ORDINANZA
N. 192
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 19, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), promosso con ordinanza dell’8 giugno 2005 dal Giudice di pace di
Genova, sul ricorso proposto da B. L. contro il Prefetto di Genova, iscritta al
n. 527 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22
febbraio 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Giudice di pace di Genova,
con ordinanza depositata l’8 giugno
che il rimettente solleva la questione di
legittimità, relativamente alla tutela della cittadina italiana, in riferimento
agli artt. 2 e 32 Cost. e, relativamente alla tutela del nascituro, in
riferimento agli artt. 2 e 30 Cost.;
che il giudizio a
quo ha ad oggetto l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Genova nei confronti di B. L., in quanto questi, entrato nel
territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non aveva
richiesto il permesso di soggiorno entro i termini di legge;
che il rimettente, illustrati brevemente i suoi
poteri in materia di opposizione al decreto di espulsione, in punto di fatto
rileva che il B. L. risulta legato affettivamente ad M. V., cittadina italiana,
come da dichiarazione dalla stessa sottoscritta, con la quale ha concepito un
nascituro;
che, nel corso del giudizio a quo è emerso che costei era stata ricoverata, in data 14 maggio
2005, presso un Pronto soccorso ospedaliero ove le era stato rilasciato un
certificato medico con una prognosi di tre giorni;
che, a parere del giudice a quo, l’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo e l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre
1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952), nel prestare tutela alla famiglia, prescindono dal fatto che la
stessa sia fondata o meno sul vincolo del matrimonio;
che, ad avviso del rimettente, il decreto di
espulsione impugnato costituisce un grave nocumento per la madre del nascituro,
in violazione dell’art. 2 della Costituzione, nonché dell’art. 32 della
Costituzione, in quanto limita o esclude il dovere inderogabile di solidarietà
connesso alla tutela del diritto alla salute;
che il decreto di espulsione oggetto di giudizio, a
parere del giudice a quo, vanifica,
altresì, i diritti del «nascituro-figlio naturale» ed «impedisce l’adempimento
dei doveri del genitore-naturale» destinatario «del provvedimento
amministrativo opposto», nonostante la tutela che il legislatore e l’art. 30
della Costituzione accordano al figlio naturale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di
manifesta infondatezza della questione;
che, ad avviso della parte pubblica, la questione di
legittimità risulterebbe, innanzitutto, irrilevante ponendosi al di fuori della
fattispecie procedimentale che il rimettente è chiamato a decidere;
che l’esecuzione del provvedimento di espulsione, a
parere della difesa erariale, non pregiudica il diritto-dovere del ricorrente
di adempiere ai suoi doveri di padre del nascituro una volta che quest’ultimo,
venuto al mondo, venga dallo stesso riconosciuto;
che, secondo l’Avvocatura, l’ordinamento non prevede
situazioni soggettive tutelabili in capo al presunto padre, prima della nascita
del concepito, «fino al punto di sottrarlo al trattamento sanzionatorio
derivante dalla violazione di leggi»;
che, a parere della difesa erariale, in favore del
ricorrente, in quanto convivente e non unito in matrimonio con la madre del
nascituro, non si può invocare l’illegittimità costituzionale dell’art. 19,
comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 286 del 1998 sulla base
della sentenza
n. 376 del 2000, con la quale questa Corte, al fine di assicurare
un’adeguata tutela alla famiglia, ha dichiarato illegittima la norma citata
nella parte in cui non prevedeva il divieto di espulsione nei confronti del
marito convivente con donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio;
che, comunque, i valori dell’unità familiare e
dell’interesse dei figli minori devono essere bilanciati con altri valori
aventi uguale dignità costituzionale, quali quelli garantiti e protetti dalla
normativa in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio
nazionale;
che, infine, la parte pubblica ritiene non
applicabile al caso sottoposto al rimettente la legge 8 marzo 2000, n. 52 (recte: n. 53) (Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), che ha introdotto una
disciplina a tutela della funzione genitoriale a prescindere dall’esistenza del
rapporto di coniugio, attesa la presenza irregolare nel territorio dello Stato
del ricorrente;
Considerato
che il Giudice di pace di Genova, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30
e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19,
comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito
anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione
affettiva con una cittadina italiana, in stato di gravidanza, impedendo così a
costui di assicurare alla donna stessa e al nascituro assistenza materiale e
morale;
che, premesso che l’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, prevede non già un divieto assoluto, ma una temporanea
sospensione del potere di espulsione (o di respingimento) «delle donne in stato
di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono», l’estensione di tale disciplina (operata dalla sentenza n. 376 del
2000) al rispettivo marito convivente presuppone una certezza dei rapporti
familiari che non è dato riscontrare - e tanto meno è dato verificare nel
giudizio a quo - nel caso di una
relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli
interessati;
che, conseguentemente, la questione di legittimità
costituzionale, sebbene prospettata in termini di tutela della famiglia di
fatto e dei conseguenti diritti-doveri, pone in realtà in comparazione
trattamenti riservati a situazioni profondamente diverse – e cioè quella del
marito di cittadina extracomunitaria incinta e quella dell’extracomunitario che
afferma di essere padre naturale di un nascituro – e, quindi, non
irragionevolmente disciplinate in modo diverso dal legislatore;
che, quanto alla
censura relativa alla
asserita violazione del
dovere inderogabile di solidarietà, collegata al diritto
alla salute tutelato
dall’art. 32 della
Costituzione, le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto
con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato
flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri;
che, pertanto, la questione è manifestamente
infondata.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione, dal Giudice
di pace di Genova con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 maggio 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.