SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 ottobre 2008 

«Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Art. 8 bis – Attività in diversi Stati membri»

Nel procedimento C 310/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Lunds tingsrätt (Svezia) con decisione 28 giugno 2007 pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2007, nella causa

Stato svedese rappresentato dalla Tillsynsmyndigheten i konkurser,

contro

Anders Holmqvist,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Tillsynsmyndighet i konkurser, dal sig. B. Andersson, in qualità di agente;

–        per il sig. Holmqvist, dalla sig.ra A. Alfredson, giurista;

–        per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

–        per il governo ellenico, dal sig. K. Georgiadis, nonché dalle sig.re E.-M. Mamouna e S. Alexandriou, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra D. Rhee, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Enegren, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede il Regno di Svezia, rappresentato dalla Tillsynsmyndighet i konkurser (Autorità di vigilanza in materia di procedure concorsuali; in prosieguo: l’«Autorità»), contrapposto al sig. Holmqvist, in merito al riconoscimento, a favore di quest’ultimo, della garanzia del pagamento degli stipendi prevista dalla normativa svedese in seguito al fallimento del datore di lavoro.

 Contesto normativo

 Il diritto comunitario

3        Ai sensi del settimo ‘considerando’ della direttiva 2002/74:

«Per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d’insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia, è necessario introdurre disposizioni che indichino esplicitamente l’organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi e che fissino quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri il pagamento quanto più celere possibile dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri».

4        L’art. 8 bis della direttiva 80/987 così prevede:

«1.      Quando un’impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, l’organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

2.      La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l’organismo di garanzia competente.

3.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d’insolvenza di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d’insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva».

 Il diritto nazionale

5        Il giudice del rinvio precisa che la direttiva 80/987 è stata recepita nell’ordinamento svedese con la legge (1992:497), relativa alla garanzia della retribuzione (Lönegarantilagen [1992:497] 4 giugno 1992 [SFS 1992, n. 497]; in prosieguo: la «legge sulla garanzia della retribuzione»).

6        Ai sensi dell’art. 1 della legge sulla garanzia della retribuzione:

«Lo Stato è responsabile, ai sensi di questa legge, per il pagamento dei crediti dei lavoratori subordinati (garanzia statale della retribuzione) presso il datore di lavoro che:

1.      è stato dichiarato fallito in Svezia o in un altro paese scandinavo;

2.      è oggetto di ristrutturazione aziendale ai sensi della legge sulla ristrutturazione aziendale (lagen [1996:764] om företagsrekonstruktion), ovvero

3.      è oggetto, in un paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo diverso dalla Svezia, di una procedura concorsuale d’insolvenza, prevista dall’art. 2, n. 1, della direttiva 80/987 (…)».

7        L’art. 2 bis della stessa legge così dispone:

«Nel caso previsto all’art. 1, n. 3, il pagamento viene concesso in conformità alla detta garanzia soltanto se il lavoratore svolge o svolgeva il suo lavoro per conto del datore di lavoro principalmente in Svezia.

Qualora il datore di lavoro sia stato dichiarato fallito in Svezia e il lavoratore presta o prestava il suo lavoro per conto del datore di lavoro principalmente in altro paese dell’[Unione europea] o dello [Spazio economico europeo], il pagamento in base a tale garanzia non viene concesso».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

8        Il sig. Holmqvist era dipendente presso la società per azioni di diritto svedese Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition AB (in prosieguo: la «Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition») in qualità di autotrasportatore. Detta società, che aveva il suo unico stabilimento a Tjörnarp (Svezia), non disponeva di alcuna filiale all’estero.

9        Il lavoro del sig. Holmqvist consisteva nell’effettuare consegne di merci dalla Svezia in Italia e viceversa, attraversando la Germania e l’Austria. Lo scarico di tali merci in Italia veniva effettuato dal personale dei diversi clienti regolari o occasionali della Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition, mediante le attrezzature disponibili nei luoghi di consegna.

10      Il sig. Holmqvist trasportava anche, dall’Italia in Svezia, merci per conto di clienti regolari o occasionali. Le corrispondenti operazioni di carico venivano effettuate dal personale e mediante le attrezzature disponibili sul posto. Il sig. Holmqvist sorvegliava tali operazioni affinché fossero rispettate le norme relative alla sicurezza stradale, ma il lavoro di carico veniva effettuato da altre persone.

11      In Svezia, le operazioni di carico e scarico delle merci si svolgevano in condizioni analoghe.

12      Il 10 aprile 2006 il giudice del rinvio ha constatato il fallimento della società Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition.

13      Con decisione 27 giugno 2006 l’amministrazione competente in materia di procedure concorsuali ha riconosciuto al sig. Holmqvist il beneficio della garanzia del pagamento degli stipendi, in applicazione della legge sulla garanzia della retribuzione.

14      L’Autorità ha chiesto al giudice del rinvio di dichiarare che il sig. Holmqvist non era legittimato a fruire del beneficio di tale garanzia nell’ambito della procedura concorsuale avviata nei confronti della Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition.

15      L’Autorità ha fatto valere dinanzi a tale giudice che l’interessato non poteva beneficiare di detta garanzia in quanto la Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition ha esercitato talune attività in Stati membri diversi dal Regno di Svezia e il sig. Holmqvist ha svolto le sue mansioni principalmente in tali altri Stati. Essa sostiene che la direttiva 80/987 non richiede che un’impresa disponga di un luogo per lo svolgimento delle sue attività o di una filiale sul territorio di un altro Stato membro perché si possa ritenere che essa vi eserciti determinate attività e che, nella fattispecie, sia la Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition sia il sig. Holmqvist hanno esercitato soprattutto attività in Germania, in Austria e in Italia. A quest’ultimo, pertanto, non avrebbe dovuto essere riconosciuta la garanzia del pagamento degli stipendi prevista dalla legislazione svedese.

16      Il sig. Holmqvist ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio principalmente che la Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition ha esercitato le sue attività esclusivamente in Svezia e, in subordine, che si deve ritenere che, anche supponendo che tale società abbia esercitato le sue attività in diversi Stati membri, egli abbia esercitato abitualmente il suo lavoro in Svezia. Egli ha ricordato, anzitutto, che la Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition veniva gestita e amministrata a partire dal suo unico ufficio, con sede a Tjörnarp, che anche il suo garage e la sua officina si trovavano nello stesso luogo e che ogni spedizione iniziava e terminava in Svezia. Il sig. Holmqvist ha, poi, fatto valere che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di una sede o di una presenza commerciale costituisce il criterio idoneo a determinare lo Stato in cui il lavoratore deve chiedere il beneficio della garanzia del pagamento degli stipendi (sentenze 17 settembre 1997, causa C 117/96, Mosbæk, Racc. pag. I 5017, e 16 dicembre 1999, causa C 198/98, Everson e Barrass, Racc. pag. I 8903). Il sig. Holmqvist ha sostenuto, infine, che, considerando che l’art. 8 bis della direttiva 80/987 ha effetto diretto, egli era legittimato a fruire del beneficio di detta garanzia in Svezia indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni della legge sulla garanzia della retribuzione.

17      Ritenendo che l’interpretazione dell’art. 8 bis della direttiva 80/987 fosse necessaria per emettere la sua sentenza, il Lunds tingsrätt ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 8 bis della direttiva 80/987 (…) debba essere interpretato nel senso che esige, affinché si possa ritenere che un’impresa operi sul territorio di un determinato Stato membro, che tale impresa possieda una filiale o uno stabilimento fisso nel territorio del detto Stato membro.

2)      Qualora la prima questione sia risolta negativamente, quali condizioni debba soddisfare un’impresa affinché possa considerarsi operante in diversi Stati membri.

3)      Nel caso in cui si ritenga che una società svolga la propria attività in diversi Stati membri e che il lavoratore presti la propria attività presso la detta società in Stati membri diversi, in base a quali criteri si debba determinare il luogo in cui il lavoro viene prestato abitualmente.

4)      Se l’art. 8 bis della direttiva 80/987 (…) abbia effetto diretto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e seconda questione

18      Per fornire una soluzione utile al giudice del rinvio nell’ambito della prima e seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, è necessario determinare in quali circostanze un’impresa eserciti, ai sensi dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, delle attività in diversi Stati membri.

19      Ai sensi dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, che compare nella Sezione III bis di quest’ultima, intitolata «Disposizioni relative alle situazioni transnazionali», un’impresa si trova nella situazione suddetta se svolge «attività sul territorio di almeno due Stati membri», ma né quest’articolo né nessun’altra disposizione di detta direttiva definiscono questi ultimi termini.

20      Occorre ricordare che il dettato iniziale della direttiva 80/987 non conteneva disposizioni riguardanti le situazioni transnazionali, in quanto l’art. 8 bis è stato introdotto nel suo testo dalla direttiva 2002/74.

21      Quest’ultima direttiva è stata adottata, a tenore del suo settimo ‘considerando’, in particolare, «per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d’insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia (…)».

22      Da una parte, va osservato, come fa il governo dei Paesi Bassi, che tale obiettivo può essere raggiunto soltanto se la nozione di «attività sul territorio di almeno due Stati membri» viene interpretata estensivamente.

23      Infatti, tale interpretazione è necessaria per garantire, mediante l’inclusione nell’ambito di applicazione dell’art. 8 bis della direttiva 80/987 del maggior numero possibile di casi relativi a rapporti di lavoro subordinato che presentano carattere transnazionale, un minimo di tutela dei diritti dei lavoratori subordinati vittime dell’insolvenza del loro datore di lavoro e che si trovano in una situazione che presenta elementi i cui presupposti sono maturati sul territorio di altri Stati.

24      D’altra parte, come osservano il sig. Holmqvist nonché i governi italiano e del Regno Unito, detto settimo ‘considerando’ conferma che la giurisprudenza anteriore all’adozione della direttiva 2002/74 continua a fornire elementi pertinenti all’interpretazione di determinate disposizioni della direttiva 80/987.

25      Tuttavia, si deve osservare che, tenuto conto dell’obiettivo suddetto, consistente, in particolare, nell’assicurare la salvaguardia dei diritti dei lavoratori che si avvalgono della libertà di circolazione, e della genesi del testo di detto art. 8 bis nel corso del procedimento legislativo sfociato nell’adozione della direttiva 2002/74, occorre, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, discostarsi, ai fini dell’interpretazione dei termini «attività sul territorio di almeno due Stati membri» che figurano in tale articolo, dalla nozione di «stabilimento», sancita dalla giurisprudenza risultante dalle citate sentenze Mosbæk, nonché Everson e Barrass.

26      Per quanto riguarda tale procedimento legislativo, si deve osservare che, come risulta dalle osservazioni scritte della Commissione delle Comunità europee, nella proposta iniziale di tale istituzione relativa alla modifica della direttiva 80/987, compariva l’espressione «impresa dotata di stabilimenti sul territorio di almeno due Stati membri» e che tale proposta aveva definito il termine «stabilimento» come indicante «qualsiasi sede operativa in cui un datore di lavoro eserciti in modo non temporaneo un’attività economica, avvalendosi di risorse umane e mezzi materiali». Orbene, occorre ricordare, da una parte, che, in sede di esame di detta proposta da parte del Consiglio dell’Unione europea, la Commissione aveva suggerito di sostituire, all’art. 8 bis della direttiva, il termine «stabilimento» con quello di «attività». Tale formulazione è stata da ultimo accolta. D’altra parte, la definizione suddetta non appare neppure nella versione definitiva della direttiva 2002/74. Tale cambiamento nel dettato dell’art. 8 bis dimostra la volontà del legislatore comunitario di ampliare l’ambito di applicazione di tale articolo, non limitandolo alle imprese che dispongono di filiali o di stabilimenti in diversi Stati membri.

27      Inoltre, come ricorda il governo dei Paesi Bassi, se la nozione di «attività» venisse interpretata in modo tale da richiedere la presenza dell’impresa mediante filiali o stabilimenti, ne deriverebbe che il lavoratore che esercita la sua attività in uno Stato membro diverso da quello nel quale il suo datore di lavoro ha sede, situazione che era alla base della citata sentenza Mosbæk, non potrebbe beneficiare della tutela prevista dall’art. 8 bis della direttiva 80/987.

28      Pertanto, va constatato che l’art. 8 bis della direttiva 80/987 non richiede che un’impresa avente sede in uno Stato membro disponga di una filiale o di uno stabilimento fisso sul territorio di un altro Stato membro per poter ritenere che essa abbia delle attività anche in quest’ultimo Stato.

29      Sebbene tale articolo non implichi condizioni rigorose di collegamento, ma preveda un vincolo meno stretto della presenza dell’impresa mediante filiale o stabilimento fisso, non si può tuttavia accogliere il ragionamento del governo svedese secondo cui sarebbe sufficiente che il lavoratore effettui una qualsiasi forma di lavoro in un altro Stato membro per conto del datore di lavoro, e che tale attività lavorativa derivi da un’esigenza e da un’istruzione impartite da quest’ultimo, perché si possa ritenere che un’impresa abbia delle attività sul territorio di detto altro Stato membro.

30      Infatti, come sostiene il governo del Regno Unito, la nozione di «attività» che compare all’art. 8 bis della direttiva 80/987 deve essere interpretata nel senso che si riferisce ad aspetti caratterizzati da un certo grado di persistenza sul territorio di uno Stato membro. Tale persistenza corrisponde, come rileva il governo dei Paesi Bassi, all’impiego duraturo di un lavoratore o di lavoratori su tale territorio.

31      La Commissione ritiene che la presenza di una infrastruttura materiale in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha stabilito la sua sede sociale sia anch’essa indispensabile perché si possa ritenere che quest’ultima disponga, in detto Stato membro, di una presenza permanente, ma essa ritiene che un semplice ufficio sia sufficiente a tale scopo.

32      Tuttavia, considerate le diverse forme che il lavoro transfrontaliero può assumere e tenuto conto dei recenti mutamenti intervenuti nelle condizioni di lavoro, nonché dei progressi nel settore delle telecomunicazioni, non si può sostenere che un’impresa debba necessariamente disporre di una infrastruttura materiale per garantire una presenza economica stabile in uno Stato membro diverso da quello in cui essa ha stabilito la sua sede sociale. Infatti, i vari aspetti di un rapporto di lavoro, in particolare la comunicazione delle istruzioni al lavoratore e la trasmissione dei resoconti di quest’ultimo al datore di lavoro, nonché il versamento degli stipendi, possono ormai essere effettuati a distanza.

33      Quindi, un’impresa può impiegare un gran numero di lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sua sede sociale ed essere in grado di esercitarvi un attività economica considerevole, senza tuttavia disporre di una infrastruttura materiale o di un ufficio sul territorio di tale altro Stato membro.

34      Tuttavia, per ritenere che un’impresa avente sede in uno Stato membro abbia delle attività sul territorio di un altro Stato membro deve disporre in quest’ultimo Stato di una presenza economica stabile, caratterizzata dalla presenza di risorse umane che le consentano di svolgervi determinate attività.

35      Nel caso di un’impresa di trasporti che ha sede in uno Stato membro, la semplice circostanza che un lavoratore occupato da detta impresa in tale Stato effettui consegne di merci tra detto Stato e un altro Stato membro attraversando altri Stati membri non può consentire di concludere che è soddisfatto il criterio esposto al punto precedente della presente sentenza e non è, pertanto, sufficiente per poter ritenere che detta impresa eserciti, ai fini dell’art. 8 bis della direttiva 80/987, delle attività in un luogo diverso dallo Stato membro in cui ha sede.

36      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e seconda questione dichiarando che l’art. 8 bis della direttiva 80/987 deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un’impresa avente sede in uno Stato membro abbia delle attività sul territorio di un altro Stato membro, non è necessario che essa disponga di una filiale o di uno stabilimento fisso in tale altro Stato. Occorre, tuttavia, che tale impresa disponga in quest’ultimo Stato di una presenza economica stabile, caratterizzata dall’esistenza di risorse umane che le consentano di compiervi determinate attività. Nel caso di un’impresa di trasporti che ha sede in uno Stato membro, la semplice circostanza che un lavoratore da essa occupato in detto Stato effettui consegne di merci tra quest’ultimo Stato e un altro Stato membro non può consentire di concludere che detta impresa disponga di una presenza economica stabile in un altro Stato membro.

 Sulla terza e quarta questione

37      Tenuto conto delle soluzioni fornite alle questioni prima e seconda, non occorre risolvere le questioni terza e quarta.

 Sulle spese

38      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che un’impresa avente sede in uno Stato membro abbia delle attività sul territorio di un altro Stato membro, non è necessario che essa disponga di una filiale o di uno stabilimento fisso in tale altro Stato. Occorre, tuttavia, che tale impresa disponga in quest’ultimo Stato di una presenza economica stabile, caratterizzata dall’esistenza di risorse umane che le consentano di compiervi determinate attività. Nel caso di un’impresa di trasporti che ha sede in uno Stato membro, la semplice circostanza che un lavoratore da essa occupato in detto Stato effettui consegne di merci tra quest’ultimo Stato e un altro Stato membro non può consentire di concludere che detta impresa disponga di una presenza economica stabile in un altro Stato membro.

Firme