Corte di
giustizia europea
SENTENZA
DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 aprile
2006
«Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in
materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Rifiuto di concedere una
pensione di vecchiaia all'età di 60 anni ad una transessuale che si è
sottoposta ad un intervento chirurgico di conversione dal sesso maschile al
sesso femminile»
Nel procedimento C‑423/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Social
Security Commissioner (Regno Unito), con decisione 14 settembre 2004, pervenuta
in cancelleria il 4 ottobre 2004, nella causa tra
Sarah
Margaret Richards
e
Secretary
of State for Work and Pensions,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione,
dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha
Rodrigues (relatore) e E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
alla trattazione orale del 20 ottobre 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la sig.ra Richards, dalla sig.ra J. Sawyer e
dal sig. T. Eicke, barristers;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R.
Caudwell, in qualità di agente, assistita dal sig. T. Ward, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal
sig. D. Martin e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 15 dicembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull'interpretazione degli artt. 4 e 7 della direttiva del Consiglio 19
dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di
parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale
(GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di
una controversia tra la sig.ra Richards, una persona che si è sottoposta ad un
intervento chirurgico di mutamento di sesso, e il Secretary of State for Work
and Pensions (segretario di Stato per il lavoro e per le pensioni; in
prosieguo: il «Secretary of State») relativa al rifiuto di quest'ultimo di
concederle una pensione di vecchiaia a partire dal compimento del suo sessantesimo
anno di età.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7:
«Il principio della parità di trattamento implica
l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata
sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia, specificamente per quanto riguarda:
– il campo di applicazione dei regimi e le
condizioni di ammissione ad essi,
– l'obbligo di versare i contributi e il calcolo
degli stessi,
– il calcolo delle prestazioni, comprese le
maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché
le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle
prestazioni».
4 L’art. 7, n. 1, della stessa direttiva prevede che
quest'ultima non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo
campo di applicazione:
«a) la fissazione del limite di età per la
concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che
possono derivarne per altre prestazioni;
(…)».
La normativa nazionale
5 L'art. 29, nn. 1 e 3, della legge del 1953 sulla
registrazione delle nascite e dei decessi (Birth and Deaths Registration Act
1953) vieta ogni modifica al registro degli atti di nascita, salvo nel caso di
errore di scrittura o di errore materiale
6 L’art. 44 della legge del 1992 relativa ai
contributi e alle prestazioni di sicurezza sociale (Social Security
Contributions and Benefits Act 1992) prevede che una persona possa beneficiare
di una pensione di vecchiaia di categoria A (pensione di vecchiaia «normale»)
quando essa raggiunga l'età pensionabile e soddisfi diverse condizioni in
materia di contributi.
7 Secondo l'allegato 4, parte I, art. 1, della
legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia (Pensions Act 1995), un uomo
raggiunge l'età della pensione a 65 anni e una donna nata prima del 6 aprile
1950 a 60 anni.
8 Il 1° luglio 2004 è stata adottata la legge del
2004 sul riconoscimento del genere (Gender Recognition Act 2004; in prosieguo:
la «legge del 2004»), entrata in vigore il 4 aprile 2005.
9 Detta legge consente alle persone che abbiano già
mutato sesso o che prevedano di sottoporsi ad un apposito intervento chirurgico
di chiedere il rilascio di un certificato di riconoscimento del genere («gender
recognition certificate»), in base al quale può essere ottenuto un
riconoscimento quasi completo del loro mutamento di sesso.
10 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge del
2004, il certificato di riconoscimento del genere deve essere rilasciato
qualora il richiedente soddisfi in particolare le seguenti condizioni:
«a) è o è stato affetto da disforia sessuale,
b) alla data della richiesta ha vissuto nel sesso
acquisito per un periodo di due anni,
(…)».
11 L’art. 9, n. 1, della legge del 2004 dispone:
«Quando ad una persona è rilasciato un certificato
completo di riconoscimento del genere, il sesso di detta persona diviene ad
ogni effetto il sesso acquisito (cosicché, in caso di nuova identità sessuale
maschile, la persona è considerata di sesso maschile e, in caso di nuova
identità sessuale femminile, essa è considerata di sesso femminile».
12 In base all'art. 9, n. 2, della legge del 2004,
il certificato di riconoscimento del genere non produce effetti sugli atti
compiuti o sui fatti occorsi precedentemente al suo rilascio.
13 Riguardo alle prestazioni di vecchiaia,
l'allegato 5, parte II, art. 7, n. 3, della legge del 2004 prevede:
«(…) se (immediatamente prima che il certificato
sia rilasciato) la persona
a) è un uomo che ha raggiunto l'età alla quale una
donna raggiunge l'età pensionabile, ma
b) non ha raggiunto l'età di 65 anni,
la persona in questione deve essere considerata (…)
come se avesse raggiunto l'età pensionabile quando detto certificato è stato
rilasciato».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
14 La sig.ra Richards, ricorrente nella
causa principale, è nata il 28 febbraio 1942 e nel suo atto di nascita è stata
registrata come persona di sesso maschile. Essendole stata diagnosticata una
disforia sessuale, essa si è sottoposta il 3 maggio 2001 ad un intervento
chirurgico di mutamento di sesso.
15 Il 14 febbraio 2002 essa ha presentato domanda
al Secretary of State per beneficiare di una pensione di vecchiaia a partire
dal 28 febbraio 2002, data in cui essa compiva 60 anni, età alla quale, ai
sensi del diritto nazionale, una donna nata prima del 6 aprile 1950 può
ottenere una pensione di vecchiaia.
16 Con decisione 12 marzo 2002, la detta domanda è
stata respinta in quanto essa «[era] stata presentata più di quattro mesi prima
che il richiedente compisse i 65 anni», vale a dire l'età pensionabile prevista
per gli uomini nel Regno Unito.
17 Poiché il ricorso proposto dalla signora
Richards dinanzi al Social Security Appeal Tribunal (Commissione di secondo
grado per la legislazione sociale) è stato respinto, quest'ultima ha adito il
Social Security Commissioner, rilevando che, a seguito della sentenza della
Corte 7 gennaio 2004, causa C-117/01, K. B. (Racc. pag. I‑541), il
rifiuto di corrisponderle una pensione di vecchiaia a partire dall'età di 60
anni costituiva una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché una
discriminazione contraria all'art. 4 della direttiva 79/7.
18 Dinanzi al giudice del rinvio, il Secretary of
State ha sostenuto che la domanda della ricorrente nella causa principale non
rientrasse nell'ambito di applicazione della detta direttiva. Infatti, secondo
lo stesso, il diritto comunitario prevede, riguardo alle prestazioni di
vecchiaia, soltanto misure di armonizzazione, senza pertanto attribuire il
diritto di ottenere siffatte prestazioni. Inoltre, la sig.ra Richards non
sarebbe stata discriminata nei confronti delle persone che costituiscono
l'adeguato elemento di comparazione, vale a dire gli uomini che non si sono
sottoposti ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso.
19 Al fne di risolvere la controversia, il Social
Security Commissioner ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) se la direttiva 79/7 osti al rifiuto di una
pensione di vecchiaia, prima del raggiungimento dei 65 anni di età, ad una
persona transessuale passata dal sesso maschile a quello femminile, quando
invece essa avrebbe avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse
stata considerata una donna in base al diritto nazionale;
2) in caso affermativo, a partire da quale data
debba avere effetto la pronuncia della Corte sulla prima questione.»
Sulla prima questione
20 Con la sua prima questione il giudice del rinvio
chiede in sostanza se l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osti ad una
normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona
passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha
raggiunto i 65 anni di età, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto
diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata una
donna in base al diritto nazionale.
21 In via preliminare, si deve rilevare che spetta
agli Stati membri determinare le condizioni del riconoscimento giuridico del
mutamento di sesso di una persona (v., in tal senso, sentenza K. B., cit.,
punto 35).
22 Per rispondere alla questione, si deve
sottolineare anzitutto che la direttiva 79/7 costituisce l'espressione,
nell'ambito della sicurezza sociale, del principio di parità di trattamento tra
uomini e donne, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario.
23 Inoltre, in conformità ad una giurisprudenza
costante della Corte, il diritto di non essere discriminata in ragione del
proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana, di
cui la Corte deve garantire l'osservanza (v. sentenze 15 giugno 1978, causa
149/77, Defrenne, Racc. pag. 1365, punti 26 e 27, nonché 30 aprile 1996, causa
C-13/94, P./S., Racc. pag. I‑2143, punto 19).
24 Di conseguenza, la sfera d'applicazione della
direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute
all'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Tenuto conto del suo scopo e della
natura dei diritti che mira a proteggere, la direttiva può applicarsi anche
alle discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso dell'interessata
(v., a proposito della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40),
sentenza P./S., cit., punto 20).
25 Il governo del Regno Unito sostiene che i fatti
all'origine della controversia di cui alla causa principale sono conseguenza
della scelta operata dal legislatore nazionale di stabilire una diversa età
pensionabile per gli uomini e per le donne. Poiché una siffatta facoltà è
espressamente accordata agli Stati membri ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a),
della direttiva 79/7, questi ultimi sarebbero autorizzati a derogare al
principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di pensioni di
vecchiaia. Il fatto che, come nella causa principale, la distinzione del regime
pensionistico in funzione del sesso pregiudichi i diritti dei transessuali
sarebbe priva di importanza..
26 Tale argomento non può essere accolto.
27 La sig.ra Richards sostiene che le sia stato
impedito di godere di una pensione di vecchiaia dal momento in cui essa avesse
raggiunto l'età di 60 anni, vale a dire dal momento in cui le donne nate prima
del 6 aprile 1950 possono godere di detta pensione nel Regno Unito.
28 La disparità di trattamento controversa nella
causa principale è dovuta all'impossibilità per la sig.ra Richards di vedersi
riconoscere, ai fini dell'applicazione della legge del 1995 relativa alle
pensioni di vecchiaia, il nuovo sesso da essa acquisito a seguito di un
intervento chirurgico.
29 Contrariamente alle donne il cui genere non
risulta da un intervento chirurgico di mutamento di sesso, le quali possono
beneficiare di una pensione di vecchiaia all'età di 60 anni, la sig.ra Richards
non può soddisfare una delle condizioni di accesso alla detta pensione, nella
fattispecie quella relativa all'età pensionabile.
30 Poiché consegue ad una conversione sessuale, la
disparità di trattamento che ha colpito la sig.ra Richards dev'essere
considerata una discriminazione vietata dall'art. 4, n. 1, della direttiva
97/7.
31 Infatti la Corte ha già dichiarato che una
normativa nazionale che impedisce che un transessuale, a causa del mancato
riconoscimento del suo sesso acquisito, possa soddisfare una condizione
necessaria all'esercizio di un diritto tutelato dal diritto comunitario
dev'essere considerata in linea di principio incompatibile con le prescrizioni
del diritto comunitario (v. sentenza K. B., cit., punti 30-34).
32 Il governo del Regno Unito rileva che nessun
diritto attribuito dal diritto comunitario è stato violato attraverso la
decisione 12 marzo 2002 di diniego della pensione, poiché il diritto a
beneficiare di una pensione di vecchiaia deriva soltanto dal diritto nazionale.
33 Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo
una costante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma la competenza
degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali, e che, in
mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di
ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o
dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall'altro, le
condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenze 12 luglio 2001,
causa C‑157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I‑5473, punti 44-46,
e 4 dicembre 2003, causa C‑92/02, Kristiansen, Racc. pag. I‑14597,
punto 31).
34 Peraltro, le discriminazioni contrarie all'art.
4, n. 1, della direttiva 97/7 ricadono nell'ambito della deroga prevista
dall'art. 7, n. 1, lett. a), di questa stessa direttiva soltanto a condizione
di essere necessarie per raggiungere gli obiettivi che la direttiva intende
perseguire, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere un'età
pensionabile diversa per gli uomini e per le donne (sentenza 7 luglio 1992,
causa C‑9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I‑4297,
punto 13).
35 Benché i ‘considerando’ della direttiva non
precisino la ragion d'essere delle deroghe che essa prevede, dalla natura delle
deroghe che figurano all'art. 7, n. 1, della direttiva si può dedurre che il
legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere
temporaneamente, in materia di pensioni di vecchiaia, i benefici riconosciuti
alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una
modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso
equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non poteva disconoscere
l'importanza. Tra questi benefici figura in particolare la possibilità, per i
lavoratori di sesso femminile, di beneficiare del diritto alla pensione prima
dei lavoratori di sesso maschile, come prevede l'art. 7, n. 1, lett. a), della
direttiva (sentenza Equal Opportunities Commission, cit., punto 15).
36 Secondo una giurisprudenza costante, la deroga
al divieto delle discriminazioni fondate sul sesso, prevista nell'art. 7, n. 1,
lett. a), della direttiva 79/7, dev'essere interpretata in modo restrittivo (v.
sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36, e
causa 262/84, Beets-Proper, Racc. pag. 773, punto 38, e 30 marzo 1993, causa C‑328/91,
Thomas e a., Racc. pag. I‑1247, punto 8).
37 Pertanto tale disposizione dev'essere
interpretata nel senso che essa si limita a stabilire una diversa età
pensionabile per gli uomini e per le donne. La causa principale non riguarda
tuttavia una siffatta misura.
38 Da quanto precede risulta che l’art. 4, n. 1,
della direttiva 79/7 osta ad una normativa che nega il beneficio di una
pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni
stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso
femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando
invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di
60 anni se fosse stata considerata come donna in base al diritto nazionale.
Sulla seconda questione
39 Con la sua seconda questione il giudice del
rinvio chiede, nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare che la direttiva
79/7 osti alla normativa nazionale controversa nella causa principale, se gli
effetti di una tale sentenza debbano essere limitati nel tempo.
40 Solo in via eccezionale, applicando il principio
generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico
comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli
interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere
in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (sentenze 2 febbraio
1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 28, e 23 maggio 2000, causa C‑104/98,
Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39).
41 Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le
conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una
sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la
limitazione dell'efficacia nel tempo di tale sentenza (sentenze 20 settembre
2001, causa C‑184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I‑6193, cit., punto 52,
e 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar, Racc. pag. I‑2119, punto
68).
42 La Corte ha fatto ricorso a tale soluzione
soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato, vi era un
rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all'elevato
numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della
normativa ritenuta validamente vigente, e quando, dall'altro, risultava che i
singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non
conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante
incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla
quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da
altri Stati membri o dalla Commissione (sentenza Bidar, cit., punto 69).
43 Nel caso di specie, l'entrata in vigore, il 4
aprile 2005, della legge del 2004 ha l'effetto di far venir meno controversie
quali quella che ha dato luogo alla causa principale. Inoltre, sia nelle
osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, sia in udienza, il governo
del Regno Unito non ha mantenuto la domanda presentata nell'ambito della causa
principale riguardante la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.
44 Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda
questione che non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente
sentenza.
Sulle spese
45 Nei confronti delle parti nella causa principale
il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per
presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19
dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di
parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza
sociale, osta ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di
vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal
diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo
che essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando invece questa stessa persona
avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata
considerata una donna in base al diritto nazionale.
2) Non è necessario limitare nel tempo gli effetti
della presente sentenza.
Firme