SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV
LEGISLATURA — Disegno di legge N. 3337
"Disposizioni
in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali"
(Testo approvato in via
definitiva dal Senato della Repubblica il 9 febbraio 2006, non ancora
promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
(Modifiche
all’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1.
Il comma 2 dell’articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dai seguenti:
«2. Quando dal fatto
derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici
giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave
o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di
omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
2-bis. La
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a
quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».
Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio
colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)
1. Il secondo comma
dell’articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due
a cinque anni».
2. Il terzo comma dell’articolo
590 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Se i fatti di cui al secondo
comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni».
Art. 3.
(Disposizioni processuali)
1. Alle cause relative al
risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali,
si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del
codice di procedura civile.
Art. 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e
per la fissazione della
data del giudizio)
1. Dopo il comma 2-bis
dell’articolo 406 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-ter. Qualora si
proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo
comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per
non più di una volta».
2. All’articolo 416 del codice
di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Qualora si
proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale,
la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata
entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari».
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 429 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
«3-bis. Qualora si
proceda per il reato di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale,
il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni».
4. Dopo il comma 1 dell’articolo
552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Qualora si
proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del
codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro
trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter.
Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo
comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d),
è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».
Art. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti
stradali)
1. All’articolo 24 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora gli aventi diritto non
si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o
penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario
accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del
conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione, a
carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale
pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile
entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza».
Art. 6.
(Obblighi del condannato)
1. Dopo l’articolo 224 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
«Art. 224-bis. - (Obblighi
del condannato).
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il
giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro
di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore
a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del
codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre
mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro
settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze
di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il
condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare
le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274».