COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE


DELIBERAZIONE 29 maggio 2008

Regolamento  sulle  modalita'  di  adesione alle forme pensionistiche
complementari.
                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE

  Visto  il  decreto  5 dicembre  2005,  n. 252  (di seguito: decreto
n. 252/2005),   recante  la  disciplina  delle  forme  pensionistiche
complementari;
  Visto,  in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005
che  attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di
seguito:   COVIP)   lo  scopo  di  perseguire  la  trasparenza  e  la
correttezza  dei  comportamenti  e  la sana e prudente gestione delle
forme pensionistiche complementari;
  Visto  l'art.  19,  comma 2, lettera a) del decreto n. 252/2005 che
attribuisce  alla  COVIP il compito di definire le condizioni che, al
fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,
comparabilita'  e portabilita', le forme pensionistiche complementari
devono   soddisfare  per  potere  essere  ricondotte  nell'ambito  di
applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo;
  Visto  l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005, che
attribuisce  alla  COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti
le  disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio,
le  modalita' di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche
complementari;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che
prevede  che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza
dei  comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;
  Vista la deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale sono
stati  adottati  gli  schemi  di  statuto,  di  regolamento e di nota
informativa;
  Vista   la   deliberazione   COVIP  del  31 gennaio  2008,  recante
istruzioni per la redazione del progetto esemplificativo;
  Rilevata  l'esigenza  di  definire  regole omogenee per la raccolta
delle   adesioni   da   parte   di   tutte  le  forme  pensionistiche
complementari,   al  fine  di  tutelare  l'adesione  consapevole  dei
soggetti  destinatari,  avuto  riguardo  al  buon  funzionamento  del
sistema di previdenza complementare;
  Ritenuto,   altresi',   opportuno  integrare  le  predette  regole,
precisando  che  la  raccolta  attraverso  l'utilizzo  delle  reti di
distribuzione  abilitate  al  collocamento  di  prodotti finanziari o
assicurativi  avvenga  tenendo  anche  presenti  le  disposizioni  di
settore e i controlli delle competenti Autorita';
  Tenuto  conto  delle indicazioni scaturite ad esito della procedura
di    consultazione   delle   parti   sociali   e   degli   organismi
rappresentativi  dei  soggetti  vigilati,  dei prestatori dei servizi
finanziari  e  dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire
dal 21 aprile 2008;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  si applica alle forme pensionistiche
complementari di cui all'art. 3 del decreto n. 252/2005.
  2.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre,
in  quanto  compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui
all'art.  15-ter  del  decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni
raccolte in Italia.

        
      
          

            Titolo I
NOTA INFORMATIVA

          

        
                               Art. 2.
       Predisposizione ed aggiornamento della nota informativa

  1.  I  fondi  pensione  negoziali  e i soggetti istitutori di fondi
pensione  aperti  e  di  forme  pensionistiche  complementari attuate
mediante  contratti  di  assicurazione sulla vita di cui all'art. 13,
comma 1,  lettera b)  (di  seguito  PIP), provvedono alla redazione e
all'aggiornamento  della nota informativa, in conformita' allo schema
predisposto dalla COVIP.

        
      
          

            Titolo I
NOTA INFORMATIVA

          

        
                               Art. 3.
                   Deposito della nota informativa

  1.   Prima  dell'avvio  della  raccolta  delle  adesioni,  la  nota
informativa  e'  resa  pubblica mediante deposito presso la COVIP. La
data  di deposito e' individuata con riferimento al giorno dell'invio
della  stessa  alla  COVIP  con  modalita'  telematiche  ai sensi del
successivo comma 4.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  i fondi pensione negoziali e i
soggetti  istitutori  di  fondi  pensione  aperti e di PIP, una volta
acquisita    l'iscrizione   all'albo   della   forma   pensionistica,
trasmettono   alla   COVIP  una  comunicazione  a  firma  del  legale
rappresentante,  contenente l'attestazione che la nota informativa e'
stata  redatta  in conformita' allo schema predisposto dalla COVIP ed
e' coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e per
i PIP con le condizioni generali di contratto).
  3.  Alla  comunicazione deve essere allegata la nota informativa in
formato cartaceo.
  4.  Contestualmente  alla  comunicazione di cui al comma 2, la nota
informativa dovra' altresi' essere inoltrata alla COVIP con modalita'
telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

        
      
          

            Titolo I
NOTA INFORMATIVA

          

        
                               Art. 4.
   Variazione delle informazioni contenute nella nota informativa

  1.   Ogni   variazione  delle  informazioni  contenute  nella  nota
informativa depositata comporta il suo tempestivo aggiornamento.
  2.  A  tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori
di  fondi  pensione  aperti  e  di  PIP  provvedono  a  modificare ed
integrare  la sezione o le sezioni della nota informativa interessate
dalle  variazioni.  Ciascuna  delle  sezioni  modificate  riporta nel
frontespizio la nuova data di efficacia.
  3.  Con  riferimento  alle  modifiche  relative  alle  informazioni
contenute   nella   nota  informativa  e'  possibile  procedere  alla
redazione  di  un  supplemento,  da  allegare  alla nota informativa,
qualora   le   modifiche   siano   relative   ai  soggetti  coinvolti
nell'attivita'  della  forma  pensionistica complementare e ai luoghi
previsti per la raccolta delle adesioni.
  4.  Al  di  fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli
interessati,  la  COVIP  puo' consentire l'utilizzo di supplementi in
ipotesi particolari e per periodi limitati.
  5.  Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto
del modulo di adesione, che costituisce parte integrante e necessaria
della  nota  informativa,  e'  in ogni caso necessario procedere alla
predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.
  6.   Entro   il   mese   di marzo   di   ogni  anno,  in  occasione
dell'aggiornamento  delle  informazioni  relative all'andamento della
gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi
pensione   aperti   e   di   PIP   procedono  altresi'  all'eventuale
aggiornamento delle informa-zioni contenute nelle altre sezioni della
nota  informativa  e  all'integrazione  della  stessa  con le novita'
riportate  eventualmente  nei  supplementi.  Il  nuovo  testo di nota
informativa  dovra'  formare  oggetto  di  deposito  presso la COVIP,
secondo quanto previsto nell'art. 3.
  7.  In presenza di modifiche ad efficacia differita, e' necessario,
nel  periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare
la  nota  informativa con una comunicazione che illustri le modifiche
deliberate  e  ne  indichi  la  decorrenza.  A tal fine, e' possibile
utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la
preventiva informazione degli iscritti.

        
      
          

            Titolo I
NOTA INFORMATIVA

          

        
                               Art. 5.
 Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti della nota informativa

  1.  Le  variazioni  apportate alla nota informativa, anche mediante
l'utilizzo  di  supplementi, devono essere tempestivamente comunicate
alla  COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione e' possibile
utilizzare  la  nota informativa cosi' modificata e l'eventuale nuovo
modulo di adesione.
  2.  A  tal fine, e' trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma
del  legale  rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le
relative  motivazioni.  La  comunicazione  deve,  inoltre,  contenere
l'attestazione  che  le  modifiche  inerenti la nota informativa sono
conformi  allo  schema  di nota informativa predisposto dalla COVIP e
coerenti  con  lo statuto o regolamento approvato (e per i PIP con le
condizioni generali di contratto) e che per le restanti parti la nota
informativa non e' stata variata.
  3.   Alla   comunicazione   deve   essere   allegata   la  seguente
documentazione:
    a) nuova  sezione  della  nota  informativa (ovvero, ove ammesso,
supplemento), ovvero nuovo modulo di adesione;
    b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche
delle  condizioni  generali  di  contratto,  testo  aggiornato  delle
condizioni suddette.
  La  documentazione  di  cui  al presente comma deve altresi' essere
inoltrata alla COVIP con modalita' telematiche, secondo le specifiche
dalla stessa fornite.
  4.  Qualora  le  variazioni  conseguano  a  modifiche  statutarie o
regolamentari  da  sottoporre  all'approvazione  della COVIP, la nota
informativa  modificata puo' essere utilizzata ai fini della raccolta
delle  adesioni solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o
tacita, da parte di COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari.
  5.   Se   le   variazioni   conseguono  a  modifiche  statutarie  o
regolamentari  soggette  solo  a  comunicazione,  la nota informativa
modificata  puo'  essere  utilizzata  ai  fini  della  raccolta delle
adesioni  solo  a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della
predetta comunicazione.
  6.  Tempestiva  comunicazione  alla  COVIP  deve  essere data anche
nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 7.

        
      
          

            Titolo I
NOTA INFORMATIVA

          

        
                               Art. 6.
                  Diffusione della nota informativa

  1.  La  nota  informativa, gli eventuali supplementi e il modulo di
adesione sono resi disponibili:
    a) in  formato  cartaceo  e  gratuitamente, nella sede legale del
fondo  pensione negoziale e dei soggetti istitutori di fondi pensione
aperti  e  PIP  e  presso  gli  uffici  dei  soggetti  che effettuano
l'attivita' di raccolta delle adesioni;
    b) in  formato  elettronico,  nel  sito  web del fondo pensione e
della  societa'  istitutrice  e, ove possibile, sul sito dei soggetti
che  effettuano  l'attivita' di raccolta delle adesioni. In ogni caso
deve  essere  consentita l'acquisizione su supporto duraturo, tale da
consentire la conservazione delle informazioni, in modo che le stesse
possano  essere  agevolmente  recuperate  per  un  periodo  di  tempo
adeguato,   e   da   permettere   la   riproduzione   immutata  delle
informazioni.

        
      
          

            Titolo II
RACCOLTA DELLE ADESIONI

          

        
                               Art. 7.
                Modalita' di raccolta delle adesioni

  1.  L'adesione  alle forme pensionistiche complementari deve essere
preceduta  dalla  consegna  gratuita  della  nota informativa e dello
statuto  o  regolamento nonche', per i PIP, delle condizioni generali
di  contratto.  Copia degli ulteriori documenti menzionati nella nota
informativa  e'  consegnata  gratuitamente all'aderente che ne faccia
richiesta.
  2.  Contestualmente  alla  nota  informativa  deve  essere altresi'
consegnato  il  progetto  esemplificativo  standardizzato  recante la
stima  della  pensione  complementare  redatto  in  conformita'  alle
istruzioni contenute nella deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008.
  3.   L'adesione   puo'  avvenire  esclusivamente  a  seguito  della
sottoscrizione del modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.
  4.  I  fondi  pensione  negoziali  e i soggetti istitutori di fondi
pensione   aperti  e  di  PIP  curano  la  distribuzione  della  nota
informativa,  e  di  ogni  altra  documentazione attinente alla forma
pensionistica  complementare, ai soggetti che svolgono l'attivita' di
raccolta delle adesioni.

        
      
          

            Titolo II
RACCOLTA DELLE ADESIONI

          

        
                               Art. 8.
                Adesioni ai fondi pensione negoziali

  1.  La  raccolta  delle  adesioni ai fondi pensione negoziali viene
svolta, nel rispetto delle regole di cui al successivo art. 11:
    a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;
    b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive,
comprese  le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti,
da parte di loro dipendenti e/o addetti;
    c) nei  luoghi  di lavoro dei destinatari, da parte del datore di
lavoro,  di  suoi  dipendenti  e/o  addetti, ovvero di incaricati del
fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
    d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte
di loro dipendenti e/o addetti;
    e) negli  spazi  che  ospitano momenti istituzionali di attivita'
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di
cui  alla  lettera precedente ovvero attivita' promozionali del fondo
pensione.

        
      
          

            Titolo II
RACCOLTA DELLE ADESIONI

          

        
                               Art. 9.
             Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

  1.  La  raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e PIP puo'
avvenire  all'interno  delle  sedi  legali  o  delle dipendenze delle
societa'  istitutrici  da  parte di addetti a cio' incaricati, ovvero
avvalendosi  delle  reti  di  distribuzione  utilizzabili nel settore
operativo  di  appartenenza,  nel  rispetto  delle  regole  di cui al
successivo  art. 11 e delle disposizioni previste per il collocamento
di  prodotti  finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti
da  banche,  SGR  e  SIM,  o assicurativi, nel caso di fondi pensione
aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione.
  2.  Le  adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste
in  essere  in  virtu'  delle  relative fonti istitutive di carattere
collettivo,  dei  lavoratori  dipendenti  e  dei relativi familiari a
carico,  possono  essere  raccolte, oltre che secondo le modalita' di
cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 8 comma 1, da
parte  dei  soggetti  ivi  indicati  o  di  incaricati delle societa'
istitutrici   ivi   inclusi   quelli   appartenenti   alle   reti  di
distribuzione di cui le societa' si avvalgono.

        
      
          

            Titolo II
RACCOLTA DELLE ADESIONI

          

        
                              Art. 10.
       Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR

  1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che
conseguano  al  conferimento  tacito  del  TFR  ai sensi dell'art. 8,
comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005.
  2.  Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali
e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, sulla base dei dati
forniti  dal  datore  di  lavoro,  comunicano all'aderente l'avvenuta
adesione e lo informano:
    a) della  possibilita'  di usufruire delle contribuzioni a carico
del  datore  di  lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma
stessa,  subordinatamente  al  versamento  del  contributo  a proprio
carico;
    b) della    linea   di   investimento   alla   quale   e'   stato
automaticamente destinato il TFR e delle altre scelte di investimento
disponibili,  indicando  l'esigenza  di  prendere  visione della nota
informativa e le relative modalita' di acquisizione.
  3.  Unitamente  a  tale  comunicazione  deve  essere  trasmessa  al
lavoratore  la  modulistica  necessaria per l'eventuale versamento di
propri   contributi   e  per  l'eventuale  modifica  della  linea  di
investimento.
  4.  Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie
indicazioni   circa   le  modalita'  di  acquisizione  dei  documenti
statutari  o  regolamentari e del progetto esemplificativo recante la
stima   della   pensione  complementare,  nonche'  circa  ogni  altra
informazione  ritenuta  utile  ad  assicurare la piena conoscenza dei
meccanismi  di  funzionamento  del  fondo  pensione e i diritti e gli
obblighi connessi all'adesione.

        
      
          

            Titolo II
RACCOLTA DELLE ADESIONI

          

        
                              Art. 11.
        Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni

  1.  I  fondi  pensione  negoziali e i soggetti istitutori dei fondi
pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono
l'attivita'  di  raccolta  delle  adesioni  alle forme pensionistiche
complementari:
    a) osservino le disposizioni normative e regolamentari;
    b) si  comportino  con  diligenza e trasparenza nei confronti dei
potenziali aderenti;
    c) forniscano  ai  potenziali  aderenti,  in una forma di agevole
comprensione,   informazioni   corrette,  chiare  e  non  fuorvianti,
richiamandone  l'attenzione  sulle  informazioni contenute nella nota
informativa  e,  in  particolare,  su  quelle  inerenti le principali
caratteristiche  della  forma  pensionistica  riportate  nella scheda
sintetica,   con   specifico  riguardo  ai  costi,  alle  opzioni  di
investimento  e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi
di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;
    d) in   particolare,   con   riferimento   ai  costi,  richiamino
l'attenzione  del  potenziale  aderente sull'indicatore sintetico dei
costi  riportato  in  nota informativa e sull'importanza di acquisire
informazioni  circa  gli indicatori sintetici dei costi relativi alle
altre  forme  pensionistiche  complementari, disponibili sul sito web
della COVIP;
    e) si astengano dal fornire informazioni non coerenti con la nota
informativa;
    f) richiamino  l'attenzione  del potenziale aderente in merito ai
contenuti  del  progetto  esemplificativo  standardizzato, redatto in
conformita'  alle istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso e'
volto  a  fornire  una  stima  dell'evoluzione futura della posizione
individuale  e  dell'importo  della prestazione pensionistica attesa,
cosi'  da  consentire  al  medesimo  di valutare la rispondenza delle
possibili  scelte  alternative  rispetto  agli obiettivi di copertura
pensionistica che vuole conseguire;
    g) richiamino     l'attenzione     del     potenziale    aderente
sull'informazione,    contenuta    nel    progetto    esemplificativo
standardizzato,  circa  la  possibilita'  di  effettuare  simulazioni
personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul
sito web del fondo pensione;
    h) agiscano  in  modo  da  non  recare pregiudizio agli interessi
degli aderenti;
    i) nel  caso  in  cui  a  un  soggetto  rientrante  nell'area dei
destinatari  di  una  forma  pensionistica  di  natura collettiva sia
proposta   l'adesione   ad   altra  forma  pensionistica,  richiamino
l'attenzione   del  potenziale  aderente  circa  il  suo  diritto  di
beneficiare  dei  contributi  del  datore  di  lavoro nel caso in cui
aderisca alla predetta forma collettiva;
    l) non  celino,  minimizzino  od  occultino elementi o avvertenze
importanti;
    m) compiano   tempestivamente  le  attivita'  e  gli  adempimenti
connessi alla raccolta delle adesioni;
    n) verifichino  l'identita'  dell'aderente, prima di raccoglierne
le sottoscrizioni.

        
      
          

            Titolo II
RACCOLTA DELLE ADESIONI

          

        
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
  2. Lo stesso entra in vigore il 1° ottobre 2008.
    Roma, 29 maggio 2008
                                                Il presidente: Scimia