Corte costituzionale
Sentenza 14 ottobre 2005, n. 385
[...] nel giudizio
di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza del 17 maggio 2004 dal
Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Giarba Cesare contro
Ente di previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati,
iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Fernanda
Contri.
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Tribunale
di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17
maggio 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30,
primo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario
in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre -
dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso
del bambino nella famiglia.
Il Tribunale premette in fatto di essere stato adîto da un libero
professionista il quale, essendo affidatario di un minore, unitamente alla
moglie, in forza di provvedimento di affidamento preadottivo emesso dal
Tribunale di Milano, aveva chiesto all'Ente di previdenza dei Periti
industriali, cui era iscritto, di beneficiare dell'indennità di maternità per i
primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in alternativa
alla madre, anch'ella libera professionista, vedendo respinta la propria
istanza sul rilievo che il diritto a detta indennità era previsto dall'art. 70
del d.lgs. n. 151 del 2001 a favore delle sole libere professioniste.
Il giudice a quo evidenzia preliminarmente le numerose pronunce con cui questa
Corte ha esteso al padre lavoratore l'applicabilità di norme a protezione della
maternità e del minore (in particolare, la sentenza n. 1 del 1987 che ha
riconosciuto il diritto all'astensione obbligatoria e ai riposi giornalieri, la
n. 341 del 1991 relativa al diritto all'astensione nei primi tre mesi
dall'ingresso del bambino nella famiglia per il padre lavoratore affidatario di
un minore, la n. 179 del 1993 e la n. 104 del 2003, che hanno rispettivamente
esteso in via generale al padre lavoratore, in alternativa alla madre
lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al
figlio nel primo anno di vita e, in caso di adozione e affidamento, nel primo
anno dall'ingresso del minore in famiglia), sottolineando come l'evoluzione
degli istituti sia stata recepita dal legislatore con il d.lgs. n. 151 del
2001, che ha coordinato e razionalizzato la disciplina della tutela della
maternità e paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento.
Il rimettente rileva, in particolare, che l'art. 31 del menzionato decreto
legislativo, che riconosce al padre lavoratore il diritto al congedo di
maternità ex artt. 26, primo comma, e 27 e il congedo di paternità ex art. 28,
è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, mentre analogo diritto non viene
riconosciuto ai padri liberi professionisti: al riguardo, infatti, il combinato
disposto degli artt. 70 e 72 fa espresso riferimento alle sole professioniste,
non consentendo, così, un'interpretazione estensiva, tale da ricomprendere
anche i liberi professionisti di sesso maschile.
Secondo il giudice a quo, l'inequivocabile lettera di tali norme pone,
pertanto, seri dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt.
3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione: le disposizioni
censurate, avendo riservato alla sola madre il diritto all'indennità, si
scontrano con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi in
relazione all'interesse del marito a partecipare alla fase più delicata
dell'inserimento del minore in famiglia.
Il rimettente richiama, a tal proposito, la sentenza n. 341 del 1991, con cui
la Corte ha evidenziato l'importanza del ruolo e della presenza dell'affidatario
che «potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle variabili peculiarità
delle situazioni concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa
particolare fase del suo sviluppo» e conclude affermando che il diritto della
madre libera professionista a percepire l'indennità per i primi tre mesi
dall'ingresso del minore in famiglia non può che essere riconosciuto anche al
padre libero professionista: in caso contrario, verrebbero violati i principî
di cui agli artt. 29, secondo comma (uguaglianza fra i coniugi anche in
relazione ai compiti di cui all'art. 30, primo comma), 31 (tutela della
famiglia e del minore come compito fondamentale dell'ordinamento) e 3 della
Costituzione, anche per l'ingiustificata disparità di trattamento tra liberi
professionisti e lavoratori dipendenti che si determinerebbe.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi sono stati né costituzione di
parti private né intervento del Presidente del Consiglio del ministri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Tribunale
di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt.
3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della
legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero
professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa
alla madre - dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi
all'ingresso del bambino nella famiglia.
Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, riservando alla sola madre il
diritto a percepire l'indennità, determinano un'ingiustificata disparità di
trattamento fra i coniugi, in relazione all'interesse del marito a partecipare
in egual misura rispetto alla moglie alla prima e più delicata fase
dell'inserimento del minore in famiglia, nonché una disparità di trattamento
tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto è,
viceversa, contemplato), non giustificata dalle differenze sussistenti fra le
due categorie.
2. - La questione è fondata.
3. - Il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta l'esito di un'evoluzione legislativa
che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità,
estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza
spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole.
In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori adottivi o affidatari dei
medesimi diritti già attribuiti ai genitori biologici è passato attraverso
alcune tappe, riconducibili: alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno
rispettivamente esteso alla lavoratrice madre adottiva o affidataria il diritto
all'astensione obbligatoria post partum e all'astensione facoltativa di cui
agli artt. 4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e al padre
lavoratore, anche adottivo o affidatario, la possibilità di usufruire
dell'astensione facoltativa; alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del
minore ad una famiglia), che all'art. 80 ha ammesso l'applicabilità degli artt.
6 e 7 summenzionati alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla legge 31
dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione
di minori stranieri), che all'art. 39-quater ha esteso i diritti di cui ai
citati artt. 6 e 7 ai genitori adottivi e a quelli che hanno un minore in
affidamento preadottivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di
maternità per le lavoratrici autonome) e 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di
maternità per le libere professioniste), che hanno riconosciuto alle
lavoratrici autonome ed alle libere professioniste l'indennità di maternità
anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.
4. - A tale evoluzione ha fornito un contributo sostanziale la giurisprudenza
di questa Corte, chiamata più volte a decidere in merito alla legittimità
costituzionale di norme a tutela della genitorialità. In particolare debbono
essere ricordate le seguenti pronunce di accoglimento: la sentenza n. 1 del
1987, che ha esteso al padre lavoratore il diritto all'astensione obbligatoria
ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile
per decesso o grave infermità; la sentenza n. 332 del 1988, che ha riconosciuto
alle lavoratrici il diritto all'astensione facoltativa per il primo anno
dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio,
e il diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi
all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo; la
sentenza n. 341 del 1991, che ha riconosciuto al padre lavoratore, in
alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all'astensione obbligatoria in
caso di affidamento provvisorio; la sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, in
via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice
consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel
primo anno di vita; infine, la sentenza n. 104 del 2003, che ha riconosciuto il
diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il
primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di
vita del bambino.
5. - Tale evoluzione è espressa dal d.lgs. n. 151 del 2001 che, nel provvedere
alla ricognizione organica della materia, pone su un piano di parità ed
uguaglianza i genitori che svolgono attività lavorativa e sancisce
definitivamente l'equiparazione dei genitori adottivi o affidatari a quelli biologici.
La tutela offerta dalla normativa in esame non è, peraltro, completa.
Per il caso di adozione o affidamento, l'art. 31 stabilisce che il congedo di
maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché
il congedo di paternità di cui all'art. 28 spettano, a determinate condizioni,
anche al padre lavoratore.
Le espressioni "lavoratore" e "lavoratrice" che compaiono
in tale norma devono essere interpretate alla luce del disposto dell'art. 2,
comma 1, lettera e), secondo cui «per "lavoratrice" o
"lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono
i dipendenti [...] di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro
nonché i soci lavoratori di cooperative»: la lettera della legge è, pertanto,
esplicita nell'escludere che in detta nozione possano essere fatti rientrare
coloro che esercitano una libera professione, con la conseguenza che agli
stessi l'art. 31 non può essere applicato.
Alle madri libere professioniste è dedicato il Capo XII del d.lgs. n. 151 del
2001: in particolare, l'art. 70, primo comma, riconosce «alle libere
professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di
previdenza [...] un'indennità di maternità [...]», che l'art. 72, primo comma,
estende, poi, all'ipotesi di adozione o affidamento. Anche in questo caso, la
lettera della legge è di chiara interpretazione e, nel fare esclusivo
riferimento alle libere professioniste, esclude in linea di principio i padri
liberi professionisti dal godimento del detto beneficio.
6. - Pertanto, il d.lgs. n. 151 del 2001 ha testualmente riconosciuto il
diritto all'indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore
dipendente, escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera professione,
i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo, e
dell'indennità, in alternativa alla madre.
Tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio di parità di
trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti,
sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore.
Come si evince dalla ratio sottesa agli interventi normativi sopra ricordati
nonché dalla lettura delle motivazioni dei precedenti di questa Corte, gli
istituti nati a salvaguardia della maternità, in particolare i congedi ed i
riposi giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed
esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del
preminente interesse del bambino «che va tutelato non solo per ciò che attiene
ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze
di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della
sua personalità» (sentenza n. 179 del 1993).
Ciò è tanto più vero nell'ipotesi di affidamento e di adozione, ove
l'astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre
ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del
bambino, «creando le condizioni di una più intensa presenza della coppia, i cui
componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti,
nell'esercizio dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato
compito» loro attribuito (sentenza n. 341 del 1991).
Pertanto, se il fine precipuo dell'istituto, in caso di adozione e affidamento,
è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al bambino nella
delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere
l'eventuale diritto del padre all'indennità costituisce un ostacolo alla
presenza di entrambe le figure genitoriali. Occorre garantire un'effettiva
parità di trattamento fra i genitori - nel preminente interesse del minore -
che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la
possibilità di accordarsi per un'organizzazione familiare e lavorativa meglio
rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad
usufruire dell'indennità di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa
alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita
una libera professione verrebbe negata ai coniugi «la delicata scelta di chi,
assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere» alle
sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte,
non può che essere rimessa in via esclusiva all'accordo dei genitori, «in
spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio»
(sentenza n. 179 del 1993).
La violazione del principio di uguaglianza appare ancor più evidente se si
considera che il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgano
un'attività di lavoro dipendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi
professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non
appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure
(differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita
familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa
categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella
protezione che l'ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche
adottiva.
Appare discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui,
in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti
si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si
trovano nelle medesime condizioni.
Nel rispetto dei principî sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al
legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche
al lavoratore padre un'adeguata tutela.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.