MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 Luglio 2005
Ripartizione tra le regioni e le province autonome
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme
per il diritto al lavoro dei disabili».
(GU
n. 231 del 4-10-2005)
IL
DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro
Visto
l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione
finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di
lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi
del citato articolo 13, comma 6;
Visto
l'articolo 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata
alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni;
Visto
l'articolo 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro
concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva
attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e
dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata
dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori
informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse;
Considerato
che per la ripartizione del corrente anno 2005, relativa alle iniziative
assunte dalle regioni nel corso del 2004, è stata concordata tra Ministero,
regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in
indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di
punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della
fiscalizzazione;
Considerato
che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunità, secondo le priorità
stabilite dall'articolo 6 del citato decreto n. 91 del 2000: di ripartire il 75
per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla
fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonché di
ripartire il restante 25 per cento delle risorse complessive in funzione del
numero dei lavoratori disabili avviati con convenzioni non fiscalizzate di cui
all'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999; di consentire esclusivamente
alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, di tener conto
- ai fini dei punteggi segnalabili - dei tirocini finalizzati all'assunzione
sostenuti al Fondo relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro; di fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole
regioni e province autonome nella misura del 21 per cento dell'intero ammontare
delle risorse del Fondo, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse
eccedenti tra le rimanenti;
Considerato,
altresì, che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle
precedenti annualità ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni
delle regioni e province autonome;
Tenuto
conto delle restanti somme già assegnate alle regioni e province autonome con
le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che rimangono nella
disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di
destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli
interventi di fiscalizzazione di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del
1999;
Sentiti
i rappresentanti delle regioni e province autonome, riuniti nei tavoli tecnici
ed in assemblea plenaria per l'esame e la valutazione della proposta di
ripartizione avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
definitivamente approvata nella riunione del 14 giugno 2005;
Decreta:
Articolo 1.
1.
Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è
autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2005, pari a euro
30.987.414,00, è ripartito tra le regioni e province autonome secondo l'elenco
allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.
Il
presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per il visto e la
registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
8 luglio 2005
Il
direttore generale: Battistoni
Registrato
alla Corte dei conti il 4 agosto 2005 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio
n. 85
Tabella
1
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO
E DEL LAVORO - DIVISIONE III - FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO
DEI DISABILI ANNO 2005 – L. 68/89 |
|
|
REGIONI |
RIPARTIZIONE DEFINITIVA |
|
VALLE
D’AOSTA |
€
- |
|
PIEMONTE |
€
3.389.308,31 |
|
LOMBARDIA |
€
6.507.356,92 |
|
LIGURIA |
€
1.018.165,61 |
|
Prov.Aut.
TRENTO |
€
389.284,58 |
|
Prov.Aut.
BOLZANO |
€
173.402,72 |
|
VENETO |
€
5.381.380,43 |
|
FRIULI
V.G. |
€
967.436,49 |
|
EMILIA
ROMAGNA |
€
4.412.032,58 |
|
TOSCANA |
€
2.140.459,48 |
|
UMBRIA |
€
365.545,75 |
|
MARCHE |
€
1.975.260,96 |
|
LAZIO |
€
2.316.046,50 |
|
ABRUZZO |
€
738.271,66 |
|
MOLISE |
€
- |
|
CAMPAGNA |
€
- |
|
PUGLIA |
€
228.902,04 |
|
BASILICATA |
€
- |
|
CALABRIA |
€
364.022,04 |
|
SICILIA |
€
- |
|
SARDEGNA |
€
620.537,93 |
|
TOTALE |
€
30.987.414,00 |