|
Il danno biologico nella giurisprudenza costituzionale e civile (Giovanbattista Greco) |
|
L' esistenza nel nostro ordinamento di due
fonti , la Costituzione ed il Codice Civile . ispirate a valori ed esperienze
politiche diverse , in alcuni casi contrastanti , può intendersi certo come
un ostacolo alla coerenza dei sistema . Non sempre , tuttavia , è così e le
modalità con cui ha assunto rilevanza il danno alla salute ne sono una
testimonianza . L' opinione per cui un danno biologico possa considerarsi
autonomamente risarcibile nasce , oltre che nel sentire sociale , anzitutto
nelle prime timide pronunce della giurisprudenza civile , vero e proprio
cuore pulsante del diritto vivente . Bisogna attendere il finire degli anni '
70 perché la questione acquisti spessore e raggiunga per la prima volta i
banchi del giudice costituzionale , con le sentenze sorelle nn. 87 e 88 del
26 luglio 1979 . Il principio affermato nell' occasione è che il danno alla
salute debba senza dubbio ricevere ristoro , perché lesivo di una situazione
soggettiva costituzionalmente tutelata ( art. 32 Cost. ), ma nei limiti
previsti dall' art. 2059 c.c. . Il richiamo normativo svolto svuota le
pronunce della loro portata potenzialmente rivoluzionaria : la disposizione
in causa , rubricata " Danno non patrimoniale " , subordina la risarcibilità
del pregiudizio subito ai soli casi previsti dalla legge , normalmente in
sussistenza di un illecito penale . E' solo con Corte cost., 14 luglio 1986 ,
n.184 che si impone I' opinione di una riparazione piena ed incondizionata
della lesione biologica . L' occasione è data dal ricorso in via incidentale
alla Consulta per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del già
richiamato art. 2059 c.c. , nella parte in cui prevede la risarcibilità del
danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute
soltanto in conseguenza di un reato . La circostanza contrasterebbe con gli
art. 2, 3, 24 , 32 Cost. , II giudice delle leggi , conscio di dover dirimere
una questione dallo stesso sollevata con I' orientamento precedentemente
affermato , fa salva I' integrità del Codice e gli orientamenti della
Cassazione dichiarando non fondata la questione . Concernendo I' art. 2059
c.c. la riparazione dei soli danni morali subiettivi , definibili come danni-conseguenza
, il danno biologico , danno-evento perché ripercussione naturale del
comportamento lesivo e quindi parte integrante dello stesso , fonda la
propria autonoma risarcibilità sul combinato disposto degli art. 2043 c.c. e
32 Cost. . La disposizione codicistica può interpretarsi come una "
norma in bianco " , indicante un' obbligazione riparatoria il cui bene
tutelato riceve specificazione nel riferimento alla Carta fondamentale . In
quanto danno-evento , il danno alla salute rileva come pregiudizio ,
piuttosto che come perdita , e prende il posto , con effetto assorbente , di
tutte quelle voci di lesione non patrimoniale alla persona precedentemente
individuate in via processuale quali il danno estetico , il danno alla vita
di relazione et similia . Per la sua liquidazione si prevede la conferma del
criterio della giurisprudenza di merito comportante un' uniformità pecuniaria
di base ( lo stesso tipo di pregiudizio non può essere valutato diversamente
da soggetto a soggetto ) integrata da parametri elastici per adeguare la
riparazione all' effettiva incidenza dell' accertata menomazione sulle
attività della vita quotidiana . Distinguendosi il danno alla salute , come
lesione dell' integrità psico-fisica del soggetto , tanto da quello morale ,
inteso come turbamento psicologico momentaneo e transeunte , quanto da quello
strettamente patrimoniale , viene consigliata cautela nella determinazione
del ristoro onde evitare duplicazioni risarcitone e sperequazioni . Le linee guida
in tema di risarcimento del danno fisiologico tracciate dalla Corte
costituzionale in maniera alquanto esaustiva tardano a trovare accoglimento
unanime nella giurisprudenza di merito . Testimonianza esemplare dell' incertezza
nella concreta applicazione giurisdizionale delle direttive fornite dalla
Consulta viene dal confronto fra Cass., 10 marzo 1992 , n. 2840 e Cass., 30
marzo 1992 , n. 3867 . A pochi giorni di distanza la sezione III civile della
Suprema Corte afferma prima I' autonomia del danno alla vita di relazione da
quello alla salute , caratterizzando il primo come danno patrimoniale ,
quindi riassume una posizione conforme agli orientamenti del giudice
costituzionale , sostenendo che la lesione allo stato psico-fisico del
soggetto ha una portata teoricamente più vasta di quella alla vita di
relazione e che , pertanto , la liquidazione di quest' ultimo non abbraccia
necessariamente tutto il possìbile danno alla salute . L' oscillazione
testimonia la sopravvivenza di un' interpretazione della fattispecie condotta
ancora secondo una frammentazione dei profili di responsabilità , legata ad
empirismi cui la Consulta dell' '86 riteneva di aver messo fine . Una
situazione giurisprudenziale parimenti complessa è alla base di Corte cost.,
27 ottobre 1994 , n. 372 . Con ordinanza di rimessione il Tribunale di
Firenze solleva la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2043
c.c. , nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per
violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subito
da un familiare a causa dell' evento mortale , in riferimento agli art. 2, 3
e 32 Cost. e dell' art. 2059 c.c. , nella parte in cui limiterebbe il
risarcimento del danno da uccisione di un congiunto al solo danno morale
soggettivo . Il ricorso al giudice delle leggi interviene quando sul danno da
morte si sono formati già due orientamenti della giurisprudenza civile . Precedentemente
alla sentenza della Consulta n. 184 del 1986 , il risarcimento del danno ai
sopravvissuti veniva riconosciuto iure proprio , non potendosi ritenere che ,
intervenendo la morte , un diritto potesse formarsi nel patrimonio della
vittima . Mutati i termini di riferimento , la valutazione della lesione
massima dell' integrità fisica si è svestita , in alcune decisioni , del
carattere patrimoniale , in termini di mancato reddito , rientrando in quella
più vasta del bene salute . Si è prospettata , così, la nascita di un diritto
di credito in capo al defunto che entrerebbe a far parte dell' asse
ereditario di cui spetterà agli eredi curare la soddisfazione . La Corte
costituzionale non viene direttamente chiamata a risolvere il contrasto
interpretativo insorto , ma piuttosto a promuovere , in relazione ali' una e ali'
altra delle soluzioni ipotizzate , un riesame della questione di conformità del
diritto positivo ali' imperativo costituzionale di tutela risarcitoria dei
diritti fondamentali alla vita e alla salute . Le conclusioni cui essa
perviene , tuttavia , lasciano I' amaro in bocca a chi si aspettava che la
sentenza Mengoni sancisse I' obbligo generale di riparazione del pregiudizio
psichico subito dal familiare dell' ucciso , a prescindere dal meccanismo ,
diretto o iure ereditario , di azione . La Consulta pronuncia la non
fondatezza della questione di incostituzionalità dell' art. 2043 c.c. con un'
argomentazione critica della sua applicabilità tanto in tema di pretese
riparatone dei familiari mortis causa , quanto iure proprio . Nel primo caso
I 'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto al ristoro in qualità di
eredi proviene da un limite strutturale della responsabilità civile : limite
afferente sia ali' oggetto del risarcimento , che non può consistere se non
in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva
, sia alla liquidazione del danno , che non può riferirsi se non a perdite ,
Quanto ali' interesse iure proprio , il danno biologico patito dal familiare
non può identificarsi come danno evento , apparendo soltanto come conseguenza
della lesione di un diritto altrui . Il pregiudizio del terzo non è quindi riìevabile
in quanto manca nei suoi confronti il presupposto del danno ingiusto .
Soltanto laddove si dimostrasse che I' infortunio mortale ha causato ad un
familiare una lesione psico-fisica , si potrebbe assumere , volendo
richiamare I' art. 2043 c.c. , I' esistenza di un evento pregiudizievole
integrante un' autonoma fattispecie di danno ingiusto . Il problema si sposterebbe
però alla valutazione della colpa del soggetto danneggiente , criterio di
imputazione che in questa circostanza si ridurrebbe ad una mera finzione
portando , in definitiva , non ad una responsabilità ex art. 2043 c.c. , ma
ad una responsabilità oggettiva per pura causalità . La vasta pars destruens
della sentenza ora richiamata viene controbilanciata , con una sproporzione
di mezzi, dalla scarna colonna finale che contiene invece un passo in avanti
di grande importanza sulla strada di una più completa tutela dell' integrità
psico-fisica dell' individuo . Sancendo la non fondatezza della domanda di illegittimità
dell' art. 2059 c.c. , i giudici costituzionali spostano nell' area di azione
dei danni morali subiettivi la risarcibilità del pregiudizio psichico subito
dall' uccisione di un congiunto . Non potendo questo classificarsi come danno
alla salute risarcibile ex art. 2043 c.c. e art. 32 Cost. , mancando il
presupposto della diretta consequenzialità tra evento pregiudicante e iniuria
del familiare , sarà una considerazione della perdita di qualità personali
derivata dal turbamento dell' equilibrio mentale a fungere da riparazione ,
integrandosi al pretium doloris . Che I' assunto di cui si è dato conto rappresentasse
uno spunto notevole , una carta da giocare per far scaturire un ampliamento
dell' orizzonte delle situazioni soggettive tutelate è testimoniato da Corte cost.,
ord. 22 luglio 1996 , n. 293 . Il Tribunale di Bologna solleva la questione
di legittimità costituzionale dell' art. 2059 c.c. , nella parte in cui
esclude la risarcibilità del danno morale , al di fuori di accertate ipotesi
di reato , in riferimento agli art. 24 e 32 Cost. . I giudice rimettente
intende il danno morale come danno alla salute in senso lato , costituendo
comunque un' alterazione dello standard psico-fisico del soggetto con
ripercussioni negative sulle sue abitudini e condizioni di vita , e ritiene
ingiustificata la mancata estensione ad esso di una tutela senza "
limiti e compressioni come quella da garantire per una situazione soggettiva
costituzionalmente affermata . La Consulta si vede costretta a chiarire la
posizione espressa nella pronuncia 372/94 , facendo ancora una volta salvo I'
impianto codicistico . La questione è rigettata sulla base di una differenza
di natura tra i due citati pregiudizi alla persona , chiaramente affermata in
giurisprudenza e alla quale non si è fatto altro che che aggiungere un'
ipotesi particolare : quella del danno alla salute sofferto da una persona in
conseguenza della morte di un congiunto dovuta ad illecito penale . In
relazione a tale ipotesi di somatizzazione del danno morale , non viene
operata una confusione del danno biologico col pretium doloris , ma
semplicemente se ne parifica il trattamento giuridico fatta salva la base
della loro distinzione . L' occasione perduta di usare le sentenze della
stessa Corte costituzionale come grimaldello per aprire la gabbia dell' art.
2059 e.e. , quando argomentazioni diverse avevano già fallito , non deve far
pensare che il processo di estensione dell' invocabilità del diritto alla
salute viva le sue battute finali. E' la Cassazione ( sentenza 22 gennaio
1998 , n. 605 ) , questa volta , ad introdurre un principio tutt'altro che
ridimensionante : la non coincidenza tra risarcimento del danno biologico e I'
indennizzo erogato dall' assicurazione sociale e la conseguente cumulabilità
delle due forme di riparazione , che costituisce un rafforzamento della
posizione della parte lesa . Per il pregiudizio fisiologico , argomenta la
Suprema Corte , viene in rilevanza la necessità di porre rimedio ad un danno
subito in un valore personale , di natura non patrimoniale , nel ricostruire
il quale si deve prescindere da ogni considerazione dell' attitudine del
soggetto a produrre , con la propria attività lavorativa , un reddito . Le
prestazioni erogate dall' assicuratore sociale presuppongono , invece ,
proprio un rapporto di lavoro in atto , dal quale il soggetto leso non possa
trarre guadagno , La reciproca estraneità delle due forme di ristoro esclude
che la medesima lesione riceva rimedio due volte . Il meccanismo di
liquidazione del danno fisiologico , infatti , solo apparentemente assorbe
anche la menomazione della generale attitudine al lavoro ; la sua
considerazione non si spiega alla luce di una volontà di ricomprensione ma
come semplice riferimento per cogliere nella sua totalità l'entità del
pregiudizio . L' ultima frontiera , in ordine di tempo , della risarcibilità
del pregiudizio alla persona di natura non patrimoniale si rinviene in Cass.,
7 giugno 2000 , n. 7713 . Nella violazione del dovere di corrispondere ad un
familiare , il figlio nel caso in specie , i mezzi di sussistenza ,
sanzionato dall' art. 530 c.p. , la responsabilità civile non si arresta alla
patrimonialità della lesione subita per il mancato o ritardato pagamento del
sussidio , ma si estende a sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della
persona , legati al rapporto di filiazione e alla qualità di minore della
parte danneggiata . La lesione di diritti siffatti va incontro alla sanzione risarcitoria
per il fatto in sé della lesione ( danno evento ) , indipendentemente dalle
eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare ( danno
conseguenza ) . Il richiamo evidente alla sentenza della Consulta 184/86
prosegue nei fondamento normativo individuato per la pretesa riparatoria : I'
art. 2043 c.c. che , correlato ali' art. 2 Cost. , va esteso sino a ricomprendere
il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali , ma anche
di quei pregiudizi che ostacolano le attività realizzatrici della persona
umana . Il lungo percorso giurisprudenziale che dalla riparazione del danno ali'
integrità psico-fisica è giunto a postulare I" obbligo di ristoro anche
a riflessi peggiorativi di tipo meramente esistenziale , è stato accompagnato
da un' assidua e parallela azione di critica e sprone da parte della dottrina
. Un primo motivo di censura è stato individuato , fin dagli esordi , nella
distinzione , operata dalia Corte costituzionale , tra danno-evento e
danno-conseguenza per giustificare la diversa natura dei danno biologico e di
quello morale subiettivo , distinzione che resterà centrale per tutta la
giurisprudenza successiva . Il Ponzanelli ( La Corte costituzionale , il
danno non patrimoniale e il danno alla salute in Foro it. , 1986 , I , 2053
ss. ) la ritiene non corretta in relazione ai principi generali che legano il
rapporto di causalità nella materia dell' illecito civile . La ragione è da
individuarsi nell' esclusione dalla valutazione del presupposto del danno
ingiusto , proprio dell' illecito aquiliano , qualora ci si concentri solo
sul nesso eziologico esistente tra condotta ed evento . Tale conclusione è
condivisa , a distanza di quattordici anni , dal De Marzo ( La motivazione di
Cass. 7713/00: profili critici in Corriere giur , 2000 , 875 ss. ) che
intravede così la rimozione di uno dei possibili e condivisibili argini ali'
alluvione di pretese pretestuose , creando le premesse di una crisi di
rigetto del sistema . L' individuazione di un discrimine così netto tra due
tipi di lesione potrebbe inoltre indurre , sempre secondo il Ponzanelli ,
elementi di tipizzazione dell' illecito ali' interno della clausola generale
ex. art. 2043 c.c. , pregiudicandone la capacità di adattarsi alle mutate
esigenze della realtà sociale. Censura più incisiva viene mossa dal Nostro
alla lettura costituzionale della disposizione fondante la responsabilità extracontrattuale
. L' accettazione completa della costituzionalizzazione delle norme di
diritto privato , ivi comprese quelle riferentisi la responsabilità civile ,
se è in grado di illuminare di un nuovo significato talune fattispecie , non
può però costituire un nuovo quadro normativo . Se ciò fosse , si
registrerebbe il totale asservimento dell' art. 2043 c.c. non più alla tutela
dell' antico insegnamento del neminem laedere , quanto dei principi generali
indicati nella nostra Carta fondamentale . L' appunto non sembra aver colto
nel segno se , a distanza di quattordici anni , la Cassazione ricorrerà al
medesimo espediente per dare una base giuridica al risarcimento del danno
esistenziale . Non pago , il Ponzanelli ( La Corte costituzionale e il danno
da morte in Foro it. , 1994 , I , 3297 ss. ) si mostra ancor più critico ,
questa volta in tema di danno alla salute derivante da morte di un congiunto
. La soluzione cui la Corte giunge , di ristorare la sofferenza psichica ex
art. 2059 c.c., è giudicata non condivisibile nella misura in cui conduce ad
un' ingigantimento del ruolo di tale disposizione , privandola dell'
originaria vocazione punitivo afflittiva . La cancellazione di ogni
distinzione tra danno morale e danno biologico , che il giurista nota , impoverirebbe
il sistema della tutela risarcitoria del prezioso espediente di utilizzare I'
art. 2043 c.c. per le lesioni valutabili secondo un criterio oggettivo ,
ricorrendo all' art. 2059 c.c. , con le sue limitazioni, per i casi più
gravi. Con la sua pronuncia , la Corte avrebbe cancellato la simmetrica
polarità tra le due voci. Può senza remore affermarsi che il meccanismo delle
clausole generali del nostro ordinamento abbia funzionato pienamente , unito
ad una prospettiva di risoluzione delle problematiche che ha guardato , per
una volta , prima al rimedio che al torto . Un nuovo fronte di sviluppo della
responsabilità civile potrà aprirsi , ora che quasi tutte le vie di diritto
sono state battute , con I' unione dei risultati raggiunti dalla giurisprudenza
alle conoscenze frutto del progresso scientifico , per una migliore
valutazione di fattori di danno nuovi e della loro incidenza sulla salute
umana . E' dal metodo sperimentale e non più dall' esegesi legislativa che
dovrà attendersi , ad esempio , la prova decisiva per la considerazione dell'
inquinamento elettromagnetico come fattispecie dannosa : conclusione ora
deducibile , per gran parte dei ricercatori , solo alla luce di
considerazioni statistiche . Nella misura in cui ciò avverrà , i benefici del
lavoro svolto dai giudici in un ventennio potranno estendersi a tante altre
situazioni di pregiudizio delia persona che aspettano di ottenere giustizia .
|