COMMISSIONE DI VICILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione 21.3.2007
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Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 73 del 28-3-2007) |
LA COMMISSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che
definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di
perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la
sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al
buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono definite le
modalita' di attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n.
252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione
della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento
di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione
dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi
circa l'applicazione del citato decreto ministeriale, avendo riguardo
alla tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del
sistema di previdenza complementare;
E m a n a
le seguenti direttive:
Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del
decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art.
1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
.sp, Con decreto in data 30 gennaio 2007 adottato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, e' stata data
attuazione alla disposizione dell'art. 1, comma 765, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in ordine alle procedure di espressione
della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando
e alla disciplina della forma pensionistica residuale presso
l'I.N.P.S. (FONDINPS).
In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in
ordine a tematiche inerenti al predetto decreto (di seguito, per
brevita', «decreto»), acquisito il conforme avviso del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti
precisazioni.
1. Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volonta' circa
la destinazione del TFR maturando e opzioni a disposizione dei
lavoratori che abbiano gia' espresso la propria volonta' in ordine al
conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro.
Sono chiamati ad esprimere la propria volonta' circa la
destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi
i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che alla data del 31 dicembre 2006 non abbiano gia' effettuato
la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare alla
quale versino integralmente il trattamento di fine rapporto.
L'art. 1, comma 4, del decreto esclude dall'onere di compilazione
del modulo TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre
2006, i lavoratori dipendenti che abbiano gia' conferito, in maniera
tacita o esplicita, il proprio TFR ad una forma di previdenza
complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.
La scelta a suo tempo effettuata da tali lavoratori circa la
destinazione del TFR a previdenza complementare rimane dunque
efficace anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. In
occasione della nuova assunzione, tuttavia, il lavoratore interessato
dovra' fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare
cui intende aderire, ovviamente tenendo conto delle opportunita'
derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
In ordine ai tempi di effettuazione della scelta, si reputa che
anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei
mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volonta',
fermo restando che la scelta, in questo caso, non sara' tra la
destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di
tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile,
ma si limitera' alla individuazione della forma pensionistica
complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla
misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza
complementare. In particolare, per quanto attiene tale ultimo
profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in
relazione a precedenti rapporti di lavoro, un'aliquota del TFR sulla
base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento
possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica
prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista
dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo
rapporto di lavoro.
Considerata la continuita' della posizione previdenziale, gli
effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data
dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facolta' del lavoratore di
trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento
maturata presso altra forma di previdenza complementare.
L'effettuazione della scelta in parola non presuppone peraltro
l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere
comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro - che sara'
tenuto alla conservazione del relativo documento - ferma restando la
previa iscrizione alla forma pensionistica complementare prescelta
attraverso gli appositi moduli di adesione.
Laddove entro il predetto termine il lavoratore non esprima alcuna
scelta, il TFR sara' conferito secondo i meccanismi taciti previsti,
in via generale, dal decreto legislativo n. 252/2005, e, quindi, alla
forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'art. 8,
comma 7, lettera b), numeri 1 e 2 del predetto decreto legislativo e,
nel caso di impossibilita' di individuare tale forma, al fondo
residuale istituito presso l'I.N.P.S. (FONDINPS).
2. Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di
previdenza complementare.
Rispetto alle indicazioni di cui sopra, che si riferiscono
all'ipotesi di lavoratori che abbiano gia' compiuto la scelta di
destinare il TFR a previdenza complementare e che abbiano mantenuto
in essere la relativa posizione previdenziale, va diversamente
valutata la situazione del lavoratore che, pur avendo in precedenza
aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva
deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbia successivamente
operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge,
il riscatto integrale della posizione medesima.
In tale specifico contesto, l'esercizio dell'opzione del riscatto,
determinando il venir meno della precedente posizione previdenziale,
comporta la possibilita' per il lavoratore di effettuare nuovamente
la scelta iniziale tra la destinazione del TFR ad una forma
pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine
rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
In questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data
di assunzione sara' chiamato ad operare la scelta di cui all'art. 1,
comma 4, del decreto, attraverso la compilazione del modulo TFR2
allegato al decreto medesimo.
3. Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione
del decreto.
L'art. 1, comma 6, del decreto ha previsto che per i lavoratori che
successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di
pubblicazione del decreto avessero gia' manifestato al datore di
lavoro la propria volonta' di conferire il TFR, e' fatta salva la
decorrenza degli effetti dalla data della scelta gia' compiuta
purche' tale scelta sia confermata mediante la compilazione del
modulo TFR1 o TFR2 allegati al decreto.
Tale disposizione ha evidentemente il solo scopo di precisare quale
sia la decorrenza degli effetti della conferma della scelta gia'
compiuta, ferma restando la necessita' che, in ogni caso - quindi
anche nell'ipotesi in cui la scelta in precedenza effettuata dal
lavoratore sia nel senso del mantenimento del TFR ai sensi dell'art.
2120 del codice civile - il lavoratore confermi la scelta effettuata
attraverso gli appositi moduli (in tal senso appare inequivoca la
disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto).
4. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al
conferimento del TFR.
Tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto e nei moduli
allegati, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di
destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare puo' essere
cosi' sintetizzata:
per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza
degli effetti del conferimento e' dal periodo di paga in corso al
momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento
avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP
degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica
complementare prescelta;
per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza
degli effetti e' sempre dal periodo di paga in corso al momento della
scelta (compilazione del modulo TFR2) e il versamento avviene dal
mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi
del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potra' essere
effettuato prima del mese di luglio 2007).
5. Sospensione dell'attivita' lavorativa e decorrenza del semestre
per il conferimento tacito.
Al fine di chiarire in quali ipotesi una sospensione dell'attivita'
lavorativa del dipendente comporti anche la sospensione del computo
del semestre ai fini del perfezionamento del meccanismo di
conferimento tacito di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.
252/2005, si precisa che la decorrenza del semestre e' sospesa solo
nei casi in cui all'interruzione dell'attivita' lavorativa faccia
seguito anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR,
avendo riguardo alla norma di cui all'art. 2120 del codice civile.
Ad esempio, nel caso di lavoratrice che usufruisca di un periodo di
sospensione facoltativa per maternita', il decorso del semestre non
viene sospeso, in quanto il datore di lavoro, in tale periodo, e'
comunque tenuto all'accantonamento delle quote di TFR. Invece, nel
caso di lavoratore che usufruisca di un periodo di aspettativa non
retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale
ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del TFR.
6. Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del
semestre di silenzio assenso.
Il decreto legislativo n. 252/2005 prevede che, ai fini del
perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba
decorrere integralmente il periodo di sei mesi.
Pertanto, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale
periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia
manifestato espressamente la propria volonta' circa la destinazione
del TFR, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non puo'
considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione
del rapporto, avra' diritto alla liquidazione del TFR maturato.
Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a
tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso,
se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul
proprio TFR, non puo' ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso,
ed il lavoratore avra' diritto alla liquidazione del TFR maturato.
7. Conferimento del TFR da parte di lavoratori che gia' aderiscono a
forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota
di TFR.
Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza
obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 che gia'
aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versino
alcuna quota di TFR (essendo il versamento limitato ai soli
contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) si
evidenzia che, stante la previsione dell'art. 8, comma 7, lettera c),
numero 1), del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta e' limitata
al mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del
codice civile o all'integrale conferimento dello stesso alla forma
pensionistica complementare cui abbiano gia' aderito.
Per quanto attiene alla modulistica da adottare nel caso di specie,
si evidenzia che potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le
sezioni 3 o 4 del modulo TFR1, fermo restando che le opzioni a
disposizione dei lavoratori in questione saranno, nella specifica
fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del TFR secondo le
previsioni dell'art. 2120 del codice civile) e la terza (conferimento
integrale del TFR maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso
necessariamente indicare, nell'apposito spazio, la forma
pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha gia' aderito.
8. Revoca della scelta di mantenere il TFR sotto la disciplina
dell'art. 2120 del codice civile.
Il decreto legislativo n. 252/2005, all'art. 8, comma 7,
lettera a), dopo aver previsto che il lavoratore, entro sei mesi
dalla data di assunzione (o, per chi risulta gia' assunto alla data
del 31 dicembre 2006, dal 1° gennaio 2007), puo', con modalita'
esplicite (compilazione dei moduli TFR1 e TFR2), mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, precisa che «tale
scelta puo' essere successivamente revocata e il lavoratore puo'
conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
dallo stesso prescelta».
Al riguardo, occorre specificare che la successiva determinazione
del lavoratore di destinare il proprio TFR maturando a previdenza
complementare puo' essere effettuata dal lavoratore in qualsiasi
momento e puo' essere manifestata al datore di lavoro in forma
scritta, senza la necessita' di utilizzare un apposito modulo a tal
fine predisposto, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di
conservare la relativa documentazione.
9. Portabilita' della posizione individuale costituita presso
FONDINPS.
L'art. 8 del decreto stabilisce, nel rispetto della disposizione
dell'art. 9 del decreto legislativo n. 252/2005, che la posizione
individuale costituita presso FONDINPS puo' essere trasferita, su
richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare,
dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.
Atteso che il decreto legislativo n. 252/2005 pone come
presupposto, per il conferimento del TFR a FONDINPS, l'assenza, al
momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma
pensionistica collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora
tale forma venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad
essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data
di iscrizione a FONDINPS. In tal caso, il montante gia' conferito a
FONDINPS resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo
scadere dell'anno, decorso il quale potra' essere ricongiunto alla
nuova forma previdenziale prescelta.
Roma, 21 marzo 2007
Il presidente: Scimia