Il tema delle progressioni riveste un indubbio interesse per tutto il personale del pubblico impiego tenuto conto dei notevoli mutamenti legislativi intervenuti negli ultimi anni sia in riferimento alle progressioni giuridiche che economiche.
Per quanto concerne gli aspetti squisitamente giuridici, non si può non
tener conto degli artt.23 e 24 del D.lgs.n.150/2009 (c.d. decreto
Brunetta),mentre in riferimento a quelli economici,giova rammentare che
il D.l. n.78/2010 convertito nella L.n.122 /2010, ha operato un
congelamento degli effetti economici sino al 2013,sia in riferimento
alle progressioni c.d. verticali che orizzontali.
Per quanto concerne l’istituto delle progressioni economiche nel
Comparto sanità, la norma istitutiva va rinvenuta innanzitutto nel CCNL
per il quadriennio giuridico 1998-2001 del 7 aprile 1999. A ben vedere
infatti la sua disciplina è evincibile in primo luogo, nelle norme
relative alla” classificazione del personale”,con particolare
riferimento all’art 17 che stabilisce “criteri e procedure per i
passaggi all’interno di ciascuna categoria”; detta norma in
particolare, quanto a criteri di selezione, procedure e modalità di
svolgimento, rinvia alla disciplina regolamentare che le singole
aziende o enti dovranno preventivamente individuare con propri atti
regolamentari ( cfr. art.17 c.4). La successiva disposizione
dell’art.30, al co.1 lett b, stabilisce altresì che” nel periodo di
permanenza del dipendente nella propria categoria,lo sviluppo economico
si realizza mediante la previsione dopo il trattamento economico
iniziale, di altre quattro fasce retributive”.
Norma di particolare rilievo è poi l’art.35 sempre del CCNL 1998-2001
che, nel rinviare, nel co.1 la disciplina delle progressioni
orizzontali, alla competenza della contrattazione integrativa sulle
risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo previsto
dall’art. 39 , fissa invece i” criteri per la progressione economica
orizzontale”, da integrare in sede di contrattazione integrativa che
distingue tra passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva,
(previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle
prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale,
all’impegno e alla qualità della prestazione individuale cfr. lett a );
passaggi all’ultima fascia di ciascuna categoria, (previa valutazione
selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a),
utilizzati anche disgiuntamente cfr. lett. b).
Detti passaggi sempre secondo il co.1 dell’art .35, devono tener conto,
“ del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di
inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni
svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; del
grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di
adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva
alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad
accettare forme di mobilità programmata per l’effettuazione di
esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del
profilo di appartenenza ; dell’iniziativa personale e della capacità di
proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del
lavoro ovvero che richiedano la definizione in piena autonomia di atti
aventi rilevanza esterna. Da non sottovalutare l’ importanza del
successivo c. 3 che nel disporre ”per utilizzare gli elementi previsti
dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate
metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei
risultati dei singoli dipendenti”,sembra anticipare in qualche modo le
disposizioni in tema di ciclo di gestione della performance introdotte
dal D.lgs.n.150/2009 ( c.d. riforma Brunetta). Il successivo co.4
prevede poi la” decorrenza” dei passaggi economici, stabilendo che” I
passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva
avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i
lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione
organizzativa ai sensi dell’art. 21 - selezionati in base ai criteri
del presente articolo”,ed inoltre che”a tal fine le aziende pianificano
i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo - a
consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei
dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure
descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse
finanziarie disponibili.
Ancora in materia di criteri per la progressione economica
orizzontale va tenuto conto dell’art 3 del CCNL 2006-09 ( B.E. 2006/07
del 10 aprile 2008) che al c.1 ha previsto,quale requisito
indispensabile per l’accesso alle progressioni economiche orizzontali
un periodo di permanenza minimo. A tal proposito dispone che” ai fini
della progressione economica orizzontale di cui al comma 4 dell’art. 35
del CCNL 7.4.1999, dalla data di entrata in vigore del presente
contratto, i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un
periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento
pari a ventiquattro mesi”. Ciò detto appare evidente che,anche in
riferimento al comparto Sanità, non si possa più tener conto delle sole
norme contrattuali per la corretta individuazione della disciplina
applicabile all’istituto, essendo intervenute in materia le norme di
cui all’art 23 d.lgs n.150 del 27 ottobre 2009 ( c.d. riforma
Brunetta). Ed infatti detta disposizione, rubricata proprio alle
progressioni economiche ha infatti previsto al primo comma che” Le
amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni
economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente
decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse
disponibili; nel successivo co. 2 che” le progressioni economiche sono
attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Infine al
c. 3 che” la collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero
per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo
prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche”.
Dall’esame delle disposizioni si ricava in primo luogo, il contenuto
particolarmente innovativo della disciplina pubblicistica, dovuto alla
ricentralizzazione delle materie del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego, particolarmente incisivo anche in tema di progressioni
orizzontali secondo le previsioni del nuovo art 40 del D.lgs n.165/2001
dopo la riforma Brunetta. A tal proposito nel primo comma il
legislatore dispone una prima delega a favore della contrattazione,
confermando il principio della selettività ( e non del concorso
pubblico come invece fatto per le progressioni giuridiche nell’art 24
del D.lgs. n.150/2009). Novità di maggior rilievo è certamente
rappresentata dal peso specifico attribuito alle risultanze dei”
sistemi di valutazione” volute dalla riforma Brunetta, atteso che il
riconoscimento della “progressione economica appare sempre più legata
al raggiungimento degli obiettivi individuali attribuiti ai singoli
dipendenti secondo la verifica annuale affidata al ciclo di gestione
della performance voluta dal legislatore. Tale peso appare talmente
rilevante fino al punto da diventare,anche titolo prioritario secondo
la disposizione.
Per tali ragioni, appare indispensabile una attività di adeguamento
dei regolamenti aziendali, coerenti con le nuove disposizioni di legge
qui menzionate. Quanto agli effetti economici delle progressioni , si
fa rilevare come l’art 9 c.21 del d.l.n.78/2010 convertito nella L.
122/2010, che aveva introdotto il “c.d. blocco dei meccanismi di
adeguamento retributivo e della progressione economica del trattamento
retributivo complessivo per il triennio 2011-2013 è da ritenersi
applicabile, alla luce di un ampio dibattito interpretativo circa
l’ambito di applicazione del concetto di trattamento economico
complessivo senza possibilità di successivi recuperi, anche alle c.d.
progressioni orizzontali.
Tale processo interpretativo della norma,operato prima dalla
Ragioneria Generale ( cfr. nota circolare n.12 del 15 aprile 2011), che
recentemente dalla Corte dei Conti a sezioni riunite ( cfr.
deliberazione n.27 del 24 ottobre 2012), ha chiarito che nel corso
degli esercizi 2011, 2012 e 2013, le amministrazioni pubbliche dovranno
interrompere la corresponsione di questi emolumenti nei confronti di
tutto il personale interessato dagli automatismi stipendiali,” la cui
naturale data di maturazione subirà uno slittamento di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 2011”.
Maurizio Danza