Danno biologico
differenziale da infortunio sul lavoro
(Enrico Pasquinelli)
Prima
dell’entrata in vigore del d. lgs. 23.2.2000, n. 38, che ha previsto una
prestazione dell’Inail a favore del lavorare vittima di un infortunio sul
lavoro o di una malattia professionale, il lavoratore, nel caso fossero
sussistenti i presupposti della responsabilità civile di quest’ultimo, poteva
agire direttamente nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del
danno biologico e del danno morale. Ciò, in conseguenza dei principi posti
dalla nota sentenza n. 356 / 1991 della Corte costituzionale.
Tale
disciplina è stata modificato dall’art. 13, d. lgs. n. 38 / 2000, che ha ora
previsto un indennizzo per il danno biologico conseguente ad una menomomazione
di grado pari o superiore al 6%:
a) le menomazioni
conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono
valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva
degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado
pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in
capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al
momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del
testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto
all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle
conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla
retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di
determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di
attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità
dello stesso
(art. 13, 2° co., lett. a) e b), d. lgs. n. 38 / 2000).
Il
nuovo sistema indennitario non riconosce alcuna prestazione per le menomazioni
di grado inferiore al 6%; è stato, invece, previsto un indennizzo liquidato in
forma di capitale per le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% ed un
indennizzo liquidato nella forma di rendita per quelle pari o superiori al 16%.
In quest’ultimo caso, il lavoratore ha diritto anche all’erogazione di
un’ulteriore quota di rendita, a fronte delle conseguenze patrimoniali della
lesione subita.
Il
maggiore problema interpretativo che si è posto in relazione a tale nuova
disciplina, riguarda la persistenza o meno del diritto del lavoratore
infortunato di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento di
quelle componenti risarcitorie che non siano indennizzate dall’assicurazione
sociale. E’ certo che il lavoratore infortunato potrà ottenere dal proprio
datore di lavoro il risarcimento di quelle componenti pregiudizievoli in
relazione alle quali il d. lgs. n. 38 / 2000 non prevede alcun indennizzo, cioè
del danno biologico derivante da invalidità permanente inferiore al 6%, del
danno biologico temporaneo e del danno morale.
Controverso
è, invece, se il lavoratore abbia un’azione nei confronti del datore di lavoro
per il risarcimento del c. d. “danno biologico differenziale”, qualora, cioè,
in presenza di una menomazione superiore al 5%, sussista il diritto ad una
prestazione Inail per danno biologico permanente, che, però, data la sua natura
indennitaria, non copra integralmente il danno quantificato secondo i consueti
criteri civilistici.
Secondo
l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, a tale quesito deve essere data
soluzione positiva. Ad esempio, il Tribunale di Modena ha deciso che si
perviene a questo risultato per via dell'operazione aritmetica di cui si è
testé dato conto non ritenendo il Tribunale di aderire alla prospettazione
difensiva della convenuta, e della Compagnia chiamata a garanzia, che
vorrebbero che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.38 del 2000,
avrebbe ripreso efficacia il sistema dell'esonero di cui all'art.10 d.P.R.
n.1124 del 1965 con conseguente riduzione del danno differenziale alle sole
voci indeterminate dall'INAIL; (f) per contro: se è pur vero che la nuova
disciplina dell'anno 2000 (cit.) ha introdotto il criterio della indeterminabilità
del danno biologico da parte dell'istituto assicurativo, è anche vero, da un
lato, né la lettera né la "ratio" della specifica regolamentazione
normativa autorizzano a dedurre l'esclusione dell'obbligo datoriale di farsi
carico del pregiudizio differenziale secondo i criteri a base delle
specificazioni effettuate al punto (n.1) della presente motivazione così come
(rafforzativamente) è altrettanto vero, dall'altro lato, che i parametri di
indeterminabilità del danno biologico utilizzati dall'INAIL operano
necessariamente secondo la logica e i criteri della peculiare fattispecie
assicurativa obbligatoria con esclusione di una sorta di automatico
assorbimento delle regole della risarcibilità di questo pregiudizio quali
rinvenibili nell'ordinamento del diritto privato
(Trib. Modena 12.5.2004, n. 190).
L’ammontare
del danno biologico differenziale è stato determinato sottraendo l’importo
complessivo della rendita Inail dall’ammontare del danno biologico
“civilistico”, calcolato applicando le c. d. “tabelle di Milano”.
La
stessa soluzione è stata accolta dal Tribunale di Bassano del Grappa, secondo
il quale la prospettiva applicativa del citato art. 13 non è quella di definire
in via generale e omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico,
ma solo quella di definire tali aspetti risarcitori agli specifici fini
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali. L'erogazione effettuata dall'INAIL, peraltro, è strutturata nei
termini di un indennizzo., che, a differenza del risarcimento, si connota come
svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale o aquiliano), e può
conseguentemente essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo
di chi ha realizzato la condotta dannosa, e, peraltro, anche in assenza di un
responsabile diverso dal danneggiato (nelle ipotesi in cui l'infortunio sia da
ascrivere a colpa esclusiva di quest'ultimo).
(…) Di conseguenza appaiono sussistere considerevoli e strutturali divergenze
tra l'indennizzo erogato dall'INAIL ed il risarcimento del danno biologico, e
mentre quest'ultimo trova in definitiva la propria norma fondatrice nell'art.
32 della Costituzione (collegata all'art. 2043 c.c., per quanto nella pronuncia
8827/2003 la Suprema Corte adombri la possibilità di una riconduzione di tale
danno allo stesso art. 2059 c.c.), l'indennizzo INAIL è collegato all'art 38
della Costituzione e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati
alle esigenze di vita del lavoratore (pur se non strettamente sotto il profilo
economico-monetario), come del resto ritenuto anche nella citata sentenza del
Tribunale di Pinerolo, oltre che dal Tribunale di Cagliari nella pronuncia del
20.2.2003 (n° 961).
(…) La constata differenza strutturale e funzionale sussistente tra l'erogazione
INAIL ex art. 13 citato ed il risarcimento del danno biologico preclude quindi
di poter ritenere che le somme versate dall’INAIL a tale titolo possano
considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno
biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle
di liquidazione del danno portino a ritenere sussistente un danno
"differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall'INAIL
stesso. Occorre del resto rilevare come lo stesso istituto da ultimo citato
abbia inteso (alla stregua di quanto emerge dal testo della circolare n° 57 del
4 agosto 2000) la modifica normativa introdotta con il citato art. 13 nel senso
che "pur essendo comune l'oggetto (e cioè il danno biologico) e pur in presenza
di alcune analogie tra il sistema indennitario delineato dall'art. 13 ed il
sistema risarcitorio-civilistico, tuttavia notevoli differenze derivano dalla
diversa finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversa strutturazione del
meccanismo di ristoro del danno. L'indennizzo INAIL, infatti, assolve ad una
funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di
vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione,
mentre il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta
misura in cui si è verificato. L'art. 13, nell'introdurre il danno biologico
nella copertura assicurativa gestita dall'INAIL dei danni derivanti da
infortuni sul lavoro e malattie professionali, non ha modificato i principi di
fondo che caratterizzano il sistema, e cioè il suo automatismo ed i meccanismi
solidaristici che lo ispirano". Proprio la differenza che sussiste tra
indennizzo INAIL e risarcimento del danno, sotto il profilo della struttura e
degli effetti, comporta inoltre che i parametri indicati nel citato art. 13 non
si configurino come adeguati al fine di una loro utilizzazione quale criterio
equitativo di liquidazione nell'ambito del risarcimento del danno biologico.
Alla stregua di tali considerazioni si rileva quindi come le prestazioni
erogate dall'INAIL non possano ritenersi satisfattive del diritto al
risarcimento del danno in capo al sig. Tizio
(Trib. Bassano del Grappa 2.12.2004).
Anche il tribunale di Bassano del Grappa ha determinato il danno biologico differenziale detraendo dall’ammontare del danno biologico calcolato secondo i criteri civilistici quanto percepito dalla vittima a titolo di indennità da parte dell’Inail.