designati
sulla  base  della  loro  rappresentativita' o sulla base di forme di
coordinamento  preventivamente  costituite  ed  in grado di esprimere
rappresentanze unitarie.
  2. Alla commissione di cui al comma 1 e' attribuito il compito di:
   a)  formulare  proposte per l'eventuale revisione delle tabelle di
cui all'articolo 6, comma 1;
   b)  esprimere  parere  sulle  modalita' di rilevazione e riscontro
dell'attivita'  e  delle  strutture  degli istituti di patronato, con
particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di
dati delle amministrazioni competenti;
   c) individuare gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, per
i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale
attivita'   effettuata   dai   patronati,  al  fine  di  valutare  la
possibilita' di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;
   d)  esprimere  valutazioni  sul  grado  di attuazione del presente
regolamento.
  3.  Ciascuno  dei  componenti  effettivi  di  cui  al  comma  1  e'
sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
  4.  La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le
volte  che  il  Presidente  lo  ritenga  necessario  o  ne  sia fatta
richiesta  da  almeno  sei  componenti  e, comunque, almeno una volta
l'anno.

        
      
                              Art. 15.



  1.   In   caso   di   scioglimento   dell'istituto   di  patronato,
l'organizzazione promotrice ha l'obbligo di:
   a)  darne  comunicazione  agli  assistiti  ed alle amministrazioni
erogatrici  delle  prestazioni  nonche', per l'estero, alle autorita'
diplomatiche e consolari;
   b)  restituire  tutta  la  documentazione  in  possesso relativa a
prestazioni   o   interventi   non   ancora  definiti  alla  data  di
scioglimento.
  2.  L'  istituto  di patronato ha l'obbligo, in caso di chiusura di
una  sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione
ad  altra  sede  provinciale  o  ad  altra  sede  zonale  e  di darne
comunicazione  all'assistito,  al  servizio ispettivo della Direzione
provinciale  del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle
amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

        
      
                              Art. 16.



  1. Gli istituti di patronato devono:
   a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le
spese,  corredata  dalla  documentazione  contabile secondo i modelli
eventualmente  predisposti  dal  Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
   b)  relazionare  al  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali  in  ordine  all'attivita'  assistenziale  da essi
svolta  in  base  alle  norme  statutarie  e  sull'utilizzazione  del
finanziamento;
   c)  comunicare  al  Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle
politiche  sociali,  entro  tre  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio
annuale,   il  conto  consuntivo  dell'esercizio  stesso  redatto  in
conformita'  all'apposito  schema predisposto dallo stesso Ministero,
corredato   dalla  relazione  illustrativa  dell'attivita'  svolta  e
dell'organizzazione,  con  allegati  i  nominativi  degli  organi  di
amministrazione  e  di  controllo  e l'elenco degli operatori e delle
persone a qualsiasi titolo utilizzati;
   d)   mettere   a  disposizione  dei  funzionari  incaricati  delle
ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le
rispettive amministrazioni;
   e)   conservare  per  cinque  anni  e  presentare,  per  eventuali
controlli,  tutta  la documentazione riguardante l'attivita' svolta e
quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.

        
      
                              Art. 17.



  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
  2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13
dicembre 1994, n. 764, e' abrogato.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 10 ottobre 2008
                                                Il Ministro : Sacconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 104

        
      
                 

----> Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 14 <----