MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2008
, n. 193
Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai
sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'articolo 13 della citata
legge, il quale prevede che con regolamento del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del
finanziamento per l'attivita' svolta dai suddetti istituti, e per la
loro organizzazione;
Vista, altresi', la lettera d) del citato comma 7, che dispone la
previsione di un periodo transitorio volto a consentire la graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 dicembre 1994, n.
764, con il quale e' stato adottato il regolamento recante i criteri
per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, in attuazione dell'articolo 3
della legge 27 marzo 1980, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
Sentiti tutti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze del 25
febbraio e del 12 maggio 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota del 6 ottobre 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di seguito definiti «istituti di patronato», previsto
dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, di seguito
definita «legge», e' corrisposto sulla base della valutazione della
loro attivita' e della loro organizzazione in relazione
all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti degli istituti
medesimi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 13 della
legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2001, n. 97:
«7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di
ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al
finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento
periodico, definendo, altresi', le modalita' di
accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita',
dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri
per la valutazione dell'efficienza delle sedi,
dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei
servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
suddetti elementi;
c) definizione, per le attivita' svolte e per
l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei
criteri di verifica anche di qualita', da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la
definizione di eventuali discordanze nella rilevazione
delle attivita' e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non
superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento.».
- Il decreto 13 dicembre 1994, n. 764 (Regolamento
recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 1995, n. 42.
La legge 27 marzo 1980, n. 112, abrogata dall'art. 21
della legge 30 marzo 2001, n. 152, recava: «Interpretazione
autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica
ed il finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947,
n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto».
- Il testo del comma 3 dell' art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14
luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 maggio 2008, n. 114.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 152 del
30 marzo 2001 e' il seguente:
«Art. 13 Finanziamento.
1. Per il finanziamento delle attivita' e
dell'organizzazione degli istituti di patronato e di
assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e
all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e
quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed
integrative delle stesse, delle attivita' di patronato
relative al conseguimento delle prestazioni di carattere
socio-assistenziale, comprese quelle in materia di
emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri
di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al
comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo
0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
2. Il prelevamento di cui al comma 1 e' destinato al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all'attivita';
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per
cento per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi
all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e
dell'attivita'.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il
31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
nell'unita' previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da
conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e
concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80
per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui
al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali
obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non
oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti
previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa
unita' previsionale di base, capitolo 3518, la restante
quota.
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare
tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza
sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento,
gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per
cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime
unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo
approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per
l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato, in relazione alle somme
effettivamente affluite all'entrata, per effetto
dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come
risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di
patronato l'erogazione delle quote di rispettiva
competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma
4, entro il primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di
avvalersi, in regime convenzionale, delle attivita' di
patronato e di assistenza volte al conseguimento delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al
fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad
adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un
equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti
organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di
ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla
base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al
finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione
da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse
di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento
periodico, definendo, altresi', le modalita' di
accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita',
dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri
per la valutazione dell'efficienza delle sedi,
dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei
servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei
suddetti elementi;
c) definizione, per le attivita' svolte e per
l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei
criteri di verifica anche di qualita', da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica
delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la
definizione di eventuali discordanze nella rilevazione
delle attivita' e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non
superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale
applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie,
gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
altresi' ricevere:
a) eredita', donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e
delle sue strutture periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in
lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono
compensati mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.".
Art. 2.
1. A decorrere dall'esercizio 2009, la ripartizione delle somme
iscritte sugli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e'
effettuata in base alle seguenti percentuali:
a) attivita' svolta ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della
legge:
1) in Italia 80,00 per cento;
2) all'estero 9,90 per cento;
b) organizzazione degli uffici:
1) in Italia 8 per cento;
2) all'estero 2 per cento;
c) controllo sedi all'estero: 0,10 per cento.
Art. 3.
1. Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui
all'articolo13 della legge, sono riconosciuti gli interventi di
patrocinio che:
a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di
assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua
adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di
patronato;
b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia
previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio
assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse
collegati ed autonomamente configurabili;
c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed
estere competenti alla definizione degli interventi ovvero alla
erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.
2. All'estero, sono equiparabili alle prestazioni
socio-assistenziali di cui alle tabelle allegate al presente
regolamento, analoghe prestazioni, non derivanti da contribuzione
obbligatoria, per le quali la legislazione dei paesi esteri ne
prevede l'erogazione in servizi o in beni in natura.
3. E' riconosciuta l'attivita' svolta in nome e per conto dei
cittadini emigrati secondo i seguenti criteri:
a) gli interventi per l'ottenimento di prestazioni autonome a
carico degli istituti assicuratori esteri sono riconosciuti
all'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della
trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla
stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;
b) gli interventi in convenzione internazionale per i quali sia
richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono
riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana ed alla sede
estera per la parte estera;
c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi
estere, sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno
contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla
definizione dell'intervento.
4. Non sono riconoscibili gli interventi per la sollecitazione del
caso.
Art. 4.
1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti
della tutela in sede amministrativa, e' trasmesso, a cura
dell'istituto stesso, all'amministrazione competente alla definizione
della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e
dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo,
deve contenere:
a) l'espressa indicazione del mandatario;
b) la data e l'oggetto del mandato;
c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a
trattare la pratica;
d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il
conferimento del mandato stesso e' rilasciata all'assistito. Qualora
le modalita' operative prevedano il colloquio telematico con le
amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato e' trasmesso
con le medesime modalita'.
3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di
patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli
atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve
essere conservata agli atti una copia del mandato in formato
bilingue.
4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano
coinvolte piu' amministrazioni, l'amministrazione che riceve il
mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle
successive fasi di trattazione della pratica.
5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle
apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto
del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento
amministrativo. L'amministrazione competente deve comunicare l'esito
della richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di
patronato mandatario.
6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di patronato
subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria
dell'intervento ed all'istituto di patronato revocato, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta, puo' essere
rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per
il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui
l'intervento non sia gia' stato definito positivamente. Il nuovo
mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo
in corso di definizione e per quelle successive.
8. La revoca non opera rispetto all'intervento gia' svolto, se
definito positivamente.
Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Art. 5.
1. L'attivita' di patrocinio, in sede amministrativa, e' svolta
attraverso due fasi di trattazione:
a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo
medico-legale.
2. Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento la
presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione
utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame,
l'opposizione, il ricorso. L'attivita' di patrocinio puo' intervenire
anche in un momento successivo all'inoltro della domanda o del
ricorso, purche' l'amministrazione destinataria non abbia gia' deciso
in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non e' stato
ancora comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel
corso di una delle fasi procedurali costituiscono interventi
meramente sollecitatori, pertanto non utili ai fini del
finanziamento, ferma restando la validita' del mandato in ordine alle
eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di
prestazioni erogate d'ufficio dagli istituti previdenziali o a
seguito di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato
potra' essere riconosciuto valido quando la liquidazione della
prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato
all'istituto per provvedere.
Art. 6.
1. Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del
finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di
tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono
parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti
positivamente, e' attribuito il punteggio a fianco di ciascuno
indicato.
2. Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di
piu' interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente
e' attribuito il relativo punteggio.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la pratica deve
contenere documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di
patrocinio, nonche' atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione
positiva da parte dell'amministrazione competente.
4. Qualora la decisione dell'amministrazione competente non possa
essere ottenuta in originale potra' essere sostituita da:
a) formali comunicazioni dell'amministrazione competente che
riportino gli estremi della prestazione riconosciuta e la data di
definizione della stessa;
b) risultanze delle banche dati delle amministrazioni competenti
dalle quali risultino tutti gli elementi necessari ad identificare
l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso.
5. Per quanto riguarda l'attivita' svolta all'estero, ferme
restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la decisione
dell'amministrazione competente potra' essere sostituita da qualsiasi
altra documentazione che comprovi la definizione positiva
dell'intervento; tale documentazione deve riportare una data non
anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello preso in
considerazione per il riconoscimento dell'attivita' svolta.
6. In presenza di modalita' operative che prevedano il colloquio
telematico con le amministrazioni competenti, la documentazione
prevista dai commi precedenti potra' essere sostituita da quella che
derivera' dall'applicazione delle predette modalita'.
Art. 7.
1. La struttura organizzativa degli istituti di patronato e'
articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi
regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.
2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e
controllare l'attivita' dell'intera struttura organizzativa, nonche'
di garantire l'efficienza e la qualita' dei servizi previsti dalla
legge. Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella
citta' ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali
delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni,
mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni
erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche
interessate. Alla sede centrale devono essere addetti, in via
esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo
6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.
3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare
l'attivita' interprovinciale e di mantenere i rapporti con le
amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle
amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Alla sede
regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno,
responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da meno di
quattro province la responsabilita' della sede regionale puo' essere
affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella
stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una
regione limitrofa.
4. La sede provinciale e' ubicata nel capoluogo di provincia.
Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio,
autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, solo nel caso in cui l'apertura della sede in localita'
geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare
interesse per l'utenza dell'istituto di patronato.
5. La sede provinciale deve:
a) possedere le caratteristiche di unita' operativa
strutturalmente e funzionalmente organizzata;
b) essere chiaramente identificabile, attraverso apposita
segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed
il logo, ai fini di ogni controllo;
c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno
responsabile della sede stessa;
d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con
medici-legali e legali;
e) osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30
ore settimanali.
6. E' consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province
in cui e' gia' presente un ufficio provinciale; e' consentita inoltre
l'apertura di piu' sedi zonali nei comuni particolarmente estesi,
purche' la presenza di tali uffici assicuri una piu' proficua
assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto
almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli
uffici zonali non puo' essere inferiore a 18 ore settimanali
complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.
7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente
autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed
occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai
servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa
struttura.
8. I responsabili di sedi provinciali non possono essere
contemporaneamente responsabili di una sede zonale. Soddisfatto il
requisito della consistenza minima di organico di una sede
provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere
impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non
esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno puo' essere impiegato
in due sedi zonali purche' assicuri gli orari di cui al comma 6.
9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali,
possono occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle
sue varie articolazioni; le sedi all'estero possono essere ubicate
anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o
dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione
locale. Copia della documentazione relativa alla costituzione dei
predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
10. Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o
zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali
locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio. Per le
sedi operative all'estero i locali dovranno rispettare la
legislazione del paese sulla idoneita' degli immobili ad uso ufficio.
I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione
italiana o del paese estero.
11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o
a quelle operative all'estero devono essere addetti gli operatori
indicati all'articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono
l'attivita' prevista dalla legge medesima.
12. Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per
operatore part-time si intende il dipendente del patronato o
dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione
di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.
13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi
precedenti, la sede non puo' essere riconosciuta.
14. Gli istituti di patronato gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria
struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla
predetta data.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 6, comma 1, della citata legge
n. 152 del 2001, e' il seguente:
«Art. 6 Operatori.
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative,
gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono
avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati
dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle
organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti
stessi con provvedimento notificato alla Direzione
provinciale del lavoro e per l'estero alle autorita'
consolari e diplomatiche.».
Art. 8.
1. L'organizzazione delle sedi e' valutata, nei limiti della quota
percentuale dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione
del seguente punteggio:
a) per la sede centrale: punti 20;
b) per ogni sede regionale: punti 1;
c) per ogni sede provinciale: punti 2;
d) per ogni sede zonale: punti 1;
e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della
sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;
f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della
sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la
sede provinciale produce almeno 500 punti-attivita' e la sede zonale
almeno 250 punti-attivita'.
3. Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 7, non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non
ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la
valutazione dell'attivita'.
4. I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel
cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle
regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in
tali sedi dei requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi
elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
Art. 9.
1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della
Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente,
l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a
tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della
legge, nonche' l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle
suddette sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve
essere altresi' comunicata alle competenti sedi periferiche delle
amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
2. I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture ed agli
operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alle autorita'
diplomatiche e consolari.
3. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei
dati di cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi
destinatari indicati ai commi 1 e 2.
Art. 10.
1. La vigilanza sugli istituti di patronato, viene svolta con
verifiche annuali espletate:
a) in Italia, dai competenti servizi ispezione del lavoro delle
Direzioni provinciali del lavoro;
b) all'estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali con proprio personale che abbia particolare
competenza in materia.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
emana direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi
del lavoro nell'effettuazione delle verifiche presso le sedi dei
patronati. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul
territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la
necessita'. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso
una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero,
vengano accertate irregolarita' nella rilevazione degli interventi,
la riduzione del punteggio relativo all'attivita' della sede stessa
e' estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attivita'
per le quali e' stata rilevata l'irregolarita', a tutte le sedi del
medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato. Nelle
confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti
in tutti gli Stati della confederazione. L'ispezione puo' riguardare
gli ultimi cinque anni di attivita'.
3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi deve
essere rilasciato alla sede dell'istituto di patronato, unitamente
alle tabelle di cui all'articolo 11, lettera b), e deve contenere:
a) il punteggio di attivita' riconosciuto;
b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall'articolo 8,
nonche' il numero dei punti organizzativi attribuiti;
c) il verbale deve altresi' riportare le eventuali controdeduzioni
relative a motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva,
sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato.
4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono
essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia
del verbale di ispezione di cui al presente articolo, mediante
raccomandata, istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate,
sulla scorta del comma 3, lettera c), al competente ufficio del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo
stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione,
l'istanza si intende accolta.
Art. 11.
1. L'attivita' e l'organizzazione degli istituti di patronato sono
rilevate attraverso la seguente documentazione:
a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o
tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi
provinciali e zonali, riportanti tutta l'attivita' indicata nelle
tabelle allegate al presente regolamento. Tali registri saranno
convalidati all'atto del controllo ispettivo. Nei tabulati
meccanografici i nominativi degli assistiti devono risultare in
ordine alfabetico;
b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle
pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono essere trasmesse
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da
parte delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, debitamente
verificate e convalidate;
c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura
organizzativa ed all'attivita', compilate dagli istituti di
patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, con espressa dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine
all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati.
2. Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni
devono inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni
provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato
competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle
contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Gli
elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo costituiscono
inoltre valido supporto di valutazione da parte dei predetti
ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al
comma 1, lettera b).
3. Ciascuna sede degli istituti di patronato e' tenuta a
conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la
documentazione riguardante l'attivita' svolta nonche' gli appositi
registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati
meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione
dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione e'
conservata in modalita' cartacea ovvero in modalita' digitale secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa - Testo A), e' il
seguente:
«Art. 3 (R) Soggetti.
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone
giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai
comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati,
le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo
aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni e integrazioni (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S. O.
Art. 12.
1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13,
comma 7, lettera c), della legge, in ordine alla definizione dei
criteri di verifica della qualita' per le attivita' svolte e per
l'organizzazione degli istituti di patronato, nonche' allo scopo di
valutare l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i
compiti attribuiti alla sede centrale dei suddetti istituti
dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine
dell'elaborazione dei dati contenuti nelle tabelle di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), qualora abbia constatato una
discordanza tra i dati dichiarati e sottoscritti dal legale
rappresentante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), ed i
dati riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle
tabelle riguardanti l'attivita' in Italia e l'attivita' all'estero, i
seguenti criteri:
a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento
percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;
b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore
o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di
scostamento;
c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo
scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.
2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al
comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25
punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con
modalita' telematiche e definito positivamente, sulla base di
apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli
istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla
definizione del caso.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 13, comma 7, della citata
legge n. 152 del 2001, si vedano note alle premesse.
Art. 13.
1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun
anno successivo a quello preso in considerazione per l'attivita'
svolta, si provvede con le seguenti modalita':
a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato
anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all'articolo
13, commi 3, 4 e 5, della legge;
b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le
tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), ed ai servizi
ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per
territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma;
c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni
provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di
controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli
atti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in
considerazione per l'attivita' svolta, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione
definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero stesso.
Art. 14.
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e' costituita, presso il Ministero medesimo, una
commissione, presieduta dal Direttore generale delle politiche
previdenziali, composta da:
a) un dirigente del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali preposto all'Ufficio competente nella materia
relativa al finanziamento degli istituti di patronato;
b) due funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali scelti fra quelli preposti alla vigilanza sugli
istituti di patronato con particolari competenze in materia, dei
quali uno con funzioni di segretario;
c) un funzionario in rappresentanza, rispettivamente,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica
amministrazione e dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo;
d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato designati
sulla base della loro rappresentativita' o sulla base di forme di
coordinamento preventivamente costituite ed in grado di esprimere
rappresentanze unitarie.
2. Alla commissione di cui al comma 1 e' attribuito il compito di:
a) formulare proposte per l'eventuale revisione delle tabelle di
cui all'articolo 6, comma 1;
b) esprimere parere sulle modalita' di rilevazione e riscontro
dell'attivita' e delle strutture degli istituti di patronato, con
particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di
dati delle amministrazioni competenti;
c) individuare gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, per
i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale
attivita' effettuata dai patronati, al fine di valutare la
possibilita' di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;
d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente
regolamento.
3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 e'
sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
4. La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le
volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta
l'anno.
Art. 15.
1. In caso di scioglimento dell'istituto di patronato,
l'organizzazione promotrice ha l'obbligo di:
a) darne comunicazione agli assistiti ed alle amministrazioni
erogatrici delle prestazioni nonche', per l'estero, alle autorita'
diplomatiche e consolari;
b) restituire tutta la documentazione in possesso relativa a
prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di
scioglimento.
2. L' istituto di patronato ha l'obbligo, in caso di chiusura di
una sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione
ad altra sede provinciale o ad altra sede zonale e di darne
comunicazione all'assistito, al servizio ispettivo della Direzione
provinciale del lavoro ed alle sedi territoriale di competenza delle
amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
Art. 16.
1. Gli istituti di patronato devono:
a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le
spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli
eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali in ordine all'attivita' assistenziale da essi
svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del
finanziamento;
c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in
conformita' all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero,
corredato dalla relazione illustrativa dell'attivita' svolta e
dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di
amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle
persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle
ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le
rispettive amministrazioni;
e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali
controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta e
quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.
Art. 17.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13
dicembre 1994, n. 764, e' abrogato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 10 ottobre 2008
Il Ministro : Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 104
----> Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 14 <----