DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 agosto 2007, n. 123, in
materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di
lavoro.
          

            Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  recante:  norme  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n. 277, recante:
attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici,   fisici   e   biologici   durante   il   lavoro,   a  norma
dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,  99/92/CE,
2001/45/CE,   2003/10/CE,  2003/18/CE  e  2004/40/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  493, recante
attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494, recante
attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'   giuridica,   a   norma  dell'articolo 11  della  legge
29 settembre 2000, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  187, recante
attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista   la  direttiva  2006/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
  Vista  la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 novembre  2007, n. 257, recante
attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture,  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per  le  politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione,  della  solidarieta'  sociale,  dell'universita'  e della
ricerca,   per   gli   affari  regionali  e  le  autonomie  locali  e
dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto legislativo
costituiscono  attuazione  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.  123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di  salute  e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di  lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita'  di  cui  al  presente  comma nel  rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative   norme   di   attuazione,  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  delle  lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio  nazionale  attraverso  il rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo  alle  differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della   Costituzione   e   dall'articolo 16,   comma 3,  della  legge
4 febbraio   2005,  n.  11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo,  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e  nelle  province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la  normativa  regionale  e  provinciale e perdono comunque efficacia
dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
  3.  Gli  atti,  i  provvedimenti  e  gli  adempimenti attuativi del
presente  decreto  sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        
                    Avvertenza:

            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la lettura delle diposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - L'art.   87   della   Costituzione   conferisce,   al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informatico statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; Governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in
          tema  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
          delega  al  Governo  per  il  riassetto  e la riforma della
          normativa   in   materia),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile  1955,  n.  547  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni   sul  lavoro),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
              - Il  testo del decreto del Presedente delle Repubblica
          7 gennaio  1956,  n.  164  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni  sul  lavoro  nelle  costruzioni),  e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo  1956,  n.  303  (Norme  generali per l'igiene del
          lavoro),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1956, n. 105, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
          277   (Attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.
          82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 30 luglio 1990, n. 212), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE, 2003/18/CE e
          2004/40/CE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e
          della   salute   dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
          758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
          di   lavoro),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          493  (Attuazione  della  direttiva 92/58/CEE concernente le
          prescrizioni  minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
          salute  sul  luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494  (Attuazione  della  direttiva 92/57/CEE concernente le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
          231  (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
              - Il  testo dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000,
          n.   300   (Ratifica   ed   esecuzione  dei  seguenti  Atti
          internazionali elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato
          sull'Unione   europea:   Convenzione   sulla  tutela  degli
          interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee,  fatta  a
          Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
          a  Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente
          l'interpretazione  in  via  pregiudiziale,  da  parte della
          Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
          Convenzione,  con  annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
          il  29 novembre  1996,  nonche'  della Convenzione relativa
          alla  lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
          funzionari  delle  Comunita'  europee  o degli Stati membri
          dell'Unione  europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
          della  Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione di
          pubblici  ufficiali  stranieri  nelle operazioni economiche
          internazionali,  con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
          1997.   Delega   al   Governo   per   la  disciplina  della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli   enti   privi  di  personalita'  giuridica),  e'  il
          seguente:
              «Art.  11  (Delega  al  Governo per la disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli  enti  privi  di  personalita'  giuridica).  -  1. Il
          Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          un  decreto  legislativo  avente  ad  oggetto la disciplina
          della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
          giuridiche  e delle societa', associazioni od enti privi di
          personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
          costituzionale,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione   dei   reati  di  cui  agli  articoli 316-bis,
          316-ter,  317,  318,  319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
          322-bis,  640,  secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
          secondo  comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
          e'  commesso  con  abuso  della  qualita'  di operatore del
          sistema, del codice penale;
                b) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica  previsti  dal  titolo sesto del libro secondo del
          codice penale;
                c) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
                d) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione  dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio,  che siano punibili con pena detentiva non
          inferiore  nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
          pena  pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
          1860,  dalla  legge  14 luglio  1965,  n.  963, dalla legge
          31 dicembre  1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n.
          47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1985,  n.  431,  dal decreto del Presidente della
          Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
          1991,  n.  394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95,  dal  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 99, dal
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, dal decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
          modificazioni,  dal  decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
          152,  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
          decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  372, e dal testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali, approvato con decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
                e) prevedere  che  i  soggetti  di cui all'alinea del
          presente  comma sono  responsabili  in  relazione  ai reati
          commessi,  a  loro  vantaggio  o nel loro interesse, da chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione,  ovvero  da chi esercita, anche di fatto, poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto  alla  direzione  o alla vigilanza delle persone
          fisiche  menzionate,  quando  la  commissione  del reato e'
          stata   resa  possibile  dall'inosservanza  degli  obblighi
          connessi  a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma nei  casi  in  cui  l'autore  abbia commesso il reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
                f) prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma;
                g) prevedere  una  sanzione amministrativa pecuniaria
          non  inferiore  a  lire cinquanta milioni e non superiore a
          lire   tre   miliardi   stabilendo   che,   ai  fini  della
          determinazione  in  concreto della sanzione, si tenga conto
          anche   dell'ammontare  dei  proventi  del  reato  e  delle
          condizioni  economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo
          altresi'  che,  nei casi di particolare tenuita' del fatto,
          la  sanzione  da  applicare  non sia inferiore a lire venti
          milioni  e  non  sia  superiore  a  lire  duecento milioni;
          prevedere  inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in misura
          ridotta;
                h) prevedere  che  gli  enti rispondono del pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale;
                i) prevedere  la  confisca  del profitto o del prezzo
          del reato, anche nella forma per equivalente;
                l) prevedere,   nei  casi  di  particolare  gravita',
          l'applicazione  di  una  o  piu' delle seguenti sanzioni in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
                  1)  chiusura  anche temporanea dello stabilimento o
          della sede commerciale;
                  2)   sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito;
                  3)  interdizione  anche  temporanea  dall'esercizio
          dell'attivita'  ed  eventuale  nomina di altro soggetto per
          l'esercizio  vicario  della medesima quando la prosecuzione
          dell'attivita'  e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi ai
          terzi;
                  4)  divieto  anche temporaneo di contrattare con la
          pubblica amministrazione;
                  5)    esclusione    temporanea   da   agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi;
                  6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
          servizi;
                  7) pubblicazione della sentenza;
                m) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle  lettere g), i)  e l) si applicano soltanto nei casi e
          per  i  tempi  espressamente  considerati e in relazione ai
          reati   di   cui   alle   lettere a), b) c)  e d)  commessi
          successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo previsto dal presente articolo;
                n) prevedere    che    la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo
          alla  meta'  ed  escludere  l'applicabilita'  di una o piu'
          delle  sanzioni  di  cui  alla  lettera l)  in  conseguenza
          dell'adozione  da  parte dei soggetti di cui all'alinea del
          presente   comma di   comportamenti  idonei  ad  assicurare
          un'efficace    riparazione    o   reintegrazione   rispetto
          all'offesa realizzata;
                o) prevedere  che  le sanzioni di cui alla lettera l)
          sono  applicabili  anche  in  sede  cautelare, con adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti;
                p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
          dei  divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
          la  pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,   e   prevedere  inoltre  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  alle  lettere g)  e i)  e, nei casi piu'
          gravi,  l'applicazione  di una o piu' delle sanzioni di cui
          alla  lettera l)  diverse  da  quelle  gia'  irrogate,  nei
          confronti  dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
          e'  stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano
          anche   nell'ipotesi   in  cui  le  sanzioni  di  cui  alla
          lettera l)  sono state applicate in sede cautelare ai sensi
          della lettera o);
                q) prevedere  che le sanzioni amministrative a carico
          degli   enti   sono  applicate  dal  giudice  competente  a
          conoscere   del   reato   e  che  per  il  procedimento  di
          accertamento  della responsabilita' si applicano, in quanto
          compatibili,   le  disposizioni  del  codice  di  procedura
          penale,  assicurando  l'effettiva  partecipazione  e difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
                r) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
          dalla     consumazione    dei    reati    indicati    nelle
          lettere a), b) c)   e d)   e   che   l'interruzione   della
          prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile;
                s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi o maggiori
          oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
          nazionale   delle   sanzioni  amministrative  irrogate  nei
          confronti  dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del presente
          comma;
                t) prevedere,   salvo  che  gli  stessi  siano  stati
          consenzienti  ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
          di   fatto,   funzioni  di  gestione,  di  controllo  o  di
          amministrazione,    che    sia    assicurato   il   diritto
          dell'azionista,  del  socio o dell'associato ai soggetti di
          cui  all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
          sia   accertata   la   responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento  a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
          recedere  dalla  societa'  o dall'associazione o dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta,  ferma  restando l'azione di risarcimento di cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui  tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento    del    recesso   determinato   a   norma   degli
          articoli 2289,  secondo  comma,  e  2437 del codice civile;
          prevedere  altresi'  che  la liquidazione della quota possa
          aver  luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti,
          e  prevedere  che in tal caso il recedente, ove non ricorra
          l'ipotesi  prevista  dalla  lettera l),  numero  3),  debba
          richiedere  al  Presidente del tribunale del luogo in cui i
          soggetti  hanno  la  sede  legale  la nomina di un curatore
          speciale   cui   devono  essere  delegati  tutti  i  poteri
          gestionali  comunque inerenti alle attivita' necessarie per
          la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare
          in  giudizio;  agli oneri per la finanza pubblica derivanti
          dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante
          gli   ordinari   stanziamenti   di  bilancio  per  liti  ed
          arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero
          della giustizia;
                u) prevedere  che l'azione sociale di responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e   delle   societa',   di   cui  sia  stata  accertata  la
          responsabilita'  amministrativa  con  riferimento  a quanto
          previsto   nelle   lettere   da a)   a q),  sia  deliberata
          dall'assemblea  con  voto favorevole di almeno un ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire  cinquecento  milioni  e  di almeno di un quarantesimo
          negli  altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
          rinuncia   o   di   transazione   dell'azione   sociale  di
          responsabilita';
                v) prevedere   che  il  riconoscimento  del  danno  a
          seguito  dell'azione  di  risarcimento spettante al singolo
          socio  o  al  terzo  nei confronti degli amministratori dei
          soggetti  di  cui all'alinea del presente comma, di cui sia
          stata   accertata  la  responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non
          sia  vincolato  dalla  dimostrazione  della  sussistenza di
          nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
          l'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto ed il
          danno  subito;  prevedere che la disposizione non operi nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla  direzione  o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
          rappresentanza  o di amministrazione o di direzione, ovvero
          esercita,   anche   di  fatto,  poteri  di  gestione  e  di
          controllo,  quando  la  commissione del reato e' stata resa
          possibile  dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
          funzioni;
                z) prevedere   che   le   disposizioni  di  cui  alla
          lettera v)  si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione
          di  risarcimento  del danno e' proposta contro l'azionista,
          il  socio  o  l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
          presente  comma che  sia stato consenziente o abbia svolto,
          anche  indirettamente  o di fatto, funzioni di gestione, di
          controllo   o   di   amministrazione,   anteriormente  alla
          commissione  del  fatto  che  ha determinato l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente.
              2.  Ai  fini  del  comma 1, per «persone giuridiche» si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati   lo   Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  che
          esercitano pubblici poteri.
              3.  Il  Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
          decreto   legislativo  di  cui  al  comma 1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          2003, n. 235, supplemento ordinario.
              - Il  testo  della  direttiva 2004/40/CE del Parlamento
          europeo   e   del  Consiglio,  del  29 aprile  2004,  sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti   fisici   (campi   elettromagnetici)  (diciottesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della  direttiva 89/391/CEE), e'. pubblicato nella G.U.U.E.
          30 aprile  2004,  n.  L 159. Entrata in vigore il 30 aprile
          2004.
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          187   (Rettifica   di   errori  materiali  contenuti  nella
          Del.Aut.en.el.    e   gas   4 agosto   2005,   n.   177/05.
          (Deliberazione  n.  187/05)),  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
              - Attuazione    della    direttiva   2002/44/CE   sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  da
          vibrazioni   meccaniche),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre 2005, n. 220.
              - Il  testo  della  direttiva 2006/25/CE del Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,  del  5 aprile  2006,  sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti     fisici    (radiazioni    ottiche    artificiali)
          (diciannovesima  direttiva  particolare  ai sensi dell'art.
          16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e' pubblicato
          nella  G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore
          il 27 aprile 2006.
              - Il   testo   della   legge  6 febbraio  2007,  n.  13
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2006),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          257    (Attuazione   della   direttiva   2004/40/CE   sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  1 della citata legge n. 123 del
          2007, e' il seguente:
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  il  riassetto e la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia  di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
          lavoro,  in  conformita'  all'art. 117 della Costituzione e
          agli  statuti  delle  Regioni  a  statuto  speciale e delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, e alle relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela  dei  lavoratori sul territorio nazionale attraverso
          il   rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          concernenti  i diritti civili e sociali, anche con riguardo
          alle   differenze   di   genere  e  alla  condizione  delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
              2.   I   decreti  di  cui  al  comma 1  sono  adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e criteri
          direttivi generali:
                a) riordino   e   coordinamento   delle  disposizioni
          vigenti,  nel  rispetto delle normative comunitarie e delle
          convenzioni  internazionali  in  materia, in ottemperanza a
          quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;
                b) applicazione  della normativa in materia di salute
          e  sicurezza  sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a
          tutte  le  tipologie  di rischio, anche tenendo conto delle
          peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
          e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
          quelli  presenti  nella pubblica amministrazione, come gia'
          indicati  nell'art.  1,  comma 2,  e  nell'art. 2, comma 1,
          lettera b),   secondo   periodo,  del  decreto  legislativo
          19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
          rispetto   delle   competenze   in   materia  di  sicurezza
          antincendio  come  definite dal decreto legislativo 8 marzo
          2006,  n.  139,  e  del  regolamento  (CE) n. 1907/2006 del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
          nonche'  assicurando  il coordinamento, ove necessario, con
          la normativa in materia ambientale;
                c) applicazione  della normativa in materia di tutela
          della  salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
          essi equiparati prevedendo:
                  1)  misure  di  particolare  tutela per determinate
          categorie  di  lavoratori  e  lavoratrici  e per specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita';
                  2)  adeguate  e  specifiche  misure di tutela per i
          lavoratori  autonomi,  in  relazione ai rischi propri delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
                d) semplificazione    degli   adempimenti   meramente
          formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
          luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
          con  particolare  riguardo  alle  piccole,  medie  e  micro
          imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
                e) riordino  della  normativa in materia di macchine,
          impianti,  attrezzature  di  lavoro,  opere provvisionali e
          dispositivi  di  protezione individuale, al fine di operare
          il  necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
          quelle  di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
          sicurezza   sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il  sistema
          pubblico di controllo;
                f) riformulazione  e  razionalizzazione dell'apparato
          sanzionatorio,  amministrativo  e penale, per la violazione
          delle  norme  vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
          contenute  nei  decreti  legislativi  emanati in attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle  funzioni  svolte  da ciascun soggetto obbligato, con
          riguardo  in particolare alla responsabilita' del preposto,
          nonche'   della   natura   sostanziale   o   formale  della
          violazione, attraverso:
                  1)  la  modulazione  delle sanzioni in funzione del
          rischio  e  l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti   destinatari  dei  provvedimenti  amministrativi,
          confermando   e   valorizzando   il   sistema  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
                  2)    determinazione    delle    sanzioni    penali
          dell'arresto  e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
          le  infrazioni  ledano interessi generali dell'ordinamento,
          individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
          e  35  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive
          modificazioni,   da   comminare  in  via  esclusiva  ovvero
          alternativa,  con previsione della pena dell'ammenda fino a
          euro  ventimila  per  le  infrazioni  formali,  della  pena
          dell'arresto   fino   a  tre  anni  per  le  infrazioni  di
          particolare  gravita',  della  pena dell'arresto fino a tre
          anni  ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
          casi;
                  3)   previsione   della   sanzione   amministrativa
          consistente  nel  pagamento  di una somma di denaro fino ad
          euro  centomila  per  le infrazioni non punite con sanzione
          penale;
                  4)  la  graduazione  delle  misure  interdittive in
          dipendenza  della  particolare  gravita' delle disposizioni
          violate;
                  5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
          associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
          di  esercitare,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui agli
          articoli 91  e 92 del codice di procedura penale, i diritti
          e   le   facolta'   attribuiti  alla  persona  offesa,  con
          riferimento  ai  reati  commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale;
                  6)  previsione  della  destinazione  degli introiti
          delle   sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati  alla
          prevenzione,  a  campagne  di informazione e alle attivita'
          dei  dipartimenti  di  prevenzione  delle aziende sanitarie
          locali;
                g) revisione   dei  requisiti,  delle  tutele,  delle
          attribuzioni  e  delle funzioni dei soggetti del sistema di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso   idonei  percorsi  formativi,  con  particolare
          riferimento  al  rafforzamento del ruolo del rappresentante
          dei  lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
          della  figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per la
          sicurezza di sito produttivo;
                h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
          organismi  paritetici,  anche quali strumento di aiuto alle
          imprese   nell'individuazione   di   soluzioni  tecniche  e
          organizzative  dirette  a  garantire e migliorare la tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro;
                i) realizzazione  di  un  coordinamento  su  tutto il
          territorio  nazionale  delle attivita' e delle politiche in
          materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, finalizzato
          all'emanazione   di  indirizzi  generali  uniformi  e  alla
          promozione   dello  scambio  di  informazioni  anche  sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione,  nonche'  ridefinizione  dei  compiti e della
          composizione,  da  prevedere  su base tripartita e di norma
          paritetica  e nel rispetto delle competenze delle regioni e
          delle   province   autonome   di  cui  all'art.  117  della
          Costituzione,  della  commissione consultiva permanente per
          la  prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
          comitati regionali di coordinamento;
                l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
          di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
          base  volontaria,  dei  codici di condotta ed etici e delle
          buone  prassi  che  orientino i comportamenti dei datori di
          lavoro,  anche  secondo  i  principi  della responsabilita'
          sociale,  dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
          ai  fini  del  miglioramento dei livelli di tutela definiti
          legislativamente;
                m) previsione  di  un sistema di qualificazione delle
          imprese  e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di  tutela  della  salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati;
                n) definizione  di  un  assetto istituzionale fondato
          sull'organizzazione   e  circolazione  delle  informazioni,
          delle  linee  guida e delle buone pratiche utili a favorire
          la  promozione  e  la  tutela  della salute e sicurezza sul
          lavoro,  anche  attraverso il sistema informativo nazionale
          per  la  prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
          competenze  esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione o
          duplicazione di interventi;
                o) previsione   della   partecipazione   delle  parti
          sociali  al  sistema  informativo, costituito da Ministeri,
          regioni   e   province  autonome,  Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          Istituto  di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
          Istituto  superiore  per  la prevenzione e la sicurezza del
          lavoro  (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  e del concorso allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle  associazioni e degli istituti di settore a carattere
          scientifico,  ivi  compresi  quelli  che  si occupano della
          salute delle donne;
                p) promozione   della   cultura  e  delle  azioni  di
          prevenzione attraverso:
                  1) la realizzazione di un sistema di governo per la
          definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
          progetti   formativi,   con  particolare  riferimento  alle
          piccole,  medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare, anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
                  2)  il  finanziamento degli investimenti in materia
          di  salute  e  sicurezza  sul lavoro delle piccole, medie e
          micro  imprese,  i  cui  oneri  siano sostenuti dall'INAIL,
          nell'ambito   e   nei   limiti  delle  spese  istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure;
                  3)  la  promozione  e la divulgazione della cultura
          della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro all'interno
          dell'attivita'  scolastica  ed universitaria e nei percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria;
                q) razionalizzazione  e coordinamento delle strutture
          centrali  e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto dei
          principi   di  cui  all'art.  19  del  decreto  legislativo
          19 dicembre  1994,  n.  758,  e  dell'art. 23, comma 4, del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,   al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  gli
          interventi  di  pianificazione,  programmazione, promozione
          della   salute,   vigilanza,  nel  rispetto  dei  risultati
          verificati,  per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,    anche    riordinando    il   sistema   delle
          amministrazioni  e  degli  enti  statali  aventi compiti di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
                r) esclusione  di  qualsiasi onere finanziario per il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi  equiparati  in  relazione  all'adozione  delle misure
          relative  alla  sicurezza  e  alla  salute dei lavoratori e
          delle lavoratrici;
                s) revisione  della  normativa  in materia di appalti
          prevedendo misure dirette a:
                  1)  migliorare  l'efficacia  della  responsabilita'
          solidale  tra  appaltante ed appaltatore e il coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento  ai  subappalti, anche attraverso l'adozione di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  pubbliche e private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza   dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  quale
          elemento   vincolante   per  la  partecipazione  alle  gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad  agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
          finanza pubblica;
                  2)  modificare  il  sistema  di  assegnazione degli
          appalti  pubblici  al massimo ribasso, al fine di garantire
          che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
                  3)   modificare   la   disciplina  del  codice  dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163,
          prevedendo  che  i  costi  relativi  alla sicurezza debbano
          essere   specificamente   indicati  nei  bandi  di  gara  e
          risultare    congrui    rispetto    all'entita'    e   alle
          caratteristiche  dei  lavori, dei servizi o delle forniture
          oggetto di appalto;
                t) rivisitazione  delle modalita' di attuazione della
          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti
          modalita'  organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
          lavorazioni  ed  esposizioni,  nonche'  ai  criteri ed alle
          linee   guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche  con
          riferimento  al  prevedibile  momento  di  insorgenza della
          malattia;
                u) rafforzare   e   garantire   le   tutele  previste
          dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                v) introduzione   dello   strumento   dell'interpello
          previsto  dall'art.  9  del  decreto  legislativo 23 aprile
          2004,  n.  124, e successive modificazioni, relativamente a
          quesiti   di   ordine   generale   sull'applicazione  della
          normativa  sulla  salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro,
          individuando  il  soggetto  titolare  competente  a fornire
          tempestivamente la risposta.
              3.  I  decreti  di cui al presente articolo non possono
          disporre  un  abbassamento  dei  livelli  di protezione, di
          sicurezza  e  di tutela o una riduzione dei diritti e delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
              4.  I decreti di cui al presente articoli sono adottati
          nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   della   salute,   delle
          infrastrutture,   limitatamente  a  quanto  previsto  dalla
          lettera s)   del   comma 2,   dello   sviluppo   economico,
          limitatamente   a  quanto  previsto  dalla  lettera e)  del
          comma 2,  di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche
          europee,   il   Ministro   della   giustizia,  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  e  il  Ministro  della
          solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
          lettera l)   del   comma 2,   nonche'  gli  altri  Ministri
          competenti   per   materia,   acquisito   il  parere  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano e
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
              5.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi, a seguito di
          deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica   perche'  su  di  essi  siano  espressi,  entro
          quaranta  giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
          Commissioni   competenti   per  materia  e  per  i  profili
          finanziari.  Decorso  tale  termine  i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine per
          l'espressione  dei  pareri  parlamentari di cui al presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini  previsti  ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi.
              6.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo'  adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
          5,   disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
          medesimi.
              7.  Dall'attuazione  dei  criteri  di delega recati dal
          presente  articolo,  con  esclusione  di  quelli  di cui al
          comma 2,  lettera p),  numeri  1) e 2), non devono derivare
          nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
          tale  fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
          presente  delega  le  amministrazioni competenti provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane,  strumentali  ed economiche, allo stato in dotazione
          alle medesime amministrazioni.
              7-bis.  Per l'attuazione del principio di delega di cui
          al  comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50
          milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
              - Per  il  testo  dell'art.  117 della Costituzione, si
          veda nota alle premesse.
              - Il   testo   dell'art.   16,   comma 3,  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di esecuzione degli obblighi comunitari),
          e' il seguente:
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
          174, supplemento ordinario.

        
      
          

            Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
    a) «lavoratore»:  persona  che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale,     svolge    un'attivita'    lavorativa    nell'ambito
dell'organizzazione  di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza  retribuzione,  anche  al  solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.  Al  lavoratore  cosi'  definito  e'  equiparato: il socio
lavoratore  di  cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la  sua  attivita'  per  conto  delle  societa'  e  dell'ente stesso;
l'associato  in  partecipazione  di cui all'articolo 2549, e seguenti
del  codice  civile;  il  soggetto  beneficiario  delle iniziative di
tirocini  formativi  e  di  orientamento di cui all'articolo 18 della
legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e di cui a specifiche disposizioni
delle  leggi  regionali  promosse  al  fine  di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante  la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti  di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi   comprese   le   apparecchiature   fornite   di   videoterminali
limitatamente   ai   periodi  in  cui  l'allievo  sia  effettivamente
applicato  alla  strumentazioni  o  ai  laboratori  in  questione; il
volontario,  come  definito  dalla  legge  1° agosto  1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile;  il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore
di  cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;
    b) «datore  di  lavoro»:  il  soggetto  titolare  del rapporto di
lavoro  con  il  lavoratore  o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo  e  l'assetto  dell'organizzazione  nel cui ambito il lavoratore
presta     la    propria    attivita',    ha    la    responsabilita'
dell'organizzazione   stessa   o  dell'unita'  produttiva  in  quanto
esercita   i   poteri   decisionali   e  di  spesa.  Nelle  pubbliche
amministrazioni   di   cui   all'articolo 1,   comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente   al  quale  spettano  i  poteri  di  gestione,  ovvero  il
funzionario  non  avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo  sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato  dall'organo  di  vertice  delle  singole amministrazioni
tenendo  conto  dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei  quali  viene  svolta  l'attivita',  e  dotato di autonomi poteri
decisionali  e  di  spesa.  In  caso  di  omessa individuazione, o di
individuazione  non  conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
    c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
    d) «dirigente»:   persona   che,   in  ragione  delle  competenze
professionali  e  di  poteri  gerarchici  e  funzionali adeguati alla
natura  dell'incarico  conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
    e) «preposto»:   persona   che,   in   ragione  delle  competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla  natura  dell'incarico  conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa   e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive  ricevute,
controllandone  la  corretta  esecuzione  da  parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
    f) «responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione»:
persona  in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui  all'articolo 32  designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    g) «addetto  al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso  delle  capacita'  e  dei  requisiti  professionali  di  cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
    h) «medico  competente»:  medico  in possesso di uno dei titoli e
dei  requisiti  formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora,  secondo  quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore  di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
    i) «rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza»: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
    l) «servizio  di  prevenzione  e  protezione dai rischi»: insieme
delle   persone,  sistemi  e  mezzi  esterni  o  interni  all'azienda
finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e  protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
    m) «sorveglianza   sanitaria»:   insieme   degli   atti   medici,
finalizzati  alla  tutela  dello  stato  di  salute  e  sicurezza dei
lavoratori,  in  relazione  all'ambiente  di  lavoro,  ai  fattori di
rischio  professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
    n) «prevenzione»:   il  complesso  delle  disposizioni  o  misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e
la  tecnica,  per  evitare  o  diminuire  i  rischi professionali nel
rispetto   della   salute   della   popolazione   e   dell'integrita'
dell'ambiente esterno;
    o) «salute»:  stato  di  completo  benessere  fisico,  mentale  e
sociale,   non   consistente   solo   in  un'assenza  di  malattia  o
d'infermita';
    p) «sistema  di  promozione  della salute e sicurezza»: complesso
dei  soggetti  istituzionali  che  concorrono,  con la partecipazione
delle  parti  sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati  a  migliorare  le  condizioni  di salute e sicurezza dei
lavoratori;
    q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti  i  rischi  per  la  salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito  dell'organizzazione  in  cui  essi  prestano  la propria
attivita',   finalizzata   ad   individuare  le  adeguate  misure  di
prevenzione  e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte  a  garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
    r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
    s) «rischio»:   probabilita'   di   raggiungimento   del  livello
potenziale  di  danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
    t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione  di  beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
    u) «norma  tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione  internazionale,  da  un  organismo europeo o da un
organismo  nazionale  di  normalizzazione,  la cui osservanza non sia
obbligatoria;
    v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con  la  normativa  vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente  e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi   di   lavoro   attraverso   la  riduzione  dei  rischi  e  il
miglioramento  delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni,  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro  (ISPESL),  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di   cui   all'articolo 51,  validate  dalla  Commissione  consultiva
permanente   di   cui   all'articolo 6,  previa  istruttoria  tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
    z) «linee   guida»:   atti   di  indirizzo  e  coordinamento  per
l'applicazione  della  normativa  in  materia  di  salute e sicurezza
predisposti  dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    aa)   «formazione»:   processo   educativo  attraverso  il  quale
trasferire  ai  lavoratori  ed  agli  altri  soggetti  del sistema di
prevenzione  e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione  di  competenze  per  lo  svolgimento  in  sicurezza dei
rispettivi  compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi;
    bb)  «informazione»:  complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
    cc)  «addestramento»:  complesso  delle  attivita' dirette a fare
apprendere  ai  lavoratori  l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti,  sostanze,  dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
    dd)   «modello   di   organizzazione   e  di  gestione»:  modello
organizzativo  e  gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica   aziendale   per   la   salute   e   sicurezza,   ai  sensi
dell'articolo 6,   comma 1,   lettera a),   del  decreto  legislativo
8 giugno  2001,  n.  231,  idoneo  a  prevenire  i  reati di cui agli
articoli 589  e  590,  terzo  comma,  del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro;
    ee)  «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una  o  piu'  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate   per:   la  programmazione  di  attivita'  formative  e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo  sviluppo  di  azioni  inerenti  alla  salute e alla sicurezza sul
lavoro;  l'assistenza  alle  imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti  in  materia;  ogni  altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
    ff)   «responsabilita'   sociale   delle  imprese»:  integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni  nelle  loro attivita' commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.

        
                    Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  2549  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.   2549   (Nozione).   -   Con   il  contratto  di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto».
              -  Il testo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
          196  (Norme  in materia di promozione dell'occupazione), e'
          il seguente:
              «Art.  18  (Tirocini  formativi  e  di orientamento). -
          1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche  enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni   intervenute   tra  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articoli a  favore  dei  giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.».
              - Il   testo   della   legge  1° agosto  1991,  n.  266
          (Legge-quadro   sul   volontariato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
              - Il testo del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
          468  (Revisione  della  disciplina  sui  lavori socialmente
          utili,  a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
          196),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 2,   del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          1. (Omissis).
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto
          legislativo   8 giugno   2001,  n.  231  (Disciplina  della
          responsabilita'  amministrativa  delle  persone giuridiche,
          delle   societa'   e  delle  associazioni  anche  prive  di
          personalita'  giuridica,  a  norma dell'art. 11 della legge
          29 settembre 2000, n. 300), e' il seguente:
              «Art.  6  (Soggetti  in  posizione apicale e modelli di
          organizzazione  dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e' stato
          commesso  dalle  persone  indicate  nell'art.  5,  comma 1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che:
                a) l'organo  dirigente  ha  adottato ed efficacemente
          attuato,  prima  della  commissione  del  fatto, modelli di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi;».
              - Il  testo  degli  articoli 589 e 590, terzo comma del
          codice penale, e' il seguente:
              «Art.  589  (Omicidio  colposo). - Chiunque cagiona per
          colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
          da sei mesi a cinque anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
          sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
          della reclusione da due a cinque anni.
              Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
          applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
          delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
          pena non puo' superare gli anni dodici.
          «Art. 590 (Lesioni personali colpose). - (Omissis).
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno a tre anni.».

        
      
          

            Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                               Art. 3.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
  2.  Nei  riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei  vigili  del  fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie,   penitenziarie,   di  quelle  destinate  per  finalita'
istituzionali  alle  attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine  e  sicurezza  pubblica,  delle universita', degli istituti di
istruzione  universitaria,  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica  e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge  1° agosto  1991,  n.  266,  e  dei  mezzi di trasporto aerei e
marittimi,  le  disposizioni  del  presente  decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al  servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate
entro  e  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   legislativo   con   decreti  emanati,  ai  sensi
dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri  competenti  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale,  della  salute e per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale nonche',
relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli  organismi  a  livello  nazionale  rappresentativi  del personale
militare;  analogamente  si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli  di  tutela  dei  beni  artistici  storici e culturali. Con i
successivi  decreti,  da  emanare  entro  dodici  mesi  dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti,  di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale   e  della  salute,  acquisito  il  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede  a  dettare  le
disposizioni   necessarie   a  consentire  il  coordinamento  con  la
disciplina  recata dal presente decreto della normativa relativa alle
attivita'   lavorative   a  bordo  delle  navi,  di  cui  al  decreto
legislativo  27 luglio  1999,  n.  271, in ambito portuale, di cui al
decreto  legislativo  27 luglio  1999, n. 272, e per il settore delle
navi  da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
e  l'armonizzazione  delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario  contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi
decreti di attuazione.
  3.  Fino  alla  scadenza  del termine di cui al comma 2, sono fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio  1999,  n.  272,  al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298,  e  le  disposizioni  tecniche  del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica  7 gennaio  1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile
1974,   n.  191,  e  dai  relativi  decreti  di  attuazione;  decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui
al presente decreto.
  4.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori
e  lavoratrici,  subordinati  e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi
equiparati,  fermo  restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
  5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di  somministrazione  di  lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti,
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  fermo  restando  quanto  specificamente  previsto dal
comma 5  dell'articolo 23  del  citato decreto legislativo n. 276 del
2003,  tutti  gli  obblighi  di  prevenzione  e  protezione di cui al
presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
  6.  Nell'ipotesi  di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico   del  distaccatario,  fatto  salvo  l'obbligo  a  carico  del
distaccante  di  informare  e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente  connessi  allo  svolgimento delle mansioni per le quali
egli   viene   distaccato.   Per   il   personale   delle   pubbliche
amministrazioni   di   cui   all'articolo 1,   comma 2,  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
di  dipendenza  funzionale  presso  altre  amministrazioni pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono  a  carico  del datore di lavoro designato dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante.
  7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e  seguenti,  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, e
successive   modificazioni,   e   dei   collaboratori   coordinati  e
continuativi  di  cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice
di  procedura  civile,  le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano  ove  la  prestazione  lavorativa  si  svolga nei luoghi di
lavoro del committente.
  8.   Nei   confronti  dei  lavoratori  che  effettuano  prestazioni
occasionali  di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte
le  altre  norme  speciali  vigenti  in materia di sicurezza e tutela
della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici
a    carattere   straordinario,   compresi   l'insegnamento   privato
supplementare  e  l'assistenza  domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
  9.  Nei  confronti  dei  lavoratori  a  domicilio di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione  del  contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui
agli  articoli 36  e  37.  Ad  essi  devono  inoltre essere forniti i
necessari  dispositivi  di  protezione  individuali in relazione alle
effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca  attrezzature  proprie,  o  per  il  tramite  di terzi, tali
attrezzature  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  di cui al
titolo III.
  10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa  di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico
e  telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  8 marzo  1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo
sul   telelavoro   concluso   il  16 luglio  2002,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  di cui al
titolo  III.  I  lavoratori  a  distanza sono informati dal datore di
lavoro  circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza
sul  lavoro,  in  particolare  in  ordine  alle  esigenze relative ai
videoterminali  ed  applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza.  Al  fine  di  verificare  la  corretta  attuazione  della
normativa  in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore  a  distanza,  il  datore di lavoro, le rappresentanze dei
lavoratori  e  le  autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui
viene  svolto  il  lavoro  nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti  collettivi,  dovendo  tale  accesso  essere subordinato al
preavviso  e  al  consenso  del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta  presso  il  suo  domicilio.  Il  lavoratore  a  distanza puo'
chiedere  ispezioni.  Il  datore  di  lavoro garantisce l'adozione di
misure  dirette  a  prevenire  l'isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi   con   i   colleghi  e  di  accedere  alle  informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
  11.  Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del   codice   civile  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 21 e 26.
  12.  Nei  confronti  dei  componenti  dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis  del  codice civile, dei piccoli imprenditori di
cui  all'articolo 2083  del  codice  civile e dei soci delle societa'
semplici  operanti  nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
  13.  In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitata
dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti  nel settore agricolo, il
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  della  salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari e
forestali,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
e  limitatamente  alle  imprese  che  impiegano lavoratori stagionali
ciascuno  dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per
un  numero  complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti
colturali   aziendali,   provvede   ad   emanare   disposizioni   per
semplificare  gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
sorveglianza  sanitaria  previsti  dal  presente  decreto, sentite le
organizzazioni    sindacali   e   datoriali   comparativamente   piu'
rappresentative   del   settore  sul  piano  nazionale.  I  contratti
collettivi   stipulati   dalle  predette  organizzazioni  definiscono
specifiche  modalita'  di  attuazione  delle  previsioni del presente
decreto  legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  nel  caso  le  imprese  utilizzino  esclusivamente  la
tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

        
                    Note all'art. 3:
              - Per  i  riferimenti  della  legge n. 266 del 1991, si
          veda nota all'art. 2.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi 2  e  3, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          271  (Adeguamento  della normativa sulla sicurezza e salute
          dei  lavoratori  marittimi a bordo delle navi mercantili da
          pesca  nazionali,  a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
          485), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999,
          n. 185, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          272  (Adeguamento  della normativa sulla sicurezza e salute
          dei  lavoratori  nell'espletamento  di operazioni e servizi
          portuali,    nonche'   di   operazioni   di   manutenzione,
          riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
          a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
          298  (Attuazione  della  direttiva  93/103/CE relativa alle
          prescrizioni  minime di sicurezza e di salute per il lavoro
          a  bordo delle navi da pesca), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
              - Il   testo   della   legge  26 aprile  1974,  n.  191
          (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli
          impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
          Stato),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
          1974, n. 134.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
              2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica.».
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile  1955,  n.  547  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni   sul  lavoro),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
              - Per  i  riferimenti del citato decreto del Presidente
          delle  Repubblica  n.  164  del  1956,  si  veda  nota alle
          premesse.
              - Gli   articoli da   20   a   28  del  citato  decreto
          legislativo  n.  276  del 2003 sono compresi nel titolo III
          capo I (Somministrazione di lavoro) dello stesso decreto.
              - Il  testo  dell'art.  23,  comma 5 del citato decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
          potere  disciplinare  e  regime della solidarieta). - 1.-4.
          (Omissis).
              5.  Il  somministratore informa i lavoratori sui rischi
          per  la  sicurezza  e  la  salute  connessi  alle attivita'
          produttive  in generale e li forma e addestra all'uso delle
          attrezzature  di  lavoro  necessarie allo svolgimento della
          attivita'  lavorativa  per la quale essi vengono assunti in
          conformita'    alle   disposizioni   recate   dal   decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni    ed    integrazioni.    Il   contratto   di
          somministrazione   puo'  prevedere  che  tale  obbligo  sia
          adempiuto  dall'utilizzatore;  in  tale  caso  ne  va fatta
          indicazione  nel  contratto  con il lavoratore. Nel caso in
          cui  le  mansioni  cui  e'  adibito il prestatore di lavoro
          richiedano  una  sorveglianza  medica speciale o comportino
          rischi  specifici,  l'utilizzatore ne informa il lavoratore
          conformemente  a  quanto  previsto  dal decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626, e successive modificazioni ed
          integrazioni.    L'utilizzatore   osserva   altresi',   nei
          confronti  del  medesimo  prestatore, tutti gli obblighi di
          protezione  previsti nei confronti dei propri dipendenti ed
          e'   responsabile  per  la  violazione  degli  obblighi  di
          sicurezza   individuati   dalla   legge   e  dai  contratti
          collettivi.».
              - Il  testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  30  (Distacco).  -  1. L'ipotesi del distacco si
          configura  quando  un  datore  di lavoro, per soddisfare un
          proprio   interesse,   pone   temporaneamente  uno  o  piu'
          lavoratori   a   disposizione   di   altro   soggetto   per
          l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
              2.  In  caso  di  distacco  il  datore di lavoro rimane
          responsabile del trattamento economico e normativo a favore
          del lavoratore.
              3.  Il  distacco  che comporti un mutamento di mansioni
          deve  avvenire  con il consenso del lavoratore interessato.
          Quando  comporti  un  trasferimento a una unita' produttiva
          sita  a  piu'  di  50  km da quella in cui il lavoratore e'
          adibito,  il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
              4.  Resta  ferma  la  disciplina  prevista dall'art. 8,
          comma 3,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
              4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in violazione di
          quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
          chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
          del  codice  di procedura civile, notificato anche soltanto
          al  soggetto  che  ne  ha  utilizzato  la  prestazione,  la
          costituzione  di  un  rapporto di lavoro alle dipendenze di
          quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si  applica  il  disposto
          dell'art. 27, comma 2.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito di applicazione). - 1.
          (Omissis).
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Gli   articoli da   61   a   69  del  citato  decreto
          legislativo  n.  276 del 2003 sono compresi nel titolo VII,
          capo I  (Lavoro  a  progetto  e  lavoro  occasionale) dello
          stesso decreto.
              - Il testo dell'art. 409, primo comma, n. 3, del codice
          di procedura civile, e' il seguente:
              «Art.  409  (Controversie  individuali  di  lavoro). Si
          osservano   le   disposizioni   del   presente  capo  nelle
          controversie relative a:
                1)-2) (Omissis).
                3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed  altri  rapporti  di collaborazione che si concretino in
          una   prestazione   di  opera  continuativa  e  coordinata,
          prevalentemente   personale,   anche  se  non  a  carattere
          subordinato;».
              - Gli   articoli da   70   a   74  del  citato  decreto
          legislativo  n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo VII -
          capo  II  (Prestazioni occasionali di tipo accesssorio rese
          da particolari soggetti) dello stesso decreto.
              - Il  testo della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove
          norme  per  la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1974, n. 5.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          8 marzo  1999,  n.  70  (Regolamento recante disciplina del
          telelavoro   nelle   pubbliche   amministrazioni,  a  norma
          dell'art.  4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1999, n.
          70.
              - Il  testo  dell'art.  2222  del  codice  civile e' il
          seguente:
              «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
          obbliga  a  compiere  verso  un corrispettivo un'opera o un
          servizio,   con  lavoro  prevalentemente  proprio  e  senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano  le  norme  di questo capo, salvo che il rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
              - Il  testo  dell'art.  230-bis del codice civile e' il
          seguente:
              «Art.  230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo che sia
          configurabile  un diverso rapporto, il familiare che presta
          in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
          famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
          ai   beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli  incrementi
          dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
          proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
          Le decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili  e degli
          incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
          straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
          dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
          che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
          partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
          di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
          potesta' su di essi.
              Il  lavoro  della  donna  e'  considerato equivalente a
          quello dell'uomo.
              Ai  fini  della  disposizione  di cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado,  gli  affini entro il secondo; per impresa familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo.
              Il  diritto  di  partecipazione di cui al primo comma e
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
          tutti  i  partecipi.  Esso  puo' essere liquidato in danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice.
              In  caso  di  divisione  ereditaria  o di trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto  di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
              Le    comunioni    tacite    familiari   nell'esercizio
          dell'agricoltura   sono   regolate   dagli   usi   che  non
          contrastino con le precedenti norme.».
              - Il  testo  dell'art.  2083  del  codice  civile e' il
          seguente:
              «Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».

        
      
          

            Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                               Art. 4.
                       Computo dei lavoratori

  1.  Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale
il  presente  decreto  legislativo fa discendere particolari obblighi
non sono computati:
    a) i  collaboratori  familiari  di  cui  all'articolo 230-bis del
codice civile;
    b) i  soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi
e  di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n.  196,  e  di  cui  a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse  al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro  o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;
    c) gli  allievi  degli  istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso  di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici   e   biologici,   ivi  comprese  le  attrezzature  munite  di
videoterminali;
    d) i   lavoratori   assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,   ai   sensi  dell'articolo 1  del  decreto  legislativo
6 settembre  2001,  n.  368,  in  sostituzione di altri prestatori di
lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
    e) i  lavoratori  che  svolgono  prestazioni  occasionali di tipo
accessorio  ai  sensi  degli  articoli 70,  e  seguenti,  del decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n. 276, e successive modificazioni,
nonche'  prestazioni  che  esulano  dal  mercato  del lavoro ai sensi
dell'articolo 74 del medesimo decreto.
    f) i  lavoratori  di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove
la  loro  attivita'  non  sia  svolta in forma esclusiva a favore del
datore di lavoro committente;
    g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,
i  volontari  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e della
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
    h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto   legislativo   1° dicembre   1997,   n.  468,  e  successive
modificazioni;
    i) i  lavoratori  autonomi  di  cui  all'articolo 2222 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
    l) i    collaboratori    coordinati   e   continuativi   di   cui
all'articolo 409,  primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,
nonche'  i  lavoratori  a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  ove  la  loro  attivita'  non  sia  svolta  in  forma
esclusiva a favore del committente.
  2.  I  lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai
sensi   degli   articoli 20,  e  seguenti,  del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori
assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del
numero  di  ore  di  lavoro  effettivamente  prestato nell'arco di un
semestre.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 4, nell'ambito delle
attivita'  stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  7 ottobre  1963,  n.  1525  e  successive  modificazioni,
nonche'  di  quelle  individuate  dai  contratti collettivi nazionali
stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative,  il  personale  in  forza si
computa  a  prescindere  dalla  durata del contratto e dall'orario di
lavoro effettuato.
  4.  Il  numero  dei  lavoratori  impiegati  per  l'intensificazione
dell'attivita'  in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo
e  nell'ambito  di  attivita' diverse da quelle indicate nel comma 3,
corrispondono   a   frazioni   di  unita-lavorative-anno  (ULA)  come
individuate sulla base della normativa comunitaria.

        
                    Note all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 230-bis del Codice civile, si
          veda nota all'art. 3.
              - Per  il  testo dell'art. 18 della citata legge n. 196
          del 1997, si veda nota all'art. 2.
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          6 settembre  2001,  n.  368,  (Attuazione  della  direttiva
          1999/70/CE  relativa  all'accordo quadro sul lavoro a tempo
          determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e' il
          seguente:
              «Art.  1  (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
          di  lavoro  subordinato  e'  stipulato  di  regola  a tempo
          indeterminato.
              1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine alla
          durata  del  contratto  di  lavoro  subordinato a fronte di
          ragioni  di  carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
          sostitutivo.
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
              3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
          datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
          durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
          sia superiore a dodici giorni.».
              - Il  testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  74  (Prestazioni  che  esulano  dal  mercato del
          lavoro).   -  1.  Con  specifico  riguardo  alle  attivita'
          agricole  non  integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
          autonomo  o  subordinato le prestazioni svolte da parenti e
          affini  sino al terzo grado in modo meramente occasionale o
          ricorrente  di  breve  periodo,  a  titolo  di aiuto, mutuo
          aiuto,   obbligazione   morale   senza   corresponsione  di
          compensi,  salvo  le  spese di mantenimento e di esecuzione
          dei lavori.».
              - Il  testo della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove
          norme  per  la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974, n. 5.
              - Per i riferimenti della citata legge n. 266 del 1991,
          del  decreto  legislativo  n.  468  del  1997, si veda nota
          all'art. 2.
              - Per  il  testo  dell'art.  2222  del  codice  civile,
          dell'art.  409,  primo comma, n. 3, del codice di procedura
          civile, si veda nota all'art. 3.
              - Per  i riferimenti agli articoli da 20 a 28 e da 61 a
          69  del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda
          nota all'art. 3.
              - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
          61,   (Attuazione   della   direttiva   97/81/CE   relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          7 ottobre 1963, n. 1525, (Elenco che determina le attivita'
          a  carattere  stagionale  di cui all'art. 1, comma secondo,
          lettera a),  della  legge  18 aprile  1962,  n.  230, sulla
          disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 novembre 1963, n.
          307.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                               Art. 5.
Comitato  per  l'indirizzo  e la valutazione delle politiche attive e
per  il  coordinamento  nazionale  delle  attivita'  di  vigilanza in
              materia di salute e sicurezza sul lavoro

  1.  Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e
la   valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il  coordinamento
nazionale  delle  attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  salute e
sicurezza  sul  lavoro.  Il Comitato e' presieduto dal Ministro della
salute ed e' composto da:
    a) due rappresentanti del Ministero della salute;
    b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    d) cinque  rappresentanti  delle  regioni  e province autonome di
Trento e di Bolzano.
  2.   Al   Comitato   partecipano,   con   funzione  consultiva,  un
rappresentante  dell'INAIL,  uno  dell'ISPESL  e uno dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
  3.  Il  Comitato  di  cui  al comma 1, al fine di garantire la piu'
completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni, ha il compito di:
    a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
    b) individuare  obiettivi  e  programmi  dell'azione  pubblica di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
    c) definire  la  programmazione  annuale  in  ordine  ai  settori
prioritari  di  intervento  dell'azione  di  vigilanza,  i  piani  di
attivita'  e  i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto
delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento
e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
    d) programmare   il   coordinamento  della  vigilanza  a  livello
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    e) garantire   lo   scambio   di   informazioni  tra  i  soggetti
istituzionali  al  fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazione
della normativa vigente;
    f) individuare  le priorita' della ricerca in tema di prevenzione
dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
  4.  Ai  fini  delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2,
lettere a), b), e),    f),   le   parti   sociali   sono   consultate
preventivamente.   Sull'attuazione   delle   azioni   intraprese   e'
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
  5.  Le  modalita'  di  funzionamento  del comitato sono fissate con
regolamento  interno  da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al  numero  dei  componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
  6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai  sensi  del  comma 1,  non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                               Art. 6.
Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e sicurezza sul
                               lavoro

  1.  Presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita  la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
    a)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
    b) un rappresentante del Ministero della salute;
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    e) un rappresentante del Ministero della difesa;
    f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
    g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
    h)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari e forestali;
    i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
    l)  un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica;
    m)  dieci  rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
    n)  dieci  esperti  designati  delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
    o)  dieci  esperti  designati  delle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro,  anche  dell'artigianato  e della piccola e media
impresa, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
  2.  Per  ciascun  componente  puo' essere nominato un supplente, il
quale  interviene  unicamente  in  caso  di  assenza del titolare. Ai
lavori  della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti
di   altre   amministrazioni  centrali  dello  Stato  in  ragione  di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento  a  quelle  relative  alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
  3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'  istituire
comitati  speciali  permanenti, dei quali determina la composizione e
la funzione.
  4.  La  Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli  istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
puo'  richiedere  la partecipazione di esperti nei diversi settori di
interesse.
  5.  I  componenti della Commissione e i segretari sono nominati con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, su
designazione  degli  organismi  competenti  e durano in carica cinque
anni.
  6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento  interno  da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al  numero  dei  componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
appositamente assegnato.
  7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai  sensi  del  comma 1,  non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
  8.  La  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di:
    a) esaminare  i  problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza  sul  lavoro  e  formulare  proposte  per  lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente;
    b) esprimere  pareri  sui piani annuali elaborati dal Comitato di
cui all'articolo 5;
    c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione
di cui all'articolo 11;
    d) validare  le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
    e) redigere  annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema
informativo  di  cui  all'articolo 8,  una  relazione  sullo stato di
applicazione  della  normativa  di  salute  e  sicurezza  e  sul  suo
possibile  sviluppo,  da  trasmettere  alle  commissioni parlamentari
competenti e ai presidenti delle regioni;
    f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate  di  effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29,  comma 5,  tenendo  conto  dei  profili di rischio e
degli  indici  infortunistici  di  settore.  Tali  procedure  vengono
recepite  con  decreto  dei  Ministeri  del lavoro e della previdenza
sociale,  della  salute  e  dell'interno  acquisito  il  parere della
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
    g) definire  criteri  finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
all'articolo 27.  Il  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e'
disciplinato  con  decreto del Presidente della Repubblica, acquisito
il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;
    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta
ed  etici,  adottati su base volontaria, che, in considerazione delle
specificita'  dei  settori  produttivi  di  riferimento,  orientino i
comportamenti  dei  datori  di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
    i) valutare   le   problematiche  connesse  all'attuazione  delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in
materia di salute e sicurezza del lavoro;
    l) promuovere  la  considerazione  della  differenza di genere in
relazione  alla  valutazione  dei rischi e alla predisposizione delle
misure di prevenzione;
    m) indicare  modelli  di  organizzazione  e gestione aziendale ai
fini di cui all'articolo 30.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                               Art. 7.
                 Comitati regionali di coordinamento

  1.   Al   fine  di  realizzare  una  programmazione  coordinata  di
interventi,   nonche'  uniformita'  degli  stessi  ed  il  necessario
raccordo  con  il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione
di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera
il  comitato  regionale  di  coordinamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                               Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

  1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP)  nei  luoghi  di  lavoro  al  fine  di  fornire dati utili per
orientare,  programmare,  pianificare  e  valutare  l'efficacia della
attivita'   di   prevenzione   degli   infortuni   e  delle  malattie
professionali,  relativamente  ai  lavoratori iscritti e non iscritti
agli  enti  assicurativi  pubblici, e per indirizzare le attivita' di
vigilanza,   attraverso   l'utilizzo   integrato  delle  informazioni
disponibili   negli   attuali   sistemi  informativi,  anche  tramite
l'integrazione  di  specifici  archivi  e la creazione di banche dati
unificate.
  2.  Il  Sistema  informativo  di  cui  al comma 1 e' costituito dal
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
salute,  dal  Ministero  dell'interno, dalle regioni e dalle province
autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  dall'INAIL,  dall'IPSEMA  e
dall'ISPESL,  con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia
e  del  lavoro  (CNEL).  Allo  sviluppo  del  medesimo concorrono gli
organismi   paritetici   e   gli  istituti  di  settore  a  carattere
scientifico,  ivi  compresi quelli che si occupano della salute delle
donne.
  3.  L'INAIL  garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP
e,  a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  per  le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da adottarsi entro 180
giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione
ed  il  funzionamento  del SINP, nonche' le regole per il trattamento
dei  dati.  Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato  dal  decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n.  159, e dei
contenuti  del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale
integrato  per  la  prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze
armate  e  le  forze  di  polizia  partecipano al sistema informativo
relativamente  alle  attivita'  operative  e  addestrative.  Per tale
finalita'   e'   acquisita   l'intesa   dei  Ministri  della  difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze.
  5.  La  partecipazione  delle  parti sociali al Sistema informativo
avviene  attraverso  la  periodica  consultazione in ordine ai flussi
informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
  6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
    a) il quadro produttivo ed occupazionale;
    b) il quadro dei rischi;
    c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
    d) il  quadro  degli  interventi di prevenzione delle istituzioni
preposte;
    e) il  quadro  degli  interventi  di  vigilanza delle istituzioni
preposte.
  7.  La  diffusione  delle informazioni specifiche e' finalizzata al
raggiungimento  di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei
soggetti  destinatari  e  degli  enti  utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della
normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  8.  Le  attivita' di cui al presente articolo sono realizzate dalle
amministrazioni  di  cui  al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse
personali, economiche e strumentali in dotazione.

        
                    Note all'art. 8:
              - Per  i  riferimenti del citato decreto legislativo n.
          196 del 2003, si veda nota all'art. 1.
              - Il  testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
          (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 maggio  2005,  n.  112, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
          159  (Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
          legislativo   7 marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 aprile  2006,  n.  99,  supplemento
          ordinario.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                               Art. 9.
Enti  pubblici  aventi  compiti  in materia di salute e sicurezza nei
                          luoghi di lavoro

  1.  L'ISPESL,  l'INAIL  e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano
le  proprie  attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema
con  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
  2.   L'ISPESL,   l'INAIL  e  l'IPSEMA  operano  in  funzione  delle
attribuzioni  loro  assegnate  dalla  normativa vigente, svolgendo in
forma  coordinata,  per una maggiore sinergia e complementarieta', le
seguenti attivita':
    a) elaborazione  e applicazione dei rispettivi piani triennali di
attivita';
    b) interazione,  per  i rispettivi ruoli e competenze, in logiche
di   conferenza   permanente  di  servizio,  per  assicurare  apporti
conoscitivi  al  sistema  di  sostegno  ai programmi di intervento in
materia  di  sicurezza  e  salute  sul  lavoro di cui all'articolo 2,
comma 1,  lettera p),  per  verificare  l'adeguatezza  dei sistemi di
prevenzione  e  assicurativi  e  per  studiare  e  proporre soluzioni
normative  e  tecniche  atte  a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
    c) consulenza  alle aziende, in particolare alle medie, piccole e
micro   imprese,   anche  attraverso  forme  di  sostegno  tecnico  e
specialistico  finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi,
strumenti  e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosita'  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, sia
all'individuazione  degli  elementi  di  innovazione  tecnologica  in
materia  con  finalita'  prevenzionali,  raccordandosi  con  le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
    d) progettazione  ed  erogazione di percorsi formativi in materia
di  salute  e  sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai
criteri e alle modalita' elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
    e) formazione  per  i  responsabili  e  gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
    f) promozione  e divulgazione, della cultura della salute e della
sicurezza  del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari
e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;
    g) partecipazione,  con  funzioni  consultive,  al  Comitato  per
l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il
coordinamento  nazionale  delle  attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
    h) consulenza  alla  Commissione  consultiva  permanente  per  la
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
    i) elaborazione,  raccolta e diffusione delle buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    l) predisposizione  delle  linee  guida  di  cui  all'articolo 2,
comma 1, lettera z);
    m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
  3.  L'attivita'  di  consulenza di cui alla lettera c) del comma 2,
non  puo'  essere  svolta  dai  funzionari  degli  istituti di cui al
presente  articolo  che  svolgono  attivita'  di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I
soggetti  che  prestano tale attivita' non possono, per un periodo di
tre  anni  dalla  cessazione  dell'incarico,  esercitare attivita' di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi
e'  l'obbligo  di  denuncia  di  cui  all'articolo 331  del codice di
procedura  penale  o  di  comunicazione ad altre Autorita' competenti
delle  contravvenzioni  rilevate  ove  si riscontrino violazioni alla
normativa  in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso,
l'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  non  esclude o limita la
possibilita'  per  l'ente  di  svolgere  l'attivita'  di  controllo e
verifica  degli  obblighi  nelle materie di competenza degli istituti
medesimi.  Con  successivo  decreto  del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro della salute per la
parte  concernente  i  funzionari  dell'ISPESL,  e'  disciplinato  lo
svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza  e dei relativi proventi,
fermo   restando   che   i  compensi  percepiti  per  lo  svolgimento
dell'attivita'  di  consulenza  sono  devoluti in ragione della meta'
all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52,
comma 1.
  4.  L'INAIL  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 12 della
legge  11 marzo  1988,  n.  67, dall'articolo 2, comma 6, della legge
28 dicembre  1995,  n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge
23 dicembre   1996,  n.  662,  nonche'  da  ogni  altra  disposizione
previgente,   svolge,   con  la  finalita'  di  ridurre  il  fenomeno
infortunistico  e  ad  integrazione  delle  proprie  competenze quale
gestore  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto
previsto negli altri articoli del presente decreto:
    a) raccoglie  e registra, a fini statistici e informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b) concorre   alla   realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
    c) partecipa  alla  elaborazione,  formulando  pareri e proposte,
della normazione tecnica in materia;
    d) eroga,  previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del  Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono  fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data
dal 1° gennaio 2007.
  5.  L'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del
lavoro  -  ISPESL  e'  ente  di  diritto  pubblico, nel settore della
ricerca,    dotato    di    autonomia   scientifica,   organizzativa,
patrimoniale,    gestionale    e    tecnica.   L'ISPESL   e'   organo
tecnico-scientifico  del  Servizio  sanitario  nazionale  di ricerca,
sperimentazione,  controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione   e  documentazione  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni  e  delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di
promozione  e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro,
del  quale  si  avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai
settori  della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6.  L'ISPESL,  nell'ambito  delle  sue  attribuzioni istituzionali,
opera  avvalendosi  delle  proprie strutture centrali e territoriali,
garantendo  unitarieta'  della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari e svolge le seguenti attivita':
    a)  svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e
programmi  di  interesse  nazionale nel campo della prevenzione degli
infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro
e  della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro;
    b)  interviene  nelle  materie  di  competenza  dell'Istituto, su
richiesta  degli  organi centrali dello Stato e delle regioni e delle
province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli
che  richiedono  un'elevata  competenza  scientifica.  Ai  fini della
presente   lettera,   esegue,   accedendo   nei   luoghi  di  lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
    c)   e'  organo  tecnico-scientifico  delle  Autorita'  nazionali
preposte  alla  sorveglianza  del mercato ai fini del controllo della
conformita'  ai  requisiti  di sicurezza e salute di prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
    d)  svolge  attivita' di organismo notificato per attestazioni di
conformita'  relative  alle Direttive per le quali non svolge compiti
relativi alla sorveglianza del mercato;
    e)  e'  titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto
di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
    f)  fornisce  consulenza  al  Ministero  della salute, agli altri
Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e
sicurezza del lavoro;
    g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e
alle   province  autonome  per  l'elaborazione  del  Piano  sanitario
nazionale,  dei  piani  sanitari  regionali  e  dei piani nazionali e
regionali  della  prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste
in  essere  nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica
del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
    h)   supporta   il   Servizio   sanitario   nazionale,   fornendo
informazioni,  formazione,  consulenza  e  assistenza  alle strutture
operative  per  la  promozione  della salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
    i)  svolge,  congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza
nei  luoghi  di  lavoro  delle  ASL,  l'attivita'  di vigilanza sulle
strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
    l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti
dalle  attivita'  di  prevenzione  nei  luoghi di lavoro svolte dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
    m) partecipa  alla  elaborazione di norme di carattere generale e
formula,  pareri  e  proposte circa la congruita' della norma tecnica
non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
    n) assicura   la   standardizzazione   tecnico-scientifica  delle
metodiche  e  delle  procedure  per  la valutazione e la gestione dei
rischi  e  per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in
relazione  a  specifiche  condizioni  di  rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
    o) diffonde,  previa  istruttoria tecnica, le buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network
informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
    q) supporta  l'attivita'  di  monitoraggio  del  Ministero  della
salute  sulla  applicazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
  7.  L'IPSEMA  svolge,  con  la  finalita'  di  ridurre  il fenomeno
infortunistico  ed  ad  integrazione  delle  proprie competenze quale
gestore  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul
lavoro  e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti
compiti  oltre  a  quanto  previsto negli altri articoli del presente
decreto:
    a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)   concorre  alla  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
    c)  finanzia,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle  proprie  spese
istituzionali,  progetti  di  investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
    d)  supporta,  in  raccordo  con le amministrazioni competenti in
materia   di   salute   per  il  settore  marittimo,  anche  mediante
convenzioni  con  l'INAIL,  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria
riabilitativa  per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare
il loro reinserimento lavorativo;
    e)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del  Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo.
In  sede  di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite
con   riferimento   agli  infortuni  verificatisi  a  fare  data  dal
1° gennaio 2007.

        
                    Note all'art. 9:
              - il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
              «Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  reato  perseguibile  di  ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.».
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n.
          67  (Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 1988)), e' il
          seguente:
              «Art.  12 - 1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  in deroga al
          disposto dell'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge
          23 dicembre  1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle
          certificazioni  e  ad  ogni altra prestazione medico-legale
          sui lavoratori infortunati e tecnopatici.
              2.  Al  fine di garantire agli infortunati sul lavoro e
          ai  tecnopatici la maggiore tempestivita' delle prestazioni
          da  parte  dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con
          detto   Istituto  secondo  uno  schema-tipo  approvato  dal
          Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale,  per  disciplinare
          l'erogazione  da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente
          agli   accertamenti   medico-legali,   delle   prime   cure
          ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e
          di  malattia  professionale,  e per stabilire gli opportuni
          coordinamenti con le unita' sanitarie locali.».
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma 6,   della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «6. L'INAIL puo' destinare in via prioritaria una quota
          fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del
          consiglio  di  amministrazione,  per la realizzazione o per
          l'acquisto  di  immobili, anche tramite accensione di mutui
          da  destinare  a  strutture da locare al servizio sanitario
          nazionale   ovvero  a  centri  per  la  riabilitazione,  da
          destinare  in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e
          da  gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello
          standard  di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1
          per   mille   riservato   alla   riabilitazione   ed   alla
          lungodegenza post-acuzie.».
              - Il   testo   dell'art.   2,  comma 130,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «130.   Restano  ferme  le  disposizioni  previste  per
          l'INAIL dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995,
          n.  549,  per  l'attuazione  degli interventi da realizzare
          nell'ambito  degli  indirizzi  di  programma  del Ministero
          della sanita' e d'intesa con questo.».
              - Il   testo   dell'art.  1,  comma 1187,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2007)), e' il seguente:
              «1187.   Istituzione  del  Fondo  di  sostegno  per  le
          famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro.
              Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno
          ai  familiari  delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,
          anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive
          della   copertura   assicurativa  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  sul lavoro e le malattie professionali di cui al
          testo   unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di
          sostegno  per  le famiglie delle vittime di gravi infortuni
          sul  lavoro,  di  seguito  denominato  Fondo.  Al  Fondo e'
          conferita  la  somma  di  2,5  milioni di euro per ciascuno
          degli  anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da  adottare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  sono  definite  le tipologie dei benefici
          concessi,  ivi  comprese  anticipazioni  sulle  prestazioni
          erogate  dall'INAIL,  nonche' i requisiti e le modalita' di
          accesso agli stessi.».

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                              Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi
                              di lavoro

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
tramite  le  AA.SS.LL.  del SSN, il Ministero dell'interno tramite le
strutture  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, l'Istituto
superiore  per  la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello
sviluppo  economico  per  il settore estrattivo, l'Istituto nazionale
per   l'assicurazione   contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
l'Istituto  di  previdenza  per  il  settore  marittimo (IPSEMA), gli
organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante
convenzioni,   attivita'  di  informazione,  assistenza,  consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro,  in  particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle
imprese  agricole  e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                              Art. 11.
                       Attivita' promozionali

  1.  Nell'ambito  della Commissione consultiva di cui all'articolo 6
sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato
di  cui  all'articolo 5,  le  attivita'  promozionali della cultura e
delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:
    a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute
e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese;
per   l'accesso   a  tali  finanziamenti  deve  essere  garantita  la
semplicita' delle procedure;
    b) finanziamento  di  progetti  formativi specificamente dedicati
alle  piccole,  medie  e  micro  imprese,  ivi compresi quelli di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b);
    c) finanziamento   delle  attivita'  degli  istituti  scolastici,
universitari    e    di    formazione    professionale    finalizzata
all'inserimento  in ogni attivita' scolastica ed universitaria, nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi
di  istruzione  e  formazione  professionale  di  specifici  percorsi
formativi  interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza
nel rispetto delle autonomie didattiche.
  2.  Ai  finanziamenti  di  cui  al  comma 1 si provvede con oneri a
carico  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge
3 agosto  2007,  n.  123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533,
della  legge  24 dicembre  2007, n. 244. Con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle finanze, dell'istruzione e dell'universita' e
della  ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  si  provvede  al  riparto  annuale delle risorse tra le
attivita'   di   cui   alle   lettere a), b)   e c)   del  comma 1  e
dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
  3.  Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di
Trento   e   di  Bolzano,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze,
concorrono  alla programmazione e realizzazione di progetti formativi
in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro, attraverso modalita'
operative  da  definirsi  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di
quanto previsto nel periodo precedente possono altresi' concorrere le
parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
  4.  Ai  fini  della  promozione  e divulgazione della cultura della
salute  e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivita'
scolastica  ed  universitaria  nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica  e  coreutica  e  nei  percorsi  di istruzione e formazione
professionale,  percorsi  formativi  interdisciplinari  alle  diverse
materie  scolastiche  ulteriori  rispetto  a  quelli disciplinati dal
comma 1,  lettera c)  e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e'  svolta  nell'ambito  e nei limiti delle risorse disponibili degli
istituti.
  5.  Nell'ambito  e  nei  limiti  delle  risorse  di  cui al comma 2
trasferite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
l'INAIL  finanzia progetti di investimento e formazione in materia di
salute  e  sicurezza  sul lavoro rivolti in particolare alle piccole,
medie  e  micro  imprese  e  progetti  volti a sperimentare soluzioni
innovative  e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati
ai  principi  di  responsabilita'  sociale delle imprese. Costituisce
criterio  di  priorita'  per l'accesso al finanziamento l'adozione da
parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera v).
  6.   Nell'ambito   dei   rispettivi   compiti   istituzionali,   le
amministrazioni   pubbliche   promuovono   attivita'   specificamente
destinate  ai  lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a
migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
  7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  le  risorse  di  cui all'articolo 1,
comma 7-bis,  della  legge  3 agosto  2007,  n.  123, come introdotto
dall'articolo  2,  comma  533,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono  utilizzate,  secondo  le  priorita',  ivi compresa una campagna
straordinaria  di  formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata
in   vigore  del  presente  decreto,  con  accordo  adottato,  previa
consultazione  delle  parti sociali, in sede di Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano.

        
                    Nota all'art. 11:
              - Per  il  testo dell'art. 1, comma 7-bis. Della citata
          legge n. 123 del 2007, si veda nota all'art. 1.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                              Art. 12.
                             Interpello

  1.  Gli  organismi  associativi  a  rilevanza  nazionale degli enti
territoriali  e  gli  enti  pubblici  nazionali,  nonche', di propria
iniziativa  o  su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative  sul  piano  nazionale  e  i consigli nazionali degli
ordini  o  collegi  professionali, possono inoltrare alla Commissione
per  gli  interpelli  di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta
elettronica,  quesiti  di  ordine  generale  sull'applicazione  della
normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  2.  Presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione  per  gli  interpelli  composta da due rappresentanti del
Ministero  del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero  della  salute  e da quattro rappresentanti delle regioni e
delle  province  autonome.  Qualora  la materia oggetto di interpello
investa  competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione
e'  integrata  con  rappresentanti  delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di
missione.
  3.  Le  indicazioni  fornite  nelle  risposte  ai quesiti di cui al
comma 1   costituiscono   criteri   interpretativi  e  direttivi  per
l'esercizio delle attivita' di vigilanza.

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                              Art. 13.
                              Vigilanza

  1.  La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza,  dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di
competenze  da  adottarsi  ai sensi del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello
sviluppo   economico,  e  per  le  industrie  estrattive  di  seconda
categoria  e  le  acque  minerali  e termali dalle regioni e province
autonome  di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di
Bolzano  provvedono alle finalita' del presente articolo, nell'ambito
delle  proprie  competenze,  secondo  quanto  previsto dai rispettivi
ordinamenti.
  2.  Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla  legislazione  vigente al personale ispettivo del Ministero del
lavoro   e   della  previdenza  sociale,  lo  stesso  personale  puo'
esercitare   l'attivita'   di   vigilanza   sull'applicazione   della
legislazione  in  materia  di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
nelle seguenti attivita', informandone preventivamente il servizio di
prevenzione  e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio:
    a) attivita'  nel  settore  delle  costruzioni  edili  o di genio
civile  e  piu'  in  particolare lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse,
permanenti  o  temporanee,  in  muratura  e  in cemento armato, opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di
elementi  prefabbricati;  lavori  in  sotterraneo  e  gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
    b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
    c) ulteriori     attivita'    lavorative    comportanti    rischi
particolarmente  elevati,  individuate con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale,  e della salute, adottato sentito il comitato di
cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  in  relazione  alle  quali  il  personale ispettivo del
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale svolge attivita' di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  informandone  preventivamente il
servizio  di  prevenzione  e  sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
  3.  In  attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  restano  ferme  le competenze in
materia   di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  attribuite  alle
autorita'  marittime  a  bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici  di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle autorita' portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche'
ai  servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le
Forze  di  polizia  e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti  altresi'  per  le aree riservate o operative e per quelle
che  presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che
riguarda  le  modalita'  di  attuazione,  con  decreto  del  Ministro
competente,  di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale  e  della  salute.  L'Amministrazione  della  giustizia  puo'
avvalersi  dei  servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia,
anche  mediante  convenzione  con i rispettivi Ministeri, nonche' dei
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
  4.  La  vigilanza  di  cui  al  presente articolo e' esercitata nel
rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
  5.  Il  personale  delle  pubbliche amministrazioni, assegnato agli
uffici  che  svolgono  attivita'  di vigilanza, non puo' prestare, ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di
consulenza.
  6.  L'importo  delle  somme  che  l'ASL,  in  qualita' di organo di
vigilanza,   ammette   a  pagare  in  sede  amministrativa  ai  sensi
dell'articolo 21,  comma 2,  primo  periodo,  del decreto legislativo
19 dicembre  1994,  n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
  7.  E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 marzo 1956, n. 303, con riferimento
agli  organi  di  vigilanza competenti, come individuati dal presente
decreto.

        
                    Note all'art. 13:
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art.   11   della   legge   15 marzo   1997,  n.  59),
          e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto 1999, n.
          203, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  21, comma 2, primo periodo, del
          citato decreto legislativo n. 758 del 1994, e' il seguente:
              «Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. (Omissis).
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la contravvenzione commessa.».
              - Il   Testo   dell'art.  64  del  citato  decreto  del
          Presidente   delle  Repubblica  n.  303  del  1956,  e'  il
          seguente:
              «Art.  64 (Ispezioni). - Gli ispettori del lavoro hanno
          facolta'  di  visitare,  in  qualsiasi  momento  ed in ogni
          parte,  i  luoghi  di  lavoro  e le relative dipendenze, di
          sottoporre   a   visita   medica   il  personale  occupato,
          di prelevare  campioni  di  materiali  o  prodotti ritenuti
          nocivi,  e  altresi'  di  chiedere  al datore di lavoro, ai
          dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che
          ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in
          esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
              Gli  ispettori  del  lavoro  hanno facolta' di prendere
          visione,  presso  gli ospedali ed eventualmente di chiedere
          copia,  della  documentazione  clinica  dei  lavoratori per
          malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
              Gli  ispettori  del  lavoro devono mantenere il segreto
          sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti
          dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.».

        
      
          

            Capo II
Sistema istituzionale

          

        
                              Art. 14.
Disposizioni  per  il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela
               della salute e sicurezza dei lavoratori

  1.  Al  fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori,  nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare,  ferme  restando  le  attribuzioni  del  coordinatore per
l'esecuzione  dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e),
gli  organi  di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,   anche  su  segnalazione  delle  amministrazioni  pubbliche
secondo  le  rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione   di  un'attivita'  imprenditoriale  qualora  riscontrino
l'impiego  di  personale  non  risultante  dalle scritture o da altra
documentazione  obbligatoria  in  misura  pari  o superiore al 20 per
cento  del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero
in  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di  cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.   66,  e  successive  modificazioni,  considerando  le  specifiche
gravita'  di esposizione al rischio di infortunio, nonche' in caso di
gravi  e  reiterate  violazioni  in  materia di tutela della salute e
della  sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale, adottato sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto,  le  violazioni  in  materia  di tutela della salute e della
sicurezza  sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione
del  provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono
quelle  individuate  nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di
sospensione   e'   comunicata  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti   pubblici   di   lavori,   servizi   e  forniture  di  cui
all'articolo 6  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al
Ministero   delle  infrastrutture,  per  gli  aspetti  di  rispettiva
competenza,  al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo
alla   contrattazione   con  le  pubbliche  amministrazioni  ed  alla
partecipazione   a   gare   pubbliche  di  durata  pari  alla  citata
sospensione  nonche'  per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore  al  doppio  della  durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche  con  riferimento  ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti  del presente articolo non si applicano le disposizioni
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  I  poteri  e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli
organi  di  vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento
all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui
al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139.
  3.  Il  provvedimento  di sospensione puo' essere revocato da parte
dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
  4.   E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da  parte
dell'organo  di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
    a) la   regolarizzazione  dei  lavoratori  non  risultanti  dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
    b) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari condizioni di
lavoro  nelle  ipotesi  di  reiterate  violazioni della disciplina in
materia  di  superamento  dei  tempi  di lavoro, riposo giornaliero e
settimanale,  di  cui  al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive  modificazioni,  o  di  gravi e reiterate violazioni della
disciplina  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro;
    c) il  pagamento  di  una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
  5.   E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da  parte
dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende sanitarie locali di cui al
comma 2:
    a) l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari condizioni di
lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
    b) il  pagamento  di  una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500
rispetto a quelle di cui al comma 6.
  6.  E'  comunque  fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
civili e amministrative vigenti.
  7.  L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c),
integra   la   dotazione   del   Fondo   per   l'occupazione  di  cui
all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed
e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro
sommerso  ed  irregolare  individuati  con  decreto  del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  8.  L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b),
integra  l'apposito  capitolo regionale per finanziare l'attivita' di
prevenzione nei luoghi di lavoro.
  9.  Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e'
ammesso  ricorso,  entro  30  giorni, rispettivamente, alla Direzione
regionale  del  lavoro  territorialmente  competente  e al presidente
della  Giunta  regionale,  i  quali  si pronunciano nel termine di 15
giorni  dalla  notifica  del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
  10.  Il  datore  di  lavoro  che  non ottempera al provvedimento di
sospensione  di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino
a sei mesi.
  11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza
sul  lavoro  di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo
si  applicano  nel  rispetto delle competenze in tema di vigilanza in
materia.

        
                    Note all'art. 14:
              - Il   testo  degli  articoli 4,  7  e  9  del  decreto
          legislativo   8 aprile   2003,   n.  66  (Attuazione  della
          direttiva    93/104/CE   e   della   direttiva   2000/34/CE
          concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro), e' il seguente:
              «Art.  4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
          contratti  collettivi  di  lavoro  stabiliscono  la  durata
          massima settimanale dell'orario di lavoro.
              2.  La  durata  media dell'orario di lavoro non puo' in
          ogni  caso  superare,  per ogni periodo di sette giorni, le
          quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
              3.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 2, la
          durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
          con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
              4.  I  contratti  collettivi  di lavoro possono in ogni
          caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
          ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
          tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
          specificate negli stessi contratti collettivi.
              5.  In  caso  di  superamento  delle quarantotto ore di
          lavoro   settimanale,   attraverso  prestazioni  di  lavoro
          straordinario,  per  le unita' produttive che occupano piu'
          di  dieci  dipendenti  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a
          informare,  entro  trenta giorni dalla scadenza del periodo
          di  riferimento  di  cui  ai  precedenti  commi 3  e  4, la
          Direzione  provinciale  del  lavoro - Settore ispezione del
          lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
          lavoro  possono  stabilire  le  modalita'  per adempiere al
          predetto obbligo di comunicazione».
              «Art.  7  (Riposo  giornaliero). - 1. Ferma restando la
          durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
          diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
          ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da periodi di lavoro frazionati durante la giornata».
              «Art.  9  (Riposi  settimanali).  - 1. Il lavoratore ha
          diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
          ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
          la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
          di cui all'art. 7.
              2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
                a) le  attivita'  di lavoro a turni ogni volta che il
          lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
          del  servizio  di  una  squadra  e l'inizio di quello della
          squadra  successiva,  di  periodi  di  riposo giornaliero o
          settimanale;
                b) le  attivita'  caratterizzate da periodi di lavoro
          frazionati durante la giornata;
                c) per  il  personale  che  lavora  nel  settore  dei
          trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
          prestato  a  bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
          orari   del   trasporto   ferroviario   che  assicurano  la
          continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
                d) i    contratti    collettivi   possono   stabilire
          previsioni  diverse, nel rispetto delle condizioni previste
          dall'art. 17, comma 4.
              3.  Il  riposo  di  ventiquattro  ore  consecutive puo'
          essere  fissato  in un giorno diverso dalla domenica e puo'
          essere  attuato mediante turni per il personale interessato
          a  modelli  tecnico-organizzativi di turnazione particolare
          ovvero   addetto   alle   attivita'   aventi   le  seguenti
          caratteristiche:
                a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
          di   forni   a   combustione  o  a  energia  elettrica  per
          l'esercizio  di  processi  caratterizzati dalla continuita'
          della   combustione   ed   operazioni   collegate,  nonche'
          attivita'  industriali  ad  alto  assorbimento  di  energia
          elettrica ed operazioni collegate;
                b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
          tutto  o  in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
          tecniche;
                c) industrie  stagionali  per  le  quali  si  abbiano
          ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  o  al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro  utilizzazione,  comprese  le  industrie  che trattano
          materie  prime  di  facile deperimento ed il cui periodo di
          lavorazione  si  svolge  in  non  piu'  di 3 mesi all'anno,
          ovvero   quando  nella  stessa  azienda  e  con  lo  stesso
          personale  si  compiano alcune delle suddette attivita' con
          un decorso complessivo di lavorazione superiore a tre mesi;
                d) i   servizi  ed  attivita'  il  cui  funzionamento
          domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
          interessi  rilevanti  della  collettivita'  ovvero  sia  di
          pubblica utilita';
                e) attivita'  che  richiedano l'impiego di impianti e
          macchinari  ad  alta  intensita'  di  capitali  o  ad  alta
          tecnologia;
                f) attivita'   di   cui   all'art.   7   della  legge
          22 febbraio 1934, n. 370;
                g) attivita'  indicate  agli articoli 11, 12 e 13 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  e  di  cui
          all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
              4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  speciali  che
          consentono  la  fruizione  del riposo settimanale in giorno
          diverso  dalla  domenica, nonche' le deroghe previste dalla
          legge 22 febbraio 1934, n. 370.
              5.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  ovvero,  per i pubblici dipendenti, con
          decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          adottato  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali di
          categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
          organizzazioni  nazionali  dei  datori  di  lavoro, saranno
          individuate  le  attivita' aventi le caratteristiche di cui
          al  comma 3,  che  non  siano  gia'  ricomprese nel decreto
          ministeriale  22 giugno  1935,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 161
          del  12 luglio  1935,  nonche'  quelle  di  cui al comma 2,
          lettera d),  salve  le eccezioni di cui alle lettere a), b)
          e c).  Con  le  stesse  modalita'  il Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, provvede
          all'aggiornamento   e   alla  integrazione  delle  predette
          attivita'.  Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
          le    eccezioni    di   cui   alle   lettere a), b),   e c)
          l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
          dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.».
              - Il   testo   dell'art.   6  del  decreto  legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti pubblici
          relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' il seguente:
              «Art.  6  (Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture).  (art. 81.2,
          direttiva  2004/18;  art.  72.2, direttiva 2004/17; art. 4,
          legge  n.  109/1994; art. 25, comma 1, lettera c), legge n.
          62/2005).  -  1.  L'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
          pubblici,  con  sede  in  Roma, istituita dall'art. 4 della
          legge  11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture.
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri  nominati  con  determinazione adottata d'intesa dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  I  membri dell'Autorita', al fine di garantire
          la  pluralita'  delle  esperienze  e delle conoscenze, sono
          scelti  tra  personalita'  che  operano in settori tecnici,
          economici  e  giuridici  con riconosciuta professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   non  possono  essere
          amministratori  o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura o
          rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza,  sono  collocati fuori ruolo o in aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   e'   determinato  il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'.
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
              5.  L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche di
          interesse  regionale,  di  lavori,  servizi e forniture nei
          settori  ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche', nei
          limiti   stabiliti   dal  presente  codice,  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di  applicazione  del presente codice, al fine di garantire
          l'osservanza   dei   principi   di   cui   all'art.   2  e,
          segnatamente,  il  rispetto  dei  principi di correttezza e
          trasparenza  delle procedure di scelta del contraente, e di
          economica  ed  efficiente esecuzione dei contratti, nonche'
          il  rispetto  delle  regole della concorrenza nelle singole
          procedure di gara.
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorita'
          amministrative indipendenti.
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita':
                a) vigila     sull'osservanza     della    disciplina
          legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
          indagini  campionarie,  la  regolarita'  delle procedure di
          affidamento;
                b) vigila   sui   contratti   di   lavori,   servizi,
          forniture,  esclusi  in  tutto  o  in  parte dall'ambito di
          applicazione   del   presente   codice,   verificando,  con
          riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la
          legittimita'  della  sottrazione  al  presente  codice e il
          rispetto  dei  principi  relativi ai contratti esclusi; non
          sono  soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio
          ne'  a  vigilanza  dell'Autorita'  i  contratti di cui agli
          articoli 16, 17, 18;
                c) vigila  affinche' sia assicurata l'economicita' di
          esecuzione dei contratti pubblici;
                d) accerta  che dall'esecuzione dei contratti non sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario;
                e) segnala  al  Governo e al Parlamento, con apposita
          comunicazione,    fenomeni    particolarmente    gravi   di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici;
                f) formula   al   Governo  proposte  in  ordine  alle
          modifiche  occorrenti  in  relazione  alla legislazione che
          disciplina   i   contratti  pubblici  di  lavori,  servizi,
          forniture;
                g) formula  al Ministro delle infrastrutture proposte
          per la revisione del regolamento;
                h) predispone  e invia al Governo e al Parlamento una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate   nel   settore   dei  contratti  pubblici  con
          particolare riferimento:
                  h.1)  alla  frequenza  del  ricorso a procedure non
          concorsuali;
                  h.2)  alla  inadeguatezza  della  pubblicita' degli
          atti;
                  h.3)  allo  scostamento dai costi standardizzati di
          cui all'art. 7;
                  h.4)  alla  frequenza  del  ricorso  a  sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
                  h.5)   al   mancato  o  tardivo  adempimento  degli
          obblighi   nei   confronti   dei   concessionari   e  degli
          appaltatori;
                  h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
                i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
          all'art. 7;
                l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui all'art. 5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione,  le  attestazioni  rilasciate  in difetto dei
          presupposti   stabiliti   dalle   norme   vigenti,  nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
                n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
          piu'  delle  altre  parti,  esprime  parere  non vincolante
          relativamente  a  questioni  insorte durante lo svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi  di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67, terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                o) svolge  i  compiti previsti dall'art. 1, comma 67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              8.  Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza ad
          irrogare   sanzioni   pecuniarie,  le  stesse,  nei  limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui  le  violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte salve le
          diverse   sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.  I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento  della  sanzione.  La  riscossione della sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo.
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo':
                a) richiedere    alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti, nonche' ad
          ogni  altra  pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
          regionale,  operatore economico o persona fisica che ne sia
          in   possesso,   documenti,   informazioni   e  chiarimenti
          relativamente  ai  lavori, servizi e forniture pubblici, in
          corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi di
          progettazione, agli affidamenti;
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque   ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche  della
          collaborazione di altri organi dello Stato;
                c) disporre    perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
                d) avvalersi  del Corpo della Guardia di Finanza, che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i  poteri  di  indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli
          accertamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e   i   dati  acquisiti  dalla  Guardia  di  Finanza  nello
          svolgimento    di    tali    attivita'    sono   comunicati
          all'Autorita'.
              10.   Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  gli operatori economici oggetto di istruttoria
          da   parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino  alla
          conclusione   dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto  di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i soggetti ai
          quali  e'  richiesto  di  fornire  gli  elementi  di cui al
          comma 9   sono   sottoposti  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino a euro 25.822,00 se rifiutano od omettono,
          senza  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
          esibire  i  documenti,  ovvero alla sanzione amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545,00 se forniscono informazioni
          od  esibiscono  documenti non veritieri. Le stesse sanzioni
          si  applicano  agli operatori economici che non ottemperano
          alla   richiesta  della  stazione  appaltante  o  dell'ente
          aggiudicatore  di  comprovare  il possesso dei requisiti di
          partecipazione  alla procedura di affidamento, nonche' agli
          operatori  economici  che  forniscono  dati o documenti non
          veritieri,    circa    il   possesso   dei   requisiti   di
          qualificazione,   alle  stazioni  appaltanti  o  agli  enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli  elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste   dai   rispettivi  ordinamenti.  Il  procedimento
          disciplinare  e' instaurato dall'amministrazione competente
          su  segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito va
          comunicato all'Autorita' medesima.
              13.   Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
          l'Autorita'  trasmette  gli  atti  e  i propri rilievi agli
          organi  di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
          penale,  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Qualora
          l'Autorita'  accerti  che  dalla  esecuzione  dei contratti
          pubblici  derivi  pregiudizio  per  il pubblico erario, gli
          atti   e   i  rilievi  sono  trasmessi  anche  ai  soggetti
          interessati   e  alla  procura  generale  della  Corte  dei
          conti.».
              - Il  testo  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              - Il  testo  degli  articoli 16,  19  e  20 del decreto
          legislativo   8 marzo   2006,   n.   139  (Riassetto  delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale  dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
          legge 29 luglio 2003, n. 229), e' il seguente:
              «Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). (art. 4,
          legge  26 luglio  1965,  n.  966;  art. 1, legge 7 dicembre
          1984,   n.  818;  art.  3,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  12 gennaio  1998,  n. 37; articoli 13, 14 e 17,
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
          577). - 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il
          rispetto  delle  prescrizioni  previste  dalla normativa di
          prevenzione  incendi  e  la  sussistenza  dei  requisiti di
          sicurezza  antincendio  nei  locali,  attivita',  depositi,
          impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione
          alla  detenzione  ed  all'impiego di prodotti infiammabili,
          incendiabili   o  esplodenti  che  comportano  in  caso  di
          incendio  gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei
          beni  ed  in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, da emanare a
          norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno, sentito il
          Comitato  centrale  tecnico-scientifico  per la prevenzione
          incendi.  Con  lo  stesso  decreto e' fissato il periodo di
          validita' del certificato per le attivita' ivi individuate.
              2.  Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato
          dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su
          istanza   dei   soggetti   responsabili   delle   attivita'
          interessate, a conclusione di un procedimento che comprende
          il  preventivo  esame  ed  il  parere  di  conformita'  sui
          progetti,  finalizzati  all'accertamento  della rispondenza
          dei  progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi,
          e   l'effettuazione   di  visite  tecniche,  finalizzate  a
          valutare  direttamente i fattori di rischio ed a verificare
          la   rispondenza   delle   attivita'   alla   normativa  di
          prevenzione  incendi  e  l'attuazione  delle prescrizioni e
          degli  obblighi  a  carico  dei soggetti responsabili delle
          attivita'  medesime.  Resta  fermo  quanto  previsto  dalle
          prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei
          soggetti  responsabili  delle  attivita'  ed  a  carico dei
          soggetti  responsabili  dei progetti e della documentazione
          tecnica richiesta.
              3.   In   relazione   ad  insediamenti  industriali  ed
          attivita'  di  tipo  complesso,  il Comando provinciale dei
          vigili  del  fuoco  puo'  acquisire,  ai fini del parere di
          conformita'  sui  progetti,  le  valutazioni  del  Comitato
          tecnico  regionale  per  la prevenzione incendi, avvalersi,
          per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal
          Comitato  stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato
          centrale tecnico scientifico di cui all'art. 21.
              4.  Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione
          incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre
          ad   eseguire   direttamente  accertamenti  e  valutazioni,
          acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui
          al  comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti
          la   conformita'   delle   attivita'   alla   normativa  di
          prevenzione  incendi,  rilasciate  da  enti,  laboratori  o
          professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati
          ed  iscritti,  a domanda, in appositi elenchi del Ministero
          dell'interno.    Il   rilascio   delle   autorizzazioni   e
          l'iscrizione  nei  predetti  elenchi  sono  subordinati  al
          possesso  dei  requisiti stabiliti con decreto del Ministro
          dell'interno.
              5.  Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza
          dei  requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione
          incendi,  il  Comando  provinciale non provvede al rilascio
          del  certificato, dandone comunicazione all'interessato, al
          sindaco,  al  prefetto e alle altre autorita' competenti ai
          fini  dei  provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
          Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
          definitivi.
              6.  Indipendentemente  dal  periodo  di  validita'  del
          certificato   di   prevenzione  incendi  stabilito  con  il
          regolamento  di  cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un
          nuovo  certificato  ricorre  quando  vi  sono  modifiche di
          lavorazione  o di strutture, nei casi di nuova destinazione
          dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
          sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi
          e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni
          di sicurezza precedentemente accertate.
              7.  Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
          a  norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate
          le  disposizioni  attuative relative al procedimento per il
          rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi.  Esso
          disciplina  inoltre:  il  procedimento  per  il rinnovo del
          certificato  medesimo;  il procedimento per il rilascio del
          provvedimento  di  deroga all'osservanza della normativa di
          prevenzione  incendi,  in relazione agli insediamenti, agli
          impianti  e  alle  attivita'  in essi svolte che presentino
          caratteristiche   tali   da   non   consentire  l'integrale
          osservanza  della normativa medesima; gli obblighi a carico
          dei soggetti responsabili delle attivita'.
              8.   Resta   fermo   quanto   previsto   al   punto  28
          dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.».
              «Art.  19  (Vigilanza).  (art.  23, decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626).  -  1.  Il  Corpo  nazionale
          esercita,   con   i  poteri  di  polizia  amministrativa  e
          giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa
          di   prevenzione   incendi  in  relazione  alle  attivita',
          costruzioni,  impianti,  apparecchiature e prodotti ad essa
          assoggettati.  La  vigilanza  si realizza attraverso visite
          tecniche,  verifiche  e  controlli  disposti  di iniziativa
          dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a
          programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti,
          ovvero  nelle  ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
          segnalate     o     comunque    rilevate.    Nell'esercizio
          dell'attivita'   di  vigilanza,  il  Corpo  nazionale  puo'
          avvalersi  di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e
          organismi aventi specifica competenza.
              2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
          verifiche  e  dei  controlli  e' consentito: l'accesso alle
          attivita',   costruzioni  ed  impianti  interessati,  anche
          durante  l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
          immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e  prodotti;
          l'acquisizione   delle   informazioni   e   dei   documenti
          necessari;  il  prelievo  di  campioni  per l'esecuzione di
          esami   e   prove   e   ogni   altra  attivita'  necessaria
          all'esercizio della vigilanza.
              3.  Qualora  nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
          siano  rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della
          normativa  di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di
          prescrizioni  e obblighi a carico dei soggetti responsabili
          delle  attivita',  il  Corpo nazionale adotta, attraverso i
          propri  organi,  i provvedimenti di urgenza per la messa in
          sicurezza  delle opere e da' comunicazione dell'esito degli
          accertamenti   effettuati   ai   soggetti  interessati,  al
          sindaco,  al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai
          fini  degli  atti  e  delle  determinazioni da assumere nei
          rispettivi ambiti di competenza.».
              «Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita).
          (articoli 1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818;
          art.  2,  legge  26 luglio 1965, n. 966). - 1. Chiunque, in
          qualita'  di  titolare  di  una delle attivita' soggette al
          rilascio  del certificato di prevenzione incendi, ometta di
          richiedere   il  rilascio  o  il  rinnovo  del  certificato
          medesimo  e'  punito  con  l'arresto  sino ad un anno o con
          l'ammenda  da  258  euro  a 2.582 euro, quando si tratta di
          attivita'  che  comportano  la  detenzione  e  l'impiego di
          prodotti  infiammabili,  incendiabili  o esplodenti, da cui
          derivano   in   caso   di   incendio   gravi  pericoli  per
          l'incolumita'  della vita e dei beni, da individuare con il
          decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'art.
          16, comma 1.
              2.  Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese
          ai  fini  del  rilascio  o  del  rinnovo del certificato di
          prevenzione  incendi, attesti fatti non rispondenti al vero
          e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
          multa  da  103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
          chi  falsifica  o  altera le certificazioni e dichiarazioni
          medesime.
              3.  Ferme  restando  le  sanzioni penali previste dalle
          disposizioni   vigenti,   il   prefetto  puo'  disporre  la
          sospensione  dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti
          responsabili  omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
          rinnovo  del  certificato di prevenzione incendi; i servizi
          di   vigilanza   nei   locali  di  pubblico  spettacolo  ed
          intrattenimento   e   nelle   strutture  caratterizzate  da
          notevole  presenza  di  pubblico  per  i  quali  i  servizi
          medesimi  sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino
          all'adempimento dell'obbligo.».
              - Il  testo  del  citato  decreto legislativo n. 66 del
          2003 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003,
          n. 87, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),   convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
              «Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1. - 6. (Omissis).
              7.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  art.  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo:».
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 1156, lettera g), della
          citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
                «g)   il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  con  proprio  decreto, dispone annualmente di una
          quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
          disponibili  del Fondo medesimo, per interventi strutturali
          ed   innovativi  volti  a  migliorare  e  riqualificare  la
          capacita'  di  azione  istituzionale  e  l'informazione dei
          lavoratori  e  delle  lavoratrici  in  materia  di lotta al
          lavoro   sommerso   ed   irregolare,  promozione  di  nuova
          occupazione,  tutela  della  salute  e  della sicurezza dei
          lavoratori,  iniziative in materia di protezione sociale ed
          in  ogni  altro  settore  di  competenza  del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale;».

        
      
          

            Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

          

        
                              Art. 15.
                      Misure generali di tutela

  1.  Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
    a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
    b) la  programmazione  della  prevenzione, mirata ad un complesso
che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente
e dell'organizzazione del lavoro;
    c) l'eliminazione  dei  rischi  e, ove cio' non sia possibile, la
loro  riduzione  al  minimo in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
    d) il  rispetto  dei  principi ergonomici nell'organizzazione del
lavoro,  nella  concezione  dei  posti  di lavoro, nella scelta delle
attrezzature  e  nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
    e) la riduzione dei rischi alla fonte;
    f) la  sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo
e', o e' meno pericoloso;
    g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
    h) l'utilizzo  limitato  degli agenti chimici, fisici e biologici
sui luoghi di lavoro;
    i) la  priorita'  delle  misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
    l) il controllo sanitario dei lavoratori;
    m) l'allontanamento  del  lavoratore  dall'esposizione al rischio
per  motivi  sanitari  inerenti  la  sua  persona e l'adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
    n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
    o) l'informazione   e  formazione  adeguate  per  dirigenti  e  i
preposti;
    p) l'informazione  e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
    q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
    r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
    s) la  partecipazione  e  consultazione  dei  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza;
    t) la   programmazione   delle   misure  ritenute  opportune  per
garantire  il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
    u) le  misure  di emergenza da attuare in caso di primo soccorso,
di  lotta  antincendio,  di  evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato;
    v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
    z) la  regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,
con  particolare  riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita'
alla indicazione dei fabbricanti.
  2.  Le  misure  relative  alla sicurezza, all'igiene ed alla salute
durante  il  lavoro  non  devono  in  nessun  caso  comportare  oneri
finanziari per i lavoratori.

        
      
          

            Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

          

        
                              Art. 16.
                         Delega di funzioni

  1.  La  delega  di  funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
    a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
    b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita'
ed   esperienza  richiesti  dalla  specifica  natura  delle  funzioni
delegate;
    c)   che   essa   attribuisca  al  delegato  tutti  i  poteri  di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
    d)   che  essa  attribuisca  al  delegato  l'autonomia  di  spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
    e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
  2.  Alla  delega  di  cui  al  comma 1  deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicita'.
  3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo
al  datore  di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato  delle  funzioni  trasferite.  La vigilanza si esplica anche
attraverso  i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30,
comma 4.

        
      
          

            Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

          

        
                              Art. 17.
            Obblighi del datore di lavoro non delegabili

  1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
    a) la   valutazione   di   tutti  i  rischi  con  la  conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
    b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.

        
      
          

            Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

          

        
                              Art. 18.
            Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  1.   Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le  attivita'  di  cui
all'articolo 3,  e  i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivita'  secondo  le  attribuzioni  e competenze ad essi conferite,
devono:
    a)  nominare  il  medico  competente  per  l'effettuazione  della
sorveglianza   sanitaria  nei  casi  previsti  dal  presente  decreto
legislativo.
    b)    designare    preventivamente    i   lavoratori   incaricati
dell'attuazione   delle   misure   di  prevenzione  incendi  e  lotta
antincendio,  di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave  e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
    c)  nell'affidare  i  compiti  ai  lavoratori, tenere conto delle
capacita'  e  delle  condizioni  degli  stessi  in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
    d)  fornire  ai  lavoratori  i  necessari e idonei dispositivi di
protezione  individuale,  sentito  il  responsabile  del  servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
    e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori
che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e specifico addestramento
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
    f)  richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme  vigenti,  nonche'  delle  disposizioni aziendali in materia di
sicurezza  e  di  igiene  del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi  e  dei dispositivi di protezione individuali messi a loro
disposizione;
    g)  richiedere  al  medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
    h)  adottare  le  misure  per  il  controllo  delle situazioni di
rischio   in   caso  di  emergenza  e  dare  istruzioni  affinche'  i
lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    i)  informare  il  piu'  presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    l)   adempiere   agli  obblighi  di  informazione,  formazione  e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
    m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela  della  salute  e  sicurezza,  dal richiedere ai lavoratori di
riprendere  la  loro  attivita'  in  una  situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
    n)   consentire   ai   lavoratori   di  verificare,  mediante  il
rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute;
    o)  consegnare  tempestivamente  al rappresentante dei lavoratori
per  la  sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della
sua  funzione,  copia  del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r);
    p)  elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su
richiesta   di  questi  e  per  l'espletamento  della  sua  funzione,
consegnarne  tempestivamente  copia  ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
    q)  prendere  appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche   adottate  possano  causare  rischi  per  la  salute  della
popolazione    o    deteriorare    l'ambiente   esterno   verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
    r)   comunicare   all'INAIL,  o  all'IPSEMA,  in  relazione  alle
rispettive  competenze,  a  fini  statistici  e  informativi,  i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro  di  almeno  un  giorno,  escluso quello dell'evento e, a fini
assicurativi,  le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
    s)  consultare  il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
    t)  adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della prevenzione
incendi  e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso
di  pericolo  grave  e  immediato,  secondo  le  disposizioni  di cui
all'articolo 43.  Tali  misure  devono  essere  adeguate  alla natura
dell'attivita',    alle   dimensioni   dell'azienda   o   dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti;
    u)  nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in  regime di
appalto  e  di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento,  corredata  di  fotografia, contenente le generalita'
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
    v)  nelle  unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare
la riunione periodica di cui all'articolo 35;
    z)  aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
sicurezza  del  lavoro,  o  in relazione al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
    aa)   comunicare   annualmente   all'INAIL   i   nominativi   dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di
sorveglianza  sanitaria  non  siano  adibiti alla mansione lavorativa
specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio di prevenzione e
protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
    a) la natura dei rischi;
    b) l'organizzazione  del lavoro, la programmazione e l'attuazione
delle misure preventive e protettive;
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    d) i  dati  di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle
malattie professionali;
    e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  3.   Gli   obblighi  relativi  agli  interventi  strutturali  e  di
manutenzione  necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso
a  pubbliche  amministrazioni  o  a  pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni    scolastiche    ed    educative,   restano   a   carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla
loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente  decreto  legislativo, relativamente ai predetti interventi,
si  intendono  assolti,  da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli  uffici  interessati,  con  la  richiesta  del  loro adempimento
all'amministrazione  competente  o  al  soggetto  che ne ha l'obbligo
giuridico.

        
      
          

            Capo III
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                              Art. 19.
                        Obblighi del preposto

  1.   In  riferimento  alle  attivita'  indicate  all'articolo 3,  i
preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
    a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori  dei  loro  obblighi  di legge, nonche' delle disposizioni
aziendali  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
    b) verificare  affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
    c) richiedere  l'osservanza  delle  misure per il controllo delle
situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza  e  dare  istruzioni
affinche'  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
    d) informare  il  piu'  presto  possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
    e) astenersi,   salvo   eccezioni   debitamente   motivate,   dal
richiedere  ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
    f) segnalare  tempestivamente  al datore di lavoro o al dirigente
sia  le  deficienze  dei  mezzi  e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi  di  protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo  che  si  verifichi  durante  il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
    g) frequentare   appositi  corsi  di  formazione  secondo  quanto
previsto dall'articolo 37.

        
      
          

            Capo III
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                              Art. 20.
                       Obblighi dei lavoratori

  1.  Ogni  lavoratore  deve  prendersi  cura  della propria salute e
sicurezza  e  di  quella  delle  altre  persone presenti sul luogo di
lavoro,  su  cui  ricadono  gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
  2. I lavoratori devono in particolare:
    a) contribuire,  insieme  al  datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti,  all'adempimento  degli  obblighi  previsti  a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
    b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di  lavoro,  dai  dirigenti  e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
    c) utilizzare   correttamente   le  attrezzature  di  lavoro,  le
sostanze  e  i  preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i
dispositivi di sicurezza;
    d) utilizzare  in  modo  appropriato  i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
    e) segnalare  immediatamente  al datore di lavoro, al dirigente o
al  preposto  le  deficienze  dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c)  e d),  nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di  cui  vengano  a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza,  nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
salvo  l'obbligo  di  cui  alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,  dandone  notizia  al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    f) non  rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
    g) non  compiere  di  propria iniziativa operazioni o manovre che
non  sono  di  loro  competenza  ovvero  che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
    h) partecipare  ai  programmi  di  formazione  e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
    i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente.
  3.  I  lavoratori  di  aziende  che svolgono attivita' in regime di
appalto   o   subappalto,   devono   esporre   apposita   tessera  di
riconoscimento,  corredata  di  fotografia, contenente le generalita'
del  lavoratore  e  l'indicazione  del datore di lavoro. Tale obbligo
grava   anche   in   capo   ai  lavoratori  autonomi  che  esercitano
direttamente  la  propria  attivita'  nel medesimo luogo di lavoro, i
quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

        
      
          

            Capo III
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                              Art. 21.
Disposizioni  relative  ai  componenti  dell'impresa familiare di cui
   all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

  1.  I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori
di  cui  all'articolo 2083  del codice civile e i soci delle societa'
semplici operanti nel settore agricolo devono:
    a) utilizzare   attrezzature   di   lavoro  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al titolo III;
    b) munirsi   di   dispositivi   di   protezione   individuale  ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
    c) munirsi  di  apposita  tessera  di riconoscimento corredata di
fotografia,  contenente le proprie generalita', qualora effettuino la
loro  prestazione  in  un  luogo  di  lavoro  nel  quale  si svolgano
attivita' in regime di appalto o subappalto.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1, relativamente ai rischi propri
delle  attivita'  svolte  e con oneri a proprio carico hanno facolta'
di:
    a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
    b) partecipare  a  corsi  di  formazione  specifici in materia di
salute  e  sicurezza  sul  lavoro, incentrati sui rischi propri delle
attivita' svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi
restando gli obblighi previsti da norme speciali.

        
                    Nota all'art. 21:
              - Per  il testo degli articoli 230-bis, 2083 e 2222 del
          codice civile, si veda nota all'art. 3.

        
      
          

            Capo III
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                              Art. 22.
                      Obblighi dei progettisti

  1.  I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano  i principi generali di prevenzione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono   attrezzature,   componenti  e  dispositivi  di  protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

        
      
          

            Capo III
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                              Art. 23.
              Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

  1.  Sono  vietati  la  fabbricazione,  la vendita, il noleggio e la
concessione   in  uso  di  attrezzature  di  lavoro,  dispositivi  di
protezione  individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative  e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro.
  2.  In  caso  di  locazione  finanziaria  di  beni  assoggettati  a
procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

        
      
          

            Capo III
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                              Art. 24.
                     Obblighi degli installatori

  1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro
o  altri  mezzi  tecnici,  per  la  parte  di loro competenza, devono
attenersi  alle  norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

        
      
          

            Capo III
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MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

          

        
                              Art. 25.
                   Obblighi del medico competente

  1. Il medico competente:
    a)  collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con il servizio di
prevenzione  e  protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini
della  programmazione,  ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
alla  predisposizione  della  attuazione  delle  misure per la tutela
della   salute   e  della  integrita'  psico-fisica  dei  lavoratori,
all'attivita'   di   formazione  e  informazione  nei  confronti  dei
lavoratori,  per  la  parte  di competenza, e alla organizzazione del
servizio  di  primo  soccorso  considerando  i  particolari  tipi  di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del
lavoro.   Collabora  inoltre  alla  attuazione  e  valorizzazione  di
programmi  volontari di «promozione della salute», secondo i principi
della responsabilita' sociale;
    b)  programma  ed  effettua  la  sorveglianza  sanitaria  di  cui
all'articolo 41  attraverso  protocolli sanitari definiti in funzione
dei  rischi  specifici  e  tenendo  in  considerazione  gli indirizzi
scientifici piu' avanzati;
    c)  istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e
di  rischio,  di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria.  Nelle  aziende o
unita'  produttive  con  piu'  di  15 lavoratori il medico competente
concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
    d)  consegna  al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,
la  documentazione  sanitaria  in  suo  possesso,  nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;
    e)  consegna  al  lavoratore,  alla  cessazione  del  rapporto di
lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessita' di conservazione;
    f)  invia  all'ISPESL,  esclusivamente  per  via  telematica,  le
cartelle  sanitarie  e  di  rischio  nei  casi  previsti dal presente
decreto  legislativo,  alla  cessazione  del  rapporto di lavoro, nel
rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196.  Il  lavoratore interessato puo' chiedere copia delle
predette  cartelle  all'ISPESL  anche attraverso il proprio medico di
medicina generale;
    g)  fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sul significato della
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni   analoghe  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza;
    h)  informa  ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati  della
sorveglianza  sanitaria  di  cui all'articolo 41 e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
    i)  comunica  per  iscritto,  in  occasione delle riunioni di cui
all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione  protezione  dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori
per  la  sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza
sanitaria  effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati  ai  fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
    l)  visita  gli  ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a
cadenza  diversa  che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la  indicazione  di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere
comunicata  al  datore  di  lavoro  ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
    m)  partecipa  alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei  lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai
fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
    n)  comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli
e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il
termine  di  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.

        
                    Nota all'art. 25:
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 196
          del 2003, si veda nota all'art. 1.

        
      
          

            Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

          

        
                              Art. 26.
Obblighi   connessi   ai   contratti   d'appalto   o   d'opera  o  di
                          somministrazione

  1.  Il  datore  di  lavoro,  in  caso  di  affidamento  dei  lavori
all'impresa  appaltatrice  o  a lavoratori autonomi all'interno della
propria  azienda,  o  di  una singola unita' produttiva della stessa,
nonche'   nell'ambito   dell'intero   ciclo  produttivo  dell'azienda
medesima:
    a) verifica,  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  di  cui
all'articolo 6,     comma 8,    lettera g),    l'idoneita'    tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione  ai  lavori  da  affidare  in  appalto o mediante contratto
d'opera  o  di  somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore
del  decreto  di  cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita
attraverso le seguenti modalita':
    1)  acquisizione  del  certificato  di  iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
    2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice
o  dei  lavoratori  autonomi  del possesso dei requisiti di idoneita'
tecnico  professionale,  ai  sensi  dell'articolo 47  del testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) fornisce  agli  stessi  soggetti  dettagliate informazioni sui
rischi  specifici  esistenti  nell'ambiente  in cui sono destinati ad
operare  e  sulle  misure  di  prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita'.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi
i subappaltatori:
    a) cooperano   all'attuazione   delle  misure  di  prevenzione  e
protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa
oggetto dell'appalto;
    b) coordinano  gli  interventi  di  protezione  e prevenzione dai
rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche  al  fine  di  eliminare  rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori  delle  diverse  imprese  coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
  3.  Il  datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento  di  cui  al  comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione  dei  rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o,  ove  cio'  non  e'  possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da
interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di
opera.  Ai  contratti  stipulati  anteriormente  al 25 agosto 2007 ed
ancora  in  corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui
al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le
disposizioni  del presente comma non si applicano ai rischi specifici
propri  dell'attivita'  delle  imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
lavoratori autonomi.
  4.  Ferme  restando  le disposizioni di legge vigenti in materia di
responsabilita'  solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni
e   dei   contributi  previdenziali  e  assicurativi,  l'imprenditore
committente   risponde  in  solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con
ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori,  per  tutti i danni per i
quali    il    lavoratore,    dipendente   dall'appaltatore   o   dal
subappaltatore,  non  risulti  indennizzato  ad  opera  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
o  dell'Istituto  di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza
dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici.
  5.   Nei   singoli   contratti  di  subappalto,  di  appalto  e  di
somministrazione,  anche  qualora  in essere al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione  dei  contratti  di  somministrazione  di  beni  e servizi
essenziali,  1655,  1656  e  1677  del  codice  civile, devono essere
specificamente    indicati    a    pena    di   nullita'   ai   sensi
dell'articolo 1418  del codice civile i costi relativi alla sicurezza
del  lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico  appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente
periodo  stipulati  prima  del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza
del  lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora
gli  stessi  contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati
possono  accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  e  gli organismi locali delle organizzazioni sindacali
dei   lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello
nazionale.
  6.  Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti
di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono  tenuti  a  valutare  che  il  valore  economico  sia adeguato e
sufficiente  rispetto  al  costo  del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza,  il  quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo  rispetto  all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi  o  delle  forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro  e'  determinato  periodicamente,  in  apposite  tabelle,  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici  previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata dai
sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme  in
materia   previdenziale   ed   assistenziale,   dei  diversi  settori
merceologici  e  delle  differenti  aree territoriali. In mancanza di
contratto  collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato
in  relazione  al  contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione.
  7.  Per  quanto  non  diversamente disposto dal decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163, come da ultimo modificate dall'articolo 8,
comma 1,  della  legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in
materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
  8.  Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto
o  subappalto,  il  personale  occupato  dall'impresa  appaltatrice o
subappaltatrice   deve   essere   munito   di   apposita  tessera  di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

        
                    Note all'art. 26:
              - Il  testo  dell'art.  47  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di documentazione amministrativa (Testo A), e' il seguente:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R)
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
              - Il testo degli articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677
          del codice civile, e' il seguente:
              «Art.   1418  (Cause  di  nullita'  del  contratto).  -
          Il contratto   e'   nullo   quando  e'  contrario  a  norme
          imperative salvo che la legge disponga diversamente.
              Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
          requisiti   indicati  dall'art.  1325,  l'illiceita'  della
          causa,  l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art.
          1345  e  la  mancanza  nell'oggetto dei requisiti stabiliti
          dall'art. 1346.
              Il   contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri  casi
          stabiliti dalla legge.».
              «Art.  1559  (Nozione).  -  La  somministrazione  e' il
          contratto   con  il  quale  una  parte  si  obbliga,  verso
          corrispettivo   di   un   prezzo,   a  eseguire,  a  favore
          dell'altra,   prestazioni   periodiche  o  continuative  di
          cose.».
              «Art.  1655  (Nozione). - L'appalto e' il contratto col
          quale  una  parte  assume,  con  organizzazione  dei  mezzi
          necessari  e  con gestione a proprio rischio, il compimento
          di  una  opera  o  di un servizio verso un corrispettivo in
          danaro.».
              «Art.  1656 (Subappalto). - L'appaltatore non puo' dare
          in  subappalto  l'esecuzione  dell'opera o del servizio, se
          non e' stato autorizzato dal committente.».
              «Art.  1677  (Prestazione  continuativa  o periodica di
          servizi).   -  Se  l'appalto  ha  per  oggetto  prestazioni
          continuative  o  periodiche  di  servizi,  si osservano, in
          quanto  compatibili,  le  norme  di  questo  capo  e quelle
          relative al contratto di somministrazione.».
              - Il  testo  del  citato decreto legislativo n. 163 del
          2006, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006,
          n. 100, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 8, comma 1, della citata legge 123
          del 2007, e' il seguente:
              «Art.  8  (Modifiche  all'art.  86 del codice di cui al
          decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. All'art.
          86  del  codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori,
          servizi   e   forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo
          12 aprile  2006,  n.  163, il comma 3-bis e' sostituito dai
          seguenti:
              "3-bis.  Nella  predisposizione delle gare di appalto e
          nella   valutazione   dell'anomalia   delle  offerte  nelle
          procedure  di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
          servizi  e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
          a   valutare   che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo    alla    sicurezza,   il   quale   deve   essere
          specificamente   indicato   e  risultare  congruo  rispetto
          all'entita'  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
          o  delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
          lavoro  e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
          dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sulla
          base  dei  valori  economici  previsti dalla contrattazione
          collettiva  stipulata  dai  sindacati comparativamente piu'
          rappresentativi,  delle  norme  in materia previdenziale ed
          assistenziale,  dei  diversi  settori  merceologici e delle
          differenti  aree  territoriali.  In  mancanza  di contratto
          collettivo  applicabile, il costo del lavoro e' determinato
          in   relazione   al   contratto   collettivo   del  settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
              3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
          comunque soggetto a ribasso d'asta.».

        
      
          

            Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

          

        
                              Art. 27.
  Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

  1.  Nell'ambito  della  Commissione  di  cui  all'articolo 6, anche
tenendo  conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici,
vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con  riferimento  alla  tutela  della  salute e sicurezza sul lavoro,
fondato   sulla   base   della  specifica  esperienza,  competenza  e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
  2.  Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui
al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle
gare  relative  agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad
agevolazioni,  finanziamenti  e  contributi  a  carico  della finanza
pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

        
      
          

            Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI

          

        
                              Art. 28.
                Oggetto della valutazione dei rischi

  1.  La  valutazione  di  cui  all'articolo 17, comma 1, lettera a),
anche  nella  scelta  delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei  preparati  chimici  impiegati,  nonche'  nella  sistemazione dei
luoghi  di  lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e
la  salute  dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori  esposti  a  rischi  particolari,  tra  cui  anche  quelli
collegati   allo   stress   lavoro-correlato,   secondo  i  contenuti
dell'accordo  europeo  dell'8 ottobre  2004,  e quelli riguardanti le
lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  secondo  quanto previsto dal
decreto  legislativo  26 marzo  2001, n. 151, nonche' quelli connessi
alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
  2.  Il  documento  di  cui  all'articolo 17,  comma 1,  lettera a),
redatto  a  conclusione  della  valutazione,  deve avere data certa e
contenere:
    a) una  relazione  sulla  valutazione  di  tutti  i rischi per la
sicurezza  e  la  salute  durante l'attivita' lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    b) l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e di protezione
attuate  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuali adottati, a
seguito   della   valutazione   di   cui   all'articolo 17,  comma 1,
lettera a);
    c) il  programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
    e) l'indicazione  del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione  e  protezione,  del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza  o  di  quello  territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
    f) l'individuazione  delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori   a  rischi  specifici  che  richiedono  una  riconosciuta
capacita'  professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
  3.  Il  contenuto  del  documento  di  cui al comma 2 deve altresi'
rispettare  le  indicazioni  previste  dalle  specifiche  norme sulla
valutazione  dei  rischi contenute nei successivi titoli del presente
decreto.

        
                    Nota all'art. 28:
              - Il  testo  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
          di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'art.  15  della  legge  8 marzo  2000,  n. 53),
          e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 aprile 2001, n.
          96, supplemento ordinario.

        
      
          

            Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI

          

        
                              Art. 29.
       Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

  1.  Il  datore  di  lavoro  effettua  la  valutazione ed elabora il
documento   di   cui   all'articolo 17,   comma 1,   lettera a),   in
collaborazione  con  il  responsabile  del  servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
  2.   Le   attivita'  di  cui  al  comma 1  sono  realizzate  previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  3.  La  valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere
rielaborati,  nel  rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in
occasione  di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione
del  lavoro  significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori,  o  in  relazione  al  grado di evoluzione della tecnica,
della  prevenzione  e  della  protezione  o  a  seguito  di infortuni
significativi  o  quando  i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate.
  4.  Il  documento  di  cui  all'articolo 17, comma 1, lettera a), e
quello  di  cui  all'articolo 26,  comma 3,  devono  essere custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi.
  5.  I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano
la  valutazione  dei  rischi  di  cui al presente articolo sulla base
delle   procedure  standardizzate  di  cui  all'articolo 6,  comma 8,
lettera f).  Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale di cui
all'articolo 6,  comma 8,  lettera f),  e,  comunque,  non  oltre  il
30 giugno  2012,  gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione  della  valutazione  dei  rischi. Quanto previsto nel
precedente   periodo   non   si   applica   alle   attivita'  di  cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
  6.  I  datori  di  lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare  la  valutazione  dei  rischi  sulla  base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione   di   tali   procedure   trovano  applicazione  le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 6  non  si  applicano alle
attivita' svolte nelle seguenti aziende:
    a) aziende       di       cui      all'articolo 31,      comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
    b) aziende   in   cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono  i
lavoratori  a  rischi  chimici,  biologici,  da  atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
    c) aziende  che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV
del presente decreto.

        
      
          

            Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI

          

        
                              Art. 30.
               Modelli di organizzazione e di gestione

  1.  Il  modello  di  organizzazione  e  di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'  giuridica  di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema  aziendale  per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
    a) al   rispetto  degli  standard  tecnico-strutturali  di  legge
relativi  a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici,
fisici e biologici;
    b) alle  attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
    c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso,  gestione  degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
    e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
    f) alle  attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure  e  delle  istruzioni  di  lavoro in sicurezza da parte dei
lavoratori;
    g) alla   acquisizione   di   documentazioni   e   certificazioni
obbligatorie di legge;
    h) alle  periodiche  verifiche dell'applicazione e dell'efficacia
delle procedure adottate.
  2.  Il  modello  organizzativo  e gestionale di cui al comma 1 deve
prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione
delle attivita' di cui al comma 1.
  3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto
richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di
attivita'  svolta,  un'articolazione  di  funzioni  che  assicuri  le
competenze   tecniche   e   i   poteri  necessari  per  la  verifica,
valutazione,  gestione  e  controllo  del rischio, nonche' un sistema
disciplinare  idoneo  a  sanzionare  il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
  4.  Il  modello  organizzativo  deve  altresi'  prevedere un idoneo
sistema  di  controllo  sull'attuazione  del  medesimo  modello e sul
mantenimento  nel  tempo  delle  condizioni di idoneita' delle misure
adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo
devono    essere   adottati,   quando   siano   scoperte   violazioni
significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e
all'igiene   sul   lavoro,   ovvero   in   occasione   di   mutamenti
nell'organizzazione   e  nell'attivita'  in  relazione  al  progresso
scientifico e tecnologico.
  5.  In  sede  di  prima  applicazione,  i modelli di organizzazione
aziendale  definiti  conformemente  alle Linee guida UNI-INAIL per un
sistema  di  gestione  della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del
28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi  ai  requisiti  di  cui  al  presente  articolo per le parti
corrispondenti.  Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione
e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all'articolo 6.
  6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al
presente  articolo nelle  imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le
attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

        
                    Nota all'art. 30:
              - Per il testo del decreto legislativo n. 231 del 2001,
          si veda nota alle premesse.

        
      
          

            Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

          

        
                              Art. 31.
                Servizio di prevenzione e protezione

  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo 34,  il datore di lavoro
organizza  il  servizio di prevenzione e protezione all'interno della
azienda  o  della  unita'  produttiva,  o  incarica persone o servizi
esterni  costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro
o  gli  organismi  paritetici,  secondo  le regole di cui al presente
articolo.
  2.  Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di
cui   al  comma 1,  devono  possedere  le  capacita'  e  i  requisiti
professionali   di  cui  all'articolo 32,  devono  essere  in  numero
sufficiente  rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di
mezzi  e  di  tempo  adeguati  per  lo  svolgimento  dei compiti loro
assegnati.   Essi  non  possono  subire  pregiudizio  a  causa  della
attivita' svolta nell'espletamento del proprio incarico.
  3.  Nell'ipotesi  di  utilizzo di un servizio interno, il datore di
lavoro  puo'  avvalersi  di  persone esterne alla azienda in possesso
delle   conoscenze   professionali  necessarie,  per  integrare,  ove
occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
  4.  Il  ricorso  a  persone  o  servizi  esterni e' obbligatorio in
assenza   di   dipendenti   che,   all'interno   dell'azienda  ovvero
dell'unita'  produttiva,  siano  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'articolo 32.
  5.  Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non
e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.
  6.   L'istituzione   del   servizio  di  prevenzione  e  protezione
all'interno  dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
    a) nelle  aziende  industriali  di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo  17 agosto  1999,  n.  334,  e  successive modificazioni,
soggette   all'obbligo   di  notifica  o  rapporto,  ai  sensi  degli
articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    b) nelle centrali termoelettriche;
    c) negli  impianti  ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e
33  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, e successive
modificazioni;
    d) nelle  aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
    e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    g) nelle  strutture  di  ricovero  e cura pubbliche e private con
oltre 50 lavoratori.
  7.  Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno.
  8.  Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi
di  gruppi  di  imprese,  puo'  essere istituito un unico servizio di
prevenzione  e  protezione.  I  datori di lavoro possono rivolgersi a
tale  struttura  per l'istituzione del servizio e per la designazione
degli addetti e del responsabile.

        
                    Note all'art. 31:
              - Il   testo  degli  articoli 2,  6  e  8  del  decreto
          legislativo   17 agosto  1999,  n.  334  (Attuazione  della
          direttiva  96/82/CE  relativa  al controllo dei pericoli di
          incidenti   rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
          pericolose), e' il seguente:
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
          decreto  si  applica agli stabilimenti in cui sono presenti
          sostanze  pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori a
          quelle indicate nell'allegato I.
              2.   Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per
          «presenza  di  sostanze  pericolose» la presenza di queste,
          reale  o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si
          reputa  possano  essere  generate,  in  caso  di perdita di
          controllo di un processo industriale, in quantita' uguale o
          superiore a quelle indicate nell'allegato I.
              3.  Agli  stabilimenti  industriali  non rientranti tra
          quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 5.
              4.  Salvo  che non sia diversamente stabilito rimangono
          ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
                a) decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
          21 aprile  1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7,
          8, 9, 10;
                b) decreto  del  Ministro dell'ambiente del 20 maggio
          1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del
          31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
                c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanita'
          23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15
          del 20 gennaio 1994;
                d) i  criteri  di  cui  all'allegato  del decreto del
          Ministro  dell'ambiente  13 maggio  1996,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
                e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario  della  Gazzetta
          Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
                f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 159 del 9 luglio
          1996;
                g) decreto   del  Ministro  dell'ambiente  5 novembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
                h) decreto   del  Ministro  dell'ambiente  5 novembre
          1997,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del
          3 febbraio 1998;
                i) decreto  del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  74 del 30 marzo
          1998;
                l) decreto   del  Ministro  dell'ambiente  20 ottobre
          1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto non
          pregiudicano  l'applicazione  delle disposizioni in materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
              «Art.  6 (Notifica). - 1. Il gestore degli stabilimenti
          di  cui  all'art.  2, comma 1, oltre a quanto disposto agli
          articoli 7  e  8,  e'  obbligato a trasmettere al Ministero
          dell'ambiente,  alla regione, alla provincia, al comune, al
          prefetto,  al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del fuoco
          componente per territorio e al Comitato tecnico regionale o
          interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di
          cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio  1982,  n. 577, integrato ai sensi dell'art. 19 e
          d'ora  in  avanti denominato Comitato, una notifica entro i
          seguenti termini:
                a) centottanta   giorni   prima   dell'inizio   della
          costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
                b) entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
              2.    La    notifica,    sottoscritta    nelle    forme
          dell'autocertificazione  con  le  modalita'  e  gli effetti
          della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche,
          deve contenere le seguenti informazioni:
                a) il  nome  o  la  ragione  sociale  del  gestore  e
          l'indirizzo completo dello stabilimento;
                b) la   sede   o   il   domicilio  del  gestore,  con
          l'indirizzo completo;
                c) il  nome  o la funzione della persona responsabile
          dello  stabilimento,  se  diversa  da  quella  di  cui alla
          lettera a);
                d) le   notizie  che  consentano  di  individuare  le
          sostanze  pericolose o la categoria di sostanze pericolose,
          la loro quantita' e la loro forma fisica;
                e) l'attivita',  in corso o prevista, dell'impianto o
          del deposito;
                f) l'ambiente     immediatamente    circostante    lo
          stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
          causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
              3.  Il  gestore  degli stabilimenti che, per effetto di
          modifiche  all'allegato  I,  o  per  effetto  di  modifiche
          tecniche  disposte  con  il  decreto  di  cui  all'art. 15,
          comma 2,  o  per effetto di mutamento della classificazione
          di  sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione
          del   presente   decreto   deve   espletare   i  prescritti
          adempimenti  entro  un anno dalla data di entrata in vigore
          delle  suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito
          dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni
          comunitarie.
              4.  In  caso di chiusura definitiva dell'impianto o del
          deposito,  ovvero  nel  caso di aumento significativo della
          quantita'  e di modifica significativa della natura o dello
          stato  fisico  delle  sostanze  pericolose  presenti,  o di
          modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello
          stabilimento   o   dell'impianto  che  potrebbe  costituire
          aggravio  del  preesistente livello di rischio ai sensi del
          decreto  di  cui  all'art.  10, nonche' di variazioni delle
          informazioni   di  cui  al  comma 2,  il  gestore  aggiorna
          tempestivamente,  nelle  forme  dell'autocertificazione, la
          notifica  di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato
          V.
              5.  Il  gestore,  unitamente  alla  notifica  di cui al
          comma 2,  invia  al  Ministero dell'ambiente e della tutela
          del  territorio,  alla regione, alla provincia, al sindaco,
          al  prefetto,  al  Comitato, nonche' al Comando provinciale
          dei   Vigili  del  fuoco,  competenti  per  territorio,  le
          informazioni di cui all'allegato V.
              6.  Il  gestore  degli  stabilimenti di cui all'art. 2,
          comma 1,  puo'  allegare alla notifica di cui al comma 2 le
          certificazioni  o  autorizzazioni  previste dalla normativa
          vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro
          eventualmente  predisposto in base a regolamenti comunitari
          volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
          Consiglio,  del  29 giugno  1993,  sull'adesione volontaria
          delle   imprese   del  settore  industriale  a  un  sistema
          comunitario  di  ecogestione  e  audit,  e  norme  tecniche
          internazionali.
              6-bis.  Il  gestore  di un nuovo stabilimento ovvero il
          gestore  che  ha  realizzato  modifiche  con  aggravio  del
          preesistente  livello  di  rischio ovvero modifiche tali da
          comportare  obblighi  diversi per lo stabilimento stesso ai
          sensi  del  presente  decreto,  previo  conseguimento delle
          previste  autorizzazioni,  prima dell'avvio delle attivita'
          ne  da'  comunicazione ai destinatari della notifica di cui
          al comma 1.».
              «Art.   8   (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
          stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
          quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
          nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
              2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
          previsto  all'art.  7,  comma 1,  e' parte integrante, deve
          evidenziare che:
                a) e'  stato  adottato  il  sistema di gestione della
          sicurezza;
                b) i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
          individuati  e sono state adottate le misure necessarie per
          prevenirli  e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
          l'ambiente;
                c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
          manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento,  che  hanno  un  rapporto  con  i pericoli di
          incidenti  rilevante  nello  stesso,  sono sufficientemente
          sicuri  e  affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
                d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
          e  sono  stati  forniti  all'autorita'  competente  di  cui
          all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
          d'emergenza   esterno   al   fine  di  prendere  le  misure
          necessarie in caso di incidente rilevante.
              3.  Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
          almeno  i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica, tra
          l'altro,  il  nome  delle  organizzazioni partecipanti alla
          stesura  del  rapporto.  Il  rapporto di sicurezza contiene
          inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose
          presenti  nello  stabilimento,  nonche' le informazioni che
          possono   consentire   di   prendere  decisioni  in  merito
          all'insediamento  di  nuovi stabilimenti o alla costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
              4.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  i Ministri dell'interno, della sanita' e
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo le
          indicazioni  dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
          previsto  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per  la  redazione  del rapporto di sicurezza i criteri per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi  di  incidenti,  nonche'  i criteri di valutazione del
          rapporto  medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali decreti
          valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
          decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  dell'art. 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
          175, e successive modifiche.
              5.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure e purche'
          ricorrano   tutti   i  requisiti  prescritti  dal  presente
          articolo,  rapporti  di sicurezza analoghi o parti di essi,
          predisposti  in  attuazione  di  altre  norme di legge o di
          regolamenti   comunitari,  possono  essere  utilizzati  per
          costituire il rapporto di sicurezza.
              6.  Il  rapporto  di sicurezza e' inviato all'autorita'
          competente  preposta  alla  valutazione  dello stesso cosi'
          come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
                a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  dell'inizio
          dell'attivita';
                b) per  gli  stabilimenti  esistenti,  entro  un anno
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
                c) per  gli  stabilimenti  preesistenti, non soggetti
          alle  disposizioni  del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  175  del 1988, entro due anni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto;
                d) in  occasione  del  riesame  periodico  di  cui al
          comma 7, lettere a) e b).
              7.  Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di riesame
          biennale  di  cui  all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
          rapporto di sicurezza:
                a) almeno ogni cinque anni;
                b) nei casi previsti dall'art. 10;
                c) in   qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del
          Ministero   dell'ambiente,  eventualmente  su  segnalazione
          della   regione   interessata,   qualora   fatti  nuovi  lo
          giustifichino,  o  in considerazione delle nuove conoscenze
          tecniche  in  materia  di  sicurezza derivanti dall'analisi
          degli   incidenti,   o,   in   misura  del  possibile,  dei
          semincidenti  o  dei  nuovi  sviluppi  delle conoscenze nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche  legislative  o  delle  modifiche  degli allegati
          previste all'art. 15, comma 2.
              8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
          autorita'  di  cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
          sicurezza  di  cui  al comma 7 comporti o meno una modifica
          dello stesso.
              9.   Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'  di  cui
          all'art.  22,  comma 2,  il gestore predispone una versione
          del   rapporto   di  sicurezza,  priva  delle  informazioni
          riservate,  da  trasmettere  alla  regione territorialmente
          competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
              10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
          comprova    che   determinate   sostanze   presenti   nello
          stabilimento  o  che una qualsiasi parte dello stabilimento
          stesso  si  trovano  in condizioni tali da non poter creare
          alcun   pericolo   di   incidente  rilevante,  dispone,  in
          conformita'   ai   criteri  di  cui  all'allegato  VII,  la
          limitazione  delle  informazioni  che  devono  figurare nel
          rapporto   di   sicurezza  ala  prevenzione  dei  rimanenti
          pericoli  di  incidenti  rilevanti e alla limitazione delle
          loro  conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente, dandone
          comunicazione  alle  autorita' destinatarie del rapporto di
          sicurezza.
              11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione  europea  l'elenco degli stabilimenti di cui al
          comma 10   e   le   motivazioni   della  limitazione  delle
          informazioni.».
              - Il  testo  degli  articoli 7,  28  e  33  del decreto
          legislativo   19 marzo   1995,  n.  230  (Attuazione  delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  92/3/Euratom e
          96/29/Euratom  in  materia di radiazioni ionizzanti), e' il
          seguente:
              «Art.  7  (Definizioni concernenti particolari impianti
          nucleari e documenti relativi). - 1. Per l'applicazione del
          presente   decreto   valgono  le  seguenti  definizioni  di
          particolari   impianti   nucleari,   documenti   e  termini
          relativi:
                a) reattore  nucleare: ogni apparato destinato ad usi
          pacifici  progettato  od  usato  per  produrre una reazione
          nucleare  a  catena, capace di autosostenersi in condizioni
          normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
                b) complesso  nucleare  sottocritico:  ogni  apparato
          progettato  od  usato  per produrre una reazione nucleare a
          catena,  incapace  di autosostenersi in assenza di sorgenti
          di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
                c) impianto   nucleare   di  potenza:  ogni  impianto
          industriale,  dotato  di  un  reattore nucleare, avente per
          scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili
          prodotte a fini industriali;
                d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato
          di  un  reattore  nucleare  in  cui  l'energia o le materie
          fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
                e) impianto    nucleare   per   il   trattamento   di
          combustibili  irradiati:  ogni  impianto progettato o usato
          per  trattare  materiali  contenenti  combustibili nucleari
          irradiati.    Sono    esclusi   gli   impianti   costituiti
          essenzialmente  da  laboratori  per  studi  e  ricerche che
          contengono  meno  di  37  TBq  (1000  curie) di prodotti di
          fissione  e  quelli a fini industriali che trattano materie
          che  non  presentano  un'attivita'  di prodotti di fissione
          superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio
          235  ed  una concentrazione di Plutonio inferiore a 10^«-6»
          grammi  per  grammo  di  Uranio  235,  i  quali ultimi sono
          considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
                f) impianto    per   la   preparazione   e   per   la
          fabbricazione   delle   materie   fissili  speciali  e  dei
          combustibili  nucleari: ogni impianto destinato a preparare
          o  a  fabbricare  materie  fissili  speciali e combustibili
          nucleari;   sono   inclusi   gli  impianti  di  separazione
          isotopica.    Sono    esclusi   gli   impianti   costituiti
          essenzialmente  da  laboratori per studi e ricerche che non
          contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi
          di Plutonio o Uranio 233 o quantita' totale equivalente;
                g) deposito   di   materie   fissili  speciali  o  di
          combustibili  nucleari:  qualsiasi  locale  che,  senza far
          parte  degli  impianti  di  cui alle lettere precedenti, e'
          destinato  al  deposito  di  materie  fissili speciali o di
          combustibili  nucleari  al solo scopo dell'immagazzinamento
          in  quantita'  totali superiori a 350 grammi di Uranio 235,
          oppure  200  grammi  di  Plutonio  o Uranio 233 o quantita'
          totale equivalente;
                h) rapporto   preliminare,   rapporto   intermedio  e
          rapporto   finale   di  sicurezza:  documenti  o  serie  di
          documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per
          l'analisi   e   la   valutazione   della   installazione  e
          dell'esercizio  di  un  reattore  o  impianto nucleare, dal
          punto  di vista della sicurezza nucleare e della protezione
          sanitaria  dei  lavoratori  e  della  popolazione  contro i
          pericoli  delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre
          una  analisi  ed  una  valutazione  di  tali  pericoli.  In
          particolare  i  documenti debbono contenere una trattazione
          degli argomenti seguenti:
                  1)   ubicazione   e  sue  caratteristiche  fisiche,
          meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
                  2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
                  3)   descrizione   tecnica  dell'impianto  nel  suo
          insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la
          strumentazione  nucleare  e  non  nucleare,  i  sistemi  di
          controllo  e  i  dispositivi  di protezione ed i sistemi di
          raccolta,   allontanamento  e  smaltimento  (trattamento  e
          scarico) dei rifiuti radioattivi;
                  4)   studio   analitico   di   possibili  incidenti
          derivanti  da  mal  funzionamento  di  apparecchiature o da
          errori  di  operazione,  e  delle  conseguenze previste, in
          relazione   alla   sicurezza  nucleare  e  alla  protezione
          sanitaria;
                  5)  studio analitico delle conseguenze previste, in
          relazione    alla   protezione   sanitaria,   di   scarichi
          radioattivi  durante le fasi di normale esercizio e in caso
          di situazioni accidentali o di emergenza;
                  6)  misure  previste  ai  fini  della prevenzione e
          protezione antincendio.
              Il  rapporto  e'  denominato preliminare se riferito al
          progetto  di  massima;  finale,  se  riferito  al  progetto
          definitivo.  Il  rapporto  intermedio  precede  il rapporto
          finale   e   contiene   le  informazioni,  l'analisi  e  la
          valutazione  di cui sopra e' detto, con ipotesi cautelative
          rispetto a quelle del rapporto finale;
                i) regolamento  di esercizio: documento che specifica
          l'organizzazione  e  le  funzioni  in condizioni normali ed
          eccezionali  del  personale  addetto  alla  direzione, alla
          conduzione  e  alla  manutenzione  di un impianto nucleare,
          nonche' alle sorveglianze fisica e medica della protezione,
          in  tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento,
          e disattivazione;
                l) manuale    di    operazione:    l'insieme    delle
          disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi
          di  esercizio  normale e di manutenzione dell'impianto, nel
          suo  insieme  e  nei  suoi  sistemi  componenti, nonche' le
          procedure da seguire in condizioni eccezionali;
                m) specifica tecnica di prova: documento che descrive
          le  procedure  e  le modalita' che debbono essere applicate
          per  l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni
          specifica  tecnica  di  prova,  oltre una breve descrizione
          della  parte  di impianto e del macchinario impiegato nella
          prova, deve indicare:
                  1) lo scopo della prova;
                  2) la procedura della prova;
                  3)  l'elenco  dei  dati  da  raccogliere durante la
          prova;
                  4)  gli  eventuali valori minimi e massimi previsti
          delle variabili considerate durante la prova;
                n) prescrizione   tecnica:  l'insieme  dei  limiti  e
          condizioni  concernenti  i dati e i parametri relativi alle
          caratteristiche  e al funzionamento di un impianto nucleare
          nel  suo  complesso  e  nei  singoli  componenti, che hanno
          importanza  per  la  sicurezza nucleare e per la protezione
          sanitaria;
                o) registro  di  esercizio:  documento  sul  quale si
          annotano   i   particolari   delle   operazioni  effettuate
          sull'impianto,   i   dati   rilevati   nel  corso  di  tali
          operazioni, nonche' ogni altro avvenimento di interesse per
          l'esercizio dell'impianto stesso;
                p) disattivazione:  insieme delle azioni pianificate,
          tecniche   e  gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto
          nucleare  a  seguito del suo definitivo spegnimento o della
          cessazione  definitiva  dell'esercizio,  nel  rispetto  dei
          requisiti  di  sicurezza  e  di  protezione dei lavoratori,
          della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento
          finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
          natura radiologica.».
              Art.  28  (Impiego  di  categoria A). - 1. L'impiego di
          categoria  A  e'  soggetto a nulla osta preventivo da parte
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
          dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale, della
          sanita',  sentite  l'ANPA  e  le  regioni  territorialmente
          competenti,     in     relazione    all'ubicazione    delle
          installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
          radioprotezione,   delle   modalita'  di  esercizio,  delle
          attrezzature  e della qualificazione del personale addetto,
          alle  conseguenze  di  eventuali  incidenti  nonche'  delle
          modalita'   dell'eventuale   allontanamento  o  smaltimento
          nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
          e'  inviata  dal  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  ai  ministeri  concertanti, al presidente
          della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
          al  prefetto,  al  comando provinciale dei vigili del fuoco
          competenti per territorio e all'ANPA.
              2.  Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
          prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
          le   prove  e  per  l'esercizio,  nonche'  per  l'eventuale
          disattivazione degli impianti.».
              Art.  33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
          smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   vigenti   in  materia  di  dichiarazione  di
          compatibilita'  ambientale,  la  costruzione, o comunque la
          costituzione,  e  l'esercizio  delle  installazioni  per il
          deposito  o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle
          per  il  trattamento  e  successivo  deposito o smaltimento
          nell'ambiente,  di rifiuti radioattivi provenienti da altre
          installazioni,  anche  proprie,  sono soggetti a nulla osta
          preventivo  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    di    concerto    con    i   Ministeri
          dell'ambiente,  dell'interno, del lavoro e della previdenza
          sociale  e della sanita', sentite la regione o la provincia
          autonoma interessata e l'ANPA.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa  con  i  Ministri
          dell'ambiente  e della sanita' e di concerto con i Ministri
          dell'interno  e  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
          sentita  l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita'
          o  di  concentrazione  ed  i  tipi  di  rifiuti  per cui si
          applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
          disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
          relazione  alle  diverse  tipologie  di  installazione. Nel
          decreto   puo'   essere   prevista,  in  relazione  a  tali
          tipologie,  la possibilita' di articolare in fasi distinte,
          compresa  quella  di  chiusura,  il rilascio del nulla osta
          nonche'  di  stabilire  particolari  prescrizioni  per ogni
          fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».

        
      
          

            Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

          

        
                              Art. 32.
Capacita'  e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili
     dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

  1.  Le  capacita'  ed  i requisiti professionali dei responsabili e
degli  addetti  ai  servizi  di  prevenzione  e  protezione interni o
esterni  devono  essere  adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
  2.  Per  lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al  comma 1,  e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non  inferiore  al diploma di istruzione secondaria superiore nonche'
di  un  attestato  di  frequenza,  con verifica dell'apprendimento, a
specifici  corsi  di  formazione  adeguati  alla  natura  dei  rischi
presenti  sul  luogo  di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
Per  lo  svolgimento  della  funzione  di  responsabile  del servizio
prevenzione  e  protezione,  oltre  ai requisiti di cui al precedente
periodo,  e'  necessario  possedere  un  attestato  di frequenza, con
verifica  dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di  formazione in
materia  di  prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura
ergonomica  e  da  stress  lavoro-correlato  di  cui all'articolo 28,
comma 1,   di  organizzazione  e  gestione  delle  attivita'  tecnico
amministrative  e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e di
relazioni  sindacali.  I  corsi  di  cui ai periodi precedenti devono
rispettare  in  ogni  caso  quanto  previsto  dall'accordo sancito il
26 gennaio  2006  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del 14 febbraio 2006, e
successive modificazioni.
  3.  Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile o addetto
coloro  che,  pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui
al  comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da
sei  mesi  alla  data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
  4.  I  corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, dalle
universita',  dall'ISPESL,  dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di
relativa  competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
dall'amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola  superiore  della
pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole
amministrazioni,  dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o
dei  lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di
cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti
e   delle  specifiche  modalita'  ivi  previste.  Ulteriori  soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
  5.  Coloro  che  sono  in  possesso di laurea in una delle seguenti
classi:  L7,  L8,  L9,  L17,  L23,  di  cui  al  decreto del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel  S.O.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle
classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  in  data  4 agosto 2000,
pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000,   ovvero  nella  classe  4  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica in data
2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
5 giugno  2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai
sensi  della  normativa  vigente,  sono  esonerati dalla frequenza ai
corsi  di  formazione  di  cui  al  comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli  di  studio  possono  essere individuati in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  6.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi di prevenzione e
protezione  sono  tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
gli  indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2.
E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
  7.  Le  competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento delle
attivita' di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei
componenti   del   servizio  interno  sono  registrate  nel  libretto
formativo  del  cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i),
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni.
  8.  Negli  istituti  di  istruzione,  di formazione professionale e
universitari  e  nelle  istituzioni  dell'alta formazione artistica e
coreutica,  il  datore  di  lavoro  che  non  opta per lo svolgimento
diretto  dei  compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dei  rischi  designa  il  responsabile  del servizio di prevenzione e
protezione, individuandolo tra:
    a)  il  personale  interno  all'unita' scolastica in possesso dei
requisiti  di  cui  al  presente  articolo che si dichiari a tal fine
disponibile;
    b)  il personale interno ad una unita' scolastica in possesso dei
requisiti  di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralita' di istituti.
  9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8,
gruppi  di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in
via  prioritaria  con  gli  enti  locali  proprietari  degli  edifici
scolastici  e,  in via subordinata, con enti o istituti specializzati
in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul lavoro o con altro esperto
esterno libero professionista.
  10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di
un  esperto  esterno  per  ricoprire  l'incarico  di responsabile del
servizio  deve  comunque  organizzare  un  servizio  di prevenzione e
protezione con un adeguato numero di addetti.

        
                    Note all'art. 32:
              - Il  testo dell'art. 2, comma 1, lettera i) del citato
          decreto legislativo 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini e agli effetti
          delle  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo
          si intende per:
                a)-h)(omissis);
                i) «libretto   formativo   del  cittadino»:  libretto
          personale  del  lavoratore  definito, ai sensi dell'accordo
          Stato-regioni  del  18 febbraio  2000,  di  concerto tra il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,   previa   intesa   con  la  Conferenza  unificata
          Stato-regioni  e  sentite  le parti sociali, in cui vengono
          registrate le competenze acquisite durante la formazione in
          apprendistato,  la  formazione in contratto di inserimento,
          la formazione specialistica e la formazione continua svolta
          durante  l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata da
          soggetti  accreditati  dalle regioni, nonche' le competenze
          acquisite  in  modo  non  formale  e  informale secondo gli
          indirizzi  della Unione europea in materia di apprendimento
          permanente, purche' riconosciute e certificate;».
          Note all'art. 34
              - Il   testo   dell'art.  3  del  decreto  ministeriale
          16 gennaio  1997 (Individuazione dei contenuti minimi della
          formazione   dei  lavoratori,  dei  rappresentanti  per  la
          sicurezza  e  dei  datori  di  lavoro  che possono svolgere
          direttamente i compiti propri del responsabile del servizio
          di prevenzione e protezione), e' il seguente:
              «Art.   3  (Formazione  dei  datori  di  lavoro).  -  I
          contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono
          svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del
          servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
                a) il  quadro  normativo  in materia di sicurezza dei
          lavoratori e la responsabilita' civile e penale;
                b) gli   organi  di  vigilanza  e  di  controlli  nei
          rapporti con le aziende;
                c) la  tutela  assicurativa,  le  statistiche  ed  il
          registro degli infortuni;
                d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
                e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
                f) la valutazione dei rischi;
                g) i  principali tipi di rischio e le relative misure
          tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
                h) i dispositivi di protezione individuale;
                i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
                l) la prevenzione sanitaria;
                m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
              La durata minima dei corsi per i datori di lavoro e' di
          sedici ore.».
              - Il  testo dell'art. 95 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994 e' il seguente:
              «Art.  95  (Norma  transitoria).  - 1. In sede di prima
          applicazione  del  presente decreto e comunque non oltre il
          31 dicembre  1996  il datore di lavoro che intende svolgere
          direttamente  i  compiti  di  prevenzione  e protezione dai
          rischi e' esonerato dalla frequenza del corso di formazione
          di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza
          degli  adempimenti  previsti dal predetto art. 10, comma 2,
          lettere a), b) e c).».

        
      
          

            Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

          

        
                              Art. 33.
          Compiti del servizio di prevenzione e protezione

  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
    a) all'individuazione  dei  fattori  di rischio, alla valutazione
dei  rischi  e  all'individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrita'  degli  ambienti  di  lavoro, nel rispetto della normativa
vigente  sulla  base  della  specifica conoscenza dell'organizzazione
aziendale;
    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive  di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo
di tali misure;
    c) ad  elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita'
aziendali;
    d) a  proporre  i  programmi  di  informazione  e  formazione dei
lavoratori;
    e) a  partecipare  alle  consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui
all'articolo 35;
    f) a    fornire    ai   lavoratori   le   informazioni   di   cui
all'articolo 36.
  2.  I  componenti  del  servizio  di  prevenzione e protezione sono
tenuti  al  segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza  nell'esercizio  delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.
  3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore
di lavoro.

        
      
          

            Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

          

        
                              Art. 34.
Svolgimento  diretto  da  parte  del  datore di lavoro dei compiti di
                 prevenzione e protezione dai rischi

  1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro  puo'  svolgere  direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione  e  protezione  dai rischi, di primo soccorso, nonche' di
prevenzione   incendi   e  di  evacuazione,  nelle  ipotesi  previste
nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori   per   la   sicurezza   ed  alle  condizioni  di  cui  ai
commi successivi.
  2.  Il  datore  di  lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo  di  lavoro  e relativi alle attivita' lavorative, nel rispetto
dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
mesi  dall'entrata  in  vigore del presente decreto legislativo. Fino
alla   pubblicazione  dell'accordo  di  cui  al  periodo  precedente,
conserva  validita' la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3
del  decreto  ministeriale  16 gennaio  1997,  il  cui  contenuto  e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
  3.  Il  datore  di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e'
altresi'  tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di
quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di
cui  al  precedente  periodo  si  applica  anche a coloro che abbiano
frequentato  i  corsi  di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale
16 gennaio  1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

        
      
          

            Sezione III
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

          

        
                              Art. 35.
                         Riunione periodica

  1.  Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano piu' di 15
lavoratori,  il  datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi,  indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
    a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
    b) il  responsabile  del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
    c) il medico competente, ove nominato;
    d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
    a) il documento di valutazione dei rischi;
    b) l'andamento  degli  infortuni e delle malattie professionali e
della sorveglianza sanitaria;
    c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia
dei dispositivi di protezione individuale;
    d) i  programmi  di  informazione e formazione dei dirigenti, dei
preposti  e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione
della loro salute.
  3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
    a) codici  di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi
di infortuni e di malattie professionali;
    b) obiettivi  di  miglioramento della sicurezza complessiva sulla
base  delle  linee  guida  per  un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
  4.  La  riunione  ha  altresi'  luogo  in  occasione  di  eventuali
significative  variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa  la  programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi
di  cui  al  presente  articolo, nelle unita' produttive che occupano
fino  a  15  lavoratori e' facolta' del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
  5.  Della  riunione  deve  essere  redatto  un  verbale  che  e'  a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

        
      
          

            Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

          

        
                              Art. 36.
                     Informazione ai lavoratori

  1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
    a) sui  rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attivita' della impresa in generale;
    b) sulle  procedure  che  riguardano  il primo soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
    c) sui  nominativi  dei  lavoratori  incaricati  di  applicare le
misure di cui agli articoli 45 e 46;
    d) sui  nominativi  del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione e protezione, e del medico competente.
  2.   Il  datore  di  lavoro  provvede  altresi'  affinche'  ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
    a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita'
svolta,  le  normative  di  sicurezza  e le disposizioni aziendali in
materia;
    b) sui  pericoli  connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi  sulla  base  delle  schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
    c) sulle  misure  e  le  attivita'  di  protezione  e prevenzione
adottate.
  3.  Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di
cui all'articolo 3, comma 9.
  4.   Il   contenuto   della  informazione  deve  essere  facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
relative   conoscenze.   Ove   la  informazione  riguardi  lavoratori
immigrati,  essa  avviene  previa  verifica  della comprensione della
lingua utilizzata nel percorso informativo.

        
      
          

            Sezione IV
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

          

        
                              Art. 37.
         Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

  1.  Il  datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione  sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche   rispetto   alle   conoscenze  linguistiche,  con  particolare
riferimento a:
    a)   concetti   di   rischio,   danno,  prevenzione,  protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b)  rischi  riferiti  alle  mansioni  e ai possibili danni e alle
conseguenti   misure   e   procedure   di  prevenzione  e  protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
  2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione di
cui  al  comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti  sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
  3.  Il  datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun lavoratore
riceva  una  formazione  sufficiente  ed adeguata in merito ai rischi
specifici  di  cui  ai  titoli  del presente decreto successivi al I.
Ferme  restando  le  disposizioni  gia'  in  vigore  in  materia,  la
formazione  di  cui  al  periodo  che  precede  e'  definita mediante
l'accordo di cui al comma 2.
  4.  La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
    a) della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o  dell'inizio
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    c) della  introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
  5.  L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo
di lavoro.
  6.  La  formazione  dei  lavoratori  e dei loro rappresentanti deve
essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi
o all'insorgenza di nuovi rischi.
  7.  I  preposti  ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,
un'adeguata  e  specifica  formazione e un aggiornamento periodico in
relazione  ai  propri  compiti  in  materia di salute e sicurezza del
lavoro.   I   contenuti   della   formazione   di   cui  al  presente
comma comprendono:
    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    c) valutazione dei rischi;
    d) individuazione   delle   misure   tecniche,   organizzative  e
procedurali di prevenzione e protezione.
  8.  I  soggetti  di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi
dei  percorsi  formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di
cui  al  comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  9.  I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e
lotta  antincendio,  di  evacuazione  dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo  grave  ed  immediato,  di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque,  di  gestione  dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e
specifica   formazione   e  un  aggiornamento  periodico;  in  attesa
dell'emanazione    delle    disposizioni    di    cui    al   comma 3
dell'articolo 46,  continuano  a trovare applicazione le disposizioni
di  cui  al  decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998,
pubblicato  nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626.
  10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una   formazione   particolare  in  materia  di  salute  e  sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la  propria  rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle  principali  tecniche  di  controllo  e  prevenzione dei rischi
stessi.
  11.   Le  modalita',  la  durata  e  i  contenuti  specifici  della
formazione  del  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza sono
stabiliti   in  sede  di  contrattazione  collettiva  nazionale,  nel
rispetto   dei   seguenti  contenuti  minimi: a)  principi  giuridici
comunitari  e  nazionali; b)  legislazione  generale  e  speciale  in
materia  di  salute  e  sicurezza  sul lavoro; c) principali soggetti
coinvolti  e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori  di  rischio; e)  valutazione  dei  rischi; f) individuazione
delle  misure  tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei
lavoratori; h)  nozioni  di  tecnica  della  comunicazione. La durata
minima  dei  corsi  e'  di  32  ore  iniziali,  di  cui 12 sui rischi
specifici  presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione
e   protezione   adottate,   con   verifica   di   apprendimento.  La
contrattazione   collettiva   nazionale   disciplina   le   modalita'
dell'obbligo  di  aggiornamento  periodico,  la  cui  durata non puo'
essere  inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai
50  lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
  12.  La  formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti
deve  avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui
all'articolo 50  ove  presenti, durante l'orario di lavoro e non puo'
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
  13.   Il   contenuto   della   formazione  deve  essere  facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze  e  competenze necessarie in materia di salute e sicurezza
sul  lavoro.  Ove  la  formazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene  previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo.
  14.  Le  competenze  acquisite  a  seguito  dello svolgimento delle
attivita'  di  formazione  di cui al presente decreto sono registrate
nel  libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i),  del  decreto  legislativo  10 settembre  2003, n. 276, e
successive  modificazioni.  Il  contenuto  del  libretto formativo e'
considerato  dal  datore di lavoro ai fini della programmazione della
formazione  e  di  esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

        
                    Note all'art. 37:
              - Il  testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994 e' il seguente:
              «Art.  13  (Prevenzione  incendi).  - 1. Fermo restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  in  relazione  al  tipo  di
          attivita',  al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
          di  rischio,  adottano  uno  o  piu' decreti nei quali sono
          definiti:
                a) i criteri diretti ad individuare:
                  1)  misure  intese  ad  evitare  l'insorgere  di un
          incendio  e  a  limitarne  le  conseguenze  qualora esso si
          verifichi;
                  2) misure precauzionali di esercizio;
                  3)   metodi   di  controllo  e  manutenzione  degli
          impianti e delle attrezzature antincendio;
                  4) criteri per la gestione delle emergenze;
                b) le  caratteristiche  dello  specifico  servizio di
          prevenzione  e  protezione  antincendio di cui all'art. 12,
          compresi  i  requisiti  del  personale  addetto  e  la  sua
          formazione.
              2.  Per  il  settore  minerario  il  decreto  di cui al
          comma 1 e' adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e
          della  previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.».
              - Per  il  testo  dell'art.  2, comma 1, lettera i) del
          citato  decreto  legislativo  276  del  2003,  si veda nota
          all'art. 32.

        
      
          

            Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA

          

        
                              Art. 38.
              Titoli e requisiti del medico competente

  1.  Per  svolgere  le  funzioni  di medico competente e' necessario
possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
    a) specializzazione   in   medicina  del  lavoro  o  in  medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    b) docenza  in  medicina  del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori  e  psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale  o  in  fisiologia  e  igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
    c) autorizzazione  di cui all'articolo 55 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277;
    d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale.
  2.  I  medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d),
sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da
definire  con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca  di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui
al  precedente  periodo  i  quali, alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  svolgano  le  attivita'  di  medico  competente o
dimostrino  di  avere  svolto  tali  attivita'  per  almeno  un  anno
nell'arco  dei  tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto  legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A  tal  fine  sono  tenuti  a  produrre alla Regione attestazione del
datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  medico competente e'
altresi'  necessario  partecipare al programma di educazione continua
in  medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
e  successive  modificazioni  e integrazioni, a partire dal programma
triennale  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto
legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma triennale dovranno
essere  conseguiti  nella  misura  non  inferiore al 70 per cento del
totale  nella  disciplina  «medicina  del  lavoro  e  sicurezza degli
ambienti di lavoro».
  4.  I  medici  in  possesso  dei  titoli  e dei requisiti di cui al
presente  articolo sono  iscritti  nell'elenco  dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.

        
                    Note all'art. 38:
              - Il  testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo
          n. 277 del 1991 e' il seguente:
              «Art.    55   (Esercizio   dell'attivita'   di   medico
          competente).  -  1. I laureati in medicina e chirurgia che,
          pur  non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettera c),  alla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto abbiano svolto l'attivita' di medico del lavoro per
          almeno  quattro  anni,  sono  autorizzati  ad esercitare la
          funzione di medico competente.
              2.  L'esercizio  della  funzione  di  cui al comma 1 e'
          subordinato  alla  presentazione, all'assessorato regionale
          alla   sanita'  territorialmente  competente,  di  apposita
          domanda   corredata  dalla  documentazione  comprovante  lo
          svolgimento  dell'attivita' di medico del lavoro per almeno
          quattro anni.
              3.  La  domanda  e' presentata entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto.
          L'assessorato  alla  sanita'  provvede entro novanta giorni
          dalla data di ricezione della domanda stessa.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
          229  (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1  della legge 30 novembre
          1998,  n.  419),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario.

        
      
          

            Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA

          

        
                              Art. 39.
           Svolgimento dell'attivita' di medico competente

  1.  L'attivita'  di  medico competente e' svolta secondo i principi
della  medicina  del  lavoro  e  del  codice  etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
  2. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
    a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o
privata, convenzionata con l'imprenditore;
    b) libero professionista;
    c) dipendente del datore di lavoro.
  3.  Il  dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici
che  svolgono  attivita'  di  vigilanza,  non puo' prestare, ad alcun
titolo  e  in  alcuna  parte  del  territorio nazionale, attivita' di
medico competente.
  4.  Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni
necessarie  per  lo  svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone
l'autonomia.
  5.   Il   medico   competente   puo'  avvalersi,  per  accertamenti
diagnostici,  della  collaborazione  di  medici specialisti scelti in
accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
  6.  Nei  casi  di  aziende  con piu' unita' produttive, nei casi di
gruppi  d'imprese  nonche'  qualora  la  valutazione  dei  rischi  ne
evidenzi la necessita', il datore di lavoro puo' nominare piu' medici
competenti   individuando   tra   essi  un  medico  con  funzioni  di
coordinamento.

        
      
          

            Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA

          

        
                              Art. 40.
 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

  1.  Entro  il  primo  trimestre  dell'anno  successivo  all'anno di
riferimento  il  medico  competente trasmette, esclusivamente per via
telematica,  ai  servizi  competenti  per territorio le informazioni,
elaborate  evidenziando  le  differenze  di  genere, relative ai dati
aggregati   sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,  sottoposti  a
sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
trasmettono  le  informazioni  di  cui  al  comma 1,  aggregate dalle
aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

        
      
          

            Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA

          

        
                              Art. 41.
                       Sorveglianza sanitaria

  1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
    a) nei  casi  previsti  dalla  normativa vigente, dalle direttive
europee   nonche'   dalle   indicazioni   fornite  dalla  Commissione
consultiva di cui all'articolo 6;
    b) qualora  il  lavoratore  ne  faccia  richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
  2. La sorveglianza sanitaria comprende:
    a) visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di
valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
    b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneita'  alla mansione
specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla  relativa  normativa,  viene  stabilita, di norma, in una volta
l'anno.  Tale  periodicita'  puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal  medico  competente  in  funzione  della valutazione del rischio.
L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato, puo' disporre
contenuti  e  periodicita'  della  sorveglianza  sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
    c) visita   medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia
ritenuta  dal  medico  competente correlata ai rischi professionali o
alle  sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica;
    d) visita  medica  in  occasione  del  cambio della mansione onde
verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
    e) visita  medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
  3.  Le  visite  mediche  di  cui  al  comma 2  non  possono  essere
effettuate:
    a) in fase preassuntiva;
    b) per accertare stati di gravidanza;
    c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
  4.  Le  visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore
di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e biologici e indagini
diagnostiche   mirati   al  rischio  ritenuti  necessari  dal  medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite   di   cui  al  comma 2,  lettere a), b)  e d)  sono  altresi'
finalizzate   alla   verifica  di  assenza  di  condizioni  di  alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
  5.  Gli  esiti  della  visita  medica  devono  essere allegati alla
cartella  sanitaria  e  di  rischio  di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera c),  secondo  i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e
predisposta  su  formato  cartaceo  o  informatizzato, secondo quanto
previsto dall'articolo 53.
  6.  Il  medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche  di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
    a) idoneita';
    b) idoneita'  parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni
o limitazioni;
    c) inidoneita' temporanea;
    d) inidoneita' permanente.
  7.  Nel  caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validita'.
  8.  Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
  9.  Avverso  i  giudizi  del  medico competente e' ammesso ricorso,
entro   trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del  giudizio
medesimo,  all'organo  di  vigilanza  territorialmente competente che
dispone,  dopo  eventuali  ulteriori  accertamenti,  la  conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.

        
      
          

            Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA

          

        
                              Art. 42.
    Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

  1.  Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla  legge  12 marzo  1999,  n.  68, in relazione ai giudizi di cui
all'articolo 41,   comma 6,  attua  le  misure  indicate  dal  medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica  adibisce  il  lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute.
  2.  Il  lavoratore  di  cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori  conserva  la  retribuzione  corrispondente  alle  mansioni
precedentemente  svolte,  nonche' la qualifica originaria. Qualora il
lavoratore  venga  adibito  a  mansioni  equivalenti  o  superiori si
applicano  le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo
restando  quanto  previsto  dall'articolo 52  del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

        
                    Note all'art. 42:
              - Il  testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
          il  diritto  al  lavoro  dei disabili), e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  23 marzo  1999,  n.  68,  supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  2103  del  codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.  2103  (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore
          di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza  alcuna  diminuzione  della retribuzione. Nel caso di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una  unita'  produttiva  ad una altra se non per comprovate
          ragioni  tecniche,  organizzative  e produttive. Ogni patto
          contrario e' nullo.».
              - Il  testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001 e' il seguente:
              «Art.  52  (Disciplina  delle  mansioni).  (Art. 56 del
          decreto   legislativo  n.  29  del  1993,  come  sostituito
          dall'art.  25  del  decreto  legislativo  n.  80 del 1998 e
          successivamente   modificato   dall'art.   15  del  decreto
          legislativo  n. 387 del 1998). - 1. Il prestatore di lavoro
          deve  essere  adibito  alle  mansioni per le quali e' stato
          assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito
          della  classificazione professionale prevista dai contratti
          collettivi,  ovvero  a quelle corrispondenti alla qualifica
          superiore  che  abbia successivamente acquisito per effetto
          dello  sviluppo  professionale o di procedure concorsuali o
          selettive.   L'esercizio   di   fatto   di   mansioni   non
          corrispondenti   alla  qualifica  di  appartenenza  non  ha
          effetto   ai   fini  dell'inquadramento  del  lavoratore  o
          dell'assegnazione di incarichi di direzione.
              2.  Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
          lavoro   puo'  essere  adibito  a  mansioni  proprie  della
          qualifica immediatamente superiore:
                a) nel  caso di vacanza di posto in organico, per non
          piu'  di  sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
          state  avviate  le  procedure  per  la  copertura dei posti
          vacanti come previsto al comma 4;
                b) nel  caso  di  sostituzione  di  altro  dipendente
          assente  con  diritto  alla  conservazione  del  posto, con
          esclusione   dell'assenza   per   ferie,   per   la  durata
          dell'assenza.
              3.  Si  considera svolgimento di mansioni superiori, ai
          fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
          prevalente,  sotto  il  profilo qualitativo, quantitativo e
          temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
              4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2,  per il periodo di
          effettiva   prestazione,   il   lavoratore  ha  diritto  al
          trattamento  previsto  per  la qualifica superiore. Qualora
          l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a
          vacanze  dei  posti in organico, immediatamente, e comunque
          nel  termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il
          dipendente  e'  assegnato  alle  predette  mansioni, devono
          essere  avviate  le  procedure  per  la copertura dei posti
          vacanti.
              5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi di cui al comma 2, e'
          nulla  l'assegnazione  del lavoratore a mansioni proprie di
          una qualifica superiore, ma al lavoratore e' corrisposta la
          differenza   di  trattamento  economico  con  la  qualifica
          superiore.  Il  dirigente  che  ha  disposto l'assegnazione
          risponde  personalmente  del maggiore onere conseguente, se
          ha agito con dolo o colpa grave.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          in   sede   di  attuazioni  della  nuova  disciplina  degli
          ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi
          e  con  la  decorrenza  da  questi  stabilita.  I  medesimi
          contratti  collettivi  possono  regolare  diversamente  gli
          effetti  di  cui  ai  commi 2,  3 e 4. Fino a tale data, in
          nessun  caso  lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
          alla  qualifica di appartenenza, puo' comportare il diritto
          ad  avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale
          del lavoratore.».

        
      
          

            Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

          

        
                              Art. 43.
                        Disposizioni generali

  1.  Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui all'articolo 18, comma 1,
lettera t), il datore di lavoro:
    a) organizza   i   necessari  rapporti  con  i  servizi  pubblici
competenti   in   materia   di  primo  soccorso,  salvataggio,  lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;
    b) designa  preventivamente  i lavoratori di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera b);
    c) informa  tutti  i  lavoratori  che possono essere esposti a un
pericolo   grave   e  immediato  circa  le  misure  predisposte  e  i
comportamenti da adottare;
    d) programma   gli  interventi,  prende  i  provvedimenti  e  da'
istruzioni  affinche'  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo grave e
immediato  che  non  puo'  essere  evitato,  possano  cessare la loro
attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo
di lavoro;
    e) adotta   i   provvedimenti   necessari   affinche'   qualsiasi
lavoratore,  in  caso  di  pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza  o  per  quella  di  altre persone e nell'impossibilita' di
contattare  il  competente  superiore  gerarchico,  possa prendere le
misure  adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
  2.  Ai  fini  delle  designazioni di cui al comma 1, lettera b), il
datore  di  lavoro  tiene  conto  delle dimensioni dell'azienda e dei
rischi  specifici  dell'azienda  o  della unita' produttiva secondo i
criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
  3.  I  lavoratori  non  possono,  se  non  per giustificato motivo,
rifiutare  la  designazione.  Essi  devono  essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto
delle  dimensioni  e  dei rischi specifici dell'azienda o dell'unita'
produttiva.
  4.  Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi  dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita'
in  una  situazione  di  lavoro  in cui persiste un pericolo grave ed
immediato.

        
      
          

            Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

          

        
                              Art. 44.
    Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

  1.  Il  lavoratore  che, in caso di pericolo grave, immediato e che
non  puo'  essere  evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una
zona  pericolosa,  non  puo'  subire pregiudizio alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
  2.  Il  lavoratore  che,  in  caso  di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico,
prende  misure  per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo'
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.

        
      
          

            Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

          

        
                              Art. 45.
                           Primo soccorso

  1.  Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivita'
e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito il
medico  competente  ove nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia  di  primo  soccorso  e  di  assistenza  medica di emergenza,
tenendo  conto  delle  altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  2.  Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione  alla  natura  dell'attivita',  al  numero  dei  lavoratori
occupati  ed  ai  fattori  di  rischio  sono  individuati dal decreto
ministeriale   15 luglio  2003,  n.  388  e  dai  successivi  decreti
ministeriali  di  adeguamento  acquisito  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  3.  Con  appositi  decreti  ministeriali, acquisito il parere della
Conferenza   permanente,   acquisito   il   parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, vengono definite le modalita' di
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e successive modificazioni.

        
                    Note all'art. 45:
              - Il testo del decreto ministeriale del 15 luglio 2003,
          n.   388   (Regolamento  recante  disposizioni  sul  pronto
          soccorso  aziendale,  in  attuazione dell'art. 15, comma 3,
          del  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
          successive  modificazioni),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 2004, n. 27.

        
      
          

            Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

          

        
                              Art. 46.
                         Prevenzione incendi

  1.  La  prevenzione  incendi e' la funzione di preminente interesse
pubblico,  di  esclusiva  competenza  statuale, diretta a conseguire,
secondo  criteri  applicativi  uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita' delle persone
e di tutela dei beni e dell'ambiente.
  2.  Nei  luoghi  di lavoro soggetti al presente decreto legislativo
devono  essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l'incolumita' dei lavoratori.
  3.  Fermo  restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo
2006,  n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi
di  cui  al  presente  decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e
della  previdenza  sociale,  in  relazione  ai  fattori  di  rischio,
adottano uno o piu' decreti nei quali sono definiti:
    a) i criteri diretti atti ad individuare:
      1)  misure  intese  ad  evitare l'insorgere di un incendio ed a
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
      2) misure precauzionali di esercizio;
      3)  metodi  di  controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
      4) criteri per la gestione delle emergenze;
    b)  le  caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione  antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione.
  4.  Fino  all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad
applicarsi  i  criteri  generali  di  sicurezza  antincendio e per la
gestione  delle  emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
  5.  Al  fine  di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio  nei  luoghi  di  lavoro,  ed  ai sensi dell'articolo 14,
comma 2,  lettera h),  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
con  decreto  del  Ministro  dell'interno sono istituiti, presso ogni
direzione  regionale  dei  vigili del fuoco, dei nuclei specialistici
per  l'effettuazione  di  una  specifica attivita' di assistenza alle
aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento
della attivita' di assistenza.
  6.  In  relazione  ai  principi  di  cui  ai commi precedenti, ogni
disposizione  contenuta nel presente decreto legislativo, concernente
aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivita' di disciplina che
di  controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici
del  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa  civile,  di  cui  agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
8 marzo  2006,  n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui
all'articolo 13.
  7.  Le  maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione
di  controllo  di  cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo
nazionale  dei  vigili  per il miglioramento dei livelli di sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro.

        
                    Note all'art. 46:
              - Per  il  testo del citato decreto legislativo n. 139,
          del 2006, si veda nota all'art. 14.
              - Il  testo  del  decreto del Ministro dell'interno del
          10 marzo  1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e
          per  la  gestione  dell'emergenza nei luoghi di lavoro), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  14,  comma 2,  lettera b),  del
          citato decreto legislativo n. 139 del 2006, e' il seguente:
              «Art.  14  (Competenza  e attivita). (Articoli 22 e 30,
          legge  27 dicembre  1941,  n. 1570; art. 2, legge 26 luglio
          1965,  n. 966; art. 14, decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300;  articoli 1,  6  e 8, decreto del Presidente della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. (Omissis).
              2.  Le  attivita'  di  prevenzione  incendi  di  cui al
          comma 1 sono in particolare:
                a) (omissis);
                b) il   rilascio   del   certificato  di  prevenzione
          incendi,  di  atti di autorizzazione, di benestare tecnico,
          di  collaudo  e  di  certificazione,  comunque  denominati,
          attestanti  la  conformita'  alla  normativa di prevenzione
          incendi  di  attivita'  e  costruzioni civili, industriali,
          artigianali   e   commerciali   e  di  impianti,  prodotti,
          apparecchiature e simili;».
              - Il  testo degli articoli 1, 2 e 13 del citato decreto
          legislativo n. 139 del 2006, e' il seguente:
              «  Art.  1  (Struttura e funzioni). (Articoli 1, 3 e 9,
          legge  13 maggio  1961,  n. 469; art. 11, legge 24 febbraio
          1992,   n.  225;  art.  14,  comma 3,  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300). - 1. Il Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' una
          struttura  dello  Stato  ad ordinamento civile, incardinata
          nel  Ministero  dell'interno  - Dipartimento dei vigili del
          fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della difesa civile, di
          seguito  denominato:  «Dipartimento», per mezzo della quale
          il  Ministero  dell'interno  assicura,  anche per la difesa
          civile,  il  servizio di soccorso pubblico e di prevenzione
          ed   estinzione   degli  incendi  su  tutto  il  territorio
          nazionale,  nonche'  lo  svolgimento  delle altre attivita'
          assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti,
          secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
              2.  Il  Corpo  nazionale e' componente fondamentale del
          servizio  di  protezione civile ai sensi dell'art. 11 della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
              «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo
          nazionale).  (Articoli 10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n.
          469;   art.   4,   comma 4  e  art.  15,  comma 2,  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 300). - 1. L'organizzazione
          a  livello  centrale  del  Corpo  nazionale  si articola in
          direzioni  centrali  e  in uffici del Dipartimento, secondo
          quanto  previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  successive modificazioni, dall'art. 12 del decreto
          legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,  e  dall'art. 6 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
          n. 398.
              2.  Le  strutture  periferiche  del  Corpo nazionale si
          articolano nei seguenti uffici:
                a) direzioni  regionali  dei  vigili  del  fuoco  del
          soccorso   pubblico  e  della  difesa  civile,  di  livello
          dirigenziale  generale,  istituite  per  lo  svolgimento in
          ambito regionale delle funzioni di cui all'art. 1;
                b) comandi  provinciali,  di livello dirigenziale non
          generale,    istituiti   per   l'espletamento   in   ambito
          provinciale delle funzioni di cui all'art. 1;
                c) distretti,  distaccamenti permanenti e volontari e
          posti  di  vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi
          provinciali;
                d) reparti   e   nuclei   speciali,  per  particolari
          attivita'  operative  che richiedano l'impiego di personale
          specificamente   preparato,   nonche'  l'ausilio  di  mezzi
          speciali o di animali.
              3.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 4-bis,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sono
          determinate  l'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          di   livello  dirigenziale  generale  di  cui  al  comma 2,
          lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura
          non  regolamentare  sono  istituiti  gli  uffici di livello
          dirigenziale  non  generale  con l'indicazione dei relativi
          compiti  e  gli  uffici  di  cui  al  comma 2, lettera c) e
          lettera d).
              4.  Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.».
              «Art.  13  (Definizione  ed  ambito  di  esplicazione).
          (Articoli 1  e  2,  legge  13 maggio  1961, n. 469; art. 1,
          comma 7,   lettera e),   legge   23 agosto  2004,  n.  239;
          articoli 1,  2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
          29 luglio  1982, n. 577). - 1. La prevenzione incendi e' la
          funzione   di   preminente  interesse  pubblico  diretta  a
          conseguire,   secondo   criteri  applicativi  uniformi  sul
          territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
          umana,  di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e
          dell'ambiente  attraverso  la  promozione,  lo  studio,  la
          predisposizione  e  la  sperimentazione  di  norme, misure,
          provvedimenti,  accorgimenti  e  modi  di  azione intesi ad
          evitare  l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso
          comunque connessi o a limitarne le conseguenze.
              2.    Ferma    restando    la   competenza   di   altre
          amministrazioni,  enti ed organismi, la prevenzione incendi
          si  esplica  in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione
          al  rischio  di  incendio e, in ragione della sua rilevanza
          interdisciplinare,  anche  nei  settori della sicurezza nei
          luoghi  di  lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti
          rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze pericolose,
          dell'energia,  della  protezione  da radiazioni ionizzanti,
          dei prodotti da costruzione.».

        
      
          

            Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

          

        
                              Art. 47.
           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a
livello  territoriale  o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
L'elezione  dei  rappresentanti  per  la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
  2.  In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  3.  Nelle  aziende  o  unita'  produttive  che  occupano  fino a 15
lavoratori  il  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza e' di
norma  eletto  direttamente  dai lavoratori al loro interno oppure e'
individuato  per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
  4.  Nelle  aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il
rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato
dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In  assenza  di  tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
  5.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o di elezione del
rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di
lavoro  retribuito  e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
  6.  L'elezione  dei  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali,  territoriali  o di comparto, salvo diverse determinazioni
in   sede   di   contrattazione   collettiva,  avviene  di  norma  in
corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro,  individuata,  nell'ambito  della  settimana  europea  per la
salute  e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  di concerto con il Ministro della salute,
sentite  le  confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
Con  il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione
del presente comma.
  7.  In  ogni  caso  il  numero  minimo dei rappresentanti di cui al
comma 2  e'  il  seguente:  a) un rappresentante nelle aziende ovvero
unita'  produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle
aziende  ovvero  unita'  produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei
rappresentanti  in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i
1.000  lavoratori.  In  tali  aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato  nella  misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
  8.  Qualora  non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4,
le  funzioni  di  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
esercitate  dai  rappresentanti  di  cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse  intese  tra  le  associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale.

        
      
          

            Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

          

        
                              Art. 48.
     Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

  1.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
di   cui   all'articolo 47,   comma 3,  esercita  le  competenze  del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50
e  i  termini e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte
le  aziende  o  unita'  produttive  del  territorio o del comparto di
competenza   nelle   quali  non  sia  stato  eletto  o  designato  il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  2.  Le  modalita'  di elezione o designazione del rappresentante di
cui  al  comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali,
interconfederali  o  di  categoria,  stipulati dalle associazioni dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative   sul  piano  nazionale.  In  mancanza  dei  predetti
accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le associazioni di cui al presente comma.
  3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato
eletto  o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
  4.  Per  l'esercizio  delle proprie attribuzioni, il rappresentante
dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale accede ai luoghi di
lavoro  nel  rispetto  delle  modalita'  e  del  termine di preavviso
individuati  dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso
non  opera  in  caso  di  infortunio  grave.  In  tale ultima ipotesi
l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
  5.  Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalita'
di  cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza  territoriale,  questi lo comunica all'organismo paritetico
o,   in   sua  mancanza,  all'organo  di  vigilanza  territorialmente
competente.
  6.   L'organismo  paritetico  o,  in  mancanza,  il  Fondo  di  cui
all'articolo 52  comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il
nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
  7.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
ha  diritto  ad  una  formazione  particolare  in materia di salute e
sicurezza  concernente  i  rischi specifici esistenti negli ambiti in
cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze  sulle  principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi  stessi. Le modalita', la durata e i contenuti specifici della
formazione   del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriale  sono  stabiliti  in  sede  di contrattazione collettiva
secondo   un  percorso  formativo  di  almeno  64  ore  iniziali,  da
effettuarsi  entro  3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8
ore di aggiornamento annuale.
  8.  L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre
funzioni sindacali operative.

        
      
          

            Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

          

        
                              Art. 49.
  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

  1.   Rappresentanti   dei  lavoratori  per  la  sicurezza  di  sito
produttivo   sono   individuati   nei   seguenti  specifici  contesti
produttivi   caratterizzati  dalla  compresenza  di  piu'  aziende  o
cantieri:
    a) i  porti  di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d),
della  legge  28 gennaio  1994,  n.  84,  sedi  di autorita' portuale
nonche' quelli sede di autorita' marittima da individuare con decreto
dei  Ministri  del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti,
da  adottare  entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
    b) centri  intermodali  di  trasporto  di  cui alla direttiva del
Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
    c) impianti siderurgici;
    d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita'
presunta  dei  cantieri,  rappresentata  dalla  somma  delle giornate
lavorative  prestate  dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione di tutte le opere;
    e) contesti  produttivi  con  complesse problematiche legate alla
interferenza  delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti
mediamente operanti nell'area superiore a 500.
  2.  Nei  contesti  di cui al comma precedente il rappresentante dei
lavoratori  per  la  sicurezza  di sito produttivo e' individuato, su
loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
delle aziende operanti nel sito produttivo.
  3.   La   contrattazione  collettiva  stabilisce  le  modalita'  di
individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' secondo cui il
rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza di sito produttivo
esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o
cantieri  del  sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per
la  sicurezza  e  realizza  il coordinamento tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

        
                    Note all'art. 49:
              - Il  testo  dell'art.  4, comma 1, lettera b), c) e d)
          della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
              «Art.  4 (Classificazione  dei  porti).  -  1.  I porti
          marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
          e classi:
                a) (omissis);
                b) categoria  II,  classe I: porti, o specifiche aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale;
                c) categoria  II, classe II: porti, o specifiche aree
          portuali, di rilevanza economica nazionale;
                d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree
          portuali,    di    rilevanza    economica    regionale    e
          interregionale;».

        
      
          

            Sezione VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

          

        
                              Art. 50.
   Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

  1.   Fatto   salvo  quanto  stabilito  in  sede  di  contrattazione
collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
    a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione   dei   rischi,   alla   individuazione,  programmazione,
realizzazione  e  verifica  della  prevenzione nella azienda o unita'
produttiva;
    c) e'  consultato  sulla  designazione  del  responsabile e degli
addetti  al  servizio  di  prevenzione, alla attivita' di prevenzione
incendi,  al  primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e
del medico competente;
    d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'articolo 37;
    e) riceve  le informazioni e la documentazione aziendale inerente
alla  valutazione  dei  rischi  e  le misure di prevenzione relative,
nonche'  quelle  inerenti  alle  sostanze ed ai preparati pericolosi,
alle  macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    g) riceve  una  formazione  adeguata e, comunque, non inferiore a
quella prevista dall'articolo 37;
    h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure  di  prevenzione  idonee  a  tutelare la salute e l'integrita'
fisica dei lavoratori;
    i) formula  osservazioni  in  occasione  di  visite  e  verifiche
effettuate  dalle  autorita'  competenti,  dalle  quali e', di norma,
sentito;
    l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
    m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione;
    n) avverte  il  responsabile della azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attivita';
    o) puo'  fare  ricorso  alle autorita' competenti qualora ritenga
che  le  misure  di  prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non
siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  2.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre
del  tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di
retribuzione,   nonche'   dei  mezzi  e  degli  spazi  necessari  per
l'esercizio  delle  funzioni  e delle facolta' riconosciutegli, anche
tramite   l'accesso   ai   dati,  di  cui  all'articolo 18,  comma 1,
lettera r),  contenuti  in applicazioni informatiche. Non puo' subire
pregiudizio  alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita'
e  nei  suoi  confronti  si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le rappresentanze sindacali.
  3.  Le  modalita'  per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza, su sua
richiesta  e  per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
  5.  I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente  del  datore  di  lavoro  committente e delle imprese
appaltatrici,  su  loro  richiesta  e  per  l'espletamento della loro
funzione,  ricevono  copia del documento di valutazione dei rischi di
cui all'articolo 26, comma 3.
  6.  Il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al
rispetto  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003,   n.   196   e   del  segreto  industriale  relativamente  alle
informazioni  contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel
documento  di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,
nonche'  al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
  7.  L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto
al servizio di prevenzione e protezione.

        
                    Nota all'art. 50:
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 196
          del 2003, si veda nota all'art. 1.