La richiesta di risarcimento del danno deve essere inviata
dal danneggiato che non si ritenga responsabile alla compagnia assicuratrice
del mezzo di sua proprietà o alla guida della quale si trovava al momento del
sinistro.
APPLICAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
(artt. 149 e 159 D.Lgs.
209/2005)
Schema di
Riccardo Catini
Il D.Lgs. 209/2005 ribattezzato subito come “nuovo
codice delle assicurazioni”, nel rinnovare tutto il complesso sistema
assicurativo italiano in una prospettiva europeistica, ha introdotto anche le
notevoli e contestate novità in materia di risarcimento del danno da sinistri
stradali introducendo, tra l'altro il c.d. risarcimento diretto in forza del
fatto che il danneggiato, ai fini di ottenere il giusto ristoro di quanto
subito, si può rivolgere non più alla compagnia assicuratrice del danneggiante,
ma a quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato al
momento del sinistro, la quale, ai sensi dell'art. 149 comma 3° del D.Lgs.
209/2005, “a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento
diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva
regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
1. Ambito applicativo
Il sistema del risarcimento diretto è applicabile
ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica, tra due veicoli a motore
identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla
quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro
conducenti (danno biologico fino al 9%), senza il coinvolgimento di altri
veicoli responsabili.
Sono pertanto esclusi:
a) I
sinistri occorsi su territorio estero, regolamentati da apposite norme;
b) Il
danno subito dal terzo trasportato previsto dall'art. 141 che rinvia
all'art.148 e dunque al risarcimento “ordinario”;
c) I
sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia;
d) I
sinistri occorsi tra veicoli assicurati con impresa che ha sede legale in altro
stato membro, a meno di adesione al sistema di risarcimento diretto.
2.
Modalità della richiesta del danno
La
richiesta di risarcimento del danno deve essere inviata dal danneggiato che non
si ritenga responsabile alla compagnia assicuratrice del mezzo di sua proprietà
o alla guida della quale si trovava al momento del sinistro.
La
domanda deve necessariamente contenere, pena l'interruzione dei termini utili
per la proposta della offerta di risarcimento e conseguentemente di quelli per l'esercizio
dell'azione civile, le seguenti informazioni:
Se si
sono verificati solo danni al veicolo ed alle cose:
1) nomi
degli assicurati;
2) le targhe dei veicoli coinvolti;
3) denominazione delle rispettive imprese;
4) descrizione delle circostanze e delle modalità di sinistro;
5) le generalità di eventuali testimoni;
6) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
Se vi
sono state lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare inoltre:
1)
L'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
2) L'entità delle lesioni subite;
3) la dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del CDA circa la spettanza o meno di
prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali
obbligatorie;
4) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi
permanenti;
5) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione
del compenso spettante al professionista.
Nota: E'
importante che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata per
conoscenza ed a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo telefax, anche alla
compagnia di assicurazione di quello che si ritiene il responsabile. Tale
accorgimento potrà permettere di abbreviare i termini per un eventuale
successiva azione contro la stessa qualora il sinistro rientri nella casistica
del risarcimento ordinario previsto dall'art. 148 del CDA.
3.
Termini per la proposta di risarcimento
La
compagnia assicuratrice deve indicare la propria offerta di risarcimento o gli
eventuali motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del
danno con apposita comunicazione nel rispetto dei seguenti termini:
1. 90 gg.
nel caso di lesioni;
2. 60 gg.
nel caso di danni ai soli veicoli o alle cose;
3. 30 gg.
Nel caso di danni a veicoli o alle cose, qualora sia stato sottoscritto da
entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro il modulo CID.
4.
Interruzione dei termini
L'art.
149 comma 6° del nuovo codice delle assicurazioni nonché l'art. 7 del D.p.r. di
attuazione dell'art. 150, prevedono, qualora la richiesta di risarcimento sia
incompleta o siano necessarie delle integrazioni, l' interruzione dei termini
suddetti, fino al ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti.
Nota: La
compagnia assicuratrice, in caso ritenute necessarie integrazioni e
precisazioni, ha tempo trenta giorni per richiedere le suddette informazioni
all'interessato. Pertanto, i termini previsti nel punto 3) non ricominceranno a
decorrere fino al perfezionamento della domanda iniziale.
5.
Offerta risarcitoria – Termini
L'
impresa, valutati gli elementi contenuti nella domanda, con apposita
comunicazione inviata al danneggiato, dovrà:
1)
Formulare una congrua offerta di risarcimento del danno nel termini di
a)30 gg
in caso di danno ai veicoli ai veicoli ed alle cose se il modulo di denuncia
sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti,
b) 60 gg nel caso di danni solo a veicoli e cose senza sottoscrizione del
“foglio blu”,
c) 90 gg in caso di lesioni.
2)
Comunicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di
risarcimento del danno entro i medesimi termini.
Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta
nei termini di cui al punto sopra, potrà:
1)
Dichiarare di accettare l'offerta
2)
Dichiarare di non accettare l'offerta;
3) Non
rispondere alla proposta.
In ogni
caso, la compagnia assicuratrice deve provvedere ad effettuare il pagamento
della somma offerta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della accettazione
o del rifiuto dell'offerta o comunque decorsi 30 giorni dalla comunicazione
senza aver ricevuto alcuna risposta dal danneggiato.
Tale
somma viene comunque computata alla eventuale liquidazione definitiva del
danno.
L'offerta
di risarcimento del danno formulata dalla impresa, comprende anche (ma sarebbe
meglio dire soltanto) il rimborso delle spese di consulenza medico-legale
sostenute dal danneggiato.
Ai fini
dell'offerta, non sono considerati danni accessori, le spese sostenute dal
danneggiato per eventuale consulenza o assistenza professionale diversa da
quella medico-legale.
6.
Azione giudiziale diretta
Il
danneggiato, qualora la compagnia cui ha rivolto la richiesta abbia respinto la
sua richiesta di risarcimento del danno, la stessa non abbia comunicato
l'offerta o il suo diniego nei termini previsti dall'art. 148 CDA (elencati al
punto precedente) oppure non si sia giunti ad un accordo sulla offerta, potrà
esperire azione diretta di cui all'art. 145 comma 2° nei soli confronti della
propria compagnia assicuratrice. Tuttavia, la compagnia di assicurazione del
veicolo responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può
estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato ferma restando, la successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema del
risarcimento diretto.
L'azione
diretta è esperibile soltanto quando:
1. siano
trascorsi 60 gg (in caso di danni solo ai veicoli, ai natanti o altri beni
materiali)
2. siano
trascorsi 90 gg (in caso di lesioni di lieve entità)
3. siano
trascorsi 30 gg (in caso di sottoscrizione del modulo Cid)
decorrenti
da quello in cui il danneggiato abbia “correttamente” chiesto alla propria
impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione
dell'altro veicolo coinvolto ed avendo osservato le modalità ed i contenuti
previsti dall'art. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005
Esempi
applicativi:
a) Danno
solo a cose o ai veicoli in carenza di sottoscrizione del modulo Cid
Es1) Se la domanda è completa
all'origine ma non si giunge ad un accordo sulla somma risarcibile (anche in
forza delle ritenuta diversa responsabilità dei due conducenti) i tempi minimi
intercorrenti dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni sono:
60gg
-per formulare l'offerta;
15gg
-entro cui l'impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa, in caso
di ricezione del rifiuto o di silenzio da parte del danneggiato;
Totale 75 giorni (oltre a quelli intercorrenti per le varie
comunicazioni) prima dei quali non può essere esperita l'azione diretta.
Es2) Caso in cui la domanda è
incompleta ed in cui non si giunge ad un accordo saranno necessari:
30gg
-per richiedere la integrazione della domanda (ad es. il c.fiscale del
danneggiato);
60gg
-per la formulazione della offerta;
15gg
-per effettuare il pagamento della somma dalla stessa ritenuta equa
Totale 95 giorni (oltre a quelli intercorrenti per le varie
comunicazioni) prima dei quali non può essere esperita l'azione diretta.
Es3) Caso in cui si deve integrare
la richiesta per due volte
30gg
-per richiedere la integrazione della domanda;
xgg
-tempo esemplificativo necessario per la prima integrazione;
30gg
-per richiedere la ulteriore integrazione;
ygg -per
provvedere alla seconda integrazione,
60gg
-per la formulazione della offerta;
15gg
-termine entro il quale l'assicurazione deve comunque provvedere al pagamento
della somma che la stessa, sulla base degli atti ritiene congrua.
Totale
135 giorni ai quali vanno sommati i giorni necessari per l'integrazione
b)
Sinistri con lesioni personali
Es1) Se la domanda è completa
all'origine (la lesione è subito valutata) ma non si giunge ad un accordo sulla
somma risarcibile, i tempi minimi intercorrenti dal ricevimento della richiesta
di risarcimento danni sono:
90gg
-per formulare l'offerta;
15gg
-entro cui l'impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa, in caso
di ricezione del rifiuto o di silenzio da parte del danneggiato
Totale
105 giorni prima dei quali non è esperibile l'azione
Es2) Caso in cui vi sia una lesione
personale da valutare (la domanda è incompleta fino alla produzione della
perizia medico-legale con la certificazione della avvenuta guarigione e la
quantificazione dei postumi invalidanti) e non si giunga ad un accordo saranno
necessari:
90gg
-termine minimo per poter effettuare una congrua valutazione medico-legale;
90gg
-termine per effettuare l'offerta;
15gg
-entro cui l'impresa effettua il pagamento della somma ritenuta equa.
Totale
195 giorni prima dei quali non è esperibile l'azione
Es3) Nei casi in cui vi sia
necessità di un tempo più ampio per poter effettuare una valutazione corretta
dei postumi invalidanti al termine minimo previsto dall'esempio precedente
andranno sommati gli ulteriori tempi (es 180 gg prima della perizia
medico-legale, 90gg per l'offerta, 15gg per effettuare il pagamento.
Nel
malaugurato caso in cui manchi qualche informazione, al tempo minimo necessario
ad una valutazione medica si dovranno sommare i 30gg a disposizione delle
imprese assicurative per richiedere le integrazioni, i giorni per ottenere i
dati, e poi il nuovo decorrere del termine dei 90 giorni.
Commento:
dagli esempi sopra riportati è evidente come il sistema del risarcimento
diretto, che nella realtà riguarderà quasi il 90% dei sinistri stradali, ha in
realtà creato uno slittamento notevole a volte incalcolabile del termine
iniziale dal quale sarà possibile agire giudizialmente nei confronti della
propria compagnia assicuratrice.
Da non
dimenticare poi che nel caso in cui, nelle more delle valutazioni
tecnico-mediche, ci si accorga che l'ipotesi trattata non rientri nelle ipotesi
di risarcimento diretto, si dovrà ricominciare da capo con i termini previsti
dall'art. 148 e nei confronti della compagnia di controparte con tutto quello
che ne consegue.
Non da
ultimo è necessario ricordare, ove ve ne fosse la necessità, che ai suddetti
termini andranno aggiunti quelli processuali.
Unica consolazione
appare il pagamento da imputare all'eventuale liquidazione definitiva.
Sentenza
di condanna - Insufficienza della offerta originaria – Comunicazione all'Isvap
Qualora si sia dovuti ricorrere alla autorità giudiziaria per ottenere il giusto ristoro del danno subito, nel caso in cui la somma liquidata, al netto della rivalutazione e degli interessi, sia inferiore alla metà di quella liquidata, il giudice deve trasmettere copia della sentenza all'Isvap per gli accertamenti relativi alla osservanza delle disposizioni del capo IV del nuovo CDA in materia di procedure liquidative.