PREMESSA
Siamo in presenza di una nuova prestazione economica istituita dall’art. 13 D.L.vo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattie professionali denunciate a partire dal 25 luglio 2000 ed inteso ad indennizzare il danno biologico di grado non inferiore al 6%, sofferto dal lavoratore assicurato.
ART. 13 D. LGS. 38/2000
L’articolo 13 del D. Lgs. 38/2000 nel definire la nozione di danno biologico così si esprime :
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
La nozione è analoga a quella prevista dal D. Lgs. n. 209/2005 art. 13 che prevede: che “agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.Con tale definizione un ruolo centrale viene dato al danno biologico di origine professionale , assunto a fondamento dell’intervento indennitario a favore del lavoratore che a seguito di infortunio abbia subito una menomazione permanente , totale o parziale della propria integrità psicofisica. Peraltro la nuova disciplina secondo quanto già noto, decorre solo dal 25 luglio 2000, cioè dalla data di pubblicazione sulla Gazz. Uff. delle tre tabelle (delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti) previste dal cit. art. 13, II e III c, ed approvate con D.M. 12 luglio 2000.
UN PO’ DI STORIA
Il bene della salute costituisce oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto . Il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non può essere limitato agli effetti sulla sua attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche il cosiddetto danno biologico inteso come la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in quanto incidente sul valore uomo che è una summa di tutte le funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica ed aventi una rilevanza non meramente reddituale od economica ma anche biologica, culturale sociale ed estetica. Secondo quanto rappresentato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, n. 2396 del 1983
Cassazione Civile, n. 3367 del 1988) trattasi di danno comportamentale privo di manifestazione esteriore tangibile, caratterizzato dalla riduzione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichiche della persona, la quale, incidendo sul valore uomo globalmente inteso, impedisce alla vittima di attendere in tutto o in parte alle sue ordinarie occupazioni di vita. Da queste decisioni in avanti si delinea la nozione di danno biologico inteso come "menomazione dell'integrità della persona in sé e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica". In una tale configurazione il danno biologico assorbe dunque tutte quelle specie di danno precedentemente elaborate dalla giurisprudenza come il danno estetico ed il danno alla vita di relazione (si vedano in tal senso ad esempio le pronunce della Cassazione civile n-10762 del 1999 e della Cassazione civile numero 12740 del 1999). La giurisprudenza la quale ha precisato che per danno biologico si debba intendere qualsiasi lesione della integrità psico fisica che abbia riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Non bisogna riferirsi dunque solo alla sfera produttiva ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito in cui il soggetto svolge e realizza la propria personalità.Il punto di partenza di questa evoluzione dunque è da ricercare nella giurisprudenza dei giudici di merito che hanno progressivamente ampliato la tutela della salute nell’area della responsabilità civile a partire dagli anni ’70 con qualche fondamentale prodromico intervento della Giurisprudenza della Suprema Corte negli anni ’80. Centrale e prioritario riferimento valutativo (e protettivo) è divenuto il danno al lavoratore in termini di ridotta o abolita efficienza fisio-psichica in luogo della ormai inattuale compromessa attitudine lavorativa. La novità di che trattasi ha comportato sostanziali modifiche all’impianto normativo del T.U. 1124/1965.INAIL soprattutto sotto il profilo dei complessi rapporti con le procedure indennitarie, comprensive delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni. All’interno dell’Inail vennero istituite due successive (1991-94; 1995-96) Commissioni di esperti e studiosi nominate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di estendere la tutela assicurativa anche al danno biologico dopo i pronunciamenti sia dela Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione che tanto avevano inciso sulla evoluzione della specifica nozione.Seguì la emanazione della legge 144/99 (collegato ordinamentale alla Finanziaria del ’99) ex art.55, comma 1 nonchè il D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 in attuazione di quanto previsto dalla Legge 144/99.
Entrambe le Commissioni insediate in materia dall’INAIL pervennero alla enunciazione, su specifico mandato, di una medesima nozione di danno biologico di origine professionale, consistente in “tutte le menomazioni dell’integrità psicofisica lesiva della salute in quanto attitudine a compiere qualsiasi attività realizzatrice della persona umana, e, pertanto, ove sussista del pregiudizio dell’attitudineal lavoro”. La prima Commissione espresse il prevalente orientamento (Introna, 1992) che per le loro attuali sovrastime le percentuali di danno tabellate contengano in sé anche il danno biologico. La seconda Commissione (Cimaglia e Rossi, 2000) concluse i lavori ribadendo i principi di automaticità, indennitarietà, predeterminazione dell’indennizzo e tracciando linee (invero poco convincenti) di una possibile soluzione del problema.
La liquidazione dell’indennizzo spettante per danno biologico avviene sulla base dei criteri dettati da tre tabelle approvate con D.M. 12 luglio 2000 e cioè:
a- la "Tabella delle menomazioni" che contempla, con elettiva attenzione a quelli di origine lavorativa, tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie, comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. Questa tabella sostituisce le tabelle sia dell'industria che dell'agricoltura allegate al Testo Unico che contemplavano, come noto, solo menomazioni incidenti sulla attitudine lavorativa cioe sulla capacita del lavoratore infortunato o tecnopatico a continuare ad essere produt-tore di reddito da lavoro dopo 1'evento lesivo. Il grado della menomazione accertato e valutato applicando la nuova "Tabella delle menomazioni" costituisce la base di calcolo sia per l'indennizzo del danno biologico in capitale o in rendita, che per la determinazione della ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali;
b- la "Tabella indennizzo danno biologico", che contiene le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 100%. Tale indennizzo, pur essendo determinato sempre con gli stessi criteri (di cui si dirà appresso), viene erogato – si ripete - in capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%;
c- la "Tabella dei coefficienti", attraverso i quali (con criteri di cui si dirà appresso) si calcola la percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per il calcolo dell'ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimoniali derivanti, in via presuntiva, dalla menomazione a partire – ripetesi - dal 16%.
Particolare rilievo medico-legale compete alla Tabella delle menomazioni, che “sostituisce all’uomo-macchina dell’antecedente barème antinfortunistico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 (in pratica uno scheletro con occhi, orecchie, gusto ed olfatto, qualche organo interno e poche strutture nervose) un uomo che fa funzionare le macchine e si esprime anche al di fuori dell’ambito produttivo come persona dinamicamente aperta a relazionalità e socialità. Attraverso un forte ampliamento delle voci (da 59 a 387, cui corrisponde una variegata considerazione di patologie per apparati, sistemi, sensi, tessuti), un complesso sistema di valutazioni del tasso percentuale, una parziale rigorosa tassatività (limitatamente ai valori percentuali “fissi”) si realizza un sostanziale rinnovamento dello schema valutativo tabellare attraverso la correzione di vistose antecedenti carenze, evidenti sovrastime di alcuni danni articolari, squilibri di rapporti numerici e qualitativi tra le voci considerate (Barni, 2000).Si consegna in tal modo all’operatività medico-legale uno strumento di apprezzabile validità scientifica, di rinnovato respiro strutturale (anche per l’apporto dei criteri applicativi) e di indubbia utilità per una corretta valutazione del danno permanente alla persona, sia pure di connaturata derivazione lavorativa. “ Nella predetta tabella, che si compone di circa 400 voci, a lato di ciascuna menomazione (es. perdita della falange ungueale del mignolo) è indicato il corrispondente grado di inabilita (per 1'esempio fatto, 2% se si tratta dell’arto non dominante e 3% per l’arto dominante), rispetto alla completa capacità lavorativa (pari al 100%). Per ciascuna delle menomazioni la nuova tabella indica il grado di riduzione dell’integrità psicofisica che deve essere assunta come base di calcolo sia per 1'inden-nizzo, in capitale e in rendita, del danno biologico, sia per la determi-nazione della quota aggiuntiva di rendita dovuta per le conseguenze di ordine patrimoniale. Le menomazioni indicate in tabella sono 387 e sono raggruppate, in ordine alfabetico e con numerazione progressiva, con riferimento agli « apparati/sensi/tessuti di riferimento » (cardio-circolatorio, cica-trici e dermapatie, digerente, epopoietico, endocrino, patologia ernia-ria, neoplasie, nervoso, osteoarticolare e muscolare, otorinolaringoia-trico, respiratorio, sessuale e visivo
Nella concreta applicazione della tabella occorre tener presente alcuni criteri, tra i quali:
a) la descrizione della menomazione riportata nelle singole voci si riferisce al valore massimo (fino a...) indicato in tabella, per cui dovra essere modulata, in relazione alla gravita del caso, partendo da un grado minimo pari ad uno;
b) nel caso di danni composti, comprensivi cioe di piu menomazioni, la valutazione non puo essere il risultato della somma delle singole meno-mazioni tabellate, ma si deve procedere a valutazione complessiva, da effettuarsi come gia visto per 1'inabilita permanente ai sensi del T.U.;
c) ugualmente a valutazione complessiva si deve procedere in caso di danni policroni professionali;
d) in caso di abolizione di funzione di organo o di senso pari (reni, occhi, ecc), qualora la stessa ricada su soggetti portatori di preesistenza, sia lavorativa, sia extralavorativa, incidente sullo stesso organo o senso, il danno biologico permanente e uguale alFabolizione bilaterale tabellata;
e) la perdita funzionale non e equiparata a quella anatomica; quest’ultima assume di norma connotazione di maggiore gravita;
f) i disturbi correlati non comportano valutazioni superiori a quelle previste per la perdita anatomica del segmento interessato.
Specificità del sistema indennitario del danno biologico di origine
lavorativa nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria rispetto al
sistema risarcitorio di diritto comune del danno biologico da fatto
illecito.
Pur essendo comune l'oggetto (e cioè il danno biologico) e pur in presenza di alcune analogie tra il sistema indennitario delineato dall'art. 13 ed il sistema risarcitorio-civilistico, tuttavia notevoli differenze derivano dalla diversa finalità dei due sistemi e dalla conseguente diversa strutturazione del meccanismo di ristoro del danno.L'indennizzo INAIL, infatti, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, secondo quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione, mentre il sistema civilistico è finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato.L'art. 13, nell'introdurre il danno biologico nella copertura assicurativa gestita dall'INAIL dei danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, non ha modificato i principi di fondo che caratterizzano il sistema, e cioè il suo automatismo ed i meccanismi solidaristici che lo ispirano.D'altro canto, nel sistema civilistico il risarcimento del danno avviene, salvo ipotesi eccezionali, per mezzo dell'erogazione di un risarcimento in capitale onnicomprensivo, che chiude definitivamente il rapporto. Nel sistema di indennizzo sociale, invece, le condizioni di salute del danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano adeguamento ed integrazione della prestazione corrisposta; la stessa prestazione è, comunque, periodicamente rivalutata. Infine, la prestazione economica è integrata da altre prestazioni di natura diversa (protesi, cure mediche, assistenza sociale, ecc.).
Criteri di impostazione della "Tabella indennizzo danno biologico".
La tabella è ripartita in due parti, la prima delle quali riguarda 1'indennizzo in capitale (per le menomazioni psicofisiche di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16%), la seconda l’indennizzo di rendita (per le
menomazioni di grado compreso fra il 16 e il 100%).
I principi sui quali è impostata la tabella sono tre:
1. l'indennizzo è areddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell'assicurato, in quanto la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani;
2. l'indennizzo è crescente al crescere della gravità della menomazione in misura più che proporzionale sia in termini assoluti che relativi. Infatti, al crescere della percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, in quanto va ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso;
3. l'indennizzo è variabile in funzione dell'età (decresce al crescere dell'età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile). Infatti, l'indennizzo in capitale deve essere proporzionato alla durata della residua vita nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio della menomazione. I criteri fissati dai prospetti in questione, facendo riferimento all’età del-
l’infortunato e del tecnopatico, costituiscono applicazione coerente della regola
generale per la quale 1'indennizzo in capitale deve essere proporzionato alla dura-
ta della vita residua, durante la quale è chiamato a compensare il danno sofferto
dal lavoratore, e quantificato secondo i correlativi parametri statistici. Segue da
cio che essi non possono trovare applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore, al
quale era stato riconosciuto 1'indennizzo in capitale, decede prima che lo stesso gli
sia stato effettivamente corrisposto: per tale evenienza 1'art. 13, IX c, D.L.vo n. 30
del 2000 prevede la liquidazione di un indennizzo proporzionale al tempo trascor-
so fra la data della guarigione clinica e il sopravvenuto decesso, rapportato cioe al-
la durata di sopravvivenza del lavoratore assicurato.
Si tratta dei principi del cosiddetto "sistema a punto variabile" che è quello seguito da quasi tutti i Tribunali per il risarcimento civilistico del danno biologico da fatto illecito. Il valore finanziario del punto base unitario ("punto INAIL"), riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è stabilito pari a 1,6 milioni di lire e cresce – come detto - in misura progressiva all'aumentare del grado. Per quanto attiene all'età, gli importi dell'indennizzo sono modulati in undici classi quinquennali sulla base dell'andamento delle speranze di vita riscontrate per la collettività degli infortunati INAIL. Inoltre, per tenere conto della specificità della componente femminile, notoriamente favorita in termini di sopravvivenza rispetto ai maschi, la tabella prevede indennizzi differenziati per i due sessi (superiori per le femmine).
La seconda parte della tabella dello «indennizzo per danno biolo-gico » fissa invece l'importo della rendita annua spettante per ciascun grado di menomazione psicofisica (dai 2.000.000 per le menomazioni di grado pari al 16% ai 28.500.000 per quelle pari al 100%). Sulla rendita base per danno biologico non vanno applicate le quote inte-
grative di cui alTart. 77 T.U. 1965 (v. pag. 317), chel'art. 13, X c, D.L.vo n. 38 del2000 prevede solo per la quota di rendita intesa ad indennizzare le conseguenze patrimoniali delTevento lesivo. La ratio sottesa a tale scelta legislativa e da indivi-duare nel fatto che dette quote integrative sono preordinate a compensare un pre-giudizio economico, che e estraneo al sistema di indennizzo del danno biologico, il quale prescinde dalla capacita delTassicurato di continuare ad essere produttore di reddito da lavoro dopo le menomazioni psico-fisiche sofferte per effetto dell’in-fortunio o della malattia professionale.La rendita base e soggetta alle periodiche revisioni previste dal cit. art. 13 per la Tabella indennizzo danno biologico; la quota integrativa per danno patrimonia-le alla rivalutazione conseguente alla dinamica retributiva secondo le regole fissa-te, con effetto dal 1° luglio 2000, dalTart. 11 D.L.vo n. 38 del 2000.
Criteri di applicazione della "Tabella indennizzo danno biologico".
La "Tabella indennizzo danno biologico" per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16% si applica come una tabella a "doppia entrata"; quindi, una volta accertato il grado dei postumi, l'importo dell'indennizzo è determinato dall'incrocio tra la riga del grado stesso e la colonna della classe di età, distintamente per maschi e femmine.
Per quanto riguarda l'età da prendere in riferimento, il comma 2, lettera a, dispone che si deve considerare l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, e cioè alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.
Nei casi in cui non esiste un periodo di inabilità temporanea assoluta, come in diverse fattispecie di malattie professionali, deve essere presa a riferimento l'età dell'assicurato al momento della ricezione della denuncia. Il comma 3 stabilisce che la "Tabella indennizzo danno biologico" viene adeguata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.
Ciò introduce una importante novità per quanto attiene alla rivalutazione delle rendite, in quanto mentre la quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione, essendo agganciata alla dinamica retributiva, sarà rivalutata sulla base delle regole vigenti (peraltro anch'esse modificate per effetto dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 38/2000), la rivalutazione della quota di rendita che indennizza il danno biologico seguirà un diverso e non necessariamente concomitante percorso, collegato appunto all'adeguamento ministeriale della relativa "Tabella".
Caratteristiche della "Tabella dei coefficienti" e criteri di applicazione.
Questa terza tabella è quella dei« coefficienti», che serve a determinare la quota aggiuntiva di rendita spettante al lavoratore che, per effetto dell’infortunio o della tecnopatia, ha subito una menomazione psicofisica di grado pari o superiore al 16% e che ha titolo ad un indennizzo per le conseguenze di ordine patrimoniale presuntivamente derivate dall'evento lesivo. Detta quota - che si aggiunge a quella base e reddituale dovuta per il danno biologico - è calcolata con gli stessi criteri fissati dal T.U. 1965 per il calcolo della rendita di inabilita permanente, e cioe rapportando il grado di menomazione tabellata alla retribuzione percepita prima delTevento lesivo, entro i minimali e massimali previsti dall’art. 116 T.U. 1965. La retribuzione, determinata con le modalita e i criteri previsti dal T.U. 1965, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione (art. 1,1 c, D.L.vo 19 aprile 2001 n. 124). Peraltro, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto per il danno patrimoniale sofferto, 1'art. 13, II c, D.L.vo n. 38 del 2000 ha aggiunto ai fattori previsti dal T.U. 1965 (grado di menomazione e retribuzione percepita) un ulteriore elemento destinato a fungere da correttivo del risultato economico al quale essi condurrebbero e che assegna alla retribuzione, da assumere per il calcolo, percentuali diverse a seconda non solo della gravita della menomazione ma anche della sua incidenza sulla capacita delTin-fortunato o del tecnopatico ad essere produttore di reddito da lavoro. Gli elementi, ai quali la Tabella affida il compito di fissare la percentuale di retribuzione da assumere per il calcolo della quota integrativa di rendita, sono 1'attivita svolga dalTassicurato, la categoria di appartenenza e la ricollocabilità. La valutazione medico legale richiede inoltre 1'indicazione di un coefficiente, da rilevare dall'apposita «tabella dei coefficienti», al fine di «quantificare» 1'incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa dell'assicurato e sulla sua ricollocabilità, tenendo conto della categoria di appartenenza. Non essendo possibile, nell'ambito di un sistema indennitario, fornire la prova, caso per caso, di quanto il danno incida sulla capacita lavorativa, si e fatto ricorso a parametri fissati per legge. Questa tabella, infatti, contiene una predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione, nella presunzione che, con il crescere della gravita della meno-mazione, aumenti l’incidenza della menomazione stessa sulla capacita del-1'infortunato di produrre reddito, prescindendo dalle effettive modalita di svolgimento delPattivita lavorativa, nonche dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro. E pero possibile attribuire, con adeguata motivazione medico-legale, un coefficiente indicato in una qualunque delle fasce superiori, ma non inferiori; in sede di revisione e possibile attribuire un piu alto coefficiente per la prima volta, se non gia attribuito, owero confermare o revocare quello in precedenza attribuito Per 1'applicazione di un coefficiente superiore a quello predeterminato per legge in via presun-tiva, occorre attenersi ai principi ed ai concetti di «attivita svolta», «categoria di appartenenza» e «ricollocabilita».La "Tabella dei coefficienti" è finalizzata a determinare uno dei fattori che incidono sulla quantificazione dell'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione (gli altri fattori sono la retribuzione, il grado di menomazione accertato sulla base della nuova "Tabella delle menomazioni" e le corrispondenti aliquote ricavate dall'allegato n. 7 al testo unico).Come detto nell'introduzione, in un sistema indennitario e di tutela sociale la determinazione e la quantificazione delle conseguenze patrimoniali della menomazione avviene attraverso parametri fissati per legge, non essendo possibile la prova caso per caso, né essendo il sistema finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato. Pertanto, la "Tabella dei coefficienti" è stata costruita dal legislatore con criteri che prescindono dalle specifiche e contingenti peculiarità delle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro.In questa chiave vanno interpretati ed applicati i concetti di "attività svolta", "categoria di appartenenza" e "ricollocabilità".
Quanto all'attività svolta, va preso in considerazione il tipo di attività svolto alla data dell’evento professionale nelle sue generali connotazioni, indipendentemente dalle condizioni contingenti e peculiari dell'organizzazione del lavoro in cui in concreto il danneggiato operava nonche delle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro., (si fa riferimento, ad esempio, all’idraulico in generale, non a quello specifico idraulico che svolge la sua attivita con certe caratteristiche). E' irrilevante la circostanza che, di fatto, il lavoratore fosse dedito soltanto ad una particolare mansione tra quelle che compongono la predetta complessiva attivita. Vanno considerati, invece, eventuali aspetti specialistici delle attivita che abbiano una oggettiva rilevanza socio professionale.
La nozione di categoria di appartenenza è definita espressamente dal legislatore e, comunque, contenendo il riferimento al "complesso delle attività adeguate…..", è necessariamente da rapportare alla generale configurazione delle attività stesse. E’ dunque il complesso delle attivita adeguate al patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative ecc).Trattasi della cosiddetta capacità lavorativa attitudinale.
Per quanto attiene alla ricollocabilità, va osservato che il riferimento alla "possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili….." prescinde dall'effettivo ricollocamento e, quindi, la ricollocabilità va valutata con riguardo esclusivo alle potenzialità lavorative del soggetto, tenendo conto anche dei risultati degli interventi riabilitativi effettuati nonché dei benefici che il soggetto può ricavare dagli interventi di supporto ambientali e dai servizi di sostegno effettivamente fruibili. In definitiva, prima si valuta se il lavoratore possa continuare a svolgere l'attivita precedente; poi, in caso negativo, se possa svolgere un'attivita diversa, ma rientrante nella categoria di appartenenza; infine, se possa svolgere una di tali attivita grazie alla fruibilita reale di interventi riabilitativi e di servizi di supporto.
La Tabella contiene una predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione; ciò sulla base della presunzione che, con il crescere della gravità della menomazione, aumenti l'incidenza della menomazione stessa sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito.
Tale presunzione, al fine di personalizzare l'indennizzo, può essere superata, con adeguata motivazione medico-legale, mediante l'attribuzione, in particolari casi, di un coefficiente previsto per una fascia di gradi superiore.
Per l'applicazione di un coefficiente superiore a quello predeterminato per legge in via presuntiva, occorre attenersi ai principi ed ai concetti di "attività svolta", "categoria di appartenenza" e "ricollocabilità" così come sopraillustrati.
Pertanto,
- è consentito attribuire coefficienti indicati in una fascia di gradi superiore ma non inferiore;
- è possibile attribuire, sempre motivatamente, un coefficiente indicato in una qualunque delle fasce superiori e, quindi, non necessariamente in quella immediatamente superiore;
- in sede di revisione, è possibile attribuire un più alto coefficiente per la prima volta, se non è stato già attribuito in precedenza; se invece lo è stato, è necessario che sia espressamente confermato (o revocato);
- per retribuzioni inferiori al minimale o superiori al massimale di legge, il coefficiente va applicato rispettivamente al minimale ed al massimale.
I tre elementi configurano, nel loro insieme, 1'indice chiamato a misurare 1'incidenza effettiva che le menomazioni, raggruppate per fasce (da 16 a 20; da 21 a 25; da 26 a 35; da 36 a 50; da 51 a 70; da 71 a 85 e da 86 a 100), hanno avuto in termini di perdita di produttivita e di stabilire, conseguentemente, il coefficiente crescente (compreso fra 0,4 e 1) per il quale deve essere moltiplicata la retribuzione da assumere per il calcolo della quota aggiuntiva di rendita
Disposizioni del Testo Unico applicabili nel nuovo regime in quanto compatibili.
L'art. 13, al comma 11, dispone che "per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile"
Con questa norma il legislatore ha voluto stabilire un raccordo di carattere generale tra le innovazioni introdotte con la tutela del danno biologico ed il sistema giuridico dell'assicurazione infortuni così come finora delineato dal Testo Unico e dall'insieme di interventi legislativi e giurisprudenziali che nel tempo lo hanno integrato o modificato, sistema che lo stesso legislatore espressamente richiama ("… nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale …..").
Si tratta di un raccordo certamente non organico e verosimilmente provvisorio, in quanto la radicalità delle innovazioni introdotte sia dall'art. 13, sia dal Decreto legislativo nella sua interezza, richiedono necessariamente un completamento del disegno riformatore ed impongono un intervento di sistematico riordino della disciplina legislativa dell'assicurazione contro i rischi del lavoro che, da un lato, la renda pienamente coerente con gli obiettivi di "sostegno sociale" e di tutela integrale del lavoratore che lo stesso Decreto legislativo, in coerenza con i principi affermati nella Legge delega, assegna al sistema INAIL e, dall'altro, la armonizzi con le tendenze evolutive del sistema di sicurezza sociale nel suo complesso.
In questa prospettiva, il rinvio alla normativa vigente in quanto applicabile va letto innanzitutto come conferma e rafforzamento di tutti quei contenuti di tutela INAIL che già oggi affiancano la funzione strettamente indennitaria, e che mirano –in collaborazione con gli altri Organismi competenti- ad evitare il danno (attività finalizzate alla prevenzione) o a limitarne le conseguenze (attività curative, protesiche, riabilitative), all'interno di una concezione della tutela che si fa carico per intero dei bisogni del lavoratore e che trova, proprio nell'introduzione del danno biologico come lesione dell'integrità psico-fisica della persona del lavoratore, nuovi impulsi e nuove possibilità di sviluppo.
Ciò significa, tra l'altro, che, se l'indennizzo in capitale può esaurire il rapporto economico con gli infortunati o i tecnopatici con danni non indennizzabili in rendita, prosegue invece, e va ulteriormente valorizzata, la funzione dell'INAIL di presa in carico degli stessi soggetti infortunati o tecnopatici, attraverso l'erogazione di tutte le vigenti prestazioni non economiche.
In secondo luogo, il rinvio alla normativa del testo unico in quanto compatibile consente, nell'attesa di una completa ed organica riscrittura dello stesso testo unico e del suo coordinamento con le discipline dei settori limitrofi della sicurezza sociale, di mantenere in vigore, ai fini dell'applicazione di alcun istituti giuridici, le nozioni di attitudine al lavoro e di inabilità permanente assoluta e parziale, così come definite dagli articoli 74, 78 e 214 del Testo Unico e così come valutate dalle Tabelle allegati n. 1 e 2 allo stesso Testo Unico.
Gli istituti giuridici ai quali si applicano, anche nel nuovo regime, le suddette disposizioni del Testo Unico, sono principalmente i seguenti:
- assegno per assistenza personale continuativa, per l'erogazione del quale gli articoli 76 e 218 T.U. prevedono, ferme restando le altre condizioni, l'invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3;
- speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, per l'erogazione del quale la legge n. 248/1976, come modificata dalla legge n. 251/1982, ferme restando le altri condizioni, prevede che il lavoratore deceduto per cause non lavorative fosse titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%;
- assegno di incollocabilità, per la concessione del quale, ferme restando le altre condizioni, è stabilita dalla legge n. 248/1976 una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;
- riconoscimento di "Grande invalido del lavoro" (e dei relativi benefici), per il quale l'art. 178 T.U. prevede un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti;
- rendita di passaggio, per la concessione della quale, ferme restando le altre condizioni, l'art. 150 T.U. prevede una inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all'80%;
- attestazione di "persona invalida del lavoro", di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per il rilascio della quale l'art. 1, comma 1, lettera b) della stessa legge prevede un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL in base alle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima.
Ai fini dell'applicazione dei sopraelencati istituti giuridici, pertanto, è necessario procedere, oltre alla valutazione del grado di menomazione di cui alla nuova "Tabella delle menomazioni" per la liquidazione della prestazione economica prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, anche alla valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa secondo le richiamate disposizioni del Testo Unico.
In particolare:
- per quanto riguarda l'assegno per assistenza personale continuativa, una volta accertato che l'infortunato o il tecnopatico è portatore di una delle menomazioni indicate nella tabella allegato n. 3 T.U. in conseguenza della quale sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro – secondo le disposizioni del T.U. - dovrà essere effettuata per verificare se ricorre anche l'altro presupposto della prestazione, e cioè "l'invalidità permanente assoluta". Resta fermo, invece, che la rendita sarà calcolata con le modalità ed i criteri dettati dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000;
- per quanto riguarda lo speciale assegno continuativo mensili ai superstiti, di cui alla legge n. 248/1976 modificata dalla legge n. 251/1982, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro secondo le disposizioni del Testo Unico dovrà essere effettuata per verificare se esiste il presupposto del diritto alla particolare prestazione, mentre la prestazione stessa, qualora dovuta, sarà commisurata alla rendita effettivamente corrisposta in vita al lavoratore ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000, limitatamente però alla quota per indennizzo delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Il sistema di indennizzo del danno biologico di origine professionale, che emerge dall’art. 13 D.L.vo n. 38 del 2000, ha in comune con quello civilistico solo l’oggetto, giacchè per gli altri aspetti (ampiezza di intervento e meccanismi di calcolo) si differenzia notevolmente da esso. La ragione di tale diversita di disciplina va individuata nel fatto che il legislatore delegato del 2000, recependo le indicazioni offerte anche dal giudice delle leggi, ha inteso collocare la nuova prestazione economica nel vigente ordinamento pubblicistico di tutela contro i rischi del lavoro, che risponde a regole sue proprie le quali riflettono, a loro volta, le finalita che l’art. 38 Cost. assegna alle assicurazioni sociali, e cioè garantire nel tempo al lavoratore infortunato o tecnopatico i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita. L'indennizzo ex art. 13 D.L.vo n. 38 del 2000, in luogo del risarcimento civilistico, tiene conto dei principi civilistici ai quali si ispira il sistema INAIL, della sua funzione sociale e della circostanza che l’ordinamento gia garantisce al lavoratore, colpito da un evento lesivo della propria integrità psicofisica, altre forme di intervento pubblico (assistenza sociale, cu-re sanitarie e riabilitative, protesi, ecc).
IL D.M. DEL 23 MARZO 2009, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 120 DEL 26 MAGGIO 2009,